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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 14/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM ES, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2389/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007670788000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, Ricorrente_1 impugnava la Cartella di Pagamento n. 10020250007670788000 notificata in data 14 aprile 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa auto 2019, ente creditore Regione campania. Eccepisce la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Ente creditore e la mancata notifica degli atti presupposti.
Si costituisce ADER che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata.
La Regione Campania restava contumace.
All'udienza del 12.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno adita in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992, a seguito della sentenza n° 44/2016 della Corte Costituzionale che ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997 rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.
Attualmente, dunque, la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997,
è da individuarsi presso la Corte tributaria nella cui circoscrizione i primi hanno la sede.
Nel caso di specie il giudizio ha ad oggetto il mancata pagamento del bollo auto, Ente creditore Regione
Campania, con la conseguenza che la competenza territoriale va individuata nella Corte di Giustizia Tributaria di Napoli presso cui ha sede l'Ente creditore.
Spese compensate.
Per mero errore materiale il dispositivo notificato ha indicato la seguente dicitura: "Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di giudizio che si quantificano in euro 200" in luogo di quella corretta: "Dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli presso la quale la causa andrà riassunta nei termini di legge"
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli presso la quale la causa andrà riassunta nei termini di legge."
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM ES, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2389/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007670788000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, Ricorrente_1 impugnava la Cartella di Pagamento n. 10020250007670788000 notificata in data 14 aprile 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa auto 2019, ente creditore Regione campania. Eccepisce la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Ente creditore e la mancata notifica degli atti presupposti.
Si costituisce ADER che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata.
La Regione Campania restava contumace.
All'udienza del 12.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno adita in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992, a seguito della sentenza n° 44/2016 della Corte Costituzionale che ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997 rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.
Attualmente, dunque, la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997,
è da individuarsi presso la Corte tributaria nella cui circoscrizione i primi hanno la sede.
Nel caso di specie il giudizio ha ad oggetto il mancata pagamento del bollo auto, Ente creditore Regione
Campania, con la conseguenza che la competenza territoriale va individuata nella Corte di Giustizia Tributaria di Napoli presso cui ha sede l'Ente creditore.
Spese compensate.
Per mero errore materiale il dispositivo notificato ha indicato la seguente dicitura: "Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di giudizio che si quantificano in euro 200" in luogo di quella corretta: "Dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli presso la quale la causa andrà riassunta nei termini di legge"
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli presso la quale la causa andrà riassunta nei termini di legge."