Articolo 3 della Legge 28 novembre 2023, n. 201
Articolo 2
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6 gennaio 2024
Art. 3. Disposizioni in materia di termini legislativi 1. All' articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: « sedici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »; b) a l comma 7, le parole: « e del Ministro della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « , del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ». Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili). - 1.-3. (omissis)
4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese.
5.-6. (omissis)
7. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 4, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
8.- 13. (omissis).».
Entrata in vigore il 6 gennaio 2024