Sentenza 2 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11777 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto .... SEZIONE LAVORO sigg. Mag tra1 1777/03Composta dagli Lavoro 7 Dott. Erminio RAVAGI ANI R.G.N. 3861/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 25659 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SA PP, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO CAROZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 3738/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 15/02/00 - R. G. N. 2003 1451/98; 1672 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 3861/01 Svolgimento del processo la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Santa Maria Con Capua Vetere, respingendo l'appello dell'odierna ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda da lei proposta, intesa ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di mobilità a decorrere dal primo giorno di disoccupazione, oltre agli accessori, anziché da data successiva all'iscrizione nelle liste di mobilità, così come invece ritenuto dall'Istituto. Il Tribunale ha considerato, al riguardo, che l'indennità di mobilità, avente carattere sostitutivo rispetto a quella di disoccupazione, può essere corrisposta solo al termine della complessa procedura che culmina con l'iscrizione dei lavoratori nelle relative liste, così come deve desumersi dall'esplicita previsione in tal senso dell'art. 7, primo comma, della legge n. 223 del 1991 (secondo cui l'indennità spetta ai "lavoratori collocati in mobilità") e dell'art. 9 della stessa legge (secondo cui il trattamento di mobilità cessa con la cancellazione dalle liste di mobilità); ha aggiunto che, peraltro, a volere invece ritenere applicabile la disciplina prevista per l'indennità di disoccupazione, la lavoratrice sarebbe decaduta dal diritto all'indennità, non avendo presentato la relativa domanda nel termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione, ex art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso in cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione for Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art. 4, 7 9 e 16 della legge n. 223 del 1991, 1 e 12 delle preleggi e 38 della Costituzione, si lamenta che il Tribunale, erroneamente interpretando la disciplina dettata dalla legge n. 223 del 1991, abbia assegnato alla fase finale della procedura di mobilità il valore di requisito per la maturazione del diritto all'indennità di mobilità, senza che la disciplina contenuta nella citata legge preveda un qualche collegamento di tale diritto alla iscrizione nelle relative liste e sebbene l'art. 38, secondo comma, della Costituzione riferisca la garanzia di adeguati mezzi di sostentamento al mero stato di disoccupazione. Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art. 73, 77 e 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente applicato la normativa sulla disoccupazione involontaria, con la conseguenza di onerare i lavoratori di un adempimento (presentazione della relativa domanda, peraltro nella specie regolarmente avanzata dalla ricorrente) non previsto dalla legge n. 223 del 1991. Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per essersi il Tribunale limitato, secondo la ricorrente, ad enunciare le fonti normative applicabili nella fattispecie, senza specificare le ragioni giuridiche della ritenuta decorrenza del beneficio in esame dall'iscrizione nelle liste di mobilità. Tali motivi, congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, non sono fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 6 giugno 2002 n. 17389, risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto nella materia, hanno 4реч chiarito che l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991 costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge a favore del lavoratore in via automatica, con l'iscrizione nelle liste di mobilità, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all'INPS, che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni. Tale principio va qui ulteriormente ribadito, dovendosi anche osservare, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 38 della Costituzione, che l'assicurazione sociale contro la disoccupazione involontaria, garantita costituzionalmente, non prescinde dall'effettivo accertamento delle condizioni oggettive e soggettive, che legittimano la relativa prestazione, da parte degli enti cui la stessa Costituzione attribuisce il compito della tutela assicurativa (v. art. 38, quarto comma, Cost.). Ciò posto, deve ritenersi che la sentenza impugnata, pur erroneamente considerando come decorrenza dell'indennità l'iscrizione nelle liste di mobilità e non invece la presentazione della relativa domanda, è comunque conforme a diritto nel ritenere infondata la tesi della ricorrente, intesa ad ottenere la prestazione sin dal primo giorno di disoccupazione а prescindere anche dalla suddetta iscrizione. Pertanto, correggendosi in tal senso, ex art. 384, secondo comma, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va respinto. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, non essendosi l'INPS costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Jer 5 Così deciso, in Roma, il 20 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Florind Elfiendicello Ravaquam Мийг welle CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M oggi 2 AGO 2003 E R P U S IL CANCELLIERE L I 1 E 0 G I V S S V L K O I N I D , A S O S L 3 A L 3 T O 5 , B A . I S E N D P A S 3 I T 7 S - N 8 O G - P O 1 M 1 I A D A E D G O G E T R E T L N S E I S G A E E L R L E D