Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1873 del 2025, proposto da
JI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Modena – Sportello Unico per l’Immigrazione il 24 settembre 2025, che ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore sig. SI AM il 23 maggio 2025;
nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RA LI e udita la difesa erariale, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente è un imprenditore, titolare di un’azienda agricola, che ha chiesto il nullaosta per l’assunzione del sig. IN AM.
Egli lamenta che la propria richiesta è stata rigettata (e il nullaosta già emesso e che ha consentito l’arrivo in Italia del lavoratore revocato) in ragione della mancata produzione di documentazione che era in possesso del datore di lavoro, ma che lo stesso non è stato in grado di caricare nel sistema.
Perciò sono stati dedotti i seguenti vizi:
1. illegittimità del provvedimento per eccesso di potere a causa del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti, dell’ingiustizia manifesta e contraddittorietà degli atti, nonché del difetto di istruttoria e di motivazione. Ne deriverebbe la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 nonché dell’art. 31 del D.P.R. n. 394 del 1999;
2. violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto sarebbe stata omessa la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento preordinato alla revoca del nullaosta, rilasciato lo stesso giorno in cui è stata chiesta l’integrazione della documentazione.
La sussistenza di quest’ultimo vizio è confermata in atti, in quanto è la stessa Amministrazione a riconoscere che la Prefettura, il giorno stesso del rilascio del nullaosta (avvenuto per effetto di un mal funzionamento del sistema), ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dello stesso, mediante un avviso che, però, non è andato a buon fine, sempre a causa del malfunzionamento del sistema.
Ne deriva l’annullamento del provvedimento, adottato senza consentire la partecipazione al procedimento, che gli avrebbe consentito di contestare e superare le carenze documentali poste alla base dei provvedimenti impugnati, ovvero l’assenza dell’autocertificazione attestante l’iscrizione alla camera di commercio, la posizione previdenziale e fiscale dell’azienda, l’idoneità alloggiativa, la cessione del fabbricato. Secondo la tesi sostenuta in ricorso, infatti, l’azienda agricola del ricorrente sarebbe iscritta alla camera di commercio e si troverebbe in una posizione di regolarità rispetto all’INAIL e all’INPS. Sussisterebbe, inoltre l’idoneità alloggiativa dell’abitazione e il datore di lavoro avrebbe un reddito sufficiente per l’assunzione, come si evince da volume affari per l’anno 2024 pari a 436.963 euro.
Ciò non risulta smentito dall’Amministrazione, che, nella propria relazione, si limita a sostenere che tale documentazione avrebbe dovuto essere prodotta nel corso del procedimento.
Non può, però, escludersi che lo stesso malfunzionamento che ha determinato il non corretto agire dell’amministrazione abbia anche precluso la possibilità per il datore di lavoro di produrre la documentazione integrativa richiesta. Non è dato comprendere, infatti, perché il medesimo non avrebbe dovuto produrla, avendola a disposizione.
Conseguentemente il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre il richiesto annullamento al fine di consentire il riesame della domanda alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione adotterà in sede di riesame.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RP, Presidente
RA LI, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LI | AO RP |
IL SEGRETARIO