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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa
da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Cappellazzi 54, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Maria LONGHI
contro nato ad [...] il [...], residente in [...]via Vandini n. CP
42, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
a)dichiarare lo scioglimento del matrimonio delle parti;
b)confermare l'affidamento dei minori e ai Servizi Persona_1 Persona_2
Sociali, con collocamento degli stessi presso la madre, la quale assumerà
autonomamente le decisioni sulle questioni ordinare relative ai figli, mentre dovrà
confrontarsi con i Servizi affidatari rispetto alle decisioni di maggiore importanza riguardanti i minori;
c)nulla quanto al diritto di visita paterno, in quanto il convenuto è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale;
d)il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400 (euro 200 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT e si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative ai minori come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
e)spese rifuse .
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice per le valutazioni in ordine al quantum del mantenimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 6.2.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in Chiampo il 28.3.2009; che dall'unione erano nati i figli CP
(6.3.2012) e (6.9.2013); che con sentenza n. 227/2022 il Tribunale Per_1 Per_2
di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
che le condizioni della separazione prevedevano l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali, con collocamento presso essa ricorrente ed obbligo a carico di
2 di contribuire al loro mantenimento con la somma di euro 300 mensili, CP
oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
Benché ritualmente citato presso la sua residenza, non si costituiva in CP
giudizio, né compariva all'udienza del 7.6.2023 avanti il Giudice Relatore, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva invece la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 7.6.2024 il Giudice Relatore in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti della separazione e chiedeva ai Servizi Sociali affidatari dei figli delle parti di depositare una relazione di aggiornamento sulla condizione dei minori, indicando il regime di affidamento maggiormente rispondente al loro interesse.
All'esito del deposito della relazione dei Servizi Sociali, nella contumacia di CP
, all'udienza del 5.12.2024, la causa era discussa oralmente dal procuratore
[...]
attoreo e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da è meritevole di Parte_1
accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 227/2022 (irrevocabile il 10.9.2022) e la data di deposito del ricorso.
I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente all'udienza del 7.6.2024 dimostrano
3 chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto ai figli minori delle parti, e , va in questa sede confermato il Per_1 Per_2
loro affidamento ai Servizi Sociali (i quali assumeranno le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione,
confrontandosi con ), nonché il loro collocamento presso la madre. Parte_1
Invero, non emergono dagli atti circostanze sopravvenute alla sentenza di separazione che inducano il Tribunale a modificare tale assetto, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione dei Servizi Sociali datata 12.11.2024 (alle quali la ricorrente ha prestato completa adesione) che suggeriscono di mantenere la forma di affidamento in essere, anche per dare continuità agli interventi educativi e di sostegno intrapresi in favore dei minori.
Nulla va disposto riguardo al diritto di visita del padre, atteso che è stato CP
dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli con decreto
13.9.2019 del Tribunale per i Minorenni di Venezia allegato al ricorso e che lo stesso non incontra i figli da circa sette anni.
Quanto alle questioni economiche, deve evidenziarsi che il dovere di mantenere,
istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori,
anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze
4 dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità
di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda
Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle esigenze dei figli correlate alla loro età, della condizione della madre (la quale lavora come operaia verso una retribuzione netta mensile di circa 1.100 euro al mese), della capacità potenziale di guadagno del padre
(attraverso lo svolgimento di attività lavorative di tipo operario) e degli altri criteri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., si ritiene di determinare in euro 200 mensili il contributo dovuto da per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese CP
straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche relativi ai procedimenti di valore indeterminabile, complessità bassa.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP
in Chiampo il 28.3.2009;
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 2 , parte I, anno 2009;
c)affida i minori e ai Servizi Sociali territorialmente Persona_1 Persona_2
competenti, i quali assumeranno le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione confrontandosi con;
Parte_1
d)dispone che i minori siano collocati presso la madre;
e)fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo a CP
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400 (euro 200 per Parte_1
ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e di farsi carico al
50% delle spese straordinarie relative ai minori, come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza;
f)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in CP
euro 98 per anticipazioni ed in euro 7.616 per compensi, oltre a spese generali, IVA e
CPA.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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