Sentenza 10 gennaio 2026
Decreto collegiale 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 10/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2025, proposto da
ME AZ ME Al ZU, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani e Cittalia Fondazione Anci, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento di silenzio - rifiuto sulla richiesta di misure di accoglienza per titolari di
protezione internazionale - Sistema SAI - a seguito di istanza inoltrata dal ricorrente per tramite
dell'Associazione Pace in Terra onlus in data 3.6.2025 e successivi solleciti con cui il
Servizio Centrale ha, di fatto, negato all’istante l’accesso alle misure di accoglienza per i titolari di
protezione internazionale, per ingressi c.d. “ordinari”, ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 nonché dell’art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati;
e per la condanna al risarcimento per quanto attiene il danno ingiusto non patrimoniale derivante dal provvedimento illegittimo dell’Amministrazione e dalla violazione degli obblighi in capo ai convenuti in materia di accoglienza dei titolari di protezione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa MO De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- nei confronti del ricorrente veniva disposta la cessazione delle misure di accoglienza (in CAS), essendo questi risultato beneficiario della protezione internazionale ed essendo stato richiesto il suo inserimento nel cosiddetto SAI ordinario; tale provvedimento veniva adottato in base a quanto disposto dalle Circolari della Prefettura di Ancona prot. n. 22302 del 18.2.2025 e prot. n. 36148 del 18.3.2025;
- poiché allo straniero non veniva immediatamente attivata l’accoglienza SAI, questi, per il tramite dell'associazione Pace in Terra onlus, ne faceva espressa richiesta, la quale, così come il successivo sollecito, rimanevano privi di riscontro;
- egli assume di essere costretto a vivere per strada da più di cinque mesi, privo degli adeguati mezzi di sussistenza, a causa dell’inadempimento dell’Amministrazione nella immediata attivazione dell’accoglienza di cui ha diritto;
- di qui il presente ricorso avverso il silenzio- inadempimento, con il quale, dedotti diversi profili di illegittimità nel comportamento dell’Amministrazione, si chiede di annullare il provvedimento di silenzio-rifiuto sulla domanda di attribuzione delle misure di accoglienza per titolari di protezione internazionale - Sistema SAI - a seguito dell’istanza del 3.6.2025 e dei successivi solleciti, nonché di accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 e ss. c.c., delle Amministrazioni convenute, in solido o ciascuna per la propria parte, e, per l’effetto, condannarle ai sensi dell’art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi nella somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia, oltre interessi e accessori di legge dal dovuto al saldo;
- il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria formale;
- all’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- premesso che la cessazione delle misure di accoglienza rappresenta una conseguenza vincolata rispetto alla decisione che definisce il procedimento riguardante la protezione internazionale richiesta dallo straniero (cfr., in termini, TAR Marche, sez. II, 31 luglio 2025, n. 632) e che in questa sede non si contesta la scelta amministrativa di disporre detta cessazione, è fondata la domanda di accertamento del silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di provvedere con provvedimento esplicito e motivato sulla richiesta di inserimento nel sistema SAI, oggetto del presente ricorso;
- invero, risulta dagli atti che la richiesta di inserimento al SAI è stata formulata dall’interessato in data 3 giugno 2025 per il tramite dell’associazione Pace in Terra onlus ed è stata sollecitata in data 27 ottobre 2025, senza che, ad oggi, sia pervenuta alcuna risposta;
- il Ministero resistente, costituito con memoria formale, nulla ha controdedotto rispetto alle censure sollevate dal ricorrente in relazione al comportamento inerte dell’Amministrazione, né ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che l’istanza dello straniero sia stata evasa;
- va dunque accertato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di inserimento del ricorrente presso il SAI con un provvedimento espresso e motivato da adottarsi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione, qualora a tanto non si sia già provveduto nelle more;
Ritenuto, invece, che la domanda di risarcimento del danno non possa trovare accoglimento, dal momento che:
- non essendo stato impugnato il provvedimento che ha decretato la cessazione della misura di accoglienza e accertata, in ogni caso, la sua natura vincolata al definirsi del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, il danno di cui si chiede in questa sede il ristoro è quello da ritardo nel provvedere sulla domanda di inserimento del ricorrente nel sistema SAI;
- sulla risarcibilità del danno da “mero ritardo” va fatta applicazione dell'orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 7 del 2021), secondo cui tale voce di danno è risarcibile solo quando risulti fondata l'istanza sulla quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; inoltre, il risarcimento di tale voce di danno richiede comunque la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso). Il Supremo consesso, nel riaffermare (proprio in una fattispecie risarcitoria per danno da ritardo) la natura extracontrattuale della responsabilità della p.a., ha evidenziato che la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale;
- nella fattispecie, a fronte dell’inadempimento della PA, l’obbligo che ne discende è solo quello di provvedere con un atto esplicito e motivato sulla richiesta dell’interessato di inserimento nel SAI, essendo riservata all’Amministrazione ogni valutazione sulla spettanza del bene della vita, accertamento, quest’ultimo, neppure richiesto a questo giudice con una domanda espressa del ricorrente;
- non va poi taciuto che, nel proporre il presente ricorso, parte ricorrente non ha azionato il rimedio della tutela monocratica di cui si è riconosciuta la esperibilità anche in sede di silenzio e che il ritardo nella definizione della richiesta non è tale da rivelarsi incompatibile con le sottostanti esigenze di accertamento dei presupposti per l’inserimento nel sistema di seconda accoglienza;
- non risultano, quindi, dimostrati i requisiti dell’illecito aquiliano, non potendo dirsi accertata la colpa dell’Amministrazione, sia perché la cessazione della misura di accoglienza nel CAS, si ribadisce, è stata un atto vincolato, sia perché l’inserimento nel SAI non è automatico ma necessita di una fase di accertamento dei presupposti; sotto il profilo oggettivo e del nesso causale, inoltre, non può tacersi la circostanza che il danno, così come la sua correlazione col ritardo nel provvedere, sono elementi solo enunciati e per nulla provati dall’interessato;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto nei soli limiti in cui contiene la domanda di annullamento del silenzio-inadempimento e di accertamento dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione con un atto espresso e motivato rispetto all’istanza dell’interessato di inserimento nel SAI, mentre vada respinto nella parte in cui contiene la domanda risarcitoria;
Ritenuto che, in ragione dell’accoglimento parziale, le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di annullamento del silenzio-inadempimento e di accertamento dell’obbligo di provvedere con un atto espresso e motivato e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione a dare riscontro all’istanza dell’interessato di inserimento nel SAI nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA GR, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
MO De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO De IA | Renata MA GR |
IL SEGRETARIO