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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/10/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3614/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 3.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2614 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (1.11.1954 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Andrea
Greco) e l in persona del l.r.p.t., Controparte_1
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni meglio esplicate nell'atto introduttivo di lite il pagamento del carico contributivo portato
1 dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420239005863562000, notificatagli il
3.7.2023, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn.
39420112000463285000; 39420120002628978000; 39420140003106173000;
39420150003517376000; 39420170003250167000, tutti emessi per un importo complessivo pari ad € 21.675,00 a titolo di omesso versamento di contributi IVS per gli anni 2010/2016.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato qui di seguito come espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Va preliminarmente dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420120002628978000; 39420140003106173000.
A seguito dello stralcio parziale documentato dall' infatti, gli importi ancora dovuti dal CP_1
ricorrente risultano inferiori per ogni singolo carico – e non per la sommatoria finale della singola cartella (Cass., 22018/2020) - detratte le spese di aggio e gli interessi di mora (diversi da quelli dovuti per la tardiva iscrizione a ruolo), ad € 1.000,00 fino all'1.1.2023.
Trova quindi applicazione l'art. 1 co. 222/230 L.197/2022, la quale prevede l'annullamento automatico alla data del 31.3.2023 - e quindi senza alcuna richiesta da parte del contribuente - dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, aventi tale importo e maturatisi dall'1.1.2000 al
31.12.2015.
Le somme richieste con l'atto impugnato rientrano nella predetta casistica.
Tanto impone la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito
(Cass., 11410/2019).
2.2. Il ricorso va invece accolto con riferimento agli avvisi di addebito nn.39420112000463285000 (residuo superiore ad € 1.000 all'esito dello stralcio parziale documentato); 39420150003517376000.
Tali avvisi di addebito oggetto di causa risultano notificati rispettivamente in data 10.11.2011,
22.1.2016 (cfr. fascicolo di parte . CP_1
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239005863562000 (3.7.2023) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un.,
23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi, non
2 sussistendo prova di validi atti interruttivi: e questo, anche considerando la successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19 (cfr. disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 - cd. Decreto Cura Italia e nel D.L. 183/2020 - cd. Mille Proroghe) e la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori per 311 giorni disposta dalla stessa.
2.3. Le stesse considerazioni che precedono impongono invece la reiezione del ricorso per quel che concerne l'avviso di addebito n. 39420170003250167000, notificato al ricorrente a mezzo pec in data 24.11.2017.
Considerata la già richiamata normativa in materia di sospensione dei termini di prescrizione da
Covid 19 il quinquennio prescrizionale si sarebbe infatti concretizzato in data 1.10.2023.
La notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa deve quindi considerarsi valido atto interruttivo.
Il ricorso va pertanto dichiarato infondato in parte qua.
3. Le spese di lite, previa compensazione per 1/2 stante la parziale soccombenza reciproca vanno poste per la residua quota di 1/2 a carico dell' nella misura di seguito meglio CP_1
specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8563/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione valore della causa: fino ad € 26.000,00).
Ne va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Andrea Greco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120002628978000; 39420140003106173000;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1
pagamento del carico contributivo portato dagli avvisi di addebito nn. 39420112000463285000;
39420150003517376000;
- rigetta nel residuo merito;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico dell' l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite di parte ricorrente, CP_1
3 liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 950,00 oltre spese documentate, IVA,
CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.Andrea Greco, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 3.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 3.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2614 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (1.11.1954 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Andrea
Greco) e l in persona del l.r.p.t., Controparte_1
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni meglio esplicate nell'atto introduttivo di lite il pagamento del carico contributivo portato
1 dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420239005863562000, notificatagli il
3.7.2023, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn.
39420112000463285000; 39420120002628978000; 39420140003106173000;
39420150003517376000; 39420170003250167000, tutti emessi per un importo complessivo pari ad € 21.675,00 a titolo di omesso versamento di contributi IVS per gli anni 2010/2016.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato qui di seguito come espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Va preliminarmente dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420120002628978000; 39420140003106173000.
A seguito dello stralcio parziale documentato dall' infatti, gli importi ancora dovuti dal CP_1
ricorrente risultano inferiori per ogni singolo carico – e non per la sommatoria finale della singola cartella (Cass., 22018/2020) - detratte le spese di aggio e gli interessi di mora (diversi da quelli dovuti per la tardiva iscrizione a ruolo), ad € 1.000,00 fino all'1.1.2023.
Trova quindi applicazione l'art. 1 co. 222/230 L.197/2022, la quale prevede l'annullamento automatico alla data del 31.3.2023 - e quindi senza alcuna richiesta da parte del contribuente - dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, aventi tale importo e maturatisi dall'1.1.2000 al
31.12.2015.
Le somme richieste con l'atto impugnato rientrano nella predetta casistica.
Tanto impone la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito
(Cass., 11410/2019).
2.2. Il ricorso va invece accolto con riferimento agli avvisi di addebito nn.39420112000463285000 (residuo superiore ad € 1.000 all'esito dello stralcio parziale documentato); 39420150003517376000.
Tali avvisi di addebito oggetto di causa risultano notificati rispettivamente in data 10.11.2011,
22.1.2016 (cfr. fascicolo di parte . CP_1
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239005863562000 (3.7.2023) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un.,
23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi, non
2 sussistendo prova di validi atti interruttivi: e questo, anche considerando la successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19 (cfr. disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 - cd. Decreto Cura Italia e nel D.L. 183/2020 - cd. Mille Proroghe) e la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori per 311 giorni disposta dalla stessa.
2.3. Le stesse considerazioni che precedono impongono invece la reiezione del ricorso per quel che concerne l'avviso di addebito n. 39420170003250167000, notificato al ricorrente a mezzo pec in data 24.11.2017.
Considerata la già richiamata normativa in materia di sospensione dei termini di prescrizione da
Covid 19 il quinquennio prescrizionale si sarebbe infatti concretizzato in data 1.10.2023.
La notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa deve quindi considerarsi valido atto interruttivo.
Il ricorso va pertanto dichiarato infondato in parte qua.
3. Le spese di lite, previa compensazione per 1/2 stante la parziale soccombenza reciproca vanno poste per la residua quota di 1/2 a carico dell' nella misura di seguito meglio CP_1
specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8563/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione valore della causa: fino ad € 26.000,00).
Ne va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Andrea Greco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120002628978000; 39420140003106173000;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1
pagamento del carico contributivo portato dagli avvisi di addebito nn. 39420112000463285000;
39420150003517376000;
- rigetta nel residuo merito;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico dell' l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite di parte ricorrente, CP_1
3 liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 950,00 oltre spese documentate, IVA,
CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.Andrea Greco, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 3.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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