Sentenza 14 settembre 2017
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata, ex art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen., nei confronti del condannato in primo grado per il delitto di associazione di tipo mafioso valgono le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, sicchè sussistono sia la presunzione relativa di pericolosità sociale, la quale può essere superata solo quando risulti che l'imputato abbia rescisso i vincoli che lo legavano al sodalizio criminale o se ne sia irreversibilmente allontanato, sia la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che, in caso di mancato superamento della presunzione relativa, impone l'applicazione della misura di maggior rigore.(Conf. n. 40206/2018 N.M.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2017, n. 47401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47401 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2017 |
Testo completo
47401-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO - -Presidente Sent. n. sez. 1046/2017 CARLO ZAZA CATERINA MAZZITELLI REGISTRO GENERALE N.25581/2017 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: ZZ TO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore E' presente l'avvocato ANDRICCIOLA RENZO del foro di LAMEZIA TERME in difesa di: ZZ TO il quale insiste per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO -Con ordinanza del 4 maggio 2017, il Tribunale di Catanzaro, sezione per 1 il riesame, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a AN IA la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen. (capo 1 della rubrica), e per dei delitti fine consumati a vantaggio dell'associazione, alcuni fatti estorsivi (capo 3), aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 7 I. n. 203/1991. IA era accusato di aver fatto parte del sodalizio mafioso IA- Cannizzaro-Daponte, operante nel territorio di Lametia Terme, gestendo le imprese di cui era titolare in modo da metterle a disposizione del sodalizio, aggiudicandosi appalti e così riciclando i proventi che il sodalizio ricavava dalla sue attività criminose;
era anche accusato di avere direttamente partecipato ad alcune delle estorsioni consumate dalla cosca. L'ordinanza custodiale era stata emessa in esito alla pronuncia di condanna di primo grado. I gravi indizi di colpevolezza erano pertanto ricavabili da tale condanna anche se la motivazione della sentenza di condanna non era stata ancora depositata. Il titolo dei reati contestati comportava la presunzione, seppure relativa, di pericolosità dell'imputato, presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., applicabile anche nel caso in cui sia ordinata la misura dopo la condanna di prime cure. Nel caso di specie, affermava però il Tribunale, la ricordata presunzione doveva considerarsi superata dall'acquisizione di nuovi fatti e circostanze: l'imputato era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per le estorsioni contestategli al capo 3 e la misura gli era stata poi revocata per il sopravvenuto esaurirsi delle esigenze di cautela, tenuto conto del ruolo di secondo piano dell'imputato e valutata la risalenza nel tempo dei fatti. Un giudizio che doveva riverberarsi, sul piano della cautela personale, anche sull'ipotesi associativa. 2 Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo, con l'unico motivo, il difetto di motivazione laddove il Tribunale non aveva valutato il fatto che lo IA era stato condannato per i delitti ascrittigli con sentenza di primo grado. La sussistenza del requisito della gravità indiziaria era pertanto incontestabile. La presunzione di adeguatezza della misura poteva, pertanto, essere vinta, quanto al delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., solo dall'accertamento del 1 venir meno del vincolo associativo e non da un ragionamento relativo alla precedente valutazione delle esigenze di cautela. Citava la giurisprudenza di legittimità e da ultimo la sentenza n. 30144 del 6 maggio 2015. Quanto al pericolo di fuga si era provato come IA disponesse di precisi appoggi all'estero che avrebbero potuto agevolarlo in un soggiorno fuori dal territorio nazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso promosso dalla pubblica accusa merita accoglimento. -Il pubblico ministero ricorrente lamenta che, nell'ordinanza impugnata, il 1 Tribunale del riesame, nell'annullare l'ordinanza di applicazione della misura cautelare massima a AN IA, abbia ritenuto l'insussistenza delle esigenze di cautela relative all'imputazione ascritta allo IA ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. non valutandole alla luce di tale accusa, confermata, quanto alla sua fondatezza, dalla sentenza di condanna, ma traendo elementi di convincimento da analogo giudizio formulato, prima della pronuncia del giudice del merito, in relazione ai reati fine, alle estorsioni aggravate dall'art. 7 della legge n. 203/1991. Il motivo è fondato per le seguenti ragioni. -Va innanzitutto ricordato che il costante orientamento di questa Corte 2. (da ultimo: Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, Curcio, Rv. 269510; Sez. 1, Sentenza n. 3776 del 28/10/2015, Notarianni, Rv. 266006; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726) è nel senso che, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che: -la prima presunzione può essere superata solo quando, dagli elementi a disposizione del giudice, emerga che l'imputato abbia rescisso i vincoli che lo tenevano legati al sodalizio criminale o quando questi dimostri l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale (non sostituibile, però, però dalla mancanza di prova di rapporti dell'indagato con altri esponenti della cosca); -la seconda presunzione non può essere superata, avuto anche riguardo alle considerazioni fatte dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 25/02/2015, in cui aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 273, 2 comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., solo nella parte in cui tale norma prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa poiché, solo in tal caso, non si poteva ravvisare quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado, invece, di legittimare il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria nei confronti di chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione.
4 - Analogamente, ed ancora sottolineando il diverso statuto cautelare che connota il delitto punito dall'art. 416 bis cod. pen., la Corte costituzionale ha ritenuto, con la sentenza n. 57 del 12/02/2013, costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui prevedeva la presunzione assoluta di idoneità della sola misura custodiale massima agli indagati per i delitti non associativi ma solo aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, perché anche tali fattispecie si differenziano dall'ipotesi della diretta partecipazione al sodalizio, mancando il vincolo di adesione permanente al medesimo.
5 - E' allora del tutto evidente l'assoluta specificità della posizione dell'indagato, o dell'imputato, per lo specifico delitto associativo, come dettati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Un quadro che non muta nel corso delle diverse fasi del processo tanto che si è fondatamente affermato (da ultimo: Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957) che, quando si applica la misura cautelare nei modi e nei tempi previsti dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., e quindi nei confronti del condannato, in primo grado, per il delitto di associazione di tipo mafioso, valgono le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, così dovendosi interpretare il richiamo, contenuto nello stesso comma 1 bis, al pericolo di fuga ed al pericolo di reiterazione delle condotte.
5 - Da tutto quanto si è ricordato discende l'erroneità dell'ordinanza impugnata che, nel giudicare le esigenze di cautela relative al delitto di associazione mafiosa ascritto al ricorrente, ha meccanicamente trasfuso, nel valutare la sussistenza delle esigenze di cautela (conseguenti al pericolo di fuga e di reiterazione delle condotte) considerazioni che erano state fatte in riferimento ad altri delitti, ancorchè aggravati dal metodo mafioso e dalla volontà di agevolare il sodalizio. Il Tribunale avrebbe invece dovuto valutarle alla luce delle presunzioni fissate, per quel particolare delitto, dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovendo poi tenere adeguato conto del fatto che, quanto alla attualità delle stesse, mentre per i delitti fine la data di consumazione era assai risalente nel tempo, nel caso del delitto associativo era, al contrario, molto ravvicinata. 3 о 6 L'ordinanza impugnata va pertanto annullata ed il Tribunale del riesame dovrà nuovamente valutare se il giudice per le indagini preliminari abbia fatto corretta applicazione delle presunzioni dettate dell'art. 275 comma 1 bis e comma 3, cod. proc. pen. o si sia, invece, accertata l'insussistenza delle esigenze di cautela essendo emerso che lo IA abbia positivamente rescisso i vincoli che lo tenevano legati al sodalizio criminale o si sia effettivamente ed irreversibilmente allontanato dal gruppo criminale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma il 14 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Enrico Vittorio Stanislao Scarlini 16 0 27 IL FUNZIONARIO O шиaujum 4