Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli articoli 318 e 319 cod. pen., acquistano la qualità di pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 cod. pen., coloro che concorrono in qualità di organi a formare la volontà e ad attuare gli scopi istituzionali dei consorzi costituiti dai Comuni o dagli altri enti pubblici per i nuclei di sviluppo industriale previsti dalle leggi per il Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978 n.218). Ed invero il patrimonio di detti consorzi è rappresentato quasi esclusivamente dai conferimenti apportati dai diversi enti pubblici che ne fanno parte, nonché da altre fonti incrementative dei contributi statali ai finanziamenti autorizzati e già concessi dalla abolita Cassa per il Mezzogiorno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 6038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6038 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 8-4-1999
1.Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 721
3. " TO AT " REGISTRO GENERALE
4. " LA IL " N. 41006/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AV GI, nato ad [...] il [...], e RP NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 17 giugno 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. TO Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per prescrizione del reato;
Uditi i difensori Avv.ti Luciano Segni e Franco Luigi Satta, i quali hanno concluso per l'annullamento della sentenza;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 17.6.1998 e depositata il 9.7.1998 la Corte di appello di Cagliari, su impugnazione del P.M. della sentenza di assoluzione in primo grado del tribunale di Oristano in data 3.3.1997, condannava GI AV e TO PI, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia condizionalmente sospesa per il delitto di cui all'art. 319 c.p., contestato per avere TO PI consegnato a GI AV, direttore del consorzio per il Nucleo di industrializzazione dell'Oristanese e, perciò, preposto alla formazione delle pratiche riguardanti la cessione di aree a scopo industriale, la somma di settantadue milioni di lire perché esso AV inducesse il comitato direttivo del consorzio medesimo a modificare, secondo una prassi non consolidata e con le modalità illecite della induzione degli stessi in errore, il prezzo per una richiesta di cambio di destinazione d'uso di un immobile di sua proprietà, rientrante nell'area di competenza del consorzio.
Avverso la sentenza, nell'interesse degli imputati, hanno proposto ricorso per cassazione i loro difensori avvocati Franco Luigi Satta e Luciano Segni, i quali nei motivi denunciano:
1. la violazione della legge processuale penale, per non avere la corte di merito valutato che, in conseguenza della mancata impugnazione del P.M. relativamente al delitto di abuso ex art. 323, 2^ comma, c.p. contestato al AV per avere indotto in errore i componenti del comitato direttivo del consorzio ad adottare la delibera favorevole al Sarpi, si era formato il giudicato circa la legittimità della delibera suddetta, onde la fattispecie corruttiva doveva essere qualificata come ipotesi di reato ex art. 318 c.p.;
2. il vizio di mancata, illogica e contraddittoria motivazione dell'impugnato provvedimento in ordine alla effettiva causale della somma versata, costituente una dazione lecita riferibile a contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso dagli imputati;
3. il vizio di motivazione circa la contrarietà ai doveri di ufficio del contenuto della deliberazione favorevole al PI;
4. la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la qualità di pubblico ufficiale del AV.
In memoria con motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., in data 19.3.1999, il difensore di GI AV, insistendo comunque sui motivi originari, deduce che "medio tempore" il reato ritenuto in sentenza come ipotesi ex art. 319 c.p. è rimasto estinto per prescrizione maturata al più tardi alla data del giorno 11 dicembre 1998 in virtù delle riconosciute attenuanti generiche. Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte Suprema ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per avvenuta prescrizione del reato ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione.
In ordine ai motivi di impugnazione proposti dagli imputati, rileva, innanzitutto, questo giudice di legittimità che la censura di cui sub 4., relativa alla insussistenza della qualità di pubblico ufficiale dell'imputato AV, è certamente infondata, giacché, come esattamente è stato posto in rilievo dal giudice di merito, il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese - il cui patrimonio è rappresentato quasi esclusivamente dai conferimenti, apportati dai diversi enti pubblici che ne fanno parte, nonché dalle altre fonti, incrementative dei contributi statali ai finanziamenti autorizzati e già concessi dalla abolita Cassa per il Mezzogiorno - ha indubbia natura pubblicistica, sicché coloro, che nella qualità di organi concorrono a formarne la volontà e ad attuarne gli scopi istituzionali, acquistano la qualità di pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 c.p.. In particolare, i consorzi costituiti dai Comuni e dagli enti pubblici per i nuclei di sviluppo industriale previsti dalle leggi per il Mezzogiorno (t.u. 6.3.1978, n. 218) sono enti locali, subregionali, nei quali possono consociarsi Comuni, Province, Camere di commercio ed altri enti pubblici, al fine di localizzare, acquistare (generalmente mediante procedure d'espropriazione) ed attrezzare, nell'ambito del territorio, suoli da utilizzare per realizzare, secondo un apposito piano urbanistico, aree di sviluppo industriale nel mezzogiorno d'Italia, assegnando agli operatori interessati i suoli acquisiti ed urbanizzati.
Di conseguenza, la deliberazione dell'atto, per il cui compimento l'accusa contesta essere stato corrisposto il compenso della corruzione, costituiva esercizio tipico di funzione specifica dell'ente pubblico, onde correttamente il giudice di merito ha ritenuto sussistente per GI AV, direttore del suddetto Consorzio, la qualificazione soggettiva richiesta per la configurabilità del delitto di corruzione.
Circa la definizione della contestata ipotesi di reato quale corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.) ovvero quale corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), appare, invece, fondata la censura complessiva di cui ai motivi sub 1. e 3., secondo la quale in ordine alla qualificazione del fatto come fattispecie ex art. 318 c.p. si è formato il giudicato.
La sentenza di primo grado, che sul punto non ha formato oggetto di ricorso in appello da parte del P.M., aveva, infatti, a riguardo già valutato che non sussistevano elementi per dubitare della legittimità della deliberazione n. 96 in data 11 giugno 1991 adottata dal comitato direttivo del Consorzio e che, perciò, non doveva essere giudicata illecita la interferenza del AV nella formazione dell'atto.
Detta conclusione, non contrastata dal P.M. appellante e definitiva per effetto del giudicato sul punto, emerge dagli atti e deve, perciò, essere obbligatoriamente apprezzata nel senso indicato dal giudice di primo grado, per cui in questa sede, dato atto che intanto alla data del giorno 11 dicembre 1998 è maturato il termine di sette anni e mezzo richiesto per la prescrizione, nella specie, del delitto ex art. 318 c.p., detto delitto deve essere dichiarato estinto, con sentenza di annullamento senza rinvio della pronuncia di secondo grado della corte cagliaritana, non sussistendo le condizioni di applicabilità del proscioglimento dell'art. 129 c.p.p. e non potendosi disporre il rinvio al giudice di merito anche per la eventuale fondatezza del motivo d'impugnazione di cui sub 2. Infatti, in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee ad escludere la esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Pertanto, nel giudizio di cassazione, qualora venga riscontrato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, implicante il rinvio a giudizio di merito, e le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio in applicazione della causa estintiva della prescrizione quando sia decorso il relativo termine, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 318 c.p., modificata così la originaria imputazione di cui ai capi A) e C).
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1999