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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO GA nato a [...] il [...] CO RA AO nato a [...] il [...] CO EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 3/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MARIA NA RI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito, l’Avv. FELICIA D’AMICO, che, per la parte civile AZ TO CAPONNETTO, si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 e depositate anche in udienza unitamente alla nota spese e alla procura speciale e che, per la parte civile F.A.I. ENTE GENERICO, si è riportato alle conclusioni a firma dell’Avv. VALERIO D’ANTONI, che ha depositato in udienza unitamente alla nota spese;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7704 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 17/12/2025 2 udito, l’Avv. FAUSTO MARIA AMATO che, per le parti civili S.O.S. IMPRESA SICILIA ENTE GENERICO e SOLIDARIA S.C.S. ONLUS, si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 e ha depositato nota spese;
e che, per le parti civili CENTRO STUDI ED INIZIATIVE CULTURALI PIO LA TORRE ONLUS, SICINDUSTRIA e CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, CONFESERCENTI PROVINCIALE DI PALERMO, si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 dagli Avv.ti LANFRANCA, BARCELLONA E CUTRARO e ha depositato, altresì, le relative note spese;
udito l’Avv. FERDINANDO DI FRANCO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso presentato dall’imputato RA AO CO;
udito l’Avv. RAFFAELE BONSIGNORE, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi presentati dagli imputati EP CO e GA CO. 3 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 10 febbraio 2024 con la quale AE CO, CE PA CO e IU ST erano stati condannati: il primo, alla pena di 20 anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di partecipazione, con ruolo direttivo/organizzativo, all'associazione mafiosa armata denominata Cosa nostra, commesso in Palermo dal 21 gennaio 2016 sino all’attualità (capo 1), nonché degli ulteriori delitti di tentata estorsione pluriaggravata in danno di OM LA, commesso in Palermo nei mesi di settembre e ottobre 2016 (capo 3) e di estorsione pluriaggravata, commessa in concorso con PA TO, in danno di SA TO, commesso in Palermo nel maggio 2018 (capo 4); il secondo e il terzo alla pena di 12 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli di partecipazione all'associazione mafiosa armata denominata Cosa nostra contestata al capo 2) della rubrica, con condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. L’affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata su un’articolata attività di indagine avviata dalla D.I.A. di Palermo dal gennaio 2016 in seguito alla scarcerazione, dopo una lunga detenzione, di AE CO, già condannato per associazione mafiosa quale capo della famiglia dell’LL, ricompresa nel mandamento palermitano di NA di Cosa Nostra. CO, dopo essere stato attinto, il 15 luglio 1993, da un’ordinanza cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, si era reso latitante fino al 7 agosto 2001, quando era stato arrestato in Liguria. Durante la sua latitanza, CE Bonanno, reggente pro tempore del mandamento di NA, aveva affidato la gestione della famiglia dell’LL a ET AG e a AN AN, fino alla scarcerazione, nel gennaio 2007, del fratello di AE CO, ET, che aveva affiancato AG nella reggenza della cosca, alternandosi ai cugini IC e GO Palazzotto. Costoro erano stati arrestati nel 2014 nell’ambito del procedimento penale cd. “Apocalisse” e, indi, condannati con sentenza definitiva. AE CO era rimasto in detenzione sino al 21 gennaio 2016, ma all’indomani della sua scarcerazione aveva riassunto il comando della cosca, mantenendo rapporti con esponenti di altre famiglie mafiose, dirimendo controversie anche tra estranei al sodalizio, che a lui si rivolgevano per problematiche della più varia natura, e riacquistando il controllo delle attività estorsive nei confronti di imprenditori e commercianti della zona, in precedenza gestite grazie al fratello, CE PA, a IU ST e al “luogotenente” ET AG, e, quindi, direttamente coordinate dallo stesso CO tramite l’altro fratello, ET, e tramite PA TO, grazie ai quali egli si era dedicato anche al controllo mafioso del 4 mercato illegale del tonno e del pesce spada e all’autorizzazione all’apertura di attività economiche nel territorio di competenza della cosca. Inoltre, da numerose intercettazioni, svolte insieme a mirati servizi di osservazione e controllo supportati da videoriprese, è stata tratta la prova dei delitti-fine contestati ai capi 3) e 4) della rubrica, costituiti, rispettivamente, dalla tentata estorsione aggravata ai danni del titolare della LA catering s.r.l., e dall’estorsione aggravata in danno di SA AR, venditore ambulante di frattaglie, che operava, con la propria bancarella, in piazza Tonnara, all’LL. E’ stata, infine, ritenuta provata la partecipazione all’associazione mafiosa di CE PA CO e di IU ST: il primo per avere, dal marzo 2013, collaborato con ET AG nella reggenza della cosca dell’LL durante l’assenza del fratello, organizzando e mettendo in atto estorsioni ai danni di operatori economici del quartiere e provvedendo, sebbene in modo discontinuo, al mantenimento del fratello detenuto;
il secondo per avere fatto parte della famiglia mafiosa di GI RI, occupandosi materialmente della riscossione del “pizzo”, compito che aveva assolto pure all’LL agli ordini di AG e dei fratelli CE PA e PI CO. In tale prospettiva è stata valorizzata la conversazione ambientale del 7 agosto 2016, dimostrativa del fatto che ST, “esattore” di Cosa nostra, aveva consegnato, per molti anni, ingenti somme di denaro ai fratelli CE PA e IE CO, i quali, anziché destinarle alla consorteria e al mantenimento del fratello detenuto, le avevano distratte, in gran parte, per esigenze personali, suscitando forti fibrillazioni con il congiunto. Inoltre, sono stati valorizzati gli esiti delle intercettazioni eseguite sia tramite captatore informatico attivato nello smartphone in uso a AE CO, sia attraverso captatori installati sulle vetture in uso a VI AN e a CE PA CO. In tali frangenti AE CO, con i suoi interlocutori (individuati attraverso un’attività di osservazione e controllo e di materiale riscontro dei dati acquisiti), discuteva apertamente, in vari punti del quartiere LL tra cui il bar Bruno, di argomenti di interesse mafioso, nel contesto di conversazioni connotate da chiarezza, genuinità e assenza di ambiguità. La piattaforma probatoria è stata ulteriormente integrata da numerose sentenze irrevocabili e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui MA PA che ha reso dichiarazioni accusatorie - reputate intrinsecamente credibili - nei confronti di IU ST, descrivendone il ruolo di esattore a servizio del mandamento di NA sin dal 1995. Viceversa, sono stati ritenuti irrilevanti i testi a discolpa dello stesso ST, che hanno riferito genericamente sull’attività lavorativa dal medesimo prestata alle dipendenze di un’impresa edile. Le sentenze di merito hanno anche ritenuto sussistente l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., richiamando, accanto al cd. notorio 5 giudiziale relativo alla disponibilità di armi in capo a Cosa nostra, quale «elemento coessenziale alla loro esistenza», gli accertamenti di fatto sulla disponibilità di armi contenuti nelle sentenze passate in giudicato acquisite al fascicolo per il dibattimento (tra tutte, la condanna di IN NI, n. 426/2021 r.g. sent., 8481/20 R.G. Gip, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 19 marzo 2021, per l’omicidio del poliziotto IN TI e della moglie ID AN CA). 2. AE CO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416- bis, commi secondo e terzo, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che CO si sia avvalso della forza di intimidazione del sodalizio e che fosse a capo della famiglia mafiosa dell’LL. La Corte territoriale avrebbe illogicamente ritenuto che la presenza dell’imputato a bordo dell’imbarcazione che accompagnava la “vara” di NTTO BA sarebbe stata indicativa del suo ruolo «di indiscusso capo» del sodalizio, senza spiegare in che modo si sia estrinsecata la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà propri della consorteria mafiosa. Del pari, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato, in modo illogico, la conversazione ambientale del 7 agosto 2016 tra CE PA CO e IU ST ritenendo che essa costituisse «indirettamente» un «importantissimo elemento di prova» anche nei confronti di AE CO, senza però spiegare in che termini la prova lo coinvolgerebbe «indirettamente». La Corte territoriale riterrebbe dimostrato che l’imputato abbia «riattivato» il mai abiurato vincolo associativo e la sua concreta «messa a disposizione» per gli scopi e le attività criminose della cosca dell’LL, senza indicare gli elementi concreti da cui è stato tratto tale convincimento, non essendo sufficiente che egli abbia progressivamente riallacciato le relazioni con esponenti mafiosi in assenza di condotte partecipative. Essa, inoltre, rimprovererebbe all’imputato di non avere fornito un’alternativa chiave di lettura agli elementi istruttori raccolti, con una inversione dell’onere della prova, senza spiegare perché le condotte ascrittegli debbano ritenersi di carattere mafioso. Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardive le deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata all’udienza del 16 dicembre 2024, con le quali si eccepiva l’insussistenza del ruolo di «capo» 6 dell’imputato, ricavata, in modo illogico, dai due reati-fine, ascrittigli a partire da circostanze, mai contestate, occorse durante la sua carcerazione e durante il periodo di permanenza in libertà, comunque non corrispondenti alle condizioni indicate dal terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen. In particolare, non sarebbe dato comprendere da dove sia stato ricavato che VA IN sia stato «costretto» a mandargli «giacche, cose» e a consegnargli «una busta», rifiutata dal ricorrente, come evidenziato nella memoria a firma dell’Avv. Scozzola. Né la sentenza impugnata avrebbe risposto al motivo di appello con cui era stata dedotta l’insussistenza delle condizioni, oggettive e soggettive, per la configurabilità del delitto associativo, limitandosi a richiamare le fonti accusatorie e omettendo di indicare le circostanze comprovanti l’intenzionalità e l’adeguatezza della condotta. Ancora, la difesa deduce la manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui le intercettazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità nonostante le deduzioni difensive secondo cui da esse non potesse trarsi una condotta di partecipazione alla cosca. In particolare, la conversazione n. 18170 dell’8 maggio 2017 sarebbe stata interpretata in maniera illogica, posto che l’imputato si sarebbe limitato a consigliare di non far frequentare il locale a soggetti che delinquono;
condotta in contrasto con i programmi di un’associazione mafiosa. Né le ulteriori argomentazioni aggiungerebbero alcunché in termini di ruoli e di gestione degli affari della cosca, atteso che, tra l’altro, esse non avrebbero formato oggetto di puntuale contestazione da parte dell’accusa. In ogni caso le condotte indicate non sarebbero offensive, non essendo funzionali al sodalizio. Inoltre, egli non sarebbe mai stato intercettato in conversazioni illecite e nei due reati-fine contestatigli la condotta non sarebbe stata funzionale alla causa dell’organizzazione criminale. La sentenza, omettendo di motivare circa il contributo offerto ovvero l’apporto obiettivamente idoneo alla conservazione o al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa, non avrebbe adeguatamente spiegato come l’appartenenza ad essa costituisca condotta di partecipazione in rapporto alla forza di intimidazione del vincolo associativo e alla condizione di assoggettamento e di omertà. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli art. 56, 110, 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla tentata estorsione ai danni della società di catering dei LA. Con l’atto di appello era stata evidenziata la mancata integrazione del tentativo essendo emerso dalle intercettazioni che la vittima designata non era stata «acchiappata», sicché non sarebbe stato provato che essa avesse ricevuto la richiesta estorsiva, tenuto conto che la frase «no, quello si è spaventato» non poteva riferirsi a LA in quanto costui non era stato ancora «acchiappato». Tali obiezioni sarebbero confermate, 7 in tesi, dalle dichiarazioni del collaboratore IO US, secondo cui era stato lui a sottoporre a estorsione i LA su autorizzazione di IN Di AI;
dichiarazioni la cui omissione configurerebbe un travisamento della prova e il cui contenuto contraddirebbe il materiale intercettativo, sottoposto a una lettura, da parte delle sentenze di merito, contrastante con i canoni della logica. Sotto altro profilo, la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla idoneità e non equivocità degli atti compiuti rispetto alla commissione del delitto estorsivo, che i Giudici di merito avrebbero dovuto sottoporre ad attenta verifica a partire dall’intenzione manifestata dall’agente. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di estorsione ai danni di SA TO, contestato al capo 4). La motivazione non si sarebbe confrontata con l’articolato motivo di appello e con la memoria ivi richiamata, ribadendo apoditticamente il coinvolgimento di CO nell’estorsione ai danni del venditore ambulante quale mandante e finanche quale concorrente materiale dell’esecuzione. In realtà, nella conversazione del 10 maggio 2018 (riportata alle pagg. 163 e 164 della sentenza di primo grado) l’imputato avrebbe affermato chiaramente che la questione non gli interessava e che TO se la doveva sbrigare con «Palu», con ciò dimostrando di avere desistito e di non avere portato a termine il proposito criminoso «perché non voleva discussioni». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. La circostanza dell’essere l’associazione armata non avrebbe trovato oggettivo riscontro, né sarebbe stato congruamente motivato il fatto che gli odierni imputati disponessero di un armamento per il conseguimento delle finalità dell’associazione. Il richiamo della sentenza impugnata a quanto riportato nella sentenza che relativa a giudizio abbreviato a carico di PA TO e di VI BA sarebbe illegittimo. Inoltre, la condanna di CO per l’omicidio dell’agente TI non sarebbe ancora definitiva mentre la sentenza di condanna del coimputato per tale fatto, IN NI, sarebbe stata annullata dalla Corte di legittimità. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, 62-bis e 133 cod. pen., nonché l’omessa motivazione in relazione al contenimento dell’aumento per la continuazione e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza, su tale ultimo punto, si sarebbe limitata al riferimento alla gravità della condotta e ai diversi precedenti penali di CO, sfuggendo al confronto con le censure difensive e omettendo, nella sostanza, di indicare le 8 ragioni a sostegno del rigetto della relativa richiesta. Analogamente, mancherebbe una motivazione sull’aumento, asseritamente sproporzionato, disposto, a titolo di continuazione, con riferimento ai delitti di tentata estorsione e di estorsione consumata. 3. CE PA CO ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 220 e 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disporre una perizia, formulata con i motivi d’appello e finalizzata ad accertare il primo luogo della registrazione delle conversazioni captate, avendo la difesa dedotto che il segnale del captatore avesse “rimbalzato” presso altro server, non presente nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Il rigetto della Corte sarebbe stato disposto sul presupposto che alle intercettazioni si sia proceduto esclusivamente attraverso impianti della locale Procura della Repubblica ai quali venivano trasmessi i dati captati dalla centrale dell’operatore telefonico memorizzati nel server dello stesso ufficio requirente, secondo quanto confermato, in primo grado, dal dott. AN AN, vice questore in servizio presso la D.I.A., e dall’ingegnere IU Ettore Mammana, amministratore della società Innova che aveva noleggiato le apparecchiature utilizzate per le intercettazioni. Tuttavia, la Corte non avrebbe motivato sulle specifiche competenze tecniche dei due testimoni, né avrebbe considerato che essi ben avrebbero potuto essere mossi, nelle loro valutazioni, da interessi personali. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 271, 267 e 268 cod. proc. pen. Quanto alla correttezza giuridica dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni rese in altro procedimento (7671/07 n.r.g. relativo all’omicidio dell’agente TI e della moglie CA), la Corte di merito avrebbe motivato solo parzialmente in ordine ad alcune doglianze difensive sulla durata delle operazioni, la quale, in tesi difensiva, non poteva superare i limiti di cui all’art. 268 cod. proc. pen., dato che il duplice omicidio si era verificato il 5 agosto 1989 quando non esisteva l’art. 7, d.lgs. n. 152 del 1991. Al contrario, secondo l’impugnata sentenza, i risultati di quelle captazioni riguardavano fatti di criminalità mafiosa, come l’omicidio dell’agente IN TI, secondo quanto confermato da plurime evidenze investigative e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, sicché ai sensi dell’art. 13, d.l. n. 152 del 1991, e in 9 deroga all’art. 267 cod. proc. pen., il termine di durata era pari a 40 giorni, di talché nessuna delle captazioni sarebbe fuori termine. A parere della difesa, invece, la riconducibilità del duplice omicidio all’associazione mafiosa sarebbe priva di riscontro, dovendo ancora essere depositata la sentenza nei confronti di AE CO e avendo la Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 12217 in data 30 gennaio 2025, annullato la condanna del coimputato, IN NI, evidenziando fondati dubbi sul contesto in cui maturò la decisione dell’omicidio e sul ruolo dello stesso NI, tenuto delle dichiarazioni del collaboratore Brusca, secondo cui, poiché all’interno di Cosa Nostra vi erano dubbi sul coinvolgimento dell’organizzazione nel delitto, egli aveva chiesto informazioni a SA RI, il quale gli aveva detto che di quel fatto si erano occupati IN e AL NI. Dunque, il compendio delle captazioni da cui trae origine l’odierno procedimento non soggiacerebbe all’art. 13, d.l. n. 152 del 1991, dovendo conseguentemente ridursi i termini di durata delle captazioni a quelli ordinari. Con i motivi aggiunti all’appello si era evidenziato come i decreti di intercettazione del precedente procedimento avessero una motivazione apparente, riportando tutti, pedissequamente, il contenuto della prima nota di polizia giudiziaria (del 26 ottobre 2015) non riportante indizi gravi e/o sufficienti, avendo sul punto la Corte del merito rilevato che tutti i decreti emessi dal Giudice per le indagini preliminari nel procedimento n. 7671/07 RGNR richiamavano per relationem e con argomentazioni tutt’altro che stereotipate o apparenti le richieste del Pubblico ministero e le corpose note informative della D.I.A., Centro Operativo di Palermo, dando contezza della ricorrenza di entrambi i presupposti previsti per legge (elementi sufficienti e necessità di avvalersi dello strumento di captazione). Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essi sarebbero esclusi dal lungo e ininterrotto periodo di detenzione, dal 2001 al 2016, di AE CO, nei cui confronti erano stati attivati i servizi di ascolto il giorno della sua scarcerazione in logica assenza di alcuna iniziativa in attività criminali, sicché non ricorrerebbero i requisiti di «sufficienza» indiziaria. Tanto più che CO era sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., che certamente gli impediva qualunque collegamento con la cosca. Pertanto, l’oggetto delle conversazioni poteva solo riguardare la circostanza nuova costituita dall’esito dell’incidente probatorio dei due collaboratori, il cui contenuto era noto e favorevole a CO e NI, non potendo l’intercettazione supportare alcuna responsabilità del detenuto e apparendo pertanto non assolutamente indispensabile ai fini della prova. Solo formale sarebbe la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene che i decreti di intercettazione ambientale telefonica e telematica disposti nel presente procedimento abbiano motivato congruamente le ragioni di condivisione 10 delle note informative della polizia giudiziaria, richiamate per relationem, dalle quali si trarrebbero plurimi e gravi elementi indiziari per ritenere che AE CO, all’indomani della sua scarcerazione, avesse ripreso le leve di comando della famiglia mafiosa dell’LL, anche avvalendosi del contributo dei familiari. In particolare, la sentenza non motiverebbe sulle ragioni della permanenza delle esigenze che giustificavano l’intercettazione. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416 bis, primo e terzo comma, cod. pen. La partecipazione al sodalizio di CE PA CO verrebbe fondata sulla conversazione del 7 agosto 2016 con IU ST, che si risolverebbe «in una vera e propria confessione del loro stabile, dinamico e funzionale inserimento nella consorteria mafiosa da diverso tempo» e che disvelerebbe «le fibrillazioni relative all’indebita appropriazione di somme spettanti al capofamiglia». Tale conclusione sarebbe in contrasto con le conversazioni riportate nei motivi di appello e di cui il Giudice non avrebbe tenuto conto. Dunque, le intercettazioni non offrirebbero concreti elementi per ritenere sussistenti gli scopi descritti dal terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., non risultando da esse alcuna iniziativa diretta all’acquisizione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti o per impedire il libero esercizio di voto o di procurare a sé o ad altri voti nelle competizioni elettorali. Pertanto, sarebbe carente la motivazione con riferimento alla riconducibilità delle condotte alla compagine di Cosa Nostra, tenuto conto dell’assenza di contatti con altri esponenti di famiglie mafiose e che AE CO, una volta scarcerato, aveva rifiutato la carica di capomandamento ritenendosi fortunato per avere riacquistato la libertà da innocente (v. la conversazione del 14 luglio 2017 – progr. 30407), ciò che non avrebbe potuto fare se fosse stato un affiliato, posto che le regole di Cosa Nostra non consentono a nessuno di uscire dal sodalizio. La stessa conversazione del 7 agosto 2016, da cui emergerebbe che AE CO accusava il fratello di essersi appropriato di somme a lui spettanti, logicamente escluderebbe qualunque intervento diretto a garantire le finalità dell’associazione. Peraltro, in tale conversazione ST negherebbe di avere parlato con AE CO, con ciò contraddicendo la motivazione ove essa evidenzia che costui sarebbe stato informato da ST della condotta tenuta dal fratello CE PA, a riprova di una valutazione parcellizzata delle conversazioni presenti in atti. Ciò inoltre dimostrerebbe come la presunta appropriazione di somme da parte di CE PA CO si fondi solo sulle dichiarazioni del fratello AE, che anche con il nipote, IN RO, si lamenterebbe dell’appropriazione di sue somme da parte dei fratelli (v. conversazione del 1 settembre 2016 riportata a pag. 79 della sentenza). Erronea sarebbe, inoltre, la ricerca di un riscontro esterno 11 alla parte della conversazione in cui ST negherebbe di aver parlato con AE CO, ammetterebbe di non avere dato somme a CE PA CO, ma al fratello “IE” e ribadirebbe (v. progr. 2244) che il suo interlocutore non aveva preso soldi, e in cui CE PA CO negherebbe la ricezione di danaro, non applicandosi alle conversazioni intercettate le regole processuali di valutazione della prova. Peraltro, la sentenza non considererebbe che essendo costui l’alter ego del fratello, ben avrebbe potuto ricevere tali somme senza dovere dare conto ad alcuno sulla loro destinazione anche per scopi personali. Ancora, con riferimento alla ricezione di 700 euro da parte di ST, pur avendo questi ammesso di aver raccolto danaro fino al 2006, periodo non ricompreso nel capo di imputazione, la Corte, senza tener conto di tale collocazione temporale, riterrebbe che egli «si era adoperato nella riscossione dei proventi estorsivi durante lo stato di detenzione di AE CO, che si è protratto dal 2001 al 2016; che per molti anni aveva raccolto e consegnato mensilmente ai fratelli CO e a ET AG ingenti somme di denaro;
che disattendendo la raccomandazione prudenziale rivoltagli da Lo CI nel 2006 di non fare più estorsioni a GI RI perché in caso di arresto non vi erano soldi sufficienti per mantenerlo in carcere, aveva prestato la sua disponibilità a servizio del sodalizio dell’LL» (v. pag. 78 della sentenza). In ogni caso, la consegna di danaro da parte di diversi soggetti durante la detenzione di AE CO, ricavabile da altre conversazioni, sarebbe avvenuta ai fratelli di CE PA CO, senza che sia possibile ritenerla indicativa di una partecipazione mafiosa, posto che ciò avrebbe richiesto che il denaro fosse destinato ad un fondo di solidarietà, la cd. colletta, a favore dei detenuti inseriti nell’associazione mafiosa, mentre dalle conversazioni riportate in sentenza sarebbe emerso che gli CO avrebbero trattenuto le somme a fini personali, “truffando” il fratello detenuto. Una ricostruzione in contrasto con le logiche associative e con le conversazioni indicate nei motivi di appello (conversazioni del 26 luglio 2016, progr. 1929 decr. 510/16 ore 13.03 e del 30 luglio 2016, progr. 2030 decr. 510/16) e non riportate in sentenza, nelle quali CE PA CO ribadirebbe di essere stato costretto a chiedere un prestito bancario per mantenere il fratello, al quale non sarebbe ricorso, se avesse ricevuto somme illecite. E illogica sarebbe la sentenza nella parte in cui indicherebbe (pag. 74) che nella conversazione in esame CO ammetta «di essere responsabile soltanto di un ammanco» in relazione a un’estorsione alla Mercedes, smentita dal passaggio della motivazione in cui si riferiva che AE CO, da latitante, aveva dato disposizioni affinché VI AN, titolare della Mercedes, fosse lasciato fuori dal pagamento. Altra conversazione valorizzata in sentenza a carico di CO sarebbe quella del 14 luglio 2017, che sarebbe stata però sottoposta a un’analisi parcellizzata, riportando pochi passaggi e svilendone la portata, in realtà favorevole al 12 ricorrente, secondo quanto emergerebbe dall’allegata trascrizione compiuta a seguito di perizia (all. 1, progr. 30447 e 30448 decreti nn. 216/217 perizia Caiozzo). Da essa emergerebbe che gli interlocutori parlavano di somme da riscuotere, riferendosi però a circostanze non databili, finanche antecedenti all’adozione dell’euro, facendosi riferimento a un «milione e mezzo», oltre che a soggetti o imprese non individuate. Inoltre, nella prosecuzione della conversazione, omessa in sentenza, sarebbe riportata l’affermazione che la consegna da parte di un soggetto non identificato era stata fatta a “IE” e avendo CE PA CO concluso che a lui nulla era stato dato, con conseguente venir meno del riscontro circa l’attiva partecipazione di costui in favore dell’associazione mafiosa. Nel proseguo della conversazione, inoltre, CE PA CO direbbe che «quello della Mercedes» aveva dato i soldi non per AE ma per lui, sicché le somme che questi gli doveva erano personali;
e, ancora, che il colpo grosso era stato solo alla Mercedes, che i soldi se li erano «divisi tutti»; che VI gli dava il 3%, pari a 1.500 euro al mese, ma che lui non li voleva. Quanto alla vicenda della Mercedes si ribadisce che AE CO aveva da sempre escluso che si procedesse ad una qualunque richiesta estorsiva, sicché l’eventuale dazione di danaro da parte di AN in favore degli CO sarebbe stata di natura lecita, tenuto conto dei rapporti tra il titolare della Mercedes e AE CO, tali da far sì che il primo si recasse spontaneamente a prenderlo all’uscita dal carcere all’atto della sua scarcerazione: condotta che mal si concilierebbe con il pagamento del “pizzo”. Altra conversazione che secondo la sentenza sosterrebbe la condotta illecita di CE PA CO è quella del 24 luglio 2017 delle ore 21.09 (v. pag. 81 sentenza), di cui la Corte territoriale forzerebbe il contenuto riportando solo alcune affermazioni che gli interlocutori non avrebbero mai riferito. In particolare, sarebbe assente l’affermazione riportata in sentenza a pag. 82 «tutti e due i fratelli ci sono andati picciuli assai ... (inteso soldi tanti) ci sono andati», rinvenendosi, invece, solo l’affermazione «C’è andato PI» (soggetto diverso da CE PA) «tutti e due fratelli ci sono andati». E dal momento che i fratelli erano 4 (AE, ET, CO e CE PA), non vi sarebbe certezza sui soggetti che avrebbero posto in essere quella condotta. Del pari non vi sarebbe alcun passaggio nella trascrizione della conversazione in cui «CO» abbia riferito che «aveva saputo da IU ST che questi fin dal 1997 era solito consegnare mensilmente due milioni e mezzo di lire al fratello CE PA il quale si recava a ritirarli presso i locali della Chimica LL, ove ST svolgeva mansioni di custode, facendosi accompagnare – per non destare sospetti - dalla propria moglie»; affermazioni non riferite all’imputato. 13 Benché tutti gli interlocutori convengano sul fatto che le somme erano state date a «PI», la Corte di merito ricondurrebbe, immotivatamente, le dazioni a CE PA CO. Inoltre, nella conversazione richiamata fra IU ST e CE PA CO questi si difenderebbe dalle accuse di appropriazioni di danaro, senza che la Corte ne tenga conto, essendo inverosimile che egli potesse dire il falso parlando con colui che gli avrebbe dato il denaro. Sarebbe pertanto forzata la riconducibilità dell’estorsione ai danni di CE MU da parte di CE PA CO, che secondo la sentenza impugnata si ricaverebbe solo dalla circostanza che egli «fosse solito farsi accompagnare dalla moglie» e che la Corte ricondurrebbe a tale imputato per il contenuto della conversazione del 25 marzo 2017 fra AE e CO CO. Anche in questo caso la conversazione verrebbe riportata nella sentenza impugnata, ma inopinatamente la Corte concluderebbe che MU «mensilmente sin dal 1996 consegnava a CE PA un milione e mezzo di lire» non essendo riportato il nome del ricorrente, essendo pertanto la conclusione illogica e non motivata. Come nelle precedenti conversazioni solo AE affermerebbe che MU gli avrebbe detto «un milione e mezzo al mese»; inoltre la vittima dell’estorsione avrebbe indicato il percettore della somma con il generico riferimento a un «lui» e non a CE PA CO. Anzi proprio l’affermazione del fratello più grande, CO, indicativa dell’intento di far pervenire carcere in alcune informazioni, considerato che CE PA CO non è mai stato attinto da misure cautelari, consentirebbe di escludere che il riferimento fosse a tale imputato, tanto più che la sentenza impugnata nulla direbbe sulla riconducibilità a CE PA CO delle estorsioni ai danni di MU. Quanto, poi, all’affermazione della Corte territoriale secondo «il mantenimento dei detenuti è notoriamente una delle caratteristiche più salienti dell’organizzazione mafiosa», sicché CE PA CO sarebbe affiliato avendo ricevuto, per moltissimi anni, da IU ST notevoli somme da destinare alle esigenze della famiglia, essa sarebbe in evidente contrasto logico con il prestito ribadito anche da IN RO nella conversazione del 24 luglio 2017. Né la Corte avrebbe considerato il vincolo familiare e morale che legava i due fratelli, prescindente da qualunque pactum sceleris. Infine, la sentenza non avrebbe valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (CO FA e VI OL), ritenuti credibili, avendo il primo affermato di conoscerlo, di sapere che esercitava l’attività di muratore, ma di non sapere di delitti dallo stesso commessi e di non averlo mai visto negli incontri con altri esponenti della cosca;
mentre il secondo avrebbe confermato di conoscerlo, ma non come uomo d’onore. 14 4. IU ST ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 125, 191, 192, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al delitto associativo contestato al capo 2) della rubrica. La Corte di appello motiverebbe l’affermazione di responsabilità di ST per il reato associativo a partire da talune sentenze irrevocabili e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui MA PA, il quale avrebbe riferito che ST era un «esattore» al servizio della cosca di NA sin dal 1995, precisamente nelle due borgate limitrofe di GI RI e LL, dapprima agli ordini di Lo CI e, indi, di ET AG e dei fratelli CO, CE PA e IE;
e che, in tale veste, egli avrebbe costantemente foraggiato, con ingenti somme, la consorteria mafiosa, per poi venire marginalizzato con il subentro di AE CO al vertice del sodalizio a causa della sua parentela con un poliziotto e per la scarsa considerazione in cui lo teneva il capo-famiglia. E accanto alle dichiarazioni di PA sarebbe stata valorizzata soltanto la conversazione con CE PA CO, intercettata il 7 agosto 2016, su cui avrebbe riferito il teste di polizia giudiziaria IC LI. Secondo la difesa, tuttavia, lo stesso teste avrebbe riferito che prima di quella conversazione ST non sarebbe mai stato “attenzionato” dagli inquirenti e che, dopo di essa, non sarebbero stati individuati ulteriori elementi di prova a suo carico. Quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore MA PA, si osserva che all’udienza del 16 marzo 2023 costui avrebbe dapprima riferito di condotte tenute da ST nel 1995 e nel periodo 2007–2008; e, tuttavia, in sede di controesame, sarebbe, invece, emerso che il 16 dicembre 2008 egli aveva escluso che ST facesse parte di Cosa Nostra in quanto era il cognato del poliziotto Schifani, della scorta del magistrato VA Falcone. Dunque, tali dichiarazioni sarebbero caratterizzate da una allarmante «progressione accusatoria» e sarebbero, inoltre, prive dei necessari «riscontri esterni individualizzanti», non potendo ritenersi riscontrate dal contenuto della citata conversazione del 2016, avvenuta tantissimi anni dopo i fatti narrati dal collaboratore. In ogni caso, le dichiarazioni del collaboratore delineerebbero «un fatto nuovo» rispetto all’odierna contestazione e sarebbero, quindi, inutilizzabili ai sensi degli artt. 518 e 521 cod. proc. pen., avendo PA fatto riferimento a episodi estorsivi non meglio precisati e mai contestati nel presente procedimento. Quest’ultimo aspetto delineerebbe un ulteriore profilo di illogicità della ricostruzione, posto che a ST sarebbe stato contestato, da un lato, di avere mantenuto, tra l’agosto 2016 e il 4 15 dicembre 2020, rapporti con esponenti mafiosi di altre famiglie, di avere «organizzato e coordinato attività estorsive, nonché atti ritorsivi nei confronti di imprenditori/commercianti della zona» e di avere «provveduto al mantenimento degli affiliati detenuti e alla corresponsione pro quota dei proventi dell’associazione mafiosa»; e, tuttavia, dall’altro lato, non gli sarebbe stato contestato alcun episodio di estorsione o di danneggiamento o di minaccia o altro «delitto-fine» dell’associazione. In definitiva, la sentenza impugnata fonderebbe la colpevolezza di ST in ordine al reato associativo sulle frequentazioni con il solo CE PA CO, in realtà dovute a una causale lecita;
sicché sarebbe rimasto sostanzialmente indimostrato che egli abbia concretamente assunto un «ruolo» all’interno del sodalizio, alla cui vita egli abbia dato un effettivo apporto causale «prendendovi parte», non potendo ritenersi sufficiente un’astratta «messa a disposizione», non seguita da comportamenti visibili significativi dello svolgimento di quel «ruolo», come chiarito dalle sentenze “Mannino” e “Modaffari”, secondo cui il soggetto deve avere fornito un qualsivoglia «apporto concreto», sia pur minimo, alla vita dell’associazione, tale da fare ritenere avvenuto l’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata opererebbe una inammissibile doppia presunzione, posto che al fine di dimostrare la «partecipazione» di ST al reato associativo presumerebbe la commissione di condotte estorsive da cui presumerebbe, ulteriormente, la sua «intraneità» al sodalizio mafioso. Infatti, a nulla varrebbe la «scorciatoia» probatoria utilizzata in sentenza ovvero che la partecipazione di ST al sodalizio venga ritenuta provata ad agosto 2016 e che, al contempo, essa sia ritenuta risalente nel tempo, come dichiarato da PA. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416- bis, quarto comma, cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al capo 2) dell’imputazione, per avere la sentenza ritenuto sussistente, nei confronti di CO, l’aggravante del carattere armato dell’associazione mafiosa, senza che, nell’ambito del presente processo, sia stato provato il possesso di armi da parte di ST né da parte dell’organizzazione criminale nel suo complesso. Infatti, l’aggravante sarebbe stata motivata con il fatto che Cosa Nostra è notoriamente un sodalizio armato, con ciò confondendosi la realtà sociologico-criminale caratterizzante tale associazione con quella riferibile alla specifica struttura criminale in cui si sarebbe realizzata, nella specie, la condotta partecipativa. Infatti, il possesso di un’arma da parte dell’imputato sarebbe stato accertato, ma senza uno specifico collegamento con la realtà associativa. 16 4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La sentenza impugnata avrebbe motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con la rilevante gravità dei reati, l’intensità e riprovevolezza del dolo, l’assenza di qualsiasi elemento suscettibile di favorevole valutazione, non avendo gli imputati manifestato alcun tangibile segno di resipiscenza. Essa avrebbe, dunque, fornito una motivazione «apparente» siccome comprensiva delle posizioni di tutti gli imputati, senza distinguere per ciascuno di essi. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe censurabile in quanto mancante di adeguata motivazione in ordine alla commisurazione della pena, determinata in misura non prossima ai minimi edittali. 5. In 28 novembre 2025 il Procuratore generale ha depositato in Cancelleria una sua memoria contenente Conclusioni Scritte, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati. 6. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. CE TR, che in rappresentanza della parte civile Centro Studi ed Iniziative Culturali PI La RR - Onlus, in persona del presidente pro tempore, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla refusione degli onorari e delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio, come da nota spese allegata. 7. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. Ettore Barcellona, che in rappresentanza della parte civile Sicindustria, in persona del presidente pro tempore, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 8. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. AE FA FR, che in rappresentanza delle parti civili Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo, Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo e Confesercenti – Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi – Provinciale di Palermo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto. 9. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. Felicia D’Amico, che in rappresentanza della parte civile Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie “IN Caponnetto”, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto. 17 10. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. AU RI AT, che in rappresentanza delle parti civili Solidaria S.C.S. - Onlus e S.O.S. Impresa Sicilia, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 11. In data 2 dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. ET Cascio, che in rappresentanza della parte civile OM LA, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di AE CO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati sono, nel complesso, infondati e, pertanto, devono essere integralmente rigettati. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di AE CO è articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte in cui, con riferimento al delitto previsto dall’art. 416-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., ha ritenuto che AE CO si fosse avvalso della forza d’intimidazione propria del sodalizio e avesse rivestito il ruolo di capo dell’organizzazione mafiosa. Va preliminarmente ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio, che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla «messa a disposizione» della consorteria, per il perseguimento dei comuni fini RI (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01). In altri termini, va considerato partecipe dell’organizzazione criminale l’affiliato che «prende parte» attiva al fenomeno associativo, attraverso una condotta fattiva a favore della consorteria, estrinsecantesi in un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile alla vita dell’organizzazione criminale, tale da presentare un carattere di stabilità, che in genere è dimostrato dalla fidelizzazione dei comportamenti, dal rispetto delle gerarchie e delle regole e dal puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. La sentenza impugnata si è ben allineata all’anzidetta cornice di principio, dando atto, in primo luogo, di una fitta e articolata trama relazionale intessuta dall’imputato con esponenti mafiosi appartenenti anche ad altre famiglie e ad altri mandamenti (tra cui IO AN, SA OS, CE NI, SA Di VA), che è stata riattivata subito dopo la sua scarcerazione per 18 avvenuta in data 21 gennaio 2016 a seguito dell’espiazione della pena inflittagli con sentenza della Corte di assise di appello di Palermo in data 18 marzo 2002, irrevocabile il 3 luglio 2003, per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa Cosa nostra, commesso dagli anni ‘90 sino all’arresto in data 9 agosto 2001. Indi, la Corte territoriale ha sottolineato una serie di specifici elementi di fatto indicativi del ruolo rivestito da AE CO non già come mero partecipe, quanto come soggetto investito di un ruolo apicale del sodalizio, ovvero: le condotte con cui egli aveva autorizzato o, all’opposto, vietato le attività economiche, talora financo illecite, nel territorio della borgata di competenza della famiglia dell’LL e nel contiguo territorio di GI RI (si vedano, in proposito, la conversazione del 4 febbraio 2016, citata a pag. 48 della sentenza impugnata;
quella del 8 maggio 2017, n. 18170, tra lo stesso CO e PA TO, riportata a pag. 49 di essa;
quelle del 2 giugno 2017 e del 25 luglio 2017, indicate a pag. 50; quella del 2 maggio 2017, riportata a pag. 51 della sentenza impugnata); la fruizione, durante la detenzione, di «cose, giacche, tante cose» fornitegli da VA IN, titolare del “Trizzano”, noto ristorante della zona, il quale aveva anche tentato, incautamente, di consegnargli, dopo la scarcerazione, una busta con il denaro oggetto del consueto “pizzo” (v. conversazione del 15 aprile 2017, a pag. 52 della sentenza impugnata); le richieste di intercessione da parte di imprenditori locali, come quella per la fornitura di calcestruzzo a favore della società edile Ballarò NO & C. s.a.s., confiscata nel 2011 dalla Corte di appello di Palermo (v. la conversazione intercettata il 30 settembre 2016, a pag. 53); le richieste di intervento rivoltegli per la risoluzione di controversie, in particolare per il recupero di crediti (v. le conversazioni del 12, 19 e 24 febbraio 2017, indicate alle pagg. 53 - 54); il sostegno elettorale richiestogli in occasione delle elezioni comunali palermitane del 2017 (v. l’intercettazione del 16 febbraio 2017 di cui alla pag. 54 della sentenza impugnata); il controllo del mercato del pescespada e del tonno nella borgata, realizzato imponendo, ai commercianti di zona, il prezzo per l’acquisto all’ingrosso della merce (v. quanto riportato alle pagg. 55 e 56 in particolare con riferimento alla telefonata tra SA MA e CE PA CO); il controllo delle attività estorsive realizzato per conto e nell’interesse della famiglia mafiosa (v. le conversazioni in data 1 settembre 2016 tra AE CO e il nipote IN RO e in data 19 marzo 2018 tra lo stesso CO e VI AN, riportate alle pagg. 56 – 60 della sentenza impugnata). Accanto a tali specifiche circostanze, la sentenza impugnata ha anche valorizzato la presenza dell’imputato, il 13 giugno 2016, a bordo del peschereccio che accompagnava in mare la “vara” di NTTO BA, patrono dell’LL. Tale presenza, considerato che a bordo del natante erano stati ammessi soltanto il conducente, la banda musicale e alcuni religiosi, è stata sottolineata, con apprezzamento di merito non manifestamente illogico, quale circostanza 19 evocativa, sul piano simbolico, del ruolo riconosciuto a AE CO nel contesto di riferimento, trattandosi di una cerimonia cui partecipava l’intero quartiere, rientrante nella «competenza territoriale» della famiglia mafiosa. A fronte dell’ampia e articolata motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha individuato una serie di specifici indicatori fattuali del ruolo attivo rivestito da AE CO, finalisticamente orientato alla preservazione della famiglia mafiosa dell’LL, il ricorso, lungi dal confrontarsi criticamente con tale quadro complessivo, attraverso il quale la sentenza impugnata ha dato congrua risposta ai motivi di appello, si è invece soffermato, in maniera rapsodica e frammentaria, soltanto su alcuni passaggi motivazionali, strumentalmente richiamati per sollecitare una rilettura alternativa degli elementi fattuali della decisione, pacificamente inammissibile in sede di legittimità. Così come inammissibile si rivela il tentativo della difesa di suggerire una differente interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, peraltro selezionate in maniera ancora una volta frammentata, atteso che l’attribuzione di significato al dato intercettativo costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, ove risulti rispettosa, come nella specie, dei criteri di congruità e razionalità, si sottrae alla possibilità del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Pertanto, il primo motivo di doglianza si configura, in conclusione, come complessivamente aspecifico e, in ogni caso, come manifestamente infondato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso prospetta la violazione degli artt. 56, 110, 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché l’assenza e l’illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione all’intercettazione del 4 ottobre 2016, riportata a pag. 62 della sentenza impugnata, dalla quale, secondo la difesa, si ricaverebbe che la vittima, OM LA, doveva ancora essere avvicinata, di tal che la persona che i loquenti indicavano come «spaventata» potrebbe non essere costui. Una conclusione, questa, che secondo il ricorrente sarebbe stata confermata dal racconto del collaboratore di giustizia IO US, secondo cui i LA erano stati sottoposti ad estorsione dallo stesso collaboratore su autorizzazione di IN Di AI. Tali circostanze, secondo la tesi difensiva, escluderebbero, sul piano logico, l’avvenuta integrazione del tentativo di estorsione contestato. Osserva, sul punto, il Collegio che la lettura del dato probatorio offerta dalla difesa non consente, anche nel confronto con le dichiarazioni di US, di configurare alcun travisamento della prova, che la giurisprudenza di legittima rinviene in presenza di una motivazione che abbia rappresentato il dato probatorio in maniera difforme da quello realmente acquisito, quando ciò sia avvenuto in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro di una siffatta non corrispondenza. Al contrario, quella 20 accreditata dal ricorso è soltanto una delle possibili interpretazioni del contenuto dell’intercettazione acquisita, per il tramite di un captatore informatico, il 4 ottobre 2016, sicché deve ritenersi preclusa, in questa sede, ogni operazione rivalutativa intesa a delineare scenari alternativi di ricostruzione della concreta vicenda fattuale. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato, in particolare alla pag. 61, che l’impresa LA Catering s.r.l. era stata, per anni, sottoposta a estorsione da parte del mandamento mafioso di NA, fin dal periodo in cui esso era diretto da ET AG, anche attraverso l’imposizione di un servizio di vigilanza privata;
e, all’uopo, ha ricostruito la successione nella titolarità del diritto alla riscossione, secondo una scansione del tutto armonica, sul piano logico, rispetto alle dichiarazioni di US. Costui, infatti, ha riferito di essere stato autorizzato all’estorsione da IN di AI, capo mandamento di NA, descrivendo una modalità operativa mantenuta sino al momento del suo arresto nel 2017; laddove la nuova imposizione era stata, invece, realizzata, dopo il subentro di CO, a un livello organizzativo “inferiore” rispetto a quello del mandamento, cioè al livello della famiglia mafiosa dell’LL. Pertanto, il racconto del collaboratore non contraddice affatto, sul piano logico, la lettura dell’intercettazione del 4 ottobre 2016 offerta dalle due sentenze di merito. Inoltre, la sentenza impugnata ha interpretato la frase «lo stanno andando ad acchiappare» come riferita a un precedente avvicinamento di LA per costringerlo a pagare (attestato dalla conversazione di cui al progressivo n. 5236 tra lo stesso CO e il nipote, IN RO, avvenuta la notte dell’1 settembre 2016, nella quale il primo diceva «ora lo acchiappo. Ai LA, questi di qua ... perché non ha pagato») e agli effetti che questo pregresso episodio aveva prodotto («quello si è spaventato»: v. la conversazione del 4 ottobre 2016 con il fratello CE PA CO), per arrivare a concludere che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la pretesa estorsiva era già stata avanzata nei confronti della vittima che, seppur spaventata, non aveva ancora pagato, sicché dovevano ritenersi integrati gli estremi del tentativo punibile. E quanto alla chiara identificazione del proposito criminoso, che il ricorso ha genericamente posto in dubbio, essa è stata puntualmente posta in luce attraverso il riferimento alle chiare espressioni utilizzate nelle conversazioni intercettate (v. pag. 62 della sentenza, «questi devono pagare»). Una valutazione, quella compiuta dai Giudici di merito, che è stata resa con motivazione che, collocandosi nell’alveo di una fisiologica opinabilità di apprezzamento del dato probatorio, si rivela immune dai profili di illogicità dedotti dalla difesa dell’imputato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al delitto di estorsione ai danni di SA TO, contestato al capo 4). 21 Osserva il Collegio che la motivazione resa, sul punto, dalle due sentenze di merito ha puntualmente ripercorso la genesi dell’episodio estorsivo ascritto, quale mandante, a AE CO e, quale esecutore materiale, a PA TO, il quale è stato condannato, in via definitiva, in altro procedimento penale. In particolare, dalla conversazione intercettata il 10 maggio 2018 tra CO e TO, riportata alle pagine 67 e 68 della sentenza impugnata, è emerso che il primo aveva dato ordine ai suoi subordinati, dapprima Navarra e, poi, a fronte del rifiuto opposto da costui, lo stesso TO, di costringere TO ad allontanarsi dal luogo in cui vendeva anche la birra in assenza dell’autorizzazione del clan (CO: «c’è uno che è cornutello, rompigli le corna…»); e che TO, condividendo gli ordini ricevuti, aveva riconosciuto che l’ambulante aveva sbagliato verso il capo del sodalizio («…ha sbagliato nei suoi confronti, zio…»). Tale ricostruzione, operata con motivazione congrua e logica, è stata avversata a partire da una sorta di travisamento per omissione in cui sarebbe incorsa la sentenza, costituito dalla mancata considerazione di un passaggio della conversazione del 10 maggio 2018 nel quale CO avrebbe affermato chiaramente che la questione non gli interessava e che TO se la doveva sbrigare con «Palu’», dal momento che egli «non voleva discussioni». In realtà, tale passaggio non si presta affatto, come invece vorrebbe la difesa, a un’unica interpretazione, suscettibile di attribuire ictu oculi un opposto significato alla conversazione in parola, quanto a una delle possibili opzioni di senso attribuibili alla conversazione, sicché la censura mossa dalla difesa si configura, in definitiva, come un sindacato della valutazione del dato probatorio da parte del Giudice di merito, pacificamente non consentita in sede di legittimità. 2.4. Con il quarto motivo il ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e degli artt. 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità dell’aggravante concernente il carattere armato dell’associazione mafiosa. Osserva, in proposito, il Collegio che, ai sensi dell’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. l’associazione mafiosa si considera armata quando i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione stessa, di armi o di esplosivi, anche se occultati o tenuti in luogo di deposito e anche se concretamente e fisicamente non siano stati individuati (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743 - 01; Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, Rv. 269839 - 01). La consolidata giurisprudenza di legittimità qualifica l’aggravante in parola come oggettiva, per la cui applicazione a carico del singolo partecipe è, dunque, richiesto che costui sia consapevole del possesso, da parte di altri associati, di armi strumentali agli interessi della cosca;
o che, comunque, egli lo ignori per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589 - 01). 22 Tale disponibilità è stata accertata, nel presente processo, a partire da una serie di elementi di prova, costituiti dai contenuti di alcune sentenze irrevocabili, acquisite nel giudizio di appello e legittimamente utilizzabili ai sensi dell’art. 238- bis cod. proc. pen. In questa prospettiva, è stato evidenziato che AE CO ha fatto parte di Cosa nostra fin dai primi anni ‘90, come accertato con la sentenza di condanna in data 18 marzo 2002 riportata al n. 5 del casellario;
e che, in passato, è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per reati di violazione della disciplina delle armi. Inoltre, è stato sottolineato che la famiglia mafiosa dell’LL fa parte del mandamento di NA, i cui esponenti sono stati condannati, con plurime sentenze irrevocabili acquisite in giudizio, per reati di sangue. E soprattutto dalla sentenza della Corte di appello di Palermo emessa, in data 30 giugno 2022, nel parallelo procedimento a carico di PA TO e VI BA VI (irrevocabile il 7 giugno 2023), è emerso, in più occasioni, che gli associati avevano la disponibilità di armi (si citano le conversazioni intercettate il 15 giugno 2017 tra AE CO e PA TO e il 10 gennaio 2018 tra MI NE e PA TO). Inoltre, AE CO è stato ritenuto responsabile, unico tra gli odierni imputati, dei delitti di estorsione consumata e tentata, ovvero di reati che, in quanto commessi con minaccia o violenza alla persona, postulavano, inevitabilmente, la possibilità dell’uso di armi, la cui disponibilità in capo al sodalizio non avrebbe potuto essere, incolpevolmente, ignorata dall’imputato. Il motivo è, dunque, complessivamente infondato. 2.5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 62-bis, 133 cod. pen. nonché l’omessa motivazione in relazione alla commisurazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.5.1. Con riferimento al primo profilo, va ricordato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nel caso di specie la Corte territoriale ha sottolineato che gli aumenti disposti a titolo di continuazione, determinati dal primo Giudice in 2 anni di reclusione per l’estorsione consumata e in 1 anno di reclusione per quella tentata, dovevano ritenersi congrui, trattandosi di reati pluriaggravati e di elevato allarme sociale, commessi da un soggetto pluripregiudicato e socialmente pericoloso. Ne consegue che la deduzione difensiva relativa a un’omessa motivazione sul punto deve ritenersi manifestamente infondata. 2.5.2. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, esso può essere legittimamente motivato dal giudice 23 con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della riduzione di pena, non è più sufficiente la sola condizione di incensuratezza dell’imputato (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Nel caso esaminato la Corte territoriale si è uniformata alla anzidetta cornice di principio, rilevando l’assenza di specifici elementi di fatto in grado di giustificare la riduzione della pena e ha, al contrario, sottolineato la gravità dei reati e l’intensità del dolo, nonché l’allarmante biografia criminale dell’imputato, indicativa di una spiccatissima pericolosità sociale. Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della censura. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di CE PA CO è articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione degli art. 220 e 603 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale formulata ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. al fine di disporre una perizia diretta ad accertare «se il primo luogo della registrazione delle conversazioni captate sia avvenuto unicamente presso il server della Procura», tenuto conto di un asserito anomalo disallineamento temporale di alcune intercettazioni trascritte nei brogliacci. 3.1.1. Va premesso che a norma dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici requirenti procedenti. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale disposizione non si riferisce all’ascolto delle conversazioni captate, il quale, al pari delle attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati, può avvenire “in remoto” presso gli uffici della polizia giudiziaria, ma si riferisce, invece, all’attività di registrazione, la quale, dunque, deve essere avvenuta nei locali della procura della Repubblica mediante l’utilizzo degli impianti ivi esistenti (così Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395 - 01; nella giurisprudenza più recente v., in termini, Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427 – 01). Ne consegue, altresì, che la registrazione non può essere effettuata nemmeno presso l’operatore telefonico, il quale deve limitarsi a trasferire il flusso comunicativo, deviandolo presso gli impianti installati presso gli uffici requirenti procedenti, presso i quali, come detto, le intercettazioni devono essere memorizzate. 3.1.2. Nel caso di specie, come già osservato, la difesa aveva adombrato, a partire da un asserito disallineamento temporale di alcune intercettazioni trascritte nei brogliacci, che il segnale del captatore fosse rimbalzato presso altro server, 24 non presente presso la Procura di Palermo, per poi giungere presso i banchi di ascolto di riferimento, sicché la registrazione del segnale sarebbe avvenuta solo successivamente presso la locale Procura. Ora, già così formulata, la richiesta avrebbe reso superfluo l’approfondimento invocato, peraltro richiesto, a pag. 4 dell’atto di appello, in maniera del tutto generica, ovvero sul presupposto che le questioni difensive avessero trovato una replica, da parte del Tribunale, attraverso obiezioni «non provate», articolate attraverso «mere valutazioni prive di rilievi tecnici». Infatti, come detto, ciò che rileva, ai sensi dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., è che la registrazione sia avvenuta attraverso gli impianti presenti negli uffici della Procura della Repubblica e non già che il segnale possa essere transitato il server dell’operatore telefonico. E che, del resto, i dati catturati da captatore informativo, oggetto di registrazione attraverso gli impianti della locale Procura della Repubblica e di successiva memorizzazione nel server dello stesso ufficio, fossero trasmessi dalla centrale dell’operatore telefonico, è circostanza che la stessa sentenza ha dato per acquisito. Tuttavia, come ben spiegato dai Giudici di merito, ciò non aveva comportato affatto il transito dei dati nel server della società noleggiatrice delle apparecchiature, dovendo il ricordato disallineamento temporale imputarsi, nei casi di scarsa copertura, a una procedura di sicurezza che viene attivata in caso di assenza del segnale e in attesa del suo ripristino, allorché la prima registrazione della conversazione viene memorizzata momentaneamente sul dispositivo, venendo dapprima messa in coda, per poi riprendere la trasmissione ove il device, dopo il ritorno del segnale, dovesse ritentare un nuovo inoltro. Per questa ragione, dunque, ad alcune captazioni era stato attribuito un numero progressivo successivo a quello attribuito a captazioni precedenti, posto che le prime erano state momentaneamente messe in coda in attesa del ripristino del segnale. La ricostruzione ora sintetizzata è stata compiuta dai Giudici di merito a partire dai puntuali chiarimenti forniti, in sede di esame testimoniale, dal vicequestore AN AN, in servizio presso la D.I.A di Palermo, e dall’ingegner Ettore Mammana, amministratore delegato della società Innova che aveva dato a noleggio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo le apparecchiature tecniche utilizzate per le intercettazioni (si vedano le pagg. da 27 a 30 della sentenza impugnata). A partire da tali informazioni la Corte territoriale ha, dunque, ritenuto non necessario procedere al richiesto approfondimento peritale. Tale valutazione è stata adeguatamente motivata, tenuto conto del carattere meramente esplorativo e finanche congetturale della richiesta difensiva, che non è stata formulata, da quanto si ricava dalla sentenza e dal ricorso, a partire da un alternativo scenario ricostruttivo di natura tecnica, mai compiutamente illustrato in sede di appello e di motivi aggiunti. In altri termini, in assenza di valide obiezioni di natura tecnica 25 rispetto alle informazioni acquisite in sede di esame testimoniale, la Corte di appello ha legittimamente ritenuto di non dover procedere ad ulteriori approfondimenti attraverso lo strumento della perizia. In questa sede, tuttavia, il ricorso pare soffermarsi non soltanto sull’ingiustificato rigetto di disporre una perizia sulle modalità della captazione e della relativa registrazione dei dati acquisiti per tale via, ma anche sull’assenza di competenze tecniche in capo ai due testimoni;
profilo evidentemente correlato al precedente ma non legato ad esso da un rapporto di implicazione necessaria. In proposito, anche a prescindere dal connotato di novità della censura dedotta, deve osservarsi che il motivo è, comunque, generico e apoditticamente articolato, muovendo esso da un presupposto indimostrato, ovvero che le informazioni riferite dai due testi richiedessero competenze tecniche che essi non possedevano, non rientrando esse nel bagaglio professionale da loro acquisito nel tempo. E tutto ciò, si ribadisce, senza nemmeno ipotizzare spiegazioni alternative a quelle da costoro offerte e senza censurare eventuali imprecisioni espositive o la commissione di veri e propri errori tecnici nella ricostruzione delle modalità di trasmissione dei dati intercettati dal captatore informatico. Donde la complessiva inammissibilità delle relative censure, siccome generiche, aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate. 3.2. Con il secondo motivo il ricorso prospetta, invece, la violazione degli artt. 271, 267 e 268 cod. proc. pen. e ciò sotto due distinti profili. 3.2.1. Sotto un primo aspetto la difesa deduce che le intercettazioni disposte in altro procedimento, e precisamente in quello contrassegnato con il n. 7671/07 e relativo all’omicidio dell’agente TI e della moglie, sarebbero affette, nel presente processo, da inutilizzabilità patologica. Ciò in quanto all’epoca in cui fu commesso il delitto, il 5 agosto 1989, non era in vigore l’art. 13, legge n. 203 del 1991, sicché non sarebbe stato possibile applicare la disciplina dettata, in materia di intercettazioni, per i delitti di criminalità organizzata, in relazione ai quali è richiesta la mera esistenza di sufficienti indizi di reità ed è previsto un termine più lungo di durata delle intercettazioni rispetto a quello ordinario contemplato dall’art. 268 cod. proc. pen. In ogni caso, si opina che i fatti oggetto delle captazioni in parola non avrebbero riguardato fatti di criminalità mafiosa, posto che la riconducibilità a tale ambito dell’anzidetto duplice omicidio non sarebbe stata dimostrata, non essendo la condanna di AE CO divenuta definitiva ed essendo stata la condanna del coimputato, IN NI, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Osserva, in proposito, il Collegio che la prima deduzione è manifestamente infondata. È, infatti, evidente, stante la natura processuale della disciplina in parola, che per stabilire il regime applicabile non deve farsi riferimento a quello vigente nel momento di commissione del reato, quanto a quello in vigore nel 26 momento in cui erano state autorizzate le intercettazioni, sicché non ha alcun rilievo il fatto che, nel 1989, la disciplina dettata dall’art. 13, legge n. 203 del 1991 non fosse già stata introdotta. Quanto, poi, alle ulteriori argomentazioni difensive, la circostanza che non sia stata ancora dimostrata, con sentenza definitiva, la matrice mafiosa del duplice omicidio non ne impedisce affatto l’acquisizione nel presente procedimento, essendo necessario, ai fini della legittima applicazione della disciplina speciale dettata dall’art. 13, legge n. 203 del 1991, che la motivazione del decreto autorizzativo abbia fatto riferimento alla esistenza di sufficienti indizi in ordine alla commissione di un delitto di criminalità organizzata e non certo che vi sia stata una sentenza di condanna definitiva che abbia confermato l’ipotesi accusatoria. Fermo restando che proprio la condanna, sia pure non ancora definitiva, di AE CO per tale duplice omicidio costituisce il più significativo riscontro alla correttezza dell’originaria qualificazione da parte dei relativi decreti autorizzativi. In ogni caso, questi ultimi sono stati ritenuti motivati in maniera del tutto adeguata attraverso il rinvio alle informative della D.I.A., sia con riguardo alla sussistenza di sufficienti indizi di reità, sia in relazione alla necessità di avvalersi di tali mezzi investigativi (sul punto si vedano, in particolare, le pagg. 33 e 34 della sentenza impugnata). 3.2.2. Sotto un secondo profilo, la difesa deduce il carattere apparente della motivazione resa con riferimento ai decreti di autorizzazione delle intercettazioni emessi nel presente procedimento;
e ciò in quanto essi riporterebbero, pedissequamente, il contenuto della prima nota di polizia giudiziaria del 26 ottobre 2015, la quale non riporterebbe l’esistenza di indizi gravi e/o sufficienti, atteso che nel lungo e ininterrotto periodo di detenzione di AE CO, dal 2001 al 2016, non sarebbero emersi a suo carico indizi di coinvolgimento in attività criminali, anche perché egli era sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., che gli impediva qualunque collegamento con la cosca. Pertanto, l’oggetto delle intercettazioni avrebbe potuto riguardare soltanto la circostanza nuova costituita dall’esito dell’incidente probatorio dei due collaboratori, il cui contenuto era noto e favorevole a CO e NI, non potendo l’intercettazione supportare alcuna responsabilità del detenuto e apparendo, pertanto, non assolutamente indispensabile ai fini della prova. Solo formale sarebbe, dunque, la motivazione della sentenza nella parte in cui riterrebbe che i decreti disposti nel presente procedimento abbiano motivato congruamente le ragioni di condivisione delle note della polizia giudiziaria, dalle quali si trarrebbero elementi per ritenere che lo stesso CO, all’indomani della sua scarcerazione, avesse ripreso il comando della famiglia mafiosa dell’LL, anche avvalendosi del contributo dei familiari. In particolare, la sentenza non motiverebbe sulle ragioni della permanenza delle esigenze che giustificavano l’intercettazione. 27 In proposito deve, nondimeno, rilevarsi che i decreti di autorizzazione delle intercettazioni disposte nel presente procedimento, come pure i decreti di proroga, risultano congruamente motivati, innanzitutto sotto il profilo della configurabilità dei sufficienti indizi. I provvedimenti in questione, infatti, hanno fatto puntuale richiamo alle informative di reato nelle quali sono stati indicati plurimi elementi di fatto in ordine al contributo reso da CE PA CO alla riorganizzazione della famiglia mafiosa dell’LL da parte del fratello AE, subito dopo la sua scarcerazione. Del pari, essi hanno indicato, secondo quanto stabilito dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen., le ragioni della assoluta necessità delle proroghe (si veda quanto esattamente riportato alle pagg. da 34 a 36 della sentenza impugnata). Ne consegue, dunque, la complessiva infondatezza delle censure svolte con il secondo motivo. 3.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 416-bis, primo e terzo comma, cod. pen., in relazione all’erronea configurabilità della fattispecie associativa a carico dell’imputato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione. Richiamate le considerazioni già svolte nell’analisi del ricorso di AE CO per quanto concerne i principi giurisprudenziali in materia di condotta partecipativa a un’associazione mafiosa, deve osservarsi che la Corte territoriale ha posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità di CE PA CO innanzitutto il dialogo del 7 agosto 2016 con il coimputato IU ST, valorizzando, altresì, talune conversazioni ritenute utili al fine di stabilire quale fosse la finalità dell’incontro tra i due. In particolare, secondo la ricostruzione accolta dalle sentenze di merito, l’abboccamento era stato concordato al fine di accertare chi avesse portato a conoscenza di AE CO il fatto che i fratelli di quest’ultimo, CE PA e PI, durante la sua detenzione si erano appropriati di gran parte del denaro provento dell’attività estorsiva che era stato ad essi consegnato proprio da ST e, dunque, senza destinarlo, se non in minima parte, al mantenimento in carcere del congiunto. Dall’intercettazione in parola era, in particolare, emerso che AE CO aveva interpellato le vittime delle estorsioni compiute dallo stesso ST, individuate in VI AN e in CE MU;
e che quest’ultimo aveva indicato nei fratelli dello stesso AE CO i destinatari finali delle somme estorte. Coerentemente con tale premessa le sentenze di merito hanno evidenziato come, in occasione del dialogo del 7 agosto 2016, CE PA CO avesse ammesso di avere ritirato da ST, insieme al fratello, denaro derivante dalle estorsioni, negando di averlo ricevuto in altre occasioni ma venendo smentito dallo stesso ST, che gli ricordava di avere effettuato delle ulteriori dazioni di denaro destinate alla famiglia mafiosa e al fratello detenuto, soggiungendo però di non sapere quale fosse stato il loro successivo utilizzo (si vedano, sul punto, le pagine da 73 a 76 della sentenza 28 impugnata). Inoltre, le sentenze hanno richiamato i dialoghi tra AE CO e il nipote, IN RO, in data 1 settembre 2016, in cui il primo si lamentava dell’ingente quantità di denaro dell’organizzazione che era stato «mangiato» dai fratelli (v. pag. 79 della sentenza impugnata); nonché la conversazione del 14 luglio 2017, nella quale AE CO rimproverava il fratello CE PA di avere estorto, insieme all’altro fratello PI, del denaro nel quartiere («prendevano soldi da chiunque», riportata alle pag. 337 e 338 della perizia, secondo quanto indicato a pag. 80 della sentenza impugnata), ma di non averlo utilizzato per le esigenze della famiglia mafiosa e per il suo mantenimento («se ne sono mangiati assai…», v. pag. 80 della sentenza), ricevendo l’ammissione del fratello di avere ricevuto dei soldi dall’imprenditore VI AN, seppure in misura inferiore a quanto indicato dal fratello («VI mi diceva a me, mi diceva due milioni al mese vi davo…», v. pag. 81 della sentenza impugnata). Infine, le sentenze hanno riportato la conversazione del 24 luglio 2017 tra AE CO, la sorella GA, la madre EL GI e la nipote, IN RO, nella quale il primo raccontava ai familiari di avere scoperto che, per moltissimi anni, i fratelli, CE PA e PI, si erano appropriati dei proventi delle estorsioni raccolte, per loro conto, da IU ST, facendo riferimento ai soldi corrisposti da un gioielliere, rimasto ignoto, e dall’imprenditore MU;
e, in particolare, di avere saputo dallo stesso ST che costui, fin dal 1997, era solito consegnare mensilmente due milioni e mezzo di lire a CE PA CO (si vedano le pag. 82 e ss. della sentenza impugnata). Ancora, nella conversazione del 25 marzo 2017, AE CO, parlando col fratello CO, gli raccontava di avere appreso da NC MU, vittima di estorsione, che costui, dal 1996, aveva consegnato ogni mese a CE PA CO un milione e mezzo di lire (v. pag. 84-85 della sentenza impugnata). Infine, la Corte ha riportato la conversazione del 10 aprile 2017, relativa alla partecipazione di CE PA CO alla programmazione di un danneggiamento - a fini estorsivi - verso l’imprenditore NC MU. Dal complesso di tali acquisizioni istruttorie, la Corte di appello ha tratto concreti elementi per pervenire, alla stregua di un corretto procedimento di inferenza logico-giuridica, alla conclusione che l’imputato si fosse reso responsabile della contestata partecipazione alla consorteria mafiosa, avuto riguardo al suo stabile impegno nel settore delle estorsioni e nella gestione della cassa della famiglia mafiosa dell’LL durante la detenzione del fratello, nonché all’esercizio in prima persona dell’attività estorsiva nell’interesse del sodalizio, essendo stato in ciò coinvolto dal fratello AE successivamente alla sua scarcerazione. A fronte di un’interpretazione del contenuto delle intercettazioni caratterizzate da un linguaggio tutt’altro che criptico, il ricorso, per converso, ha finito per 29 proporre una lettura alternativa di esse, senza sostanzialmente confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, che aveva già correttamente valutato tali argomenti, oggetto dei motivi di appello. Un’operazione, questa, non consentita nel giudizio di legittimità, ove può essere dedotto unicamente un travisamento del contenuto di un’intercettazione (o di un qualunque dato probatorio), che deve accompagnarsi all’indicazione di un contenuto difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile. Ciò che, come condivisibilmente evidenziato in sede di requisitoria scritta dal Procuratore generale, deve essere escluso nel caso di specie. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di IU ST si articola in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 125, 191, 192, 530, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la incompletezza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 2) dell’imputazione. Nel dettaglio la difesa lamenta che le sentenze di merito avrebbero desunto l’affiliazione al sodalizio mafioso di IU ST dalla conversazione del 7 agosto 2016 con CE PA CO, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore MA PA, in realtà riferibili a vicende antecedenti ai fatti in contestazione e, dunque, in violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e sentenza;
dichiarazioni, quelle di PA, che sarebbero, comunque, inattendibili, poiché affette da progressione accusatoria, intrinsecamente contraddittorie e prive di riscontri estrinseci individualizzanti. Osserva il Collegio che le due sentenze di merito hanno valorizzato una pluralità di conversazioni (come quelle del 7 agosto 2016, del 24 luglio 2017, del 19 marzo 2018), nelle quali ST era uno dei diretti interlocutori o nelle quali altri sodali facevano specifici riferimenti alla sua persona, a partire dalle quali è stato delineato, in maniera tutt’altro che illogica, il ruolo dal medesimo ricoperto quale addetto alla riscossione del “pizzo” imposto ad alcuni imprenditori (tra cui MU, AN e un gioielliere non meglio individuato), i cui proventi venivano poi versati alla famiglia mafiosa. Secondo quanto emerso dal complesso delle acquisizioni istruttorie, tale attività di riscossione è stata svolta, nel tempo, dapprima su disposizione di SA Lo CI, indi di ET AG e, ancora, durante la detenzione di AE CO, dei fratelli di costui, CE PA e IE;
e all’atto della scarcerazione di AE CO la manifestazione di disponibilità associativa è stata da ST mantenuta anche verso quest’ultimo (v. quanto riportato alle pagg. da 71 a 89 della sentenza impugnata), tanto da indurlo ad avanzare la richiesta, presentata a CE PA CO, di una formale affiliazione alla cosca, come attestato dalla conversazione del 19 marzo 2018 (progr. n. 168) riportata alle pagg. 85 e 86 della sentenza impugnata. 30 Su tali basi, la Corte territoriale ha correttamente respinto il rilievo difensivo, avanzato con il primo motivo di appello, circa un eventuale difetto di correlazione tra l’imputazione e la statuizione di condanna, atteso che le condotte ascritte a IU ST sono state ritenute indicative, in maniera tutt’altro che illogica, della sua stabile messa a disposizione a servizio della consorteria mafiosa e della piena consapevolezza e volontà di contribuire al perseguimento degli scopi e del programma criminoso del sodalizio. E ciò conformemente al consolidato indirizzo secondo cui, trattandosi di delitto «a forma libera», la condotta di partecipazione all’associazione può assumere forme e contenuti differenti, indipendentemente da un atto formale di affiliazione, nella specie, come detto, mancante (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di CO, Rv. 269207 - 01). Del pari la Corte di appello ha condivisibilmente rigettato la censura difensiva, riproposta con l’odierno ricorso, circa la rilevanza della mancata contestazione di reati-scopo ai fini della configurabilità di una sua partecipazione al sodalizio mafioso, richiamando il consolidato orientamento interpretativo secondo cui la commissione di reati-fine non è necessaria né in relazione alla sussistenza dell’associazione, né con riferimento alla prova della sussistenza della condotta di partecipazione (v. per i reati associativi in genere, ex multis Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 – 02; e, per il delitto di associazione mafiosa, Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 - 01). Quanto, poi, alle dichiarazioni di MA PA, oggetto dei rilievi difensivi sia nell’atto di appello, sia nell’odierno ricorso, la sentenza impugnata ha sottolineato che esse non sono state utilizzate per l’affermazione della responsabilità penale di ST, che è stata fondata su un ampio compendio intercettativo e sulle risultanze dei servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento (v. quanto riportato, al riguardo, a pag. 29 della sentenza di appello). 4.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 416-bis, quarto comma, cod. pen., 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità dell’aggravante prevista dal quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., concernente il carattere armato dell’associazione mafiosa. In particolare, il ricorso deduce la mancata dimostrazione, nell’ambito del presente processo, del possesso di armi da parte di ST, sicché la configurabilità dell’aggravante sarebbe stata motivata sulla base di un mero dato sociologico-criminale. Richiamate le considerazioni già svolte, in termini generali, con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di AE CO, osserva il Collegio che anche nei confronti di IU ST, come degli altri due imputati, ne è stata evidenziata la risalente appartenenza alla consorteria mafiosa, tale da consentirgli di essere a conoscenza della presenza di armi nella disponibilità del sodalizio, incardinato in un mandamento, quello di NA, i cui appartenenti 31 si sono resi responsabili, negli anni, di episodi assai sanguinosi, ovviamente commessi con l’uso di armi. Nel caso specifico di ST, inoltre, il suo stabile ruolo di esattore del “pizzo” alle dirette dipendenze, da ultimo, proprio di AE CO non gli consentiva, in ogni caso, di ignorare incolpevolmente la disponibilità di armi da parte del sodalizio mafioso, tenuto conto che il settore criminale cui era preposto, quello dei reati estorsivi, rendeva inevitabile che alle armi dovesse farsi ricorso, stante la commissione degli stessi con minaccia o violenza alla persona. 4.3. Con l’ultimo motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., anche sotto il profilo della mancanza o apparenza della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in relazione alla concreta commisurazione della pena. 4.3.1. Con riferimento al primo profilo, la Corte territoriale ha evidenziato la mancata acquisizione di concreti elementi di fatto in grado di giustificarne l’applicazione e ha, per converso, sottolineato, al fine di motivare la conclusione sfavorevole all’imputato, la gravità dei reati commessi nonché la significativa intensità del dolo. Ora, a prescindere dal fatto che dall’incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata non erano stati allegati specifici elementi valutabili favorevolmente per la riduzione di pena, va osservato che nemmeno l’odierno ricorso indica le ragioni per cui le attenuanti generiche avrebbe dovuto essere riconosciute, le quali rendano, dunque, viziata la motivazione con cui i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro riconosciuto in tale ambito. E ciò tanto più ove si consideri l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della riduzione di pena, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (così Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). Ne consegue che, pertanto, non può in alcun modo condividersi la prospettazione difensiva secondo cui, nella specie, si sarebbe al cospetto di una motivazione «apparente». 4.3.2. Quanto, poi, alle censure in punto di motivazione sulla commisurazione della pena, va osservato che già la sentenza di primo grado aveva precisato che la pena inflitta a ST era stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale (v. pag. 170 della sentenza di primo grado), sicché non è dato comprendere il senso della censura, se non rispetto alla riproposizione della questione, testé ritenuta infondata, relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenuti esistenti. 32 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie “IN Caponnetto”, Solidaria S.C.S. Onlus, S.o.s. Impresa Sicilia, Sicindustria, Confcommercio imprese per l’Italia Palermo, Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane e Centro studi ed iniziative culturali PI La RR che devono essere liquidate in complessivi 4.500 euro in favore ciascuna di esse, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell’attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile. AE CO deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile OM LA che, tenuto conto degli anzidetti parametri, devono essere liquidate in complessivi 3.600 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie IN Caponnetto, Solidaria S.C.S. Onlus, Sos Impresa Sicilia, Sicindustria, Confcommercio imprese per l’Italia Palermo, Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane e Centro studi ed iniziative culturali PI La RR che liquida in complessivi euro 4.500 in favore ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Condanna inoltre AE CO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile OM LA che liquida in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge. Così deciso il 17/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CA NO CA ST
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MARIA NA RI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito, l’Avv. FELICIA D’AMICO, che, per la parte civile AZ TO CAPONNETTO, si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 e depositate anche in udienza unitamente alla nota spese e alla procura speciale e che, per la parte civile F.A.I. ENTE GENERICO, si è riportato alle conclusioni a firma dell’Avv. VALERIO D’ANTONI, che ha depositato in udienza unitamente alla nota spese;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7704 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 17/12/2025 2 udito, l’Avv. FAUSTO MARIA AMATO che, per le parti civili S.O.S. IMPRESA SICILIA ENTE GENERICO e SOLIDARIA S.C.S. ONLUS, si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 e ha depositato nota spese;
e che, per le parti civili CENTRO STUDI ED INIZIATIVE CULTURALI PIO LA TORRE ONLUS, SICINDUSTRIA e CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, CONFESERCENTI PROVINCIALE DI PALERMO, si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 dagli Avv.ti LANFRANCA, BARCELLONA E CUTRARO e ha depositato, altresì, le relative note spese;
udito l’Avv. FERDINANDO DI FRANCO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso presentato dall’imputato RA AO CO;
udito l’Avv. RAFFAELE BONSIGNORE, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi presentati dagli imputati EP CO e GA CO. 3 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 10 febbraio 2024 con la quale AE CO, CE PA CO e IU ST erano stati condannati: il primo, alla pena di 20 anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di partecipazione, con ruolo direttivo/organizzativo, all'associazione mafiosa armata denominata Cosa nostra, commesso in Palermo dal 21 gennaio 2016 sino all’attualità (capo 1), nonché degli ulteriori delitti di tentata estorsione pluriaggravata in danno di OM LA, commesso in Palermo nei mesi di settembre e ottobre 2016 (capo 3) e di estorsione pluriaggravata, commessa in concorso con PA TO, in danno di SA TO, commesso in Palermo nel maggio 2018 (capo 4); il secondo e il terzo alla pena di 12 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli di partecipazione all'associazione mafiosa armata denominata Cosa nostra contestata al capo 2) della rubrica, con condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. L’affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata su un’articolata attività di indagine avviata dalla D.I.A. di Palermo dal gennaio 2016 in seguito alla scarcerazione, dopo una lunga detenzione, di AE CO, già condannato per associazione mafiosa quale capo della famiglia dell’LL, ricompresa nel mandamento palermitano di NA di Cosa Nostra. CO, dopo essere stato attinto, il 15 luglio 1993, da un’ordinanza cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, si era reso latitante fino al 7 agosto 2001, quando era stato arrestato in Liguria. Durante la sua latitanza, CE Bonanno, reggente pro tempore del mandamento di NA, aveva affidato la gestione della famiglia dell’LL a ET AG e a AN AN, fino alla scarcerazione, nel gennaio 2007, del fratello di AE CO, ET, che aveva affiancato AG nella reggenza della cosca, alternandosi ai cugini IC e GO Palazzotto. Costoro erano stati arrestati nel 2014 nell’ambito del procedimento penale cd. “Apocalisse” e, indi, condannati con sentenza definitiva. AE CO era rimasto in detenzione sino al 21 gennaio 2016, ma all’indomani della sua scarcerazione aveva riassunto il comando della cosca, mantenendo rapporti con esponenti di altre famiglie mafiose, dirimendo controversie anche tra estranei al sodalizio, che a lui si rivolgevano per problematiche della più varia natura, e riacquistando il controllo delle attività estorsive nei confronti di imprenditori e commercianti della zona, in precedenza gestite grazie al fratello, CE PA, a IU ST e al “luogotenente” ET AG, e, quindi, direttamente coordinate dallo stesso CO tramite l’altro fratello, ET, e tramite PA TO, grazie ai quali egli si era dedicato anche al controllo mafioso del 4 mercato illegale del tonno e del pesce spada e all’autorizzazione all’apertura di attività economiche nel territorio di competenza della cosca. Inoltre, da numerose intercettazioni, svolte insieme a mirati servizi di osservazione e controllo supportati da videoriprese, è stata tratta la prova dei delitti-fine contestati ai capi 3) e 4) della rubrica, costituiti, rispettivamente, dalla tentata estorsione aggravata ai danni del titolare della LA catering s.r.l., e dall’estorsione aggravata in danno di SA AR, venditore ambulante di frattaglie, che operava, con la propria bancarella, in piazza Tonnara, all’LL. E’ stata, infine, ritenuta provata la partecipazione all’associazione mafiosa di CE PA CO e di IU ST: il primo per avere, dal marzo 2013, collaborato con ET AG nella reggenza della cosca dell’LL durante l’assenza del fratello, organizzando e mettendo in atto estorsioni ai danni di operatori economici del quartiere e provvedendo, sebbene in modo discontinuo, al mantenimento del fratello detenuto;
il secondo per avere fatto parte della famiglia mafiosa di GI RI, occupandosi materialmente della riscossione del “pizzo”, compito che aveva assolto pure all’LL agli ordini di AG e dei fratelli CE PA e PI CO. In tale prospettiva è stata valorizzata la conversazione ambientale del 7 agosto 2016, dimostrativa del fatto che ST, “esattore” di Cosa nostra, aveva consegnato, per molti anni, ingenti somme di denaro ai fratelli CE PA e IE CO, i quali, anziché destinarle alla consorteria e al mantenimento del fratello detenuto, le avevano distratte, in gran parte, per esigenze personali, suscitando forti fibrillazioni con il congiunto. Inoltre, sono stati valorizzati gli esiti delle intercettazioni eseguite sia tramite captatore informatico attivato nello smartphone in uso a AE CO, sia attraverso captatori installati sulle vetture in uso a VI AN e a CE PA CO. In tali frangenti AE CO, con i suoi interlocutori (individuati attraverso un’attività di osservazione e controllo e di materiale riscontro dei dati acquisiti), discuteva apertamente, in vari punti del quartiere LL tra cui il bar Bruno, di argomenti di interesse mafioso, nel contesto di conversazioni connotate da chiarezza, genuinità e assenza di ambiguità. La piattaforma probatoria è stata ulteriormente integrata da numerose sentenze irrevocabili e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui MA PA che ha reso dichiarazioni accusatorie - reputate intrinsecamente credibili - nei confronti di IU ST, descrivendone il ruolo di esattore a servizio del mandamento di NA sin dal 1995. Viceversa, sono stati ritenuti irrilevanti i testi a discolpa dello stesso ST, che hanno riferito genericamente sull’attività lavorativa dal medesimo prestata alle dipendenze di un’impresa edile. Le sentenze di merito hanno anche ritenuto sussistente l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., richiamando, accanto al cd. notorio 5 giudiziale relativo alla disponibilità di armi in capo a Cosa nostra, quale «elemento coessenziale alla loro esistenza», gli accertamenti di fatto sulla disponibilità di armi contenuti nelle sentenze passate in giudicato acquisite al fascicolo per il dibattimento (tra tutte, la condanna di IN NI, n. 426/2021 r.g. sent., 8481/20 R.G. Gip, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 19 marzo 2021, per l’omicidio del poliziotto IN TI e della moglie ID AN CA). 2. AE CO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416- bis, commi secondo e terzo, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che CO si sia avvalso della forza di intimidazione del sodalizio e che fosse a capo della famiglia mafiosa dell’LL. La Corte territoriale avrebbe illogicamente ritenuto che la presenza dell’imputato a bordo dell’imbarcazione che accompagnava la “vara” di NTTO BA sarebbe stata indicativa del suo ruolo «di indiscusso capo» del sodalizio, senza spiegare in che modo si sia estrinsecata la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà propri della consorteria mafiosa. Del pari, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato, in modo illogico, la conversazione ambientale del 7 agosto 2016 tra CE PA CO e IU ST ritenendo che essa costituisse «indirettamente» un «importantissimo elemento di prova» anche nei confronti di AE CO, senza però spiegare in che termini la prova lo coinvolgerebbe «indirettamente». La Corte territoriale riterrebbe dimostrato che l’imputato abbia «riattivato» il mai abiurato vincolo associativo e la sua concreta «messa a disposizione» per gli scopi e le attività criminose della cosca dell’LL, senza indicare gli elementi concreti da cui è stato tratto tale convincimento, non essendo sufficiente che egli abbia progressivamente riallacciato le relazioni con esponenti mafiosi in assenza di condotte partecipative. Essa, inoltre, rimprovererebbe all’imputato di non avere fornito un’alternativa chiave di lettura agli elementi istruttori raccolti, con una inversione dell’onere della prova, senza spiegare perché le condotte ascrittegli debbano ritenersi di carattere mafioso. Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardive le deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata all’udienza del 16 dicembre 2024, con le quali si eccepiva l’insussistenza del ruolo di «capo» 6 dell’imputato, ricavata, in modo illogico, dai due reati-fine, ascrittigli a partire da circostanze, mai contestate, occorse durante la sua carcerazione e durante il periodo di permanenza in libertà, comunque non corrispondenti alle condizioni indicate dal terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen. In particolare, non sarebbe dato comprendere da dove sia stato ricavato che VA IN sia stato «costretto» a mandargli «giacche, cose» e a consegnargli «una busta», rifiutata dal ricorrente, come evidenziato nella memoria a firma dell’Avv. Scozzola. Né la sentenza impugnata avrebbe risposto al motivo di appello con cui era stata dedotta l’insussistenza delle condizioni, oggettive e soggettive, per la configurabilità del delitto associativo, limitandosi a richiamare le fonti accusatorie e omettendo di indicare le circostanze comprovanti l’intenzionalità e l’adeguatezza della condotta. Ancora, la difesa deduce la manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui le intercettazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità nonostante le deduzioni difensive secondo cui da esse non potesse trarsi una condotta di partecipazione alla cosca. In particolare, la conversazione n. 18170 dell’8 maggio 2017 sarebbe stata interpretata in maniera illogica, posto che l’imputato si sarebbe limitato a consigliare di non far frequentare il locale a soggetti che delinquono;
condotta in contrasto con i programmi di un’associazione mafiosa. Né le ulteriori argomentazioni aggiungerebbero alcunché in termini di ruoli e di gestione degli affari della cosca, atteso che, tra l’altro, esse non avrebbero formato oggetto di puntuale contestazione da parte dell’accusa. In ogni caso le condotte indicate non sarebbero offensive, non essendo funzionali al sodalizio. Inoltre, egli non sarebbe mai stato intercettato in conversazioni illecite e nei due reati-fine contestatigli la condotta non sarebbe stata funzionale alla causa dell’organizzazione criminale. La sentenza, omettendo di motivare circa il contributo offerto ovvero l’apporto obiettivamente idoneo alla conservazione o al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa, non avrebbe adeguatamente spiegato come l’appartenenza ad essa costituisca condotta di partecipazione in rapporto alla forza di intimidazione del vincolo associativo e alla condizione di assoggettamento e di omertà. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli art. 56, 110, 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla tentata estorsione ai danni della società di catering dei LA. Con l’atto di appello era stata evidenziata la mancata integrazione del tentativo essendo emerso dalle intercettazioni che la vittima designata non era stata «acchiappata», sicché non sarebbe stato provato che essa avesse ricevuto la richiesta estorsiva, tenuto conto che la frase «no, quello si è spaventato» non poteva riferirsi a LA in quanto costui non era stato ancora «acchiappato». Tali obiezioni sarebbero confermate, 7 in tesi, dalle dichiarazioni del collaboratore IO US, secondo cui era stato lui a sottoporre a estorsione i LA su autorizzazione di IN Di AI;
dichiarazioni la cui omissione configurerebbe un travisamento della prova e il cui contenuto contraddirebbe il materiale intercettativo, sottoposto a una lettura, da parte delle sentenze di merito, contrastante con i canoni della logica. Sotto altro profilo, la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla idoneità e non equivocità degli atti compiuti rispetto alla commissione del delitto estorsivo, che i Giudici di merito avrebbero dovuto sottoporre ad attenta verifica a partire dall’intenzione manifestata dall’agente. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di estorsione ai danni di SA TO, contestato al capo 4). La motivazione non si sarebbe confrontata con l’articolato motivo di appello e con la memoria ivi richiamata, ribadendo apoditticamente il coinvolgimento di CO nell’estorsione ai danni del venditore ambulante quale mandante e finanche quale concorrente materiale dell’esecuzione. In realtà, nella conversazione del 10 maggio 2018 (riportata alle pagg. 163 e 164 della sentenza di primo grado) l’imputato avrebbe affermato chiaramente che la questione non gli interessava e che TO se la doveva sbrigare con «Palu», con ciò dimostrando di avere desistito e di non avere portato a termine il proposito criminoso «perché non voleva discussioni». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. La circostanza dell’essere l’associazione armata non avrebbe trovato oggettivo riscontro, né sarebbe stato congruamente motivato il fatto che gli odierni imputati disponessero di un armamento per il conseguimento delle finalità dell’associazione. Il richiamo della sentenza impugnata a quanto riportato nella sentenza che relativa a giudizio abbreviato a carico di PA TO e di VI BA sarebbe illegittimo. Inoltre, la condanna di CO per l’omicidio dell’agente TI non sarebbe ancora definitiva mentre la sentenza di condanna del coimputato per tale fatto, IN NI, sarebbe stata annullata dalla Corte di legittimità. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, 62-bis e 133 cod. pen., nonché l’omessa motivazione in relazione al contenimento dell’aumento per la continuazione e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza, su tale ultimo punto, si sarebbe limitata al riferimento alla gravità della condotta e ai diversi precedenti penali di CO, sfuggendo al confronto con le censure difensive e omettendo, nella sostanza, di indicare le 8 ragioni a sostegno del rigetto della relativa richiesta. Analogamente, mancherebbe una motivazione sull’aumento, asseritamente sproporzionato, disposto, a titolo di continuazione, con riferimento ai delitti di tentata estorsione e di estorsione consumata. 3. CE PA CO ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 220 e 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disporre una perizia, formulata con i motivi d’appello e finalizzata ad accertare il primo luogo della registrazione delle conversazioni captate, avendo la difesa dedotto che il segnale del captatore avesse “rimbalzato” presso altro server, non presente nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Il rigetto della Corte sarebbe stato disposto sul presupposto che alle intercettazioni si sia proceduto esclusivamente attraverso impianti della locale Procura della Repubblica ai quali venivano trasmessi i dati captati dalla centrale dell’operatore telefonico memorizzati nel server dello stesso ufficio requirente, secondo quanto confermato, in primo grado, dal dott. AN AN, vice questore in servizio presso la D.I.A., e dall’ingegnere IU Ettore Mammana, amministratore della società Innova che aveva noleggiato le apparecchiature utilizzate per le intercettazioni. Tuttavia, la Corte non avrebbe motivato sulle specifiche competenze tecniche dei due testimoni, né avrebbe considerato che essi ben avrebbero potuto essere mossi, nelle loro valutazioni, da interessi personali. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 271, 267 e 268 cod. proc. pen. Quanto alla correttezza giuridica dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni rese in altro procedimento (7671/07 n.r.g. relativo all’omicidio dell’agente TI e della moglie CA), la Corte di merito avrebbe motivato solo parzialmente in ordine ad alcune doglianze difensive sulla durata delle operazioni, la quale, in tesi difensiva, non poteva superare i limiti di cui all’art. 268 cod. proc. pen., dato che il duplice omicidio si era verificato il 5 agosto 1989 quando non esisteva l’art. 7, d.lgs. n. 152 del 1991. Al contrario, secondo l’impugnata sentenza, i risultati di quelle captazioni riguardavano fatti di criminalità mafiosa, come l’omicidio dell’agente IN TI, secondo quanto confermato da plurime evidenze investigative e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, sicché ai sensi dell’art. 13, d.l. n. 152 del 1991, e in 9 deroga all’art. 267 cod. proc. pen., il termine di durata era pari a 40 giorni, di talché nessuna delle captazioni sarebbe fuori termine. A parere della difesa, invece, la riconducibilità del duplice omicidio all’associazione mafiosa sarebbe priva di riscontro, dovendo ancora essere depositata la sentenza nei confronti di AE CO e avendo la Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 12217 in data 30 gennaio 2025, annullato la condanna del coimputato, IN NI, evidenziando fondati dubbi sul contesto in cui maturò la decisione dell’omicidio e sul ruolo dello stesso NI, tenuto delle dichiarazioni del collaboratore Brusca, secondo cui, poiché all’interno di Cosa Nostra vi erano dubbi sul coinvolgimento dell’organizzazione nel delitto, egli aveva chiesto informazioni a SA RI, il quale gli aveva detto che di quel fatto si erano occupati IN e AL NI. Dunque, il compendio delle captazioni da cui trae origine l’odierno procedimento non soggiacerebbe all’art. 13, d.l. n. 152 del 1991, dovendo conseguentemente ridursi i termini di durata delle captazioni a quelli ordinari. Con i motivi aggiunti all’appello si era evidenziato come i decreti di intercettazione del precedente procedimento avessero una motivazione apparente, riportando tutti, pedissequamente, il contenuto della prima nota di polizia giudiziaria (del 26 ottobre 2015) non riportante indizi gravi e/o sufficienti, avendo sul punto la Corte del merito rilevato che tutti i decreti emessi dal Giudice per le indagini preliminari nel procedimento n. 7671/07 RGNR richiamavano per relationem e con argomentazioni tutt’altro che stereotipate o apparenti le richieste del Pubblico ministero e le corpose note informative della D.I.A., Centro Operativo di Palermo, dando contezza della ricorrenza di entrambi i presupposti previsti per legge (elementi sufficienti e necessità di avvalersi dello strumento di captazione). Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essi sarebbero esclusi dal lungo e ininterrotto periodo di detenzione, dal 2001 al 2016, di AE CO, nei cui confronti erano stati attivati i servizi di ascolto il giorno della sua scarcerazione in logica assenza di alcuna iniziativa in attività criminali, sicché non ricorrerebbero i requisiti di «sufficienza» indiziaria. Tanto più che CO era sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., che certamente gli impediva qualunque collegamento con la cosca. Pertanto, l’oggetto delle conversazioni poteva solo riguardare la circostanza nuova costituita dall’esito dell’incidente probatorio dei due collaboratori, il cui contenuto era noto e favorevole a CO e NI, non potendo l’intercettazione supportare alcuna responsabilità del detenuto e apparendo pertanto non assolutamente indispensabile ai fini della prova. Solo formale sarebbe la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene che i decreti di intercettazione ambientale telefonica e telematica disposti nel presente procedimento abbiano motivato congruamente le ragioni di condivisione 10 delle note informative della polizia giudiziaria, richiamate per relationem, dalle quali si trarrebbero plurimi e gravi elementi indiziari per ritenere che AE CO, all’indomani della sua scarcerazione, avesse ripreso le leve di comando della famiglia mafiosa dell’LL, anche avvalendosi del contributo dei familiari. In particolare, la sentenza non motiverebbe sulle ragioni della permanenza delle esigenze che giustificavano l’intercettazione. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416 bis, primo e terzo comma, cod. pen. La partecipazione al sodalizio di CE PA CO verrebbe fondata sulla conversazione del 7 agosto 2016 con IU ST, che si risolverebbe «in una vera e propria confessione del loro stabile, dinamico e funzionale inserimento nella consorteria mafiosa da diverso tempo» e che disvelerebbe «le fibrillazioni relative all’indebita appropriazione di somme spettanti al capofamiglia». Tale conclusione sarebbe in contrasto con le conversazioni riportate nei motivi di appello e di cui il Giudice non avrebbe tenuto conto. Dunque, le intercettazioni non offrirebbero concreti elementi per ritenere sussistenti gli scopi descritti dal terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., non risultando da esse alcuna iniziativa diretta all’acquisizione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti o per impedire il libero esercizio di voto o di procurare a sé o ad altri voti nelle competizioni elettorali. Pertanto, sarebbe carente la motivazione con riferimento alla riconducibilità delle condotte alla compagine di Cosa Nostra, tenuto conto dell’assenza di contatti con altri esponenti di famiglie mafiose e che AE CO, una volta scarcerato, aveva rifiutato la carica di capomandamento ritenendosi fortunato per avere riacquistato la libertà da innocente (v. la conversazione del 14 luglio 2017 – progr. 30407), ciò che non avrebbe potuto fare se fosse stato un affiliato, posto che le regole di Cosa Nostra non consentono a nessuno di uscire dal sodalizio. La stessa conversazione del 7 agosto 2016, da cui emergerebbe che AE CO accusava il fratello di essersi appropriato di somme a lui spettanti, logicamente escluderebbe qualunque intervento diretto a garantire le finalità dell’associazione. Peraltro, in tale conversazione ST negherebbe di avere parlato con AE CO, con ciò contraddicendo la motivazione ove essa evidenzia che costui sarebbe stato informato da ST della condotta tenuta dal fratello CE PA, a riprova di una valutazione parcellizzata delle conversazioni presenti in atti. Ciò inoltre dimostrerebbe come la presunta appropriazione di somme da parte di CE PA CO si fondi solo sulle dichiarazioni del fratello AE, che anche con il nipote, IN RO, si lamenterebbe dell’appropriazione di sue somme da parte dei fratelli (v. conversazione del 1 settembre 2016 riportata a pag. 79 della sentenza). Erronea sarebbe, inoltre, la ricerca di un riscontro esterno 11 alla parte della conversazione in cui ST negherebbe di aver parlato con AE CO, ammetterebbe di non avere dato somme a CE PA CO, ma al fratello “IE” e ribadirebbe (v. progr. 2244) che il suo interlocutore non aveva preso soldi, e in cui CE PA CO negherebbe la ricezione di danaro, non applicandosi alle conversazioni intercettate le regole processuali di valutazione della prova. Peraltro, la sentenza non considererebbe che essendo costui l’alter ego del fratello, ben avrebbe potuto ricevere tali somme senza dovere dare conto ad alcuno sulla loro destinazione anche per scopi personali. Ancora, con riferimento alla ricezione di 700 euro da parte di ST, pur avendo questi ammesso di aver raccolto danaro fino al 2006, periodo non ricompreso nel capo di imputazione, la Corte, senza tener conto di tale collocazione temporale, riterrebbe che egli «si era adoperato nella riscossione dei proventi estorsivi durante lo stato di detenzione di AE CO, che si è protratto dal 2001 al 2016; che per molti anni aveva raccolto e consegnato mensilmente ai fratelli CO e a ET AG ingenti somme di denaro;
che disattendendo la raccomandazione prudenziale rivoltagli da Lo CI nel 2006 di non fare più estorsioni a GI RI perché in caso di arresto non vi erano soldi sufficienti per mantenerlo in carcere, aveva prestato la sua disponibilità a servizio del sodalizio dell’LL» (v. pag. 78 della sentenza). In ogni caso, la consegna di danaro da parte di diversi soggetti durante la detenzione di AE CO, ricavabile da altre conversazioni, sarebbe avvenuta ai fratelli di CE PA CO, senza che sia possibile ritenerla indicativa di una partecipazione mafiosa, posto che ciò avrebbe richiesto che il denaro fosse destinato ad un fondo di solidarietà, la cd. colletta, a favore dei detenuti inseriti nell’associazione mafiosa, mentre dalle conversazioni riportate in sentenza sarebbe emerso che gli CO avrebbero trattenuto le somme a fini personali, “truffando” il fratello detenuto. Una ricostruzione in contrasto con le logiche associative e con le conversazioni indicate nei motivi di appello (conversazioni del 26 luglio 2016, progr. 1929 decr. 510/16 ore 13.03 e del 30 luglio 2016, progr. 2030 decr. 510/16) e non riportate in sentenza, nelle quali CE PA CO ribadirebbe di essere stato costretto a chiedere un prestito bancario per mantenere il fratello, al quale non sarebbe ricorso, se avesse ricevuto somme illecite. E illogica sarebbe la sentenza nella parte in cui indicherebbe (pag. 74) che nella conversazione in esame CO ammetta «di essere responsabile soltanto di un ammanco» in relazione a un’estorsione alla Mercedes, smentita dal passaggio della motivazione in cui si riferiva che AE CO, da latitante, aveva dato disposizioni affinché VI AN, titolare della Mercedes, fosse lasciato fuori dal pagamento. Altra conversazione valorizzata in sentenza a carico di CO sarebbe quella del 14 luglio 2017, che sarebbe stata però sottoposta a un’analisi parcellizzata, riportando pochi passaggi e svilendone la portata, in realtà favorevole al 12 ricorrente, secondo quanto emergerebbe dall’allegata trascrizione compiuta a seguito di perizia (all. 1, progr. 30447 e 30448 decreti nn. 216/217 perizia Caiozzo). Da essa emergerebbe che gli interlocutori parlavano di somme da riscuotere, riferendosi però a circostanze non databili, finanche antecedenti all’adozione dell’euro, facendosi riferimento a un «milione e mezzo», oltre che a soggetti o imprese non individuate. Inoltre, nella prosecuzione della conversazione, omessa in sentenza, sarebbe riportata l’affermazione che la consegna da parte di un soggetto non identificato era stata fatta a “IE” e avendo CE PA CO concluso che a lui nulla era stato dato, con conseguente venir meno del riscontro circa l’attiva partecipazione di costui in favore dell’associazione mafiosa. Nel proseguo della conversazione, inoltre, CE PA CO direbbe che «quello della Mercedes» aveva dato i soldi non per AE ma per lui, sicché le somme che questi gli doveva erano personali;
e, ancora, che il colpo grosso era stato solo alla Mercedes, che i soldi se li erano «divisi tutti»; che VI gli dava il 3%, pari a 1.500 euro al mese, ma che lui non li voleva. Quanto alla vicenda della Mercedes si ribadisce che AE CO aveva da sempre escluso che si procedesse ad una qualunque richiesta estorsiva, sicché l’eventuale dazione di danaro da parte di AN in favore degli CO sarebbe stata di natura lecita, tenuto conto dei rapporti tra il titolare della Mercedes e AE CO, tali da far sì che il primo si recasse spontaneamente a prenderlo all’uscita dal carcere all’atto della sua scarcerazione: condotta che mal si concilierebbe con il pagamento del “pizzo”. Altra conversazione che secondo la sentenza sosterrebbe la condotta illecita di CE PA CO è quella del 24 luglio 2017 delle ore 21.09 (v. pag. 81 sentenza), di cui la Corte territoriale forzerebbe il contenuto riportando solo alcune affermazioni che gli interlocutori non avrebbero mai riferito. In particolare, sarebbe assente l’affermazione riportata in sentenza a pag. 82 «tutti e due i fratelli ci sono andati picciuli assai ... (inteso soldi tanti) ci sono andati», rinvenendosi, invece, solo l’affermazione «C’è andato PI» (soggetto diverso da CE PA) «tutti e due fratelli ci sono andati». E dal momento che i fratelli erano 4 (AE, ET, CO e CE PA), non vi sarebbe certezza sui soggetti che avrebbero posto in essere quella condotta. Del pari non vi sarebbe alcun passaggio nella trascrizione della conversazione in cui «CO» abbia riferito che «aveva saputo da IU ST che questi fin dal 1997 era solito consegnare mensilmente due milioni e mezzo di lire al fratello CE PA il quale si recava a ritirarli presso i locali della Chimica LL, ove ST svolgeva mansioni di custode, facendosi accompagnare – per non destare sospetti - dalla propria moglie»; affermazioni non riferite all’imputato. 13 Benché tutti gli interlocutori convengano sul fatto che le somme erano state date a «PI», la Corte di merito ricondurrebbe, immotivatamente, le dazioni a CE PA CO. Inoltre, nella conversazione richiamata fra IU ST e CE PA CO questi si difenderebbe dalle accuse di appropriazioni di danaro, senza che la Corte ne tenga conto, essendo inverosimile che egli potesse dire il falso parlando con colui che gli avrebbe dato il denaro. Sarebbe pertanto forzata la riconducibilità dell’estorsione ai danni di CE MU da parte di CE PA CO, che secondo la sentenza impugnata si ricaverebbe solo dalla circostanza che egli «fosse solito farsi accompagnare dalla moglie» e che la Corte ricondurrebbe a tale imputato per il contenuto della conversazione del 25 marzo 2017 fra AE e CO CO. Anche in questo caso la conversazione verrebbe riportata nella sentenza impugnata, ma inopinatamente la Corte concluderebbe che MU «mensilmente sin dal 1996 consegnava a CE PA un milione e mezzo di lire» non essendo riportato il nome del ricorrente, essendo pertanto la conclusione illogica e non motivata. Come nelle precedenti conversazioni solo AE affermerebbe che MU gli avrebbe detto «un milione e mezzo al mese»; inoltre la vittima dell’estorsione avrebbe indicato il percettore della somma con il generico riferimento a un «lui» e non a CE PA CO. Anzi proprio l’affermazione del fratello più grande, CO, indicativa dell’intento di far pervenire carcere in alcune informazioni, considerato che CE PA CO non è mai stato attinto da misure cautelari, consentirebbe di escludere che il riferimento fosse a tale imputato, tanto più che la sentenza impugnata nulla direbbe sulla riconducibilità a CE PA CO delle estorsioni ai danni di MU. Quanto, poi, all’affermazione della Corte territoriale secondo «il mantenimento dei detenuti è notoriamente una delle caratteristiche più salienti dell’organizzazione mafiosa», sicché CE PA CO sarebbe affiliato avendo ricevuto, per moltissimi anni, da IU ST notevoli somme da destinare alle esigenze della famiglia, essa sarebbe in evidente contrasto logico con il prestito ribadito anche da IN RO nella conversazione del 24 luglio 2017. Né la Corte avrebbe considerato il vincolo familiare e morale che legava i due fratelli, prescindente da qualunque pactum sceleris. Infine, la sentenza non avrebbe valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (CO FA e VI OL), ritenuti credibili, avendo il primo affermato di conoscerlo, di sapere che esercitava l’attività di muratore, ma di non sapere di delitti dallo stesso commessi e di non averlo mai visto negli incontri con altri esponenti della cosca;
mentre il secondo avrebbe confermato di conoscerlo, ma non come uomo d’onore. 14 4. IU ST ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 125, 191, 192, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al delitto associativo contestato al capo 2) della rubrica. La Corte di appello motiverebbe l’affermazione di responsabilità di ST per il reato associativo a partire da talune sentenze irrevocabili e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui MA PA, il quale avrebbe riferito che ST era un «esattore» al servizio della cosca di NA sin dal 1995, precisamente nelle due borgate limitrofe di GI RI e LL, dapprima agli ordini di Lo CI e, indi, di ET AG e dei fratelli CO, CE PA e IE;
e che, in tale veste, egli avrebbe costantemente foraggiato, con ingenti somme, la consorteria mafiosa, per poi venire marginalizzato con il subentro di AE CO al vertice del sodalizio a causa della sua parentela con un poliziotto e per la scarsa considerazione in cui lo teneva il capo-famiglia. E accanto alle dichiarazioni di PA sarebbe stata valorizzata soltanto la conversazione con CE PA CO, intercettata il 7 agosto 2016, su cui avrebbe riferito il teste di polizia giudiziaria IC LI. Secondo la difesa, tuttavia, lo stesso teste avrebbe riferito che prima di quella conversazione ST non sarebbe mai stato “attenzionato” dagli inquirenti e che, dopo di essa, non sarebbero stati individuati ulteriori elementi di prova a suo carico. Quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore MA PA, si osserva che all’udienza del 16 marzo 2023 costui avrebbe dapprima riferito di condotte tenute da ST nel 1995 e nel periodo 2007–2008; e, tuttavia, in sede di controesame, sarebbe, invece, emerso che il 16 dicembre 2008 egli aveva escluso che ST facesse parte di Cosa Nostra in quanto era il cognato del poliziotto Schifani, della scorta del magistrato VA Falcone. Dunque, tali dichiarazioni sarebbero caratterizzate da una allarmante «progressione accusatoria» e sarebbero, inoltre, prive dei necessari «riscontri esterni individualizzanti», non potendo ritenersi riscontrate dal contenuto della citata conversazione del 2016, avvenuta tantissimi anni dopo i fatti narrati dal collaboratore. In ogni caso, le dichiarazioni del collaboratore delineerebbero «un fatto nuovo» rispetto all’odierna contestazione e sarebbero, quindi, inutilizzabili ai sensi degli artt. 518 e 521 cod. proc. pen., avendo PA fatto riferimento a episodi estorsivi non meglio precisati e mai contestati nel presente procedimento. Quest’ultimo aspetto delineerebbe un ulteriore profilo di illogicità della ricostruzione, posto che a ST sarebbe stato contestato, da un lato, di avere mantenuto, tra l’agosto 2016 e il 4 15 dicembre 2020, rapporti con esponenti mafiosi di altre famiglie, di avere «organizzato e coordinato attività estorsive, nonché atti ritorsivi nei confronti di imprenditori/commercianti della zona» e di avere «provveduto al mantenimento degli affiliati detenuti e alla corresponsione pro quota dei proventi dell’associazione mafiosa»; e, tuttavia, dall’altro lato, non gli sarebbe stato contestato alcun episodio di estorsione o di danneggiamento o di minaccia o altro «delitto-fine» dell’associazione. In definitiva, la sentenza impugnata fonderebbe la colpevolezza di ST in ordine al reato associativo sulle frequentazioni con il solo CE PA CO, in realtà dovute a una causale lecita;
sicché sarebbe rimasto sostanzialmente indimostrato che egli abbia concretamente assunto un «ruolo» all’interno del sodalizio, alla cui vita egli abbia dato un effettivo apporto causale «prendendovi parte», non potendo ritenersi sufficiente un’astratta «messa a disposizione», non seguita da comportamenti visibili significativi dello svolgimento di quel «ruolo», come chiarito dalle sentenze “Mannino” e “Modaffari”, secondo cui il soggetto deve avere fornito un qualsivoglia «apporto concreto», sia pur minimo, alla vita dell’associazione, tale da fare ritenere avvenuto l’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata opererebbe una inammissibile doppia presunzione, posto che al fine di dimostrare la «partecipazione» di ST al reato associativo presumerebbe la commissione di condotte estorsive da cui presumerebbe, ulteriormente, la sua «intraneità» al sodalizio mafioso. Infatti, a nulla varrebbe la «scorciatoia» probatoria utilizzata in sentenza ovvero che la partecipazione di ST al sodalizio venga ritenuta provata ad agosto 2016 e che, al contempo, essa sia ritenuta risalente nel tempo, come dichiarato da PA. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416- bis, quarto comma, cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al capo 2) dell’imputazione, per avere la sentenza ritenuto sussistente, nei confronti di CO, l’aggravante del carattere armato dell’associazione mafiosa, senza che, nell’ambito del presente processo, sia stato provato il possesso di armi da parte di ST né da parte dell’organizzazione criminale nel suo complesso. Infatti, l’aggravante sarebbe stata motivata con il fatto che Cosa Nostra è notoriamente un sodalizio armato, con ciò confondendosi la realtà sociologico-criminale caratterizzante tale associazione con quella riferibile alla specifica struttura criminale in cui si sarebbe realizzata, nella specie, la condotta partecipativa. Infatti, il possesso di un’arma da parte dell’imputato sarebbe stato accertato, ma senza uno specifico collegamento con la realtà associativa. 16 4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La sentenza impugnata avrebbe motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con la rilevante gravità dei reati, l’intensità e riprovevolezza del dolo, l’assenza di qualsiasi elemento suscettibile di favorevole valutazione, non avendo gli imputati manifestato alcun tangibile segno di resipiscenza. Essa avrebbe, dunque, fornito una motivazione «apparente» siccome comprensiva delle posizioni di tutti gli imputati, senza distinguere per ciascuno di essi. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe censurabile in quanto mancante di adeguata motivazione in ordine alla commisurazione della pena, determinata in misura non prossima ai minimi edittali. 5. In 28 novembre 2025 il Procuratore generale ha depositato in Cancelleria una sua memoria contenente Conclusioni Scritte, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati. 6. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. CE TR, che in rappresentanza della parte civile Centro Studi ed Iniziative Culturali PI La RR - Onlus, in persona del presidente pro tempore, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla refusione degli onorari e delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio, come da nota spese allegata. 7. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. Ettore Barcellona, che in rappresentanza della parte civile Sicindustria, in persona del presidente pro tempore, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 8. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. AE FA FR, che in rappresentanza delle parti civili Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo, Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo e Confesercenti – Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi – Provinciale di Palermo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto. 9. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. Felicia D’Amico, che in rappresentanza della parte civile Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie “IN Caponnetto”, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto. 17 10. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. AU RI AT, che in rappresentanza delle parti civili Solidaria S.C.S. - Onlus e S.O.S. Impresa Sicilia, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 11. In data 2 dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. ET Cascio, che in rappresentanza della parte civile OM LA, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di AE CO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati sono, nel complesso, infondati e, pertanto, devono essere integralmente rigettati. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di AE CO è articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte in cui, con riferimento al delitto previsto dall’art. 416-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., ha ritenuto che AE CO si fosse avvalso della forza d’intimidazione propria del sodalizio e avesse rivestito il ruolo di capo dell’organizzazione mafiosa. Va preliminarmente ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio, che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla «messa a disposizione» della consorteria, per il perseguimento dei comuni fini RI (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01). In altri termini, va considerato partecipe dell’organizzazione criminale l’affiliato che «prende parte» attiva al fenomeno associativo, attraverso una condotta fattiva a favore della consorteria, estrinsecantesi in un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile alla vita dell’organizzazione criminale, tale da presentare un carattere di stabilità, che in genere è dimostrato dalla fidelizzazione dei comportamenti, dal rispetto delle gerarchie e delle regole e dal puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. La sentenza impugnata si è ben allineata all’anzidetta cornice di principio, dando atto, in primo luogo, di una fitta e articolata trama relazionale intessuta dall’imputato con esponenti mafiosi appartenenti anche ad altre famiglie e ad altri mandamenti (tra cui IO AN, SA OS, CE NI, SA Di VA), che è stata riattivata subito dopo la sua scarcerazione per 18 avvenuta in data 21 gennaio 2016 a seguito dell’espiazione della pena inflittagli con sentenza della Corte di assise di appello di Palermo in data 18 marzo 2002, irrevocabile il 3 luglio 2003, per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa Cosa nostra, commesso dagli anni ‘90 sino all’arresto in data 9 agosto 2001. Indi, la Corte territoriale ha sottolineato una serie di specifici elementi di fatto indicativi del ruolo rivestito da AE CO non già come mero partecipe, quanto come soggetto investito di un ruolo apicale del sodalizio, ovvero: le condotte con cui egli aveva autorizzato o, all’opposto, vietato le attività economiche, talora financo illecite, nel territorio della borgata di competenza della famiglia dell’LL e nel contiguo territorio di GI RI (si vedano, in proposito, la conversazione del 4 febbraio 2016, citata a pag. 48 della sentenza impugnata;
quella del 8 maggio 2017, n. 18170, tra lo stesso CO e PA TO, riportata a pag. 49 di essa;
quelle del 2 giugno 2017 e del 25 luglio 2017, indicate a pag. 50; quella del 2 maggio 2017, riportata a pag. 51 della sentenza impugnata); la fruizione, durante la detenzione, di «cose, giacche, tante cose» fornitegli da VA IN, titolare del “Trizzano”, noto ristorante della zona, il quale aveva anche tentato, incautamente, di consegnargli, dopo la scarcerazione, una busta con il denaro oggetto del consueto “pizzo” (v. conversazione del 15 aprile 2017, a pag. 52 della sentenza impugnata); le richieste di intercessione da parte di imprenditori locali, come quella per la fornitura di calcestruzzo a favore della società edile Ballarò NO & C. s.a.s., confiscata nel 2011 dalla Corte di appello di Palermo (v. la conversazione intercettata il 30 settembre 2016, a pag. 53); le richieste di intervento rivoltegli per la risoluzione di controversie, in particolare per il recupero di crediti (v. le conversazioni del 12, 19 e 24 febbraio 2017, indicate alle pagg. 53 - 54); il sostegno elettorale richiestogli in occasione delle elezioni comunali palermitane del 2017 (v. l’intercettazione del 16 febbraio 2017 di cui alla pag. 54 della sentenza impugnata); il controllo del mercato del pescespada e del tonno nella borgata, realizzato imponendo, ai commercianti di zona, il prezzo per l’acquisto all’ingrosso della merce (v. quanto riportato alle pagg. 55 e 56 in particolare con riferimento alla telefonata tra SA MA e CE PA CO); il controllo delle attività estorsive realizzato per conto e nell’interesse della famiglia mafiosa (v. le conversazioni in data 1 settembre 2016 tra AE CO e il nipote IN RO e in data 19 marzo 2018 tra lo stesso CO e VI AN, riportate alle pagg. 56 – 60 della sentenza impugnata). Accanto a tali specifiche circostanze, la sentenza impugnata ha anche valorizzato la presenza dell’imputato, il 13 giugno 2016, a bordo del peschereccio che accompagnava in mare la “vara” di NTTO BA, patrono dell’LL. Tale presenza, considerato che a bordo del natante erano stati ammessi soltanto il conducente, la banda musicale e alcuni religiosi, è stata sottolineata, con apprezzamento di merito non manifestamente illogico, quale circostanza 19 evocativa, sul piano simbolico, del ruolo riconosciuto a AE CO nel contesto di riferimento, trattandosi di una cerimonia cui partecipava l’intero quartiere, rientrante nella «competenza territoriale» della famiglia mafiosa. A fronte dell’ampia e articolata motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha individuato una serie di specifici indicatori fattuali del ruolo attivo rivestito da AE CO, finalisticamente orientato alla preservazione della famiglia mafiosa dell’LL, il ricorso, lungi dal confrontarsi criticamente con tale quadro complessivo, attraverso il quale la sentenza impugnata ha dato congrua risposta ai motivi di appello, si è invece soffermato, in maniera rapsodica e frammentaria, soltanto su alcuni passaggi motivazionali, strumentalmente richiamati per sollecitare una rilettura alternativa degli elementi fattuali della decisione, pacificamente inammissibile in sede di legittimità. Così come inammissibile si rivela il tentativo della difesa di suggerire una differente interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, peraltro selezionate in maniera ancora una volta frammentata, atteso che l’attribuzione di significato al dato intercettativo costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, ove risulti rispettosa, come nella specie, dei criteri di congruità e razionalità, si sottrae alla possibilità del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Pertanto, il primo motivo di doglianza si configura, in conclusione, come complessivamente aspecifico e, in ogni caso, come manifestamente infondato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso prospetta la violazione degli artt. 56, 110, 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché l’assenza e l’illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione all’intercettazione del 4 ottobre 2016, riportata a pag. 62 della sentenza impugnata, dalla quale, secondo la difesa, si ricaverebbe che la vittima, OM LA, doveva ancora essere avvicinata, di tal che la persona che i loquenti indicavano come «spaventata» potrebbe non essere costui. Una conclusione, questa, che secondo il ricorrente sarebbe stata confermata dal racconto del collaboratore di giustizia IO US, secondo cui i LA erano stati sottoposti ad estorsione dallo stesso collaboratore su autorizzazione di IN Di AI. Tali circostanze, secondo la tesi difensiva, escluderebbero, sul piano logico, l’avvenuta integrazione del tentativo di estorsione contestato. Osserva, sul punto, il Collegio che la lettura del dato probatorio offerta dalla difesa non consente, anche nel confronto con le dichiarazioni di US, di configurare alcun travisamento della prova, che la giurisprudenza di legittima rinviene in presenza di una motivazione che abbia rappresentato il dato probatorio in maniera difforme da quello realmente acquisito, quando ciò sia avvenuto in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro di una siffatta non corrispondenza. Al contrario, quella 20 accreditata dal ricorso è soltanto una delle possibili interpretazioni del contenuto dell’intercettazione acquisita, per il tramite di un captatore informatico, il 4 ottobre 2016, sicché deve ritenersi preclusa, in questa sede, ogni operazione rivalutativa intesa a delineare scenari alternativi di ricostruzione della concreta vicenda fattuale. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato, in particolare alla pag. 61, che l’impresa LA Catering s.r.l. era stata, per anni, sottoposta a estorsione da parte del mandamento mafioso di NA, fin dal periodo in cui esso era diretto da ET AG, anche attraverso l’imposizione di un servizio di vigilanza privata;
e, all’uopo, ha ricostruito la successione nella titolarità del diritto alla riscossione, secondo una scansione del tutto armonica, sul piano logico, rispetto alle dichiarazioni di US. Costui, infatti, ha riferito di essere stato autorizzato all’estorsione da IN di AI, capo mandamento di NA, descrivendo una modalità operativa mantenuta sino al momento del suo arresto nel 2017; laddove la nuova imposizione era stata, invece, realizzata, dopo il subentro di CO, a un livello organizzativo “inferiore” rispetto a quello del mandamento, cioè al livello della famiglia mafiosa dell’LL. Pertanto, il racconto del collaboratore non contraddice affatto, sul piano logico, la lettura dell’intercettazione del 4 ottobre 2016 offerta dalle due sentenze di merito. Inoltre, la sentenza impugnata ha interpretato la frase «lo stanno andando ad acchiappare» come riferita a un precedente avvicinamento di LA per costringerlo a pagare (attestato dalla conversazione di cui al progressivo n. 5236 tra lo stesso CO e il nipote, IN RO, avvenuta la notte dell’1 settembre 2016, nella quale il primo diceva «ora lo acchiappo. Ai LA, questi di qua ... perché non ha pagato») e agli effetti che questo pregresso episodio aveva prodotto («quello si è spaventato»: v. la conversazione del 4 ottobre 2016 con il fratello CE PA CO), per arrivare a concludere che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la pretesa estorsiva era già stata avanzata nei confronti della vittima che, seppur spaventata, non aveva ancora pagato, sicché dovevano ritenersi integrati gli estremi del tentativo punibile. E quanto alla chiara identificazione del proposito criminoso, che il ricorso ha genericamente posto in dubbio, essa è stata puntualmente posta in luce attraverso il riferimento alle chiare espressioni utilizzate nelle conversazioni intercettate (v. pag. 62 della sentenza, «questi devono pagare»). Una valutazione, quella compiuta dai Giudici di merito, che è stata resa con motivazione che, collocandosi nell’alveo di una fisiologica opinabilità di apprezzamento del dato probatorio, si rivela immune dai profili di illogicità dedotti dalla difesa dell’imputato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al delitto di estorsione ai danni di SA TO, contestato al capo 4). 21 Osserva il Collegio che la motivazione resa, sul punto, dalle due sentenze di merito ha puntualmente ripercorso la genesi dell’episodio estorsivo ascritto, quale mandante, a AE CO e, quale esecutore materiale, a PA TO, il quale è stato condannato, in via definitiva, in altro procedimento penale. In particolare, dalla conversazione intercettata il 10 maggio 2018 tra CO e TO, riportata alle pagine 67 e 68 della sentenza impugnata, è emerso che il primo aveva dato ordine ai suoi subordinati, dapprima Navarra e, poi, a fronte del rifiuto opposto da costui, lo stesso TO, di costringere TO ad allontanarsi dal luogo in cui vendeva anche la birra in assenza dell’autorizzazione del clan (CO: «c’è uno che è cornutello, rompigli le corna…»); e che TO, condividendo gli ordini ricevuti, aveva riconosciuto che l’ambulante aveva sbagliato verso il capo del sodalizio («…ha sbagliato nei suoi confronti, zio…»). Tale ricostruzione, operata con motivazione congrua e logica, è stata avversata a partire da una sorta di travisamento per omissione in cui sarebbe incorsa la sentenza, costituito dalla mancata considerazione di un passaggio della conversazione del 10 maggio 2018 nel quale CO avrebbe affermato chiaramente che la questione non gli interessava e che TO se la doveva sbrigare con «Palu’», dal momento che egli «non voleva discussioni». In realtà, tale passaggio non si presta affatto, come invece vorrebbe la difesa, a un’unica interpretazione, suscettibile di attribuire ictu oculi un opposto significato alla conversazione in parola, quanto a una delle possibili opzioni di senso attribuibili alla conversazione, sicché la censura mossa dalla difesa si configura, in definitiva, come un sindacato della valutazione del dato probatorio da parte del Giudice di merito, pacificamente non consentita in sede di legittimità. 2.4. Con il quarto motivo il ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e degli artt. 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità dell’aggravante concernente il carattere armato dell’associazione mafiosa. Osserva, in proposito, il Collegio che, ai sensi dell’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. l’associazione mafiosa si considera armata quando i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione stessa, di armi o di esplosivi, anche se occultati o tenuti in luogo di deposito e anche se concretamente e fisicamente non siano stati individuati (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743 - 01; Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, Rv. 269839 - 01). La consolidata giurisprudenza di legittimità qualifica l’aggravante in parola come oggettiva, per la cui applicazione a carico del singolo partecipe è, dunque, richiesto che costui sia consapevole del possesso, da parte di altri associati, di armi strumentali agli interessi della cosca;
o che, comunque, egli lo ignori per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589 - 01). 22 Tale disponibilità è stata accertata, nel presente processo, a partire da una serie di elementi di prova, costituiti dai contenuti di alcune sentenze irrevocabili, acquisite nel giudizio di appello e legittimamente utilizzabili ai sensi dell’art. 238- bis cod. proc. pen. In questa prospettiva, è stato evidenziato che AE CO ha fatto parte di Cosa nostra fin dai primi anni ‘90, come accertato con la sentenza di condanna in data 18 marzo 2002 riportata al n. 5 del casellario;
e che, in passato, è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per reati di violazione della disciplina delle armi. Inoltre, è stato sottolineato che la famiglia mafiosa dell’LL fa parte del mandamento di NA, i cui esponenti sono stati condannati, con plurime sentenze irrevocabili acquisite in giudizio, per reati di sangue. E soprattutto dalla sentenza della Corte di appello di Palermo emessa, in data 30 giugno 2022, nel parallelo procedimento a carico di PA TO e VI BA VI (irrevocabile il 7 giugno 2023), è emerso, in più occasioni, che gli associati avevano la disponibilità di armi (si citano le conversazioni intercettate il 15 giugno 2017 tra AE CO e PA TO e il 10 gennaio 2018 tra MI NE e PA TO). Inoltre, AE CO è stato ritenuto responsabile, unico tra gli odierni imputati, dei delitti di estorsione consumata e tentata, ovvero di reati che, in quanto commessi con minaccia o violenza alla persona, postulavano, inevitabilmente, la possibilità dell’uso di armi, la cui disponibilità in capo al sodalizio non avrebbe potuto essere, incolpevolmente, ignorata dall’imputato. Il motivo è, dunque, complessivamente infondato. 2.5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 62-bis, 133 cod. pen. nonché l’omessa motivazione in relazione alla commisurazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.5.1. Con riferimento al primo profilo, va ricordato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nel caso di specie la Corte territoriale ha sottolineato che gli aumenti disposti a titolo di continuazione, determinati dal primo Giudice in 2 anni di reclusione per l’estorsione consumata e in 1 anno di reclusione per quella tentata, dovevano ritenersi congrui, trattandosi di reati pluriaggravati e di elevato allarme sociale, commessi da un soggetto pluripregiudicato e socialmente pericoloso. Ne consegue che la deduzione difensiva relativa a un’omessa motivazione sul punto deve ritenersi manifestamente infondata. 2.5.2. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, esso può essere legittimamente motivato dal giudice 23 con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della riduzione di pena, non è più sufficiente la sola condizione di incensuratezza dell’imputato (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Nel caso esaminato la Corte territoriale si è uniformata alla anzidetta cornice di principio, rilevando l’assenza di specifici elementi di fatto in grado di giustificare la riduzione della pena e ha, al contrario, sottolineato la gravità dei reati e l’intensità del dolo, nonché l’allarmante biografia criminale dell’imputato, indicativa di una spiccatissima pericolosità sociale. Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della censura. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di CE PA CO è articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione degli art. 220 e 603 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale formulata ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. al fine di disporre una perizia diretta ad accertare «se il primo luogo della registrazione delle conversazioni captate sia avvenuto unicamente presso il server della Procura», tenuto conto di un asserito anomalo disallineamento temporale di alcune intercettazioni trascritte nei brogliacci. 3.1.1. Va premesso che a norma dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici requirenti procedenti. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale disposizione non si riferisce all’ascolto delle conversazioni captate, il quale, al pari delle attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati, può avvenire “in remoto” presso gli uffici della polizia giudiziaria, ma si riferisce, invece, all’attività di registrazione, la quale, dunque, deve essere avvenuta nei locali della procura della Repubblica mediante l’utilizzo degli impianti ivi esistenti (così Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395 - 01; nella giurisprudenza più recente v., in termini, Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427 – 01). Ne consegue, altresì, che la registrazione non può essere effettuata nemmeno presso l’operatore telefonico, il quale deve limitarsi a trasferire il flusso comunicativo, deviandolo presso gli impianti installati presso gli uffici requirenti procedenti, presso i quali, come detto, le intercettazioni devono essere memorizzate. 3.1.2. Nel caso di specie, come già osservato, la difesa aveva adombrato, a partire da un asserito disallineamento temporale di alcune intercettazioni trascritte nei brogliacci, che il segnale del captatore fosse rimbalzato presso altro server, 24 non presente presso la Procura di Palermo, per poi giungere presso i banchi di ascolto di riferimento, sicché la registrazione del segnale sarebbe avvenuta solo successivamente presso la locale Procura. Ora, già così formulata, la richiesta avrebbe reso superfluo l’approfondimento invocato, peraltro richiesto, a pag. 4 dell’atto di appello, in maniera del tutto generica, ovvero sul presupposto che le questioni difensive avessero trovato una replica, da parte del Tribunale, attraverso obiezioni «non provate», articolate attraverso «mere valutazioni prive di rilievi tecnici». Infatti, come detto, ciò che rileva, ai sensi dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., è che la registrazione sia avvenuta attraverso gli impianti presenti negli uffici della Procura della Repubblica e non già che il segnale possa essere transitato il server dell’operatore telefonico. E che, del resto, i dati catturati da captatore informativo, oggetto di registrazione attraverso gli impianti della locale Procura della Repubblica e di successiva memorizzazione nel server dello stesso ufficio, fossero trasmessi dalla centrale dell’operatore telefonico, è circostanza che la stessa sentenza ha dato per acquisito. Tuttavia, come ben spiegato dai Giudici di merito, ciò non aveva comportato affatto il transito dei dati nel server della società noleggiatrice delle apparecchiature, dovendo il ricordato disallineamento temporale imputarsi, nei casi di scarsa copertura, a una procedura di sicurezza che viene attivata in caso di assenza del segnale e in attesa del suo ripristino, allorché la prima registrazione della conversazione viene memorizzata momentaneamente sul dispositivo, venendo dapprima messa in coda, per poi riprendere la trasmissione ove il device, dopo il ritorno del segnale, dovesse ritentare un nuovo inoltro. Per questa ragione, dunque, ad alcune captazioni era stato attribuito un numero progressivo successivo a quello attribuito a captazioni precedenti, posto che le prime erano state momentaneamente messe in coda in attesa del ripristino del segnale. La ricostruzione ora sintetizzata è stata compiuta dai Giudici di merito a partire dai puntuali chiarimenti forniti, in sede di esame testimoniale, dal vicequestore AN AN, in servizio presso la D.I.A di Palermo, e dall’ingegner Ettore Mammana, amministratore delegato della società Innova che aveva dato a noleggio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo le apparecchiature tecniche utilizzate per le intercettazioni (si vedano le pagg. da 27 a 30 della sentenza impugnata). A partire da tali informazioni la Corte territoriale ha, dunque, ritenuto non necessario procedere al richiesto approfondimento peritale. Tale valutazione è stata adeguatamente motivata, tenuto conto del carattere meramente esplorativo e finanche congetturale della richiesta difensiva, che non è stata formulata, da quanto si ricava dalla sentenza e dal ricorso, a partire da un alternativo scenario ricostruttivo di natura tecnica, mai compiutamente illustrato in sede di appello e di motivi aggiunti. In altri termini, in assenza di valide obiezioni di natura tecnica 25 rispetto alle informazioni acquisite in sede di esame testimoniale, la Corte di appello ha legittimamente ritenuto di non dover procedere ad ulteriori approfondimenti attraverso lo strumento della perizia. In questa sede, tuttavia, il ricorso pare soffermarsi non soltanto sull’ingiustificato rigetto di disporre una perizia sulle modalità della captazione e della relativa registrazione dei dati acquisiti per tale via, ma anche sull’assenza di competenze tecniche in capo ai due testimoni;
profilo evidentemente correlato al precedente ma non legato ad esso da un rapporto di implicazione necessaria. In proposito, anche a prescindere dal connotato di novità della censura dedotta, deve osservarsi che il motivo è, comunque, generico e apoditticamente articolato, muovendo esso da un presupposto indimostrato, ovvero che le informazioni riferite dai due testi richiedessero competenze tecniche che essi non possedevano, non rientrando esse nel bagaglio professionale da loro acquisito nel tempo. E tutto ciò, si ribadisce, senza nemmeno ipotizzare spiegazioni alternative a quelle da costoro offerte e senza censurare eventuali imprecisioni espositive o la commissione di veri e propri errori tecnici nella ricostruzione delle modalità di trasmissione dei dati intercettati dal captatore informatico. Donde la complessiva inammissibilità delle relative censure, siccome generiche, aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate. 3.2. Con il secondo motivo il ricorso prospetta, invece, la violazione degli artt. 271, 267 e 268 cod. proc. pen. e ciò sotto due distinti profili. 3.2.1. Sotto un primo aspetto la difesa deduce che le intercettazioni disposte in altro procedimento, e precisamente in quello contrassegnato con il n. 7671/07 e relativo all’omicidio dell’agente TI e della moglie, sarebbero affette, nel presente processo, da inutilizzabilità patologica. Ciò in quanto all’epoca in cui fu commesso il delitto, il 5 agosto 1989, non era in vigore l’art. 13, legge n. 203 del 1991, sicché non sarebbe stato possibile applicare la disciplina dettata, in materia di intercettazioni, per i delitti di criminalità organizzata, in relazione ai quali è richiesta la mera esistenza di sufficienti indizi di reità ed è previsto un termine più lungo di durata delle intercettazioni rispetto a quello ordinario contemplato dall’art. 268 cod. proc. pen. In ogni caso, si opina che i fatti oggetto delle captazioni in parola non avrebbero riguardato fatti di criminalità mafiosa, posto che la riconducibilità a tale ambito dell’anzidetto duplice omicidio non sarebbe stata dimostrata, non essendo la condanna di AE CO divenuta definitiva ed essendo stata la condanna del coimputato, IN NI, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Osserva, in proposito, il Collegio che la prima deduzione è manifestamente infondata. È, infatti, evidente, stante la natura processuale della disciplina in parola, che per stabilire il regime applicabile non deve farsi riferimento a quello vigente nel momento di commissione del reato, quanto a quello in vigore nel 26 momento in cui erano state autorizzate le intercettazioni, sicché non ha alcun rilievo il fatto che, nel 1989, la disciplina dettata dall’art. 13, legge n. 203 del 1991 non fosse già stata introdotta. Quanto, poi, alle ulteriori argomentazioni difensive, la circostanza che non sia stata ancora dimostrata, con sentenza definitiva, la matrice mafiosa del duplice omicidio non ne impedisce affatto l’acquisizione nel presente procedimento, essendo necessario, ai fini della legittima applicazione della disciplina speciale dettata dall’art. 13, legge n. 203 del 1991, che la motivazione del decreto autorizzativo abbia fatto riferimento alla esistenza di sufficienti indizi in ordine alla commissione di un delitto di criminalità organizzata e non certo che vi sia stata una sentenza di condanna definitiva che abbia confermato l’ipotesi accusatoria. Fermo restando che proprio la condanna, sia pure non ancora definitiva, di AE CO per tale duplice omicidio costituisce il più significativo riscontro alla correttezza dell’originaria qualificazione da parte dei relativi decreti autorizzativi. In ogni caso, questi ultimi sono stati ritenuti motivati in maniera del tutto adeguata attraverso il rinvio alle informative della D.I.A., sia con riguardo alla sussistenza di sufficienti indizi di reità, sia in relazione alla necessità di avvalersi di tali mezzi investigativi (sul punto si vedano, in particolare, le pagg. 33 e 34 della sentenza impugnata). 3.2.2. Sotto un secondo profilo, la difesa deduce il carattere apparente della motivazione resa con riferimento ai decreti di autorizzazione delle intercettazioni emessi nel presente procedimento;
e ciò in quanto essi riporterebbero, pedissequamente, il contenuto della prima nota di polizia giudiziaria del 26 ottobre 2015, la quale non riporterebbe l’esistenza di indizi gravi e/o sufficienti, atteso che nel lungo e ininterrotto periodo di detenzione di AE CO, dal 2001 al 2016, non sarebbero emersi a suo carico indizi di coinvolgimento in attività criminali, anche perché egli era sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., che gli impediva qualunque collegamento con la cosca. Pertanto, l’oggetto delle intercettazioni avrebbe potuto riguardare soltanto la circostanza nuova costituita dall’esito dell’incidente probatorio dei due collaboratori, il cui contenuto era noto e favorevole a CO e NI, non potendo l’intercettazione supportare alcuna responsabilità del detenuto e apparendo, pertanto, non assolutamente indispensabile ai fini della prova. Solo formale sarebbe, dunque, la motivazione della sentenza nella parte in cui riterrebbe che i decreti disposti nel presente procedimento abbiano motivato congruamente le ragioni di condivisione delle note della polizia giudiziaria, dalle quali si trarrebbero elementi per ritenere che lo stesso CO, all’indomani della sua scarcerazione, avesse ripreso il comando della famiglia mafiosa dell’LL, anche avvalendosi del contributo dei familiari. In particolare, la sentenza non motiverebbe sulle ragioni della permanenza delle esigenze che giustificavano l’intercettazione. 27 In proposito deve, nondimeno, rilevarsi che i decreti di autorizzazione delle intercettazioni disposte nel presente procedimento, come pure i decreti di proroga, risultano congruamente motivati, innanzitutto sotto il profilo della configurabilità dei sufficienti indizi. I provvedimenti in questione, infatti, hanno fatto puntuale richiamo alle informative di reato nelle quali sono stati indicati plurimi elementi di fatto in ordine al contributo reso da CE PA CO alla riorganizzazione della famiglia mafiosa dell’LL da parte del fratello AE, subito dopo la sua scarcerazione. Del pari, essi hanno indicato, secondo quanto stabilito dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen., le ragioni della assoluta necessità delle proroghe (si veda quanto esattamente riportato alle pagg. da 34 a 36 della sentenza impugnata). Ne consegue, dunque, la complessiva infondatezza delle censure svolte con il secondo motivo. 3.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 416-bis, primo e terzo comma, cod. pen., in relazione all’erronea configurabilità della fattispecie associativa a carico dell’imputato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione. Richiamate le considerazioni già svolte nell’analisi del ricorso di AE CO per quanto concerne i principi giurisprudenziali in materia di condotta partecipativa a un’associazione mafiosa, deve osservarsi che la Corte territoriale ha posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità di CE PA CO innanzitutto il dialogo del 7 agosto 2016 con il coimputato IU ST, valorizzando, altresì, talune conversazioni ritenute utili al fine di stabilire quale fosse la finalità dell’incontro tra i due. In particolare, secondo la ricostruzione accolta dalle sentenze di merito, l’abboccamento era stato concordato al fine di accertare chi avesse portato a conoscenza di AE CO il fatto che i fratelli di quest’ultimo, CE PA e PI, durante la sua detenzione si erano appropriati di gran parte del denaro provento dell’attività estorsiva che era stato ad essi consegnato proprio da ST e, dunque, senza destinarlo, se non in minima parte, al mantenimento in carcere del congiunto. Dall’intercettazione in parola era, in particolare, emerso che AE CO aveva interpellato le vittime delle estorsioni compiute dallo stesso ST, individuate in VI AN e in CE MU;
e che quest’ultimo aveva indicato nei fratelli dello stesso AE CO i destinatari finali delle somme estorte. Coerentemente con tale premessa le sentenze di merito hanno evidenziato come, in occasione del dialogo del 7 agosto 2016, CE PA CO avesse ammesso di avere ritirato da ST, insieme al fratello, denaro derivante dalle estorsioni, negando di averlo ricevuto in altre occasioni ma venendo smentito dallo stesso ST, che gli ricordava di avere effettuato delle ulteriori dazioni di denaro destinate alla famiglia mafiosa e al fratello detenuto, soggiungendo però di non sapere quale fosse stato il loro successivo utilizzo (si vedano, sul punto, le pagine da 73 a 76 della sentenza 28 impugnata). Inoltre, le sentenze hanno richiamato i dialoghi tra AE CO e il nipote, IN RO, in data 1 settembre 2016, in cui il primo si lamentava dell’ingente quantità di denaro dell’organizzazione che era stato «mangiato» dai fratelli (v. pag. 79 della sentenza impugnata); nonché la conversazione del 14 luglio 2017, nella quale AE CO rimproverava il fratello CE PA di avere estorto, insieme all’altro fratello PI, del denaro nel quartiere («prendevano soldi da chiunque», riportata alle pag. 337 e 338 della perizia, secondo quanto indicato a pag. 80 della sentenza impugnata), ma di non averlo utilizzato per le esigenze della famiglia mafiosa e per il suo mantenimento («se ne sono mangiati assai…», v. pag. 80 della sentenza), ricevendo l’ammissione del fratello di avere ricevuto dei soldi dall’imprenditore VI AN, seppure in misura inferiore a quanto indicato dal fratello («VI mi diceva a me, mi diceva due milioni al mese vi davo…», v. pag. 81 della sentenza impugnata). Infine, le sentenze hanno riportato la conversazione del 24 luglio 2017 tra AE CO, la sorella GA, la madre EL GI e la nipote, IN RO, nella quale il primo raccontava ai familiari di avere scoperto che, per moltissimi anni, i fratelli, CE PA e PI, si erano appropriati dei proventi delle estorsioni raccolte, per loro conto, da IU ST, facendo riferimento ai soldi corrisposti da un gioielliere, rimasto ignoto, e dall’imprenditore MU;
e, in particolare, di avere saputo dallo stesso ST che costui, fin dal 1997, era solito consegnare mensilmente due milioni e mezzo di lire a CE PA CO (si vedano le pag. 82 e ss. della sentenza impugnata). Ancora, nella conversazione del 25 marzo 2017, AE CO, parlando col fratello CO, gli raccontava di avere appreso da NC MU, vittima di estorsione, che costui, dal 1996, aveva consegnato ogni mese a CE PA CO un milione e mezzo di lire (v. pag. 84-85 della sentenza impugnata). Infine, la Corte ha riportato la conversazione del 10 aprile 2017, relativa alla partecipazione di CE PA CO alla programmazione di un danneggiamento - a fini estorsivi - verso l’imprenditore NC MU. Dal complesso di tali acquisizioni istruttorie, la Corte di appello ha tratto concreti elementi per pervenire, alla stregua di un corretto procedimento di inferenza logico-giuridica, alla conclusione che l’imputato si fosse reso responsabile della contestata partecipazione alla consorteria mafiosa, avuto riguardo al suo stabile impegno nel settore delle estorsioni e nella gestione della cassa della famiglia mafiosa dell’LL durante la detenzione del fratello, nonché all’esercizio in prima persona dell’attività estorsiva nell’interesse del sodalizio, essendo stato in ciò coinvolto dal fratello AE successivamente alla sua scarcerazione. A fronte di un’interpretazione del contenuto delle intercettazioni caratterizzate da un linguaggio tutt’altro che criptico, il ricorso, per converso, ha finito per 29 proporre una lettura alternativa di esse, senza sostanzialmente confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, che aveva già correttamente valutato tali argomenti, oggetto dei motivi di appello. Un’operazione, questa, non consentita nel giudizio di legittimità, ove può essere dedotto unicamente un travisamento del contenuto di un’intercettazione (o di un qualunque dato probatorio), che deve accompagnarsi all’indicazione di un contenuto difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile. Ciò che, come condivisibilmente evidenziato in sede di requisitoria scritta dal Procuratore generale, deve essere escluso nel caso di specie. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di IU ST si articola in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 125, 191, 192, 530, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la incompletezza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 2) dell’imputazione. Nel dettaglio la difesa lamenta che le sentenze di merito avrebbero desunto l’affiliazione al sodalizio mafioso di IU ST dalla conversazione del 7 agosto 2016 con CE PA CO, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore MA PA, in realtà riferibili a vicende antecedenti ai fatti in contestazione e, dunque, in violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e sentenza;
dichiarazioni, quelle di PA, che sarebbero, comunque, inattendibili, poiché affette da progressione accusatoria, intrinsecamente contraddittorie e prive di riscontri estrinseci individualizzanti. Osserva il Collegio che le due sentenze di merito hanno valorizzato una pluralità di conversazioni (come quelle del 7 agosto 2016, del 24 luglio 2017, del 19 marzo 2018), nelle quali ST era uno dei diretti interlocutori o nelle quali altri sodali facevano specifici riferimenti alla sua persona, a partire dalle quali è stato delineato, in maniera tutt’altro che illogica, il ruolo dal medesimo ricoperto quale addetto alla riscossione del “pizzo” imposto ad alcuni imprenditori (tra cui MU, AN e un gioielliere non meglio individuato), i cui proventi venivano poi versati alla famiglia mafiosa. Secondo quanto emerso dal complesso delle acquisizioni istruttorie, tale attività di riscossione è stata svolta, nel tempo, dapprima su disposizione di SA Lo CI, indi di ET AG e, ancora, durante la detenzione di AE CO, dei fratelli di costui, CE PA e IE;
e all’atto della scarcerazione di AE CO la manifestazione di disponibilità associativa è stata da ST mantenuta anche verso quest’ultimo (v. quanto riportato alle pagg. da 71 a 89 della sentenza impugnata), tanto da indurlo ad avanzare la richiesta, presentata a CE PA CO, di una formale affiliazione alla cosca, come attestato dalla conversazione del 19 marzo 2018 (progr. n. 168) riportata alle pagg. 85 e 86 della sentenza impugnata. 30 Su tali basi, la Corte territoriale ha correttamente respinto il rilievo difensivo, avanzato con il primo motivo di appello, circa un eventuale difetto di correlazione tra l’imputazione e la statuizione di condanna, atteso che le condotte ascritte a IU ST sono state ritenute indicative, in maniera tutt’altro che illogica, della sua stabile messa a disposizione a servizio della consorteria mafiosa e della piena consapevolezza e volontà di contribuire al perseguimento degli scopi e del programma criminoso del sodalizio. E ciò conformemente al consolidato indirizzo secondo cui, trattandosi di delitto «a forma libera», la condotta di partecipazione all’associazione può assumere forme e contenuti differenti, indipendentemente da un atto formale di affiliazione, nella specie, come detto, mancante (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di CO, Rv. 269207 - 01). Del pari la Corte di appello ha condivisibilmente rigettato la censura difensiva, riproposta con l’odierno ricorso, circa la rilevanza della mancata contestazione di reati-scopo ai fini della configurabilità di una sua partecipazione al sodalizio mafioso, richiamando il consolidato orientamento interpretativo secondo cui la commissione di reati-fine non è necessaria né in relazione alla sussistenza dell’associazione, né con riferimento alla prova della sussistenza della condotta di partecipazione (v. per i reati associativi in genere, ex multis Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 – 02; e, per il delitto di associazione mafiosa, Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 - 01). Quanto, poi, alle dichiarazioni di MA PA, oggetto dei rilievi difensivi sia nell’atto di appello, sia nell’odierno ricorso, la sentenza impugnata ha sottolineato che esse non sono state utilizzate per l’affermazione della responsabilità penale di ST, che è stata fondata su un ampio compendio intercettativo e sulle risultanze dei servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento (v. quanto riportato, al riguardo, a pag. 29 della sentenza di appello). 4.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 416-bis, quarto comma, cod. pen., 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità dell’aggravante prevista dal quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., concernente il carattere armato dell’associazione mafiosa. In particolare, il ricorso deduce la mancata dimostrazione, nell’ambito del presente processo, del possesso di armi da parte di ST, sicché la configurabilità dell’aggravante sarebbe stata motivata sulla base di un mero dato sociologico-criminale. Richiamate le considerazioni già svolte, in termini generali, con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di AE CO, osserva il Collegio che anche nei confronti di IU ST, come degli altri due imputati, ne è stata evidenziata la risalente appartenenza alla consorteria mafiosa, tale da consentirgli di essere a conoscenza della presenza di armi nella disponibilità del sodalizio, incardinato in un mandamento, quello di NA, i cui appartenenti 31 si sono resi responsabili, negli anni, di episodi assai sanguinosi, ovviamente commessi con l’uso di armi. Nel caso specifico di ST, inoltre, il suo stabile ruolo di esattore del “pizzo” alle dirette dipendenze, da ultimo, proprio di AE CO non gli consentiva, in ogni caso, di ignorare incolpevolmente la disponibilità di armi da parte del sodalizio mafioso, tenuto conto che il settore criminale cui era preposto, quello dei reati estorsivi, rendeva inevitabile che alle armi dovesse farsi ricorso, stante la commissione degli stessi con minaccia o violenza alla persona. 4.3. Con l’ultimo motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., anche sotto il profilo della mancanza o apparenza della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in relazione alla concreta commisurazione della pena. 4.3.1. Con riferimento al primo profilo, la Corte territoriale ha evidenziato la mancata acquisizione di concreti elementi di fatto in grado di giustificarne l’applicazione e ha, per converso, sottolineato, al fine di motivare la conclusione sfavorevole all’imputato, la gravità dei reati commessi nonché la significativa intensità del dolo. Ora, a prescindere dal fatto che dall’incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata non erano stati allegati specifici elementi valutabili favorevolmente per la riduzione di pena, va osservato che nemmeno l’odierno ricorso indica le ragioni per cui le attenuanti generiche avrebbe dovuto essere riconosciute, le quali rendano, dunque, viziata la motivazione con cui i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro riconosciuto in tale ambito. E ciò tanto più ove si consideri l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della riduzione di pena, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (così Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). Ne consegue che, pertanto, non può in alcun modo condividersi la prospettazione difensiva secondo cui, nella specie, si sarebbe al cospetto di una motivazione «apparente». 4.3.2. Quanto, poi, alle censure in punto di motivazione sulla commisurazione della pena, va osservato che già la sentenza di primo grado aveva precisato che la pena inflitta a ST era stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale (v. pag. 170 della sentenza di primo grado), sicché non è dato comprendere il senso della censura, se non rispetto alla riproposizione della questione, testé ritenuta infondata, relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenuti esistenti. 32 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie “IN Caponnetto”, Solidaria S.C.S. Onlus, S.o.s. Impresa Sicilia, Sicindustria, Confcommercio imprese per l’Italia Palermo, Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane e Centro studi ed iniziative culturali PI La RR che devono essere liquidate in complessivi 4.500 euro in favore ciascuna di esse, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell’attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile. AE CO deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile OM LA che, tenuto conto degli anzidetti parametri, devono essere liquidate in complessivi 3.600 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie IN Caponnetto, Solidaria S.C.S. Onlus, Sos Impresa Sicilia, Sicindustria, Confcommercio imprese per l’Italia Palermo, Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane e Centro studi ed iniziative culturali PI La RR che liquida in complessivi euro 4.500 in favore ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Condanna inoltre AE CO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile OM LA che liquida in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge. Così deciso il 17/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CA NO CA ST