Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2001, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
ее 60740 1 E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 4 Udienza del 10.11.2000 Oggetto: I.NVIM R.G. 12569/1998 R / . 6 T N 2 S 5001 /01 I - . REPUBBLICA ITALIANA R G . B E P . . R L D L L A A T E . D D U B I B E A S I CORTE UP EMATICA SAZIONE T T N R A E N 1 I S T E 3 R I S 1 SEZIONE TRIBUTARIA E A E . T N A Composta dai sigg.ri Magistrati: bron 10697 M Presidente Dott. Michele Cantillo Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Giuseppe Falcone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla AL s.r.l., elett.te dom.ta in Roma, via Nostra Signora di Lourdes n. 25, presso lo studio dell'avv. Camillo Chinni, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Oderda, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 33, n. 25/3/1998 del 6.4/20.4.1998; 9 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.11.2000 8 8 1 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 60740 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1. La AL s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Torino avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio del registro di Cirié il quale, in sede di applicazione dell'INVIM straordinaria sulla proprietà di un terreno sito San Maurizio Canavese, della superficie di mq. 22.688, aveva elevato il valore del medesimo da £ 64.276.300 a £ 1.134.000.000. Il giudice tributario di prima istanza, con decisione del 27.6.1995, accoglieva parzialmente il ricorso determinando in lire 453.760.000 il valore dell'immobile. La società AL proponeva appello deducendo, tra l'altro, l'eccessività della stima per i vincoli urbanistici gravanti sul fondo e l'applicabilità della valutazione automatica ex d.p.r. 131/1986. La Commissione regionale, con decisione 433/33.1997, rigettava l'appello deducendo che il terreno faceva parte di un maggior comparto destinato dal P.R.G.C. in parte ad edilizia economica popolare e per il resto ad edilizia libera. Per la natura edificabile del terreno, pur in assenza di un piano territoriale edilizio che permettesse di individuare le porzioni di terreno che sarebbero rientrate rispettivamente nelle zone riservate all'edilizia economica popolare e all'edilizia privata, la valutazione fatta dalla Commissione di 1° grado doveva ritenersi congrua sulla base dei valori di ра indennizzo in caso di esproprio e di quelli di mercato della zona. La società AL impugnava la sentenza di appello per revocazione deducendo che essa era fondata sulla errori di fatto risultanti dagli atti e dai documenti di causa. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciandosi quale giudice della revocazione, richiamate alcune massime di giurisprudenza in materia, rigettava il ricorso rilevando che i pretesi “errori di fatto” integravano in realtà 2 censure alla motivazione della sentenza e doglianze per il mancato esame di motivi di appello che non potevano essere fatte valere in sede di giudizio di revocazione. Propone ricorso per cassazione la società AL. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione 2. Lamenta la ricorrente che il giudice della revocazione si era limitato ad elencare una serie di pronunzie giurisprudenziali senza esaminare il merito del ricorso. Con l'impugnazione per revocazione la soc. AL deduce di avere fatto valere la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello per avere affermato da un lato che il P.R.G. era stato approvato e dall'altro che mancava un Piano Territoriale Edilizio;
che la Commissione di primo grado aveva fatto riferimento ai valori di terreni similari venduti nella zona negli ultimi tre anni pur non sussistendo nella zona terreni similari;
che i giudici tributari avevano omesso di pronunciarsi sulla domanda di applicazione del criterio di valutazione automatico, nonché sulle eccezioni dell'appellante relative all'infondatezza della stima dell'immobile contenute nell'accertamento; che la Commissione di 1° grado aveva confuso l'INVIM straordinaria, l'unica applicabile nel caso di specie, con quella applicabile all'atto di alienazione di un immobile;
che erroneo era il riferimento fatto con la sentenza di appello ai valori di indennizzo in caso di esproprio e a quello di mercato in caso di edilizia residenziale. Tutte tali deduzioni non erano state esaminate dal giudice della revocazione the benché analiticamente prospettate dalla ricorrente.
2. Il ricorso non é fondato. Il giudice della revocazione ha posto esattamente in rilievo che la contribuente, con la prospettazione di pretesi errori di fatto riconducibili al vizio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., ha in realtà fatto valere errori in iudicando o comunque vizi di legittimità semmai denunciabili con il ricorso per cassazione. Invero, con la censura mossa nei confronti della sentenza di appello per avere da un lato affermato che il P.R.G. era stato approvato e dall'altro che mancava un Piano Territoriale Edilizio, la soc. AL ha inteso fare valere una ipotetica contraddizione della motivazione, come tale proponibile con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° comma, n.
5. e non certo ex art. 395 n. 4 c.p.c. concernente la revocazione per errori di fatto. Integravano poi una denuncia di errori in iudicando, non deducibili con l'impugnazione per revocazione, l'affermazione secondo cui erano arbitrari i riferimenti contenuti nella sentenza di appello al "valore di indennizzo in caso di esproprio o quello di mercato in caso di edilizia residenziale”. Con l'assunto secondo cui nei tre anni precedenti la data dell'atto non vi erano stati trasferimenti aventi per oggetto terreni similari, la contribuente lamentava poi una falsa rappresentazione della realtà senza neppure indicare quali erano gli atti e i documenti di causa che comprovavano in modo incontrovertibile l'errore su cui era fondata la sentenza di appello. Le doglianze concernenti l'omesso esame da parte del giudice di appello di domande e/o eccezioni sollevate dalla contribuente, come quelle relative all'applicabilità nel caso di specie del criterio di valutazione automatica e all'infondatezza delle motivazioni dell'avviso di accertamento, non costituivano motivi di impugnazione per revocazione ma (in ipotesi) errori in procedendo deducibili con il ricorso per cassazione (artt 112, 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.). L'erronea menzione dell'INVIM sui trasferimenti anziché dell'INVIM straordinaria contenuta nella motivazione nella sentenza di 1° grado non ha avuto alcuna influenza sulle decisioni dei giudici di merito, sicché tale riferimento, quand'anche si volesse ritenere che sia stato l'effetto di un errore di fatto, non ha integrato neanche esso il vizio revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.. Esattamente quindi il giudice della revocazione ha ritenuto, con motivazione corretta sul piano logico-giuridico, che con nessuno dei motivi dell'impugnazione per revocazione era dedotta l'ipotesi prevista dall'art. 65 d. lgs. 546/1992 in relazione all'art. 395 n. 4 c.p.c.. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna della ricorrente alle spese come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in lire 5.100.000, di cui lire 5.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 10.11.2000 Il Presidente Il Consigliere est. EuЕкрит ериит ee ufen M IL CANCELLERE C1 NZ BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA ₤4 APR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 NZ BA E N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / . A 4 R N / T 6 - 2 S A I B . I G R . . R E L .P L R A D A T . L A U B E D D B A I T I E S R A T 1 I N T 3 N E R 1 S E E S I . E T A N A M 5