Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2015, n. 2336
CASS
Sentenza 7 gennaio 2015

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Il provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione individua la competenza di una determinata procura a procedere per il reato ipotizzato, in data successiva all'adozione di un decreto di sequestro preventivo, ha natura organizzatoria e non spiega alcun effetto sull'efficacia della misura cautelare reale, sulla quale incidono unicamente i provvedimenti dichiarativi di incompetenza del giudice che l'abbia disposta. (Fattispecie in cui il P.M. individuato ai sensi dell'art. 54 quater cod. proc. pen. - diverso da quello che aveva in precedenza chiesto e ottenuto la misura reale - aveva esercitato l'azione penale con richiesta di emissione di decreto di giudizio immediato, accolta dal Gip; la S.C., affermando il principio di cui in massima, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa, osservando che non vi era stata alcuna delibazione sulla propria competenza da parte sia del giudice che aveva emesso la misura, sia di quello che aveva successivamente accolto la richiesta di giudizio immediato).

In materia cautelare, l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità.

Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal danaro, il giudice - attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di una somma di danaro ritenuta profitto di un delitto di peculato, commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2015, n. 2336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2336
Data del deposito : 7 gennaio 2015

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