Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 7704
CASS
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Ruolo di capo e avvalimento della forza di intimidazione

    La Corte ha ritenuto provato il ruolo apicale di AE CO sulla base di una fitta rete relazionale, autorizzazioni/divieti di attività economiche, richieste di intercessione, sostegno elettorale, controllo del mercato ittico e delle attività estorsive, nonché la sua presenza simbolica in una cerimonia locale. La difesa ha criticato la motivazione come frammentaria e ha richiesto una rilettura alternativa degli elementi fattuali, non ammissibile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Integrazione del tentativo e travisamento della prova

    La Corte ha ritenuto che la lettura della difesa non configuri un travisamento della prova. La vittima era già stata avvicinata in precedenza e la frase 'quello si è spaventato' si riferiva agli effetti di tale pregresso episodio. La pretesa estorsiva era già stata avanzata e la vittima, seppur spaventata, non aveva ancora pagato, integrando gli estremi del tentativo. Le dichiarazioni del collaboratore non contraddicono la ricostruzione dei fatti.

  • Rigettato
    Ruolo di mandante e desistenza

    La Corte ha ritenuto che la conversazione del 10 maggio 2018 dimostri che AE CO diede ordine ai suoi subordinati di costringere SA TO ad allontanarsi. L'interpretazione della difesa di un disinteresse o desistenza non è l'unica possibile e non può essere sindacata in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Disponibilità di armi

    La Corte ha ritenuto provata la disponibilità di armi sulla base di sentenze irrevocabili, condanne passate per reati di armi, la natura armata del mandamento di appartenenza, sentenze relative a procedimenti paralleli che attestano la disponibilità di armi, e la commissione di reati estorsivi che implicano la possibilità di uso di armi. L'imputato, avendo rivestito un ruolo apicale, non poteva ignorare tale disponibilità.

  • Rigettato
    Aumento per continuazione

    La Corte ha ritenuto congrui gli aumenti disposti per la continuazione, trattandosi di reati pluriaggravati, di elevato allarme sociale, commessi da un soggetto pluripregiudicato e socialmente pericoloso.

  • Rigettato
    Richiesta attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi, evidenziando la gravità dei reati, l'intensità del dolo e l'allarmante biografia criminale dell'imputato, indicativa di spiccatissima pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Rigetto richiesta perizia su registrazioni intercettazioni

    La Corte ha ritenuto che la registrazione debba avvenire tramite gli impianti della Procura. Le spiegazioni fornite dai testimoni AN AN e Ettore Mammana sono state ritenute sufficienti a chiarire il presunto disallineamento temporale, imputabile a procedure di sicurezza in caso di scarsa copertura del segnale. La richiesta di perizia è stata considerata generica e congetturale.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità intercettazioni da altro procedimento

    La Corte ha chiarito che la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell'autorizzazione delle intercettazioni, non al momento del reato. La riconducibilità del duplice omicidio all'ambito mafioso è confermata dalla condanna, seppur non definitiva, di AE CO. I decreti autorizzativi sono stati ritenuti congruamente motivati.

  • Rigettato
    Carattere apparente della motivazione dei decreti di intercettazione

    La Corte ha ritenuto che i decreti siano congruamente motivati, richiamando le informative di reato che indicavano elementi di fatto sul contributo di CE PA CO alla riorganizzazione della famiglia mafiosa e le ragioni di necessità delle proroghe.

  • Rigettato
    Partecipazione al sodalizio mafioso

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione sulla base del dialogo del 7 agosto 2016, valorizzando conversazioni che stabilivano la finalità dell'incontro (accertare chi avesse informato AE CO dell'appropriazione di denaro estorsivo da parte dei fratelli CE PA e PI). L'imputato ha ammesso di aver ritirato denaro dalle estorsioni, ma ha negato di averlo ricevuto in altre occasioni, venendo smentito da ST. Le dichiarazioni di AE CO e le altre conversazioni valorizzate confermano il ruolo di CE PA CO nella gestione della cassa della famiglia mafiosa e nell'esercizio dell'attività estorsiva.

  • Rigettato
    Affiliazione al sodalizio mafioso e dichiarazioni del collaboratore

    La Corte ha valorizzato diverse conversazioni in cui ST era interlocutore o veniva menzionato, delineando il suo ruolo di esattore del 'pizzo'. L'attività di riscossione è stata svolta per conto di diversi capi e AE CO. ST ha manifestato disponibilità associativa anche verso AE CO e ha richiesto formalmente l'affiliazione. La Corte ha respinto il rilievo di difetto di correlazione e ha ritenuto che la commissione di reati-scopo non sia necessaria per la prova della partecipazione. Le dichiarazioni di MA PA non sono state utilizzate per l'affermazione di responsabilità.

  • Rigettato
    Aggravante del carattere armato dell'associazione

    La Corte ha ritenuto che, data la risalente appartenenza alla consorteria mafiosa e il suo ruolo di esattore, ST fosse a conoscenza della disponibilità di armi da parte del sodalizio. Il settore criminale degli illeciti estorsivi rende inevitabile il ricorso ad armi.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento attenuanti generiche e commisurazione pena

    La Corte ha ritenuto che la pena inflitta a ST corrispondesse al minimo edittale. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è motivato dalla gravità dei reati e dall'intensità del dolo, in assenza di elementi positivi. La motivazione non è stata ritenuta apparente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 7704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7704
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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