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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4084/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 04/12/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. LOBASCIO ANTONIO FABRIZIO, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria al corso Cavour n. 45, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. DI PILATO PASQUA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Andria alla via XX Settembre n. 18, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Andria il 05/8/2000 CP_1
(atto n. 356 parte II serie A anno 2000).
Con decreto dell'11/12/2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
12/12/2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 3/3/2025, si è costituita non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione personale, ma concludendo per il rigetto delle ulteriori domande proposte da con il ricorso introduttivo. Parte_1
All'udienza dell'11/6/2025 le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo al fine di definire consensualmente la controversia, secondo le condizioni trascritte nel verbale della predetta udienza, che devono intendersi integralmente riportate.
Quindi, previa discussione orale, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la non contrarietà a norme imperative delle condizioni concordate anche nell'interesse delle figlie e entrambe maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, Per_1 Per_2 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Andria il 5/8/2000, alle condizioni raggiunte all'udienza dell'11/6/2025 e trascritte nel relativo verbale d'udienza, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 20/6/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 04/12/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. LOBASCIO ANTONIO FABRIZIO, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria al corso Cavour n. 45, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. DI PILATO PASQUA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Andria alla via XX Settembre n. 18, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Andria il 05/8/2000 CP_1
(atto n. 356 parte II serie A anno 2000).
Con decreto dell'11/12/2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
12/12/2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 3/3/2025, si è costituita non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione personale, ma concludendo per il rigetto delle ulteriori domande proposte da con il ricorso introduttivo. Parte_1
All'udienza dell'11/6/2025 le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo al fine di definire consensualmente la controversia, secondo le condizioni trascritte nel verbale della predetta udienza, che devono intendersi integralmente riportate.
Quindi, previa discussione orale, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la non contrarietà a norme imperative delle condizioni concordate anche nell'interesse delle figlie e entrambe maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, Per_1 Per_2 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Andria il 5/8/2000, alle condizioni raggiunte all'udienza dell'11/6/2025 e trascritte nel relativo verbale d'udienza, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 20/6/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore