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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 16155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16155 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. FRANCO GAUDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata;
udito, per l'imputato, l'Avv. DANILO IACOBACCI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni scritte presentate dagli Avv.ti FRANCO GAUDIO e DANILO IACOBACCI, i quali, nell'interesse, rispettivamente, della parte civile e dell'imputato, hanno chiesto, il primo, il rigetto e, il secondo, l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16155 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 06/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 ottobre 2025 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro in data 13 marzo 2024, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale AN EB era stato condannato, con la riduzione del rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di 8 mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, liquidato in 5.000 euro, in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto previsto dall'art. 476 cod. pen., perché, nell'esercizio delle funzioni di sindaco del comune di Terre Roveresche, in seguìto alla richiesta formulata da RI IO, capogruppo di minoranza del consiglio dello stesso comune, di ottenere una copia conforme all'originale della delibera di giunta n. 116 del 30 maggio 1995 dell'ex comune di San Giorgio di Pesaro, avente ad oggetto «Aggiornamento e Classificazione Strade Urbane ed Extraurbane», alterava o faceva, comunque, alterare l'elenco allegato alla suddetta delibera, così da far risultare una diversa lunghezza del tratto stradale da sottoporre a lavori di asfaltatura, indicato, nella delibera originale, come quello compreso tra la strada provinciale Orcianense e il Fabbricato Vittorietti, laddove nella copia conforme rilasciata risultava il tratto compreso tra la strada provinciale Orcianense e il Casale Abbruciati, così ricomprendendo anche un tratto di proprietà privata che ne sarebbe rimasto escluso;
fatto commesso in Terre Roveresche, in epoca successiva e prossima al 28 ottobre 2020. 2. AN EB ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Danilo Iacobacci, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 476 cod. pen., 192, 533, 546 e 125 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova dell'alterazione della delibera e della sua riferibilità a EB, fondata su dati congetturali e non desumibili dagli atti del processo. La Corte territoriale riterrebbe che il sindaco abbia reperito l'originale della delibera presso i locali dell'ex comune, lo abbia fatto alterare e lo abbia utilizzato per predisporre il file trasmesso a IO;
e rinverrebbe il movente nell'intento di «respingere le contestazioni dell'opposizione, utilizzando il falso». Tale percorso argomentativo, tuttavia, si porrebbe in contrasto con la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mancando di dimostrare, in termini di certezza processuale, l'alterazione dell'atto e la sua riferibilità all'imputato. h In particolare, la Corte di appello non chiarirebbe se gli accertamenti consentano di determinare il periodo dell'alterazione e se il file inviato a IO sia stato comparato, secondo rigorosi criteri tecnici, con eventuali file preesistenti o con l'originale cartaceo, dandosi per presupposto che la delibera in formato digitale sia stata «ricreata appositamente» a ridosso dell'interrogazione di minoranza, senza che tale conclusione sia sorretta da alcun dato fattuale, né da un ragionamento rispettoso delle regole di valutazione della prova. Infatti, la Corte non individuerebbe un elemento di prova che colleghi l'attività di alterazione al sindaco, la cui responsabilità si fonderebbe su una inversione dell'onere della prova, pretendendo che la difesa provi la genuinità della tesi alternativa, e su passaggi inferenziali che travalicherebbero i limiti della logica. In particolare, la circostanza che Google DR sarebbe stato creato nel 2012 e sarebbe entrato nell'uso comune solo negli anni successivi verrebbe utilizzata per smentire la versione dell'imputato di avere ricevuto da TI la scansione digitalizzata della delibera. Travisando la prova, la Corte attribuirebbe al racconto dell'imputato un contenuto fattuale (ossia un «immediato salvataggio in doud nel 2009-2010») non risultante dagli atti, su cui costruirebbe un sillogismo viziato circa la falsità della versione difensiva. Analogamente, la valorizzazione del dato del «faldone spostato» e delle pagine «più gialle» si collocherebb su un piano di mera suggestione, non trasformandosi in una prova dell'intervento manipolativo dell'imputato. Secondo la Corte, infatti, la diversa collocazione del faldone «come se fosse stato spostato da poco» lascerebbe intendere che il sindaco abbia reperito l'originale per effettuare o far effettuare il falso, senza indicare l'elemento oggettivo che colleghi tale circostanza all'imputato; né si confronterebbe con eventuali spiegazioni alternative (banali spostamenti d'ufficio, riordini occasionati degli archivi, interventi di altri operatori) e con la linea difensiva, che avrebbe richiesto un accertamento peritale sulle modalità di formazione della versione digitale del documento (software utilizzati, cronologia delle modifiche, compatibilità temporale con i sistemi in uso alla P.A. all'epoca dei primi lavori), immotivatamente rifiutato dalla Corte territoriale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 476 cod. pen., 2699, 2700 cod. civ., 491 e 491-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'individuazione dell'oggetto materiale del falso in un «atto pubblico», tale non potendo ritenersi la copia digitale trasmessa al consigliere IO, con conseguente travisamento della nozione di documento rilevante ai fini penali. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la copia digitale della delibera trasmessa via PEC dal sindaco il 20 settembre 2020, integri l'atto pubblico oggetto del falso materiale ai sensi dell'art. 476 cod. pen., senza verificare se tale esso possedesse i requisiti propri dell'atto pubblico in senso tecnico, né se la divergenza rispetto all'originale fosse idonea a incidere sulla genuinità dell'atto e sulla tutela della fede pubblica. Infatti, il file digitale sarebbe stato privo di sottoscrizione autografa o digitale qualificata, predisposto mediante elaborazione informatica e inviato a fini di mera informazione politico-amministrativa, in risposta a un'interrogazione consiliare. La Corte territoriale, nel ritenere che la copia digitale "ricreata" e inviata dal sindaco fosse un atto pubblico, non si confronterebbe con la distinzione tra atto pubblico originario e mere riproduzioni, estratti o copie, la cui alterazione è eventualmente riconducibile agli artt. 477 e 478 cod. pen. o resta penalmente irrilevante se manca una reale idoneità decettiva sul piano della fede pubblica. Mentre l'atto di Giunta n. 116/1995 integrava certamente un atto pubblico in senso civilistico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ., in quanto formato dal competente organo comunale nell'esercizio delle funzioni e destinato a documentare la classificazione delle strade comunali, la sua rappresentazione digitale, elaborata e trasmessa a distanza di oltre venticinque anni, priva di una sottoscrizione del pubblico ufficiale rogante o autenticante non sarebbe un documento dotato, ab origine, di fede privilegiata e di immediata attitudine a circolare nel traffico giuridico, trattandosi di una copia informale, strumentale alla risposta a un'interrogazione consiliare, destinata a un uso interno e politico, non a produrre effetti probatori verso terzi. Secondo la giurisprudenza, quando si è in presenza di un documento meramente riproduttivo, interno o privo di autonoma efficacia probatoria, l'eventuale divergenza rispetto all'originale può non assumere rilievo penale, non incidendo sulla garanzia di genuinità che presidia la fede pubblica. Tale impostazione sarebbe stata ribadita anche a proposito dei documenti informatici, per i quali la riconduzione nell'ambito degli artt. 476 e ss. cod. pen. richiederebbe che essi presentino le caratteristiche sostanziali del documento pubblico, in termini di paternità, integrità e funzione probatoria e non siano mere rappresentazioni provvisorie o strumenti interni di lavoro privi di autonoma attitudine fidefacente. Nel caso in esame, la Corte di merito non avrebbe accertato se il file trasmesso via PEC recasse una sottoscrizione digitale qualificata, se sia stato generato nel sistema documentale e secondo le regole sulla formazione dei documenti amministrativi informatici, né se esso fosse stato annotato, registrato o, comunque, inserito in un procedimento formale tale da conferire alla versione digitale della delibera natura di originale o di atto equiparato all'originale. Al contrario, dalla ricostruzione di merito emergerebbe che si trattava di un documento predisposto in via di fatto, rispondente a un'esigenza di riscontro politico all'opposizione, e destinato esclusivamente al consigliere IO;
e che esso, sul piano giuridico, non possedeva i requisiti di tipicità richiesti, sicché l'eventuale divergenza dall'originale non rappresentava una immutatio veri incidente sulla genuinità del titolo. Pertanto, nella specie potrebbe configurarsi un falso in copia privo di autonoma idoneità lesiva o addirittura un falso innocuo, in quanto facilmente riconoscibile e privo di incidenza sulla validità ed efficacia dell'atto originario, rimasto integro e produttivo di effetti. La copia digitale non sarebbe mai entrata nel "traffico giuridico" come titolo autonomo;
e l'unico soggetto che ne aveva avuto contezza aveva gli strumenti per verificarne la conformità. La Corte di appello finirebbe per trasformare una divergenza contenutistica tra la copia e l'originale in una sorta di "falso ideologico indiretto", attribuendo al sindaco la volontà di "indirizzare" il dibattito politico con un documento non conforme alla realtà dei fatti, ma senza interrogarsi sulla tipicità della condotta in rapporto all'oggetto materiale richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Così operando, essa avrebbe confuso il piano della genuinità del documento (proprio del falso materiale) con quello della veridicità delle informazioni veicolate (proprio del falso ideologico), finendo per punire una condotta che non si traduce in una effettiva aggressione alla fede pubblica tutelata dall'art. 476 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, 192 e 533 cod. proc. pen., nonché la motivazione meramente apparente e per relationem della sentenza di appello, con omessa o solo apparente risposta ai motivi di appello. La Corte territoriale dichiarerebbe di condividere la ricostruzione dei fatti operata in primo grado, limitandosi a richiamare, in forma sintetica, alcuni passaggi della relativa motivazione e a ribadire, con formule di stile, che le conclusioni difensive sarebbero «inconferenti» o che esse «trascurano elementi già evidenziati in primo grado». Così facendo, essa non si confronterebbe con i punti nodali dell'appello, ove era stata richiamata la documentazione amministrativa pregressa per sostenere che la qualificazione del tratto stradale fino al Casale Abbruciati non fosse una creazione dell'imputato, ma trovasse riscontro in un'evoluzione amministrativa della vicenda;
e ove si era evidenziata la plausibilità di un'alterazione o di una non corretta trasposizione in epoca anteriore al 2010 ed era stata contestata la sussistenza del dolo di falsificazione, prospettando la possibilità di un errore nella riproduzione del documento o, comunque, di una condotta priva della volontà di alterare la genuinità dell'atto. Quanto agli atti amministrativi richiamati a fondamento della tesi della pregressa qualificazione del tratto stradale, la motivazione si limiterebbe a menzionarli, per concludere che «non incidono sulla ricostruzione del fatto», senza spiegare per quali ragioni essi siano irrilevanti rispetto alla configurabilità del falso, non chiarendo se e in che termini tali atti siano compatibili con l'ipotesi accusatoria di una alterazione «in epoca successiva e prossima al 28 ottobre 2020», né se essi possano costituire il contesto di una differente interpretazione della delibera del 1995, tale da escludere la consapevolezza di un contrasto con l'originale da parte del ricorrente. Analogamente, quanto alla possibile preesistenza di una versione «divergente» della delibera, la sentenza di appello svaluterebbe le dichiarazioni dell'imputato sulla base di considerazioni generiche circa la tennpistica di diffusione del servizio Google DR, senza interrogarsi sulla possibilità che il documento in uso presso l'Ufficio tecnico potesse contenere, già prima del 2010, un riferimento al Casale Abbruciati, e senza esaminare la documentazione prodotta a sostegno di tale ipotesi in allegato all'atto di appello. Quanto alla qualificazione del file inviato via PEC e alla equiparazione a una «delibera di Giunta» di una copia digitale priva di sottoscrizione e destinata a un uso meramente interno, la Corte di appello, anziché prendere posizione, si limiterebbe a ribadire che «si tratta pur sempre della delibera di Giunta n. 116/1995» e che «la falsificazione è in re ipsa nella diversa indicazione del tratto di strada», con conseguente omissione di motivazione su un punto decisivo. Infine, la Corte territoriale desumerebbe il dolo dalla «funzione giustificativa» del documento rispetto alle contestazioni dell'opposizione, affermando che il sindaco avrebbe avuto interesse a far risultare come comunale il tratto di strada fino al Casale Abbruciati. Non vi sarebbe, tuttavia, alcuna risposta alle deduzioni difensive che richiamavano il contesto amministrativo pregresso e la pratica risalente di considerare quel tratto come strada comunale, sì da rendere quantomeno plausibile che la copia trasmessa al consigliere fosse stata predisposta in assoluta buona fede. L'affermazione del dolo, dunque, si fonderebbe, esclusivamente, sul presupposto, indimostrato, della consapevolezza dell'alterità tra copia digitale e originale del 1995. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 476, 42, 43, 47, 110 e 117 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al dolo di falsificazione e della riferibilità soggettiva della condotta a EB, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 476 cod. pen. sulla base di un giudizio di probabilità incentrato sulla "posizione" istituzionale e sull'asserito movente politico, anziché su un effettivo accertamento della coscienza e volontà di alterare la genuinità dell'atto pubblico. Nel caso di specie, l'atto di appello aveva rilevato la mancanza di prova certa sulla consapevolezza dell'alterità del documento trasmesso rispetto alla delibera del 1995 e la plausibilità che l'imputato fosse convinto della qualificazione comunale del tratto fino al Casale Abbruciati. A tal fine erano stati prodotti molteplici atti amministrativi che, nel corso di decenni, avevano trattato la «Strada Giardini» e il segmento sino al casale in termini compatibili a una strada comunale: il censimento viario del 1964; gli atti degli anni 1984-1985; la nota del sindaco Landini del 1999, concernente lavori e manutenzione;
la corrispondenza dell'Unione roveresca del 2007; le comunicazioni del geom. TI, deceduto il 23 luglio 2010, rispetto all'assetto viario della zona. Pertanto, la copia digitalizzata trasmessa dal sindaco via PEC al consigliere di minoranza non avrebbe rappresentato, nella percezione dell'imputato, una "falsificazione", ma la semplice comunicazione di un atto ritenuto conforme alla realtà amministrativa conosciuta. La Corte di appello avrebbe eluso tale nodo, sostituendo all'onere di dimostrare il dolo la scorciatoia di ritenere «non credibile» la versione dell'imputato per ragioni estranee al fatto oggetto di imputazione (la data di nascita del servizio Google DR) e, soprattutto, valorizzando l'asserito «interesse politico» del sindaco a difendere l'operato dell'amministrazione. In tal modo, la sentenza impugnata introdurrebbe surrettiziamente una forma di responsabilità oggettiva per posizione e "per movente", atteso che il dolo verrebbe desunto non da circostanze che attestino la consapevolezza della non genuinità dell'atto, ma dalla sola appartenenza dell'imputato alla carica di sindaco e dalla conflittualità politica con l'opposizione. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, avrebbe ripetutamente affermato che, nei reati propri del pubblico ufficiale, non è consentito desumere il dolo dalla sola qualità rivestita o dall'inserimento del soggetto in un contesto che astrattamente renda "utile" la commissione del reato, essendo necessario dimostrare che egli abbia realizzato la condotta tipica con coscienza e volontà. Inoltre, la Corte di appello ma non individuerebbe quale sarebbe stata la concreta condotta dell'imputato: se egli abbia personalmente agito sul file, se abbia dato disposizioni a funzionari o dipendenti, se questi ultimi abbiano prestato un contributo consapevole. La motivazione si limiterebbe a rilevare che l'imputato ha provveduto, il 20 settembre 2020, a trasmettere via PEC al consigliere IO un file tecnicamente alterato, da ciò presumendo che l'alterazione sia avvenuta «su suo impulso o con il suo assenso», in quanto vertice dell'amministrazione comunale, in contrasto con gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità che ritiene non sufficiente che l'atto falso rientri nella competenza dell'ufficio o che l'imputato ne abbia tratto un vantaggio, con violazione degli artt. 110 e 117 cod. pen. e, sul piano processuale, con vizio di motivazione per illogicità manifesta. Né la sentenza si confronterebbe con la possibilità che l'imputato abbia confidato, senza rappresentarsi la falsità, nella correttezza del documento proveniente dall'Ufficio tecnico o dai pregressi rapporti con il geom. TI, con conseguente integrazione dell'errore di cui all'art. 47 cod. pen. sotto il profilo della consapevolezza dell'alterazione del documento. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 521, 522, 597, 538, 539, 541 cod. proc. pen. e degli artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ. quanto alla mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e il fatto ritenuto in sentenza e alla ultrapetizione nella ricostruzione del fatto e quanto alla conferma delle statuizioni civili in assenza di un accertamento del danno da reato. La sentenza confermerebbe la condanna e le statuizioni civili nei confronti di EB sulla base di un fatto storico diverso, per contenuto e per profilo lesivo, rispetto a quello descritto nel capo di imputazione e senza accertare l'esistenza e la natura del danno risarcibile derivante dal contestato reato di falso. Il capo di imputazione contesterebbe al ricorrente di avere, nella sua qualità di sindaco del comune di Terre Roveresche, «in epoca successiva e prossima al 28 ottobre 2020», «alterato l'elenco allegato alla delibera di Giunta n. 116 del 30.05.1995 dell'ex Comune di San Giorgio di Pesaro», facendo risultare interessato da alcuni lavori anche il tratto «da Strada Provinciale Orcianense al Casale Abbruciati» in luogo di quello «da Strada Provinciale Orcianense al Fabbricato Vittorietti»; e di avere così commesso il delitto di falso materiale ex art. 476 cod. pen. Dunque, essa individuerebbe il fatto tipico in una alterazione materiale della delibera del 1995, o quantomeno del suo allegato, in un momento determinato («successivo e prossimo al 28 ottobre 2020»), con riferimento a un oggetto ben definito (l'elenco delle strade comunali); mentre le sentenze di merito sposterebbero l'oggetto dell'alterazione dall'atto originario al file digitale inviato via PEC al consigliere IO in data 20 settembre 2020, documento che non coinciderebbe né con l'originale della delibera del 1995, rimasto integro negli archivi dell'ex comune di San Giorgio, né con la copia conforme rilasciata dal segretario comunale DI in data 1 dicembre 2020, ma sarebbe frutto di una attività informatica di elaborazione o "ricreazione" del testo. In tal modo, la responsabilità verrebbe traslata dalla condotta di «alterazione dell'atto pubblico» alla condotta di trasmissione di una copia digitale non conforme, dando vita a una figura di «uso surrettizio di documento non rispondente» che non coincide con l'oggetto della contestazione originaria. In secondo luogo, la collocazione temporale del fatto verrebbe dilatata dalla sentenza di appello e rimodulata in modo disallineato rispetto all'imputazione. L'ipotesi difensiva secondo cui una versione della delibera recante il riferimento al Casale Abbruciati potesse essere stata predisposta già tra iI2009 e il 2010 dal geom. NO TI, deceduto il 23 luglio 2010, verrebbe respinta non sulla base di un accertamento storico, ma sulla base di argomenti estranei al fatto contestato (il riferimento a Google DR), mentre la sentenza di appello, pur mantenendo il riferimento all'epoca «successiva e prossima al 28 ottobre 2020», ipotizzerebbe uno scenario di progressiva elaborazione del file digitale slegato dal riferimento temporale dell'imputazione, trasformando la contestazione originaria in una formula adattabile alla ricostruzione che si ritiene più persuasiva. Dunque, la distanza tra il «fatto contestato» (alterazione dell'elenco allegato alla delibera del 1995, in epoca prossima al 28 ottobre 2020) e il «fatto ritenuto» (la predisposizione e la trasmissione, da parte del sindaco, di una copia digitale, ricreata a partire da non meglio identificati documenti d'archivio, in data 20 settembre 2020, con possibili antecedenti modificativi risalenti nel tempo) sarebbe tale da violare il principio di correlazione tra la contestazione e la condanna. La violazione della correlazione si riverbererebbe anche sulle statuizioni civili, posto che la motivazione sulla sussistenza e sulla quantificazione del danno sarebbe ancorata a una rappresentazione del pregiudizio che non coinciderebbe con quella propria del reato di falso materiale in atti pubblici, ma con un generico "svilimento" del ruolo politico del consigliere di minoranza e con un preteso «vulnus all'immagine» collegato alla gestione della vicenda dei lavori stradali. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che, in materia di reati di falso, il riconoscimento del danno non patrimoniale in favore del privato presuppone che il giudice accerti un effettivo pregiudizio alla sfera personale o all'immagine derivante dall'incidenza dell'atto falso sulla posizione soggettiva del danneggiato, non essendo sufficiente evocare, in termini generici, un turbamento morale o un disagio soggettivo. Nel caso in esame, il consigliere IO non avrebbe subito, in conseguenza dell'invio della copia digitale, una lesione della propria posizione giuridica: egli ha potuto, nell'esercizio delle funzioni consiliari, accedere all'originale dell'atto, chiedere e ottenere copia conforme, verificare la difformità del documento ricevuto e, in base a tale verifica, svolgere le proprie prerogative di controllo politico, incluso l'esposto all'autorità giudiziaria. L'originale della delibera non sarebbe stato alterato, la sua efficacia probatoria sarebbe rimasta integra, la fede pubblica non avrebbe subìto lesioni. Il danno riconosciuto dal Giudice di merito si identificherebbe, piuttosto, con il disagio derivante dalla necessità di attivare gli strumenti di tutela e con il conflitto politico che ne sarebbe scaturito. Si tratterebbe, però, di un pregiudizio non riconducibile in via diretta e immediata al falso materiale contestato, ma alla fisiologica dialettica politico- amministrativa, come tale non risarcibile a titolo di danno da reato. La Corte di appello, nel confermare le statuizioni civili, si sarebbe limitata a richiamare «la gravità del fatto» e «il ruolo della parte civile», senza fornire una autonoma argomentazione circa l'effettiva esistenza di un danno non patrimoniale giuridicamente rilevante e circa il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato, né avrebbe verificato l'eventuale incidenza delle censure difensive che avevano evidenziato come la vicenda si fosse risolta, sul piano pratico, nel pieno ripristino della verità documentale grazie all'accesso all'originale. 3. In data 18 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'Avv. Gaudio il quale, nell'interesse della parte civile, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso e sollecitando la liquidazione delle spese del presente giudizio alla stregua dell'allegata nota spese. 4. In data 18 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'Avv. Iacobacci il quale, nell'interesse dell'imputato, ha ribadito e ulteriormente articolato le ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 2. Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno premettere una breve sintesi di quanto accertato, in fatto, dalle due sentenze di merito, le cui motivazioni possono integrarsi reciprocamente secondo lo schema della cd. doppia conforme. 2.1. A seguito di un'interrogazione presentata da RI IO, capogruppo di minoranza del consiglio comunale di Terre Roveresche, secondo cui i lavori di asfaltatura della via Giardini, loc. Spicello, avevano ricompreso un tratto di strada privata, il sindaco, AN EB, aveva risposto che tale porzione della strada era stato indicato tra le strade urbane nell'elenco riportato nella delibera comunale n. 116 del 30 maggio 1996, che, nel frangente, egli aveva trasmesso personalmente all'interrogante, via PEC in data 20 settembre 2020, in formato digitale. Secondo quanto inizialmente dichiarato da EB, la delibera era stata prelevata mediante il software di gestione del comune denominato Halley, laddove la delibera non era, invece, presente nel sistema. Successivamente, dal momento che essa non risultava contenuta nel programma, egli aveva affermato di aver fatto confusione e che, probabilmente, aveva inviato il documento fornitogli nel 2009 dal geom. TI, del quale aveva solo la scansione digitalizzata e archiviata nel cloud personale. 2.2. Ricevuta la copia digitale, IO, ritenendo che l'elenco contenuto nella delibera fosse stato artatamente modificato, aveva chiesto una copia conforme all'originale al segretario comunale, Giuseppe DI. A quel punto, Alessandro CC, ricevuto un incarico verbale dal sindaco di cercare la delibera, si era recato presso il municipio di San Giorgio di Pesaro, dove si trovavano gli uffici dell'anagrafe del nuovo comune di Terre Roverasche, senza però riuscire a reperirla. Dopo essersi confrontato con il sindaco, che lo esortava a cercare meglio, egli era tornato sul posto e aveva trovato, in uno scaffale, un faldone contenente la delibera che, su invito del sindaco, aveva consegnato al segretario DI. Quest'ultimo, in un primo momento non aveva provveduto ad evadere la richiesta in quanto aveva ritenuto, in ragione del luogo in cui era stata rinvenuta, di non potere garantire la genuinità della delibera. Successivamente, verso la fine di novembre 2020, egli aveva dato seguito all'istanza del consigliere di opposizione e aveva fornito una scansione della delibera rinvenuta nel faldone. 2.3. Secondo quanto successivamente accertato, la delibera inviata via PEC dal sindaco era stata «ritoccata». Infatti, una volta aperto il file con il programma Adobac reader e selezionando la pag. 3, contenente l'elenco delle strade, essa, una volta copiata e incollata, riportava la dicitura originale sino al "fabbricato Vittorietti". Viceversa, passando con il mouse sul relativo capoverso, l'immagine del puntatore cambiava il suo aspetto «nella forma di linea verticale, segnalando caselle di testo che davano il risultato "casale Abbruciati e altri 850,00"»; alterazione che veniva confermata dai successivi esami informatici. Inoltre, il file appariva ricreato in modo da includere la parte modificata e da renderlo, nel complesso, più omogeneo attraverso la ristampa. Tuttavia, esso presentava formattazioni diverse nell'intestazione della provincia di Pesaro e Urbino, riportata sotto quella del comune di San Giorgio di Pesaro, non più allineata al centro, ma a sinistra, nonché l'impiego, nelle tabelle, di fonti diverse. 2.4. Secondo quanto riportato dalla sentenza di appello, sia la copia digitale trasmessa dal sindaco, sia la copia conforme della delibera contenuta nel faldone rilasciata dal segretario comunale erano state alterate. In particolare, CC, esaminata la delibera rinvenuta nel faldone, dichiarava che essa era proprio quella consegnata ad DI e notava che alcune pagine, riguardanti l'elenco delle strade comunali urbane ed extraurbane presentava alcune pagine che avevano un colore più giallo di altre;
soggiungendo che di tale discordanza di colore non si era accorto il giorno in cui l'aveva rinvenuta. Secondo la sentenza di appello, EB, avendo inviato il documento digitale a Coccia in data 20 settembre 2020, doveva avere acquisito la disponibilità della delibera ben prima del suo ritrovamento da parte di NE, avvenuto a novembre. Inoltre, la sentenza ha affermato che la delibera sia stata alterata in considerazione della sua divergenza rispetto al contenuto originale, che non riportava gli 850 metri della strada sino al "casale Abbruciati" presenti nella versione modificata. La sentenza di appello ha anche sottolineato l'assenza di riscontri alla versione della difesa, secondo cui il file contenente le tabelle alterate sarebbe stato inviato al sindaco dal defunto TI prima del 2010, sicché il falso sarebbe antecedente a tale momento. Infatti, questa versione, resa dopo che EB aveva asserito che la delibera era stata estrapolata dal software gestionale del comune (Haley), ove essa non era invece presente, è stata ritenuta inverosimile, avendo l'imputato riferito che il file trasmessogli da TI era stato salvato fra il 2009 e il 2010 e archiviato nel doud personale di Google DR, k essendo tale sistema di archiviazione nato nel 2012 e diventato di uso comune solo alcuni anni dopo e non avendo EB spiegato perché, diversi anni dopo, avesse salvato in un doud un documento ricevuto fra il 2009 e il 2010. Al contrario, secondo la Corte territoriale EB doveva avere trovato l'originale della delibera presso l'ex comune di San Giorgio di Pesaro, prendendolo per realizzare (o far realizzare) il falso, per il quale aveva interesse, per poi collocarlo in un faldone reperito da CC, dopo che costui aveva fatto ritorno nei locali dell'ex comune, in una collocazione non consona, come se fosse stato spostato da poco. A riprova, la sentenza di appello ha anche valorizzato che alcune pagine del documento erano più gialle e, dunque, più datate rispetto alle altre. 3. Così sintetizzata la vicenda fattuale per come riportata dalle due sentenze di merito, rileva il Collegio che le censure difensive svolte, in particolare, con il quinto motivo, colgono alcuni profili di illogicità della motivazione relativamente alla esposta ricostruzione degli eventi. Infatti, da tale ricostruzione emerge un quadro niente affatto perspicuo, che non consente di comprendere appieno quanto accaduto e nemmeno l'esatto tenore degli addebiti all'imputato, con gli inevitabili riflessi sulle questioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti, anch'esse affrontate in maniera deficitaria. La sentenza impugnata, invero, ritiene accertato che sia il file trasmesso al consigliere di opposizione, sia la copia conforme rilasciata da DI fossero stati alterati. Ciò che non è chiaro, invece, è se tale alterazione consistesse nella infedele riproduzione del contenuto dell'originale, rimasto immodificato;
o se, al contrario, la falsità di tali documenti fosse, per così dire, derivata e riflessa, ossia se essa fosse conseguita alla alterazione dell'originale, a sua volta sottoposto a indebita manipolazione nella parte relativa all'elenco delle strade comunali. Invero, da un lato, la sentenza parrebbe evocare l'avvenuta alterazione del contenuto dell'originale della delibera. Questo sembrerebbe essere, infatti, il significato degli ampi riferimenti contenuti in motivazione in relazione alle peculiari modalità di rinvenimento dell'atto in un faldone che non si trovava al suo posto e al fatto che i fogli di cui si componeva il documento avessero colori differenti, come se risalissero ad epoche diverse. Tuttavia, per poter affermare l'avvenuta falsificazione di tale atto sarebbe necessario che il suo contenuto fosse stato comparato con una fonte dalla quale poter ricostruire il suo contenuto originario;
operazione, questa, rispetto alla quale la sentenza non svolge alcuna considerazione. E, allora, dall'altro lato, potrebbe ipotizzarsi che, in realtà, l'atto rinvenuto nel faldone non sia stato affatto alterato, sicché i passaggi della motivazione che lo riguardano abbiano operato soltanto un'anodina digressione. In tal caso, la falsità contestata riguarderebbe l'avere DI rilasciato una copia non conforme all'originale, rimasto i mmodificato;
ovvero l'avere SE trasmesso un documento digitale non corrispondente, nel suo contenuto, all'atto originale. 4. Ora, anche a voler prescindere dall'ovvia considerazione che l'incertezza nella esatta individuazione di quale sia la condotta di falso ascritta a EB, dinnanzi a una pluralità di opzioni ricostruttive che la motivazione parrebbe contemporaneamente avallare, costituisce, di per sé, un tratto di manifesta illogicità della motivazione, non pare comunque superfluo provare ad addentrarsi nelle due ipotesi da ultimo prospettate. Muovendo da quella che concerne il documento digitale trasmesso via PEC dall'imputato all'indirizzo del capogruppo di minoranza, vi è da osservare che il capo di imputazione individua il tempus commissi delicti in epoca successiva e comunque prossima al 28 ottobre 2020, laddove, pacificamente, la PEC risulta inviata il 20 settembre 2020. Ciò che, all'evidenza, porrebbe un significativo ostacolo di ordine logico alla identificazione dell'alterazione del documento digitale nella condotta di falso contestata nel capo di imputazione. Fermo restando che, in ogni caso, ove anche si fosse ritenuto che questa fosse la condotta contestata all'imputato, la sentenza avrebbe, comunque, dovuto confrontarsi con le numerose questioni poste dalla difesa con l'atto di appello in punto di qualificazione giuridica. Infatti, ove l'oggetto del falso fosse individuabile nel file trasmesso a RI IO, la sentenza non avrebbe chiarito quale sia la natura giuridica di tale documento;
e, in particolare, se esso possa essere qualificato come atto pubblico oppure come copia informale di esso, priva di efficacia fidefaciente. Profili che, all'evidenza, ridonderebbero significativamente in punto di qualificazione giuridica, potendo configurarsi, a seconda della soluzione data al quesito, il delitto previsto dall'art. 476 cod. pen. («falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici») oppure quello di cui all'art. 477 cod. pen. («falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative») o, ancora, quello previsto dall'art. 478 cod. pen. («falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti»). 5. Ove, invece, la condotta ascritta all'imputato riguardasse la copia rilasciata da DI, la cui falsità derivasse da una non corrispondenza con l'atto custodito nel faldone, in ipotesi non alterato, allora sarebbe necessario chiarire in che modo, ossia attraverso quale concreto comportamento, il sindaco potesse avere concorso alla predisposizione, da parte del segretario comunale, di un atto che, a quel punto, sarebbe ideologicamente (e non materialmente) falso. In breve, la situazione di permanente incertezza nella identificazione della condotta attribuita all'imputato (se di falsificazione dell'originale e, di riflesso, delle Il Presid DO G / Ìi , , copie, cartacea e digitale, messe in circolazione, rispettivamente, dal segretario comunale e dallo stesso sindaco;
oppure se di falsificazione della copia rilasciata dal segretario comunale o della sola copia digitale), impone di investire nuovamente il Giudice di merito al fine di chiarire tale profilo preliminare e, a seguire, al fine di fornire, a seconda della soluzione accolta (e a partire da una chiara individuazione degli eventuali profili di responsabilità individuale dell'imputato), l'esatta qualificazione giuridica dei fatti, ovviamente condizionata dalla diversa natura giuridica dei documenti di cui si ritenesse dimostrata la falsificazione. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. Dall'accoglimento di tali questioni preliminari deriva l'assorbimento, privo di qualunque effetto preclusivo rispetto all'ulteriore corso processuale, delle ulteriori questioni dedotte, ivi comprese quelle in materia di risarcimento del danno poste con il quinto motivo di doglianza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 6/03/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. FRANCO GAUDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata;
udito, per l'imputato, l'Avv. DANILO IACOBACCI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni scritte presentate dagli Avv.ti FRANCO GAUDIO e DANILO IACOBACCI, i quali, nell'interesse, rispettivamente, della parte civile e dell'imputato, hanno chiesto, il primo, il rigetto e, il secondo, l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16155 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 06/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 ottobre 2025 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro in data 13 marzo 2024, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale AN EB era stato condannato, con la riduzione del rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di 8 mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, liquidato in 5.000 euro, in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto previsto dall'art. 476 cod. pen., perché, nell'esercizio delle funzioni di sindaco del comune di Terre Roveresche, in seguìto alla richiesta formulata da RI IO, capogruppo di minoranza del consiglio dello stesso comune, di ottenere una copia conforme all'originale della delibera di giunta n. 116 del 30 maggio 1995 dell'ex comune di San Giorgio di Pesaro, avente ad oggetto «Aggiornamento e Classificazione Strade Urbane ed Extraurbane», alterava o faceva, comunque, alterare l'elenco allegato alla suddetta delibera, così da far risultare una diversa lunghezza del tratto stradale da sottoporre a lavori di asfaltatura, indicato, nella delibera originale, come quello compreso tra la strada provinciale Orcianense e il Fabbricato Vittorietti, laddove nella copia conforme rilasciata risultava il tratto compreso tra la strada provinciale Orcianense e il Casale Abbruciati, così ricomprendendo anche un tratto di proprietà privata che ne sarebbe rimasto escluso;
fatto commesso in Terre Roveresche, in epoca successiva e prossima al 28 ottobre 2020. 2. AN EB ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Danilo Iacobacci, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 476 cod. pen., 192, 533, 546 e 125 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova dell'alterazione della delibera e della sua riferibilità a EB, fondata su dati congetturali e non desumibili dagli atti del processo. La Corte territoriale riterrebbe che il sindaco abbia reperito l'originale della delibera presso i locali dell'ex comune, lo abbia fatto alterare e lo abbia utilizzato per predisporre il file trasmesso a IO;
e rinverrebbe il movente nell'intento di «respingere le contestazioni dell'opposizione, utilizzando il falso». Tale percorso argomentativo, tuttavia, si porrebbe in contrasto con la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mancando di dimostrare, in termini di certezza processuale, l'alterazione dell'atto e la sua riferibilità all'imputato. h In particolare, la Corte di appello non chiarirebbe se gli accertamenti consentano di determinare il periodo dell'alterazione e se il file inviato a IO sia stato comparato, secondo rigorosi criteri tecnici, con eventuali file preesistenti o con l'originale cartaceo, dandosi per presupposto che la delibera in formato digitale sia stata «ricreata appositamente» a ridosso dell'interrogazione di minoranza, senza che tale conclusione sia sorretta da alcun dato fattuale, né da un ragionamento rispettoso delle regole di valutazione della prova. Infatti, la Corte non individuerebbe un elemento di prova che colleghi l'attività di alterazione al sindaco, la cui responsabilità si fonderebbe su una inversione dell'onere della prova, pretendendo che la difesa provi la genuinità della tesi alternativa, e su passaggi inferenziali che travalicherebbero i limiti della logica. In particolare, la circostanza che Google DR sarebbe stato creato nel 2012 e sarebbe entrato nell'uso comune solo negli anni successivi verrebbe utilizzata per smentire la versione dell'imputato di avere ricevuto da TI la scansione digitalizzata della delibera. Travisando la prova, la Corte attribuirebbe al racconto dell'imputato un contenuto fattuale (ossia un «immediato salvataggio in doud nel 2009-2010») non risultante dagli atti, su cui costruirebbe un sillogismo viziato circa la falsità della versione difensiva. Analogamente, la valorizzazione del dato del «faldone spostato» e delle pagine «più gialle» si collocherebb su un piano di mera suggestione, non trasformandosi in una prova dell'intervento manipolativo dell'imputato. Secondo la Corte, infatti, la diversa collocazione del faldone «come se fosse stato spostato da poco» lascerebbe intendere che il sindaco abbia reperito l'originale per effettuare o far effettuare il falso, senza indicare l'elemento oggettivo che colleghi tale circostanza all'imputato; né si confronterebbe con eventuali spiegazioni alternative (banali spostamenti d'ufficio, riordini occasionati degli archivi, interventi di altri operatori) e con la linea difensiva, che avrebbe richiesto un accertamento peritale sulle modalità di formazione della versione digitale del documento (software utilizzati, cronologia delle modifiche, compatibilità temporale con i sistemi in uso alla P.A. all'epoca dei primi lavori), immotivatamente rifiutato dalla Corte territoriale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 476 cod. pen., 2699, 2700 cod. civ., 491 e 491-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'individuazione dell'oggetto materiale del falso in un «atto pubblico», tale non potendo ritenersi la copia digitale trasmessa al consigliere IO, con conseguente travisamento della nozione di documento rilevante ai fini penali. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la copia digitale della delibera trasmessa via PEC dal sindaco il 20 settembre 2020, integri l'atto pubblico oggetto del falso materiale ai sensi dell'art. 476 cod. pen., senza verificare se tale esso possedesse i requisiti propri dell'atto pubblico in senso tecnico, né se la divergenza rispetto all'originale fosse idonea a incidere sulla genuinità dell'atto e sulla tutela della fede pubblica. Infatti, il file digitale sarebbe stato privo di sottoscrizione autografa o digitale qualificata, predisposto mediante elaborazione informatica e inviato a fini di mera informazione politico-amministrativa, in risposta a un'interrogazione consiliare. La Corte territoriale, nel ritenere che la copia digitale "ricreata" e inviata dal sindaco fosse un atto pubblico, non si confronterebbe con la distinzione tra atto pubblico originario e mere riproduzioni, estratti o copie, la cui alterazione è eventualmente riconducibile agli artt. 477 e 478 cod. pen. o resta penalmente irrilevante se manca una reale idoneità decettiva sul piano della fede pubblica. Mentre l'atto di Giunta n. 116/1995 integrava certamente un atto pubblico in senso civilistico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ., in quanto formato dal competente organo comunale nell'esercizio delle funzioni e destinato a documentare la classificazione delle strade comunali, la sua rappresentazione digitale, elaborata e trasmessa a distanza di oltre venticinque anni, priva di una sottoscrizione del pubblico ufficiale rogante o autenticante non sarebbe un documento dotato, ab origine, di fede privilegiata e di immediata attitudine a circolare nel traffico giuridico, trattandosi di una copia informale, strumentale alla risposta a un'interrogazione consiliare, destinata a un uso interno e politico, non a produrre effetti probatori verso terzi. Secondo la giurisprudenza, quando si è in presenza di un documento meramente riproduttivo, interno o privo di autonoma efficacia probatoria, l'eventuale divergenza rispetto all'originale può non assumere rilievo penale, non incidendo sulla garanzia di genuinità che presidia la fede pubblica. Tale impostazione sarebbe stata ribadita anche a proposito dei documenti informatici, per i quali la riconduzione nell'ambito degli artt. 476 e ss. cod. pen. richiederebbe che essi presentino le caratteristiche sostanziali del documento pubblico, in termini di paternità, integrità e funzione probatoria e non siano mere rappresentazioni provvisorie o strumenti interni di lavoro privi di autonoma attitudine fidefacente. Nel caso in esame, la Corte di merito non avrebbe accertato se il file trasmesso via PEC recasse una sottoscrizione digitale qualificata, se sia stato generato nel sistema documentale e secondo le regole sulla formazione dei documenti amministrativi informatici, né se esso fosse stato annotato, registrato o, comunque, inserito in un procedimento formale tale da conferire alla versione digitale della delibera natura di originale o di atto equiparato all'originale. Al contrario, dalla ricostruzione di merito emergerebbe che si trattava di un documento predisposto in via di fatto, rispondente a un'esigenza di riscontro politico all'opposizione, e destinato esclusivamente al consigliere IO;
e che esso, sul piano giuridico, non possedeva i requisiti di tipicità richiesti, sicché l'eventuale divergenza dall'originale non rappresentava una immutatio veri incidente sulla genuinità del titolo. Pertanto, nella specie potrebbe configurarsi un falso in copia privo di autonoma idoneità lesiva o addirittura un falso innocuo, in quanto facilmente riconoscibile e privo di incidenza sulla validità ed efficacia dell'atto originario, rimasto integro e produttivo di effetti. La copia digitale non sarebbe mai entrata nel "traffico giuridico" come titolo autonomo;
e l'unico soggetto che ne aveva avuto contezza aveva gli strumenti per verificarne la conformità. La Corte di appello finirebbe per trasformare una divergenza contenutistica tra la copia e l'originale in una sorta di "falso ideologico indiretto", attribuendo al sindaco la volontà di "indirizzare" il dibattito politico con un documento non conforme alla realtà dei fatti, ma senza interrogarsi sulla tipicità della condotta in rapporto all'oggetto materiale richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Così operando, essa avrebbe confuso il piano della genuinità del documento (proprio del falso materiale) con quello della veridicità delle informazioni veicolate (proprio del falso ideologico), finendo per punire una condotta che non si traduce in una effettiva aggressione alla fede pubblica tutelata dall'art. 476 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, 192 e 533 cod. proc. pen., nonché la motivazione meramente apparente e per relationem della sentenza di appello, con omessa o solo apparente risposta ai motivi di appello. La Corte territoriale dichiarerebbe di condividere la ricostruzione dei fatti operata in primo grado, limitandosi a richiamare, in forma sintetica, alcuni passaggi della relativa motivazione e a ribadire, con formule di stile, che le conclusioni difensive sarebbero «inconferenti» o che esse «trascurano elementi già evidenziati in primo grado». Così facendo, essa non si confronterebbe con i punti nodali dell'appello, ove era stata richiamata la documentazione amministrativa pregressa per sostenere che la qualificazione del tratto stradale fino al Casale Abbruciati non fosse una creazione dell'imputato, ma trovasse riscontro in un'evoluzione amministrativa della vicenda;
e ove si era evidenziata la plausibilità di un'alterazione o di una non corretta trasposizione in epoca anteriore al 2010 ed era stata contestata la sussistenza del dolo di falsificazione, prospettando la possibilità di un errore nella riproduzione del documento o, comunque, di una condotta priva della volontà di alterare la genuinità dell'atto. Quanto agli atti amministrativi richiamati a fondamento della tesi della pregressa qualificazione del tratto stradale, la motivazione si limiterebbe a menzionarli, per concludere che «non incidono sulla ricostruzione del fatto», senza spiegare per quali ragioni essi siano irrilevanti rispetto alla configurabilità del falso, non chiarendo se e in che termini tali atti siano compatibili con l'ipotesi accusatoria di una alterazione «in epoca successiva e prossima al 28 ottobre 2020», né se essi possano costituire il contesto di una differente interpretazione della delibera del 1995, tale da escludere la consapevolezza di un contrasto con l'originale da parte del ricorrente. Analogamente, quanto alla possibile preesistenza di una versione «divergente» della delibera, la sentenza di appello svaluterebbe le dichiarazioni dell'imputato sulla base di considerazioni generiche circa la tennpistica di diffusione del servizio Google DR, senza interrogarsi sulla possibilità che il documento in uso presso l'Ufficio tecnico potesse contenere, già prima del 2010, un riferimento al Casale Abbruciati, e senza esaminare la documentazione prodotta a sostegno di tale ipotesi in allegato all'atto di appello. Quanto alla qualificazione del file inviato via PEC e alla equiparazione a una «delibera di Giunta» di una copia digitale priva di sottoscrizione e destinata a un uso meramente interno, la Corte di appello, anziché prendere posizione, si limiterebbe a ribadire che «si tratta pur sempre della delibera di Giunta n. 116/1995» e che «la falsificazione è in re ipsa nella diversa indicazione del tratto di strada», con conseguente omissione di motivazione su un punto decisivo. Infine, la Corte territoriale desumerebbe il dolo dalla «funzione giustificativa» del documento rispetto alle contestazioni dell'opposizione, affermando che il sindaco avrebbe avuto interesse a far risultare come comunale il tratto di strada fino al Casale Abbruciati. Non vi sarebbe, tuttavia, alcuna risposta alle deduzioni difensive che richiamavano il contesto amministrativo pregresso e la pratica risalente di considerare quel tratto come strada comunale, sì da rendere quantomeno plausibile che la copia trasmessa al consigliere fosse stata predisposta in assoluta buona fede. L'affermazione del dolo, dunque, si fonderebbe, esclusivamente, sul presupposto, indimostrato, della consapevolezza dell'alterità tra copia digitale e originale del 1995. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 476, 42, 43, 47, 110 e 117 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al dolo di falsificazione e della riferibilità soggettiva della condotta a EB, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 476 cod. pen. sulla base di un giudizio di probabilità incentrato sulla "posizione" istituzionale e sull'asserito movente politico, anziché su un effettivo accertamento della coscienza e volontà di alterare la genuinità dell'atto pubblico. Nel caso di specie, l'atto di appello aveva rilevato la mancanza di prova certa sulla consapevolezza dell'alterità del documento trasmesso rispetto alla delibera del 1995 e la plausibilità che l'imputato fosse convinto della qualificazione comunale del tratto fino al Casale Abbruciati. A tal fine erano stati prodotti molteplici atti amministrativi che, nel corso di decenni, avevano trattato la «Strada Giardini» e il segmento sino al casale in termini compatibili a una strada comunale: il censimento viario del 1964; gli atti degli anni 1984-1985; la nota del sindaco Landini del 1999, concernente lavori e manutenzione;
la corrispondenza dell'Unione roveresca del 2007; le comunicazioni del geom. TI, deceduto il 23 luglio 2010, rispetto all'assetto viario della zona. Pertanto, la copia digitalizzata trasmessa dal sindaco via PEC al consigliere di minoranza non avrebbe rappresentato, nella percezione dell'imputato, una "falsificazione", ma la semplice comunicazione di un atto ritenuto conforme alla realtà amministrativa conosciuta. La Corte di appello avrebbe eluso tale nodo, sostituendo all'onere di dimostrare il dolo la scorciatoia di ritenere «non credibile» la versione dell'imputato per ragioni estranee al fatto oggetto di imputazione (la data di nascita del servizio Google DR) e, soprattutto, valorizzando l'asserito «interesse politico» del sindaco a difendere l'operato dell'amministrazione. In tal modo, la sentenza impugnata introdurrebbe surrettiziamente una forma di responsabilità oggettiva per posizione e "per movente", atteso che il dolo verrebbe desunto non da circostanze che attestino la consapevolezza della non genuinità dell'atto, ma dalla sola appartenenza dell'imputato alla carica di sindaco e dalla conflittualità politica con l'opposizione. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, avrebbe ripetutamente affermato che, nei reati propri del pubblico ufficiale, non è consentito desumere il dolo dalla sola qualità rivestita o dall'inserimento del soggetto in un contesto che astrattamente renda "utile" la commissione del reato, essendo necessario dimostrare che egli abbia realizzato la condotta tipica con coscienza e volontà. Inoltre, la Corte di appello ma non individuerebbe quale sarebbe stata la concreta condotta dell'imputato: se egli abbia personalmente agito sul file, se abbia dato disposizioni a funzionari o dipendenti, se questi ultimi abbiano prestato un contributo consapevole. La motivazione si limiterebbe a rilevare che l'imputato ha provveduto, il 20 settembre 2020, a trasmettere via PEC al consigliere IO un file tecnicamente alterato, da ciò presumendo che l'alterazione sia avvenuta «su suo impulso o con il suo assenso», in quanto vertice dell'amministrazione comunale, in contrasto con gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità che ritiene non sufficiente che l'atto falso rientri nella competenza dell'ufficio o che l'imputato ne abbia tratto un vantaggio, con violazione degli artt. 110 e 117 cod. pen. e, sul piano processuale, con vizio di motivazione per illogicità manifesta. Né la sentenza si confronterebbe con la possibilità che l'imputato abbia confidato, senza rappresentarsi la falsità, nella correttezza del documento proveniente dall'Ufficio tecnico o dai pregressi rapporti con il geom. TI, con conseguente integrazione dell'errore di cui all'art. 47 cod. pen. sotto il profilo della consapevolezza dell'alterazione del documento. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 521, 522, 597, 538, 539, 541 cod. proc. pen. e degli artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ. quanto alla mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e il fatto ritenuto in sentenza e alla ultrapetizione nella ricostruzione del fatto e quanto alla conferma delle statuizioni civili in assenza di un accertamento del danno da reato. La sentenza confermerebbe la condanna e le statuizioni civili nei confronti di EB sulla base di un fatto storico diverso, per contenuto e per profilo lesivo, rispetto a quello descritto nel capo di imputazione e senza accertare l'esistenza e la natura del danno risarcibile derivante dal contestato reato di falso. Il capo di imputazione contesterebbe al ricorrente di avere, nella sua qualità di sindaco del comune di Terre Roveresche, «in epoca successiva e prossima al 28 ottobre 2020», «alterato l'elenco allegato alla delibera di Giunta n. 116 del 30.05.1995 dell'ex Comune di San Giorgio di Pesaro», facendo risultare interessato da alcuni lavori anche il tratto «da Strada Provinciale Orcianense al Casale Abbruciati» in luogo di quello «da Strada Provinciale Orcianense al Fabbricato Vittorietti»; e di avere così commesso il delitto di falso materiale ex art. 476 cod. pen. Dunque, essa individuerebbe il fatto tipico in una alterazione materiale della delibera del 1995, o quantomeno del suo allegato, in un momento determinato («successivo e prossimo al 28 ottobre 2020»), con riferimento a un oggetto ben definito (l'elenco delle strade comunali); mentre le sentenze di merito sposterebbero l'oggetto dell'alterazione dall'atto originario al file digitale inviato via PEC al consigliere IO in data 20 settembre 2020, documento che non coinciderebbe né con l'originale della delibera del 1995, rimasto integro negli archivi dell'ex comune di San Giorgio, né con la copia conforme rilasciata dal segretario comunale DI in data 1 dicembre 2020, ma sarebbe frutto di una attività informatica di elaborazione o "ricreazione" del testo. In tal modo, la responsabilità verrebbe traslata dalla condotta di «alterazione dell'atto pubblico» alla condotta di trasmissione di una copia digitale non conforme, dando vita a una figura di «uso surrettizio di documento non rispondente» che non coincide con l'oggetto della contestazione originaria. In secondo luogo, la collocazione temporale del fatto verrebbe dilatata dalla sentenza di appello e rimodulata in modo disallineato rispetto all'imputazione. L'ipotesi difensiva secondo cui una versione della delibera recante il riferimento al Casale Abbruciati potesse essere stata predisposta già tra iI2009 e il 2010 dal geom. NO TI, deceduto il 23 luglio 2010, verrebbe respinta non sulla base di un accertamento storico, ma sulla base di argomenti estranei al fatto contestato (il riferimento a Google DR), mentre la sentenza di appello, pur mantenendo il riferimento all'epoca «successiva e prossima al 28 ottobre 2020», ipotizzerebbe uno scenario di progressiva elaborazione del file digitale slegato dal riferimento temporale dell'imputazione, trasformando la contestazione originaria in una formula adattabile alla ricostruzione che si ritiene più persuasiva. Dunque, la distanza tra il «fatto contestato» (alterazione dell'elenco allegato alla delibera del 1995, in epoca prossima al 28 ottobre 2020) e il «fatto ritenuto» (la predisposizione e la trasmissione, da parte del sindaco, di una copia digitale, ricreata a partire da non meglio identificati documenti d'archivio, in data 20 settembre 2020, con possibili antecedenti modificativi risalenti nel tempo) sarebbe tale da violare il principio di correlazione tra la contestazione e la condanna. La violazione della correlazione si riverbererebbe anche sulle statuizioni civili, posto che la motivazione sulla sussistenza e sulla quantificazione del danno sarebbe ancorata a una rappresentazione del pregiudizio che non coinciderebbe con quella propria del reato di falso materiale in atti pubblici, ma con un generico "svilimento" del ruolo politico del consigliere di minoranza e con un preteso «vulnus all'immagine» collegato alla gestione della vicenda dei lavori stradali. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che, in materia di reati di falso, il riconoscimento del danno non patrimoniale in favore del privato presuppone che il giudice accerti un effettivo pregiudizio alla sfera personale o all'immagine derivante dall'incidenza dell'atto falso sulla posizione soggettiva del danneggiato, non essendo sufficiente evocare, in termini generici, un turbamento morale o un disagio soggettivo. Nel caso in esame, il consigliere IO non avrebbe subito, in conseguenza dell'invio della copia digitale, una lesione della propria posizione giuridica: egli ha potuto, nell'esercizio delle funzioni consiliari, accedere all'originale dell'atto, chiedere e ottenere copia conforme, verificare la difformità del documento ricevuto e, in base a tale verifica, svolgere le proprie prerogative di controllo politico, incluso l'esposto all'autorità giudiziaria. L'originale della delibera non sarebbe stato alterato, la sua efficacia probatoria sarebbe rimasta integra, la fede pubblica non avrebbe subìto lesioni. Il danno riconosciuto dal Giudice di merito si identificherebbe, piuttosto, con il disagio derivante dalla necessità di attivare gli strumenti di tutela e con il conflitto politico che ne sarebbe scaturito. Si tratterebbe, però, di un pregiudizio non riconducibile in via diretta e immediata al falso materiale contestato, ma alla fisiologica dialettica politico- amministrativa, come tale non risarcibile a titolo di danno da reato. La Corte di appello, nel confermare le statuizioni civili, si sarebbe limitata a richiamare «la gravità del fatto» e «il ruolo della parte civile», senza fornire una autonoma argomentazione circa l'effettiva esistenza di un danno non patrimoniale giuridicamente rilevante e circa il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato, né avrebbe verificato l'eventuale incidenza delle censure difensive che avevano evidenziato come la vicenda si fosse risolta, sul piano pratico, nel pieno ripristino della verità documentale grazie all'accesso all'originale. 3. In data 18 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'Avv. Gaudio il quale, nell'interesse della parte civile, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso e sollecitando la liquidazione delle spese del presente giudizio alla stregua dell'allegata nota spese. 4. In data 18 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'Avv. Iacobacci il quale, nell'interesse dell'imputato, ha ribadito e ulteriormente articolato le ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 2. Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno premettere una breve sintesi di quanto accertato, in fatto, dalle due sentenze di merito, le cui motivazioni possono integrarsi reciprocamente secondo lo schema della cd. doppia conforme. 2.1. A seguito di un'interrogazione presentata da RI IO, capogruppo di minoranza del consiglio comunale di Terre Roveresche, secondo cui i lavori di asfaltatura della via Giardini, loc. Spicello, avevano ricompreso un tratto di strada privata, il sindaco, AN EB, aveva risposto che tale porzione della strada era stato indicato tra le strade urbane nell'elenco riportato nella delibera comunale n. 116 del 30 maggio 1996, che, nel frangente, egli aveva trasmesso personalmente all'interrogante, via PEC in data 20 settembre 2020, in formato digitale. Secondo quanto inizialmente dichiarato da EB, la delibera era stata prelevata mediante il software di gestione del comune denominato Halley, laddove la delibera non era, invece, presente nel sistema. Successivamente, dal momento che essa non risultava contenuta nel programma, egli aveva affermato di aver fatto confusione e che, probabilmente, aveva inviato il documento fornitogli nel 2009 dal geom. TI, del quale aveva solo la scansione digitalizzata e archiviata nel cloud personale. 2.2. Ricevuta la copia digitale, IO, ritenendo che l'elenco contenuto nella delibera fosse stato artatamente modificato, aveva chiesto una copia conforme all'originale al segretario comunale, Giuseppe DI. A quel punto, Alessandro CC, ricevuto un incarico verbale dal sindaco di cercare la delibera, si era recato presso il municipio di San Giorgio di Pesaro, dove si trovavano gli uffici dell'anagrafe del nuovo comune di Terre Roverasche, senza però riuscire a reperirla. Dopo essersi confrontato con il sindaco, che lo esortava a cercare meglio, egli era tornato sul posto e aveva trovato, in uno scaffale, un faldone contenente la delibera che, su invito del sindaco, aveva consegnato al segretario DI. Quest'ultimo, in un primo momento non aveva provveduto ad evadere la richiesta in quanto aveva ritenuto, in ragione del luogo in cui era stata rinvenuta, di non potere garantire la genuinità della delibera. Successivamente, verso la fine di novembre 2020, egli aveva dato seguito all'istanza del consigliere di opposizione e aveva fornito una scansione della delibera rinvenuta nel faldone. 2.3. Secondo quanto successivamente accertato, la delibera inviata via PEC dal sindaco era stata «ritoccata». Infatti, una volta aperto il file con il programma Adobac reader e selezionando la pag. 3, contenente l'elenco delle strade, essa, una volta copiata e incollata, riportava la dicitura originale sino al "fabbricato Vittorietti". Viceversa, passando con il mouse sul relativo capoverso, l'immagine del puntatore cambiava il suo aspetto «nella forma di linea verticale, segnalando caselle di testo che davano il risultato "casale Abbruciati e altri 850,00"»; alterazione che veniva confermata dai successivi esami informatici. Inoltre, il file appariva ricreato in modo da includere la parte modificata e da renderlo, nel complesso, più omogeneo attraverso la ristampa. Tuttavia, esso presentava formattazioni diverse nell'intestazione della provincia di Pesaro e Urbino, riportata sotto quella del comune di San Giorgio di Pesaro, non più allineata al centro, ma a sinistra, nonché l'impiego, nelle tabelle, di fonti diverse. 2.4. Secondo quanto riportato dalla sentenza di appello, sia la copia digitale trasmessa dal sindaco, sia la copia conforme della delibera contenuta nel faldone rilasciata dal segretario comunale erano state alterate. In particolare, CC, esaminata la delibera rinvenuta nel faldone, dichiarava che essa era proprio quella consegnata ad DI e notava che alcune pagine, riguardanti l'elenco delle strade comunali urbane ed extraurbane presentava alcune pagine che avevano un colore più giallo di altre;
soggiungendo che di tale discordanza di colore non si era accorto il giorno in cui l'aveva rinvenuta. Secondo la sentenza di appello, EB, avendo inviato il documento digitale a Coccia in data 20 settembre 2020, doveva avere acquisito la disponibilità della delibera ben prima del suo ritrovamento da parte di NE, avvenuto a novembre. Inoltre, la sentenza ha affermato che la delibera sia stata alterata in considerazione della sua divergenza rispetto al contenuto originale, che non riportava gli 850 metri della strada sino al "casale Abbruciati" presenti nella versione modificata. La sentenza di appello ha anche sottolineato l'assenza di riscontri alla versione della difesa, secondo cui il file contenente le tabelle alterate sarebbe stato inviato al sindaco dal defunto TI prima del 2010, sicché il falso sarebbe antecedente a tale momento. Infatti, questa versione, resa dopo che EB aveva asserito che la delibera era stata estrapolata dal software gestionale del comune (Haley), ove essa non era invece presente, è stata ritenuta inverosimile, avendo l'imputato riferito che il file trasmessogli da TI era stato salvato fra il 2009 e il 2010 e archiviato nel doud personale di Google DR, k essendo tale sistema di archiviazione nato nel 2012 e diventato di uso comune solo alcuni anni dopo e non avendo EB spiegato perché, diversi anni dopo, avesse salvato in un doud un documento ricevuto fra il 2009 e il 2010. Al contrario, secondo la Corte territoriale EB doveva avere trovato l'originale della delibera presso l'ex comune di San Giorgio di Pesaro, prendendolo per realizzare (o far realizzare) il falso, per il quale aveva interesse, per poi collocarlo in un faldone reperito da CC, dopo che costui aveva fatto ritorno nei locali dell'ex comune, in una collocazione non consona, come se fosse stato spostato da poco. A riprova, la sentenza di appello ha anche valorizzato che alcune pagine del documento erano più gialle e, dunque, più datate rispetto alle altre. 3. Così sintetizzata la vicenda fattuale per come riportata dalle due sentenze di merito, rileva il Collegio che le censure difensive svolte, in particolare, con il quinto motivo, colgono alcuni profili di illogicità della motivazione relativamente alla esposta ricostruzione degli eventi. Infatti, da tale ricostruzione emerge un quadro niente affatto perspicuo, che non consente di comprendere appieno quanto accaduto e nemmeno l'esatto tenore degli addebiti all'imputato, con gli inevitabili riflessi sulle questioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti, anch'esse affrontate in maniera deficitaria. La sentenza impugnata, invero, ritiene accertato che sia il file trasmesso al consigliere di opposizione, sia la copia conforme rilasciata da DI fossero stati alterati. Ciò che non è chiaro, invece, è se tale alterazione consistesse nella infedele riproduzione del contenuto dell'originale, rimasto immodificato;
o se, al contrario, la falsità di tali documenti fosse, per così dire, derivata e riflessa, ossia se essa fosse conseguita alla alterazione dell'originale, a sua volta sottoposto a indebita manipolazione nella parte relativa all'elenco delle strade comunali. Invero, da un lato, la sentenza parrebbe evocare l'avvenuta alterazione del contenuto dell'originale della delibera. Questo sembrerebbe essere, infatti, il significato degli ampi riferimenti contenuti in motivazione in relazione alle peculiari modalità di rinvenimento dell'atto in un faldone che non si trovava al suo posto e al fatto che i fogli di cui si componeva il documento avessero colori differenti, come se risalissero ad epoche diverse. Tuttavia, per poter affermare l'avvenuta falsificazione di tale atto sarebbe necessario che il suo contenuto fosse stato comparato con una fonte dalla quale poter ricostruire il suo contenuto originario;
operazione, questa, rispetto alla quale la sentenza non svolge alcuna considerazione. E, allora, dall'altro lato, potrebbe ipotizzarsi che, in realtà, l'atto rinvenuto nel faldone non sia stato affatto alterato, sicché i passaggi della motivazione che lo riguardano abbiano operato soltanto un'anodina digressione. In tal caso, la falsità contestata riguarderebbe l'avere DI rilasciato una copia non conforme all'originale, rimasto i mmodificato;
ovvero l'avere SE trasmesso un documento digitale non corrispondente, nel suo contenuto, all'atto originale. 4. Ora, anche a voler prescindere dall'ovvia considerazione che l'incertezza nella esatta individuazione di quale sia la condotta di falso ascritta a EB, dinnanzi a una pluralità di opzioni ricostruttive che la motivazione parrebbe contemporaneamente avallare, costituisce, di per sé, un tratto di manifesta illogicità della motivazione, non pare comunque superfluo provare ad addentrarsi nelle due ipotesi da ultimo prospettate. Muovendo da quella che concerne il documento digitale trasmesso via PEC dall'imputato all'indirizzo del capogruppo di minoranza, vi è da osservare che il capo di imputazione individua il tempus commissi delicti in epoca successiva e comunque prossima al 28 ottobre 2020, laddove, pacificamente, la PEC risulta inviata il 20 settembre 2020. Ciò che, all'evidenza, porrebbe un significativo ostacolo di ordine logico alla identificazione dell'alterazione del documento digitale nella condotta di falso contestata nel capo di imputazione. Fermo restando che, in ogni caso, ove anche si fosse ritenuto che questa fosse la condotta contestata all'imputato, la sentenza avrebbe, comunque, dovuto confrontarsi con le numerose questioni poste dalla difesa con l'atto di appello in punto di qualificazione giuridica. Infatti, ove l'oggetto del falso fosse individuabile nel file trasmesso a RI IO, la sentenza non avrebbe chiarito quale sia la natura giuridica di tale documento;
e, in particolare, se esso possa essere qualificato come atto pubblico oppure come copia informale di esso, priva di efficacia fidefaciente. Profili che, all'evidenza, ridonderebbero significativamente in punto di qualificazione giuridica, potendo configurarsi, a seconda della soluzione data al quesito, il delitto previsto dall'art. 476 cod. pen. («falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici») oppure quello di cui all'art. 477 cod. pen. («falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative») o, ancora, quello previsto dall'art. 478 cod. pen. («falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti»). 5. Ove, invece, la condotta ascritta all'imputato riguardasse la copia rilasciata da DI, la cui falsità derivasse da una non corrispondenza con l'atto custodito nel faldone, in ipotesi non alterato, allora sarebbe necessario chiarire in che modo, ossia attraverso quale concreto comportamento, il sindaco potesse avere concorso alla predisposizione, da parte del segretario comunale, di un atto che, a quel punto, sarebbe ideologicamente (e non materialmente) falso. In breve, la situazione di permanente incertezza nella identificazione della condotta attribuita all'imputato (se di falsificazione dell'originale e, di riflesso, delle Il Presid DO G / Ìi , , copie, cartacea e digitale, messe in circolazione, rispettivamente, dal segretario comunale e dallo stesso sindaco;
oppure se di falsificazione della copia rilasciata dal segretario comunale o della sola copia digitale), impone di investire nuovamente il Giudice di merito al fine di chiarire tale profilo preliminare e, a seguire, al fine di fornire, a seconda della soluzione accolta (e a partire da una chiara individuazione degli eventuali profili di responsabilità individuale dell'imputato), l'esatta qualificazione giuridica dei fatti, ovviamente condizionata dalla diversa natura giuridica dei documenti di cui si ritenesse dimostrata la falsificazione. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. Dall'accoglimento di tali questioni preliminari deriva l'assorbimento, privo di qualunque effetto preclusivo rispetto all'ulteriore corso processuale, delle ulteriori questioni dedotte, ivi comprese quelle in materia di risarcimento del danno poste con il quinto motivo di doglianza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 6/03/2026.