Sentenza 6 marzo 2006
Massime • 1
L'individuazione, a norma dell'art. 54-quater cod. proc. pen., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte.
Commentario • 1
- 1. Art. 54 quater Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico Ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2006, n. 15127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15127 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 06/03/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 359
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 001659/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RB AN, N. IL 14/10/1972;
2) AL TU, N. IL 10/10/1974;
avverso ORDINANZA del 04/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
La Corte:
OSSERVA
Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa in data 01/08/2005, rigettava l'istanza avanzata da RB AN e AL TU con la quale i predetti chiedevano l'inefficacia della misura cautelare loro applicata con ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Gorizia per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito ad appello degli indagati il Tribunale della libertà di Napoli, con provvedimento 04/11/2005, confermava la decisione impugnata.
Avverso detto provvedimento il AR ed il Fiscale hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione degli artt. 27, 54, 391 e 392 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e richiamando la pronuncia delle SS.UU. di questa Corte del 12 aprile 1996 che ha affermato la caducazione automatica della misura cautelare in caso di dichiarazione di incompetenza del giudice che l'ha emessa, perché la determinazione della competenza, sia territoriale che funzionale, individua il giudice naturale.
Quando è un giudice diverso ad adottare la misura cautelare si sostiene si viola tale principio e ne consegue l'inefficacia di detta misura, sia che il giudice dichiari o non dichiari l'incompetenza, come nel caso della trasmissione degli atti operata dal P.M. nel caso in esame.
Sulla base di tali motivi i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. I ricorrenti, come risulta dalla narrativa del provvedimento del tribunale della libertà di Napoli, arrestati per fatto di droga nel territorio di competenza del Tribunale di Gorizia, convalidato l'arresto in flagranza dal Gip del predetto tribunale, venivano sottoposti contestualmente alla misura della custodia in carcere. In un secondo momento dalle indagini risultava che i predetti indagati operavano nel territorio di Napoli ed il P.M. trasmetteva gli atti a tale autorità giudiziaria per il proseguo e l'ampliamento delle indagini ex art. 54 c.p.p.. Secondo la difesa, anche se il G.I.P. non aveva espressamente dichiarato la propria incompetenza, essa sussisteva già al momento della convalida dell'arresto, per cui la misura (non essendo stata rinnovata dal giudice di Napoli, competente per essere nel suo territorio localizzato il luogo dell'acquisto della sostanza stupefacente trasportata nel territorio di Gorizia (l'arresto avvenne a Monfalcone), essa era divenuta inefficace.
Secondo il tribunale della libertà, invece, la mancata dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del tribunale di Gorizia impedisce al giudice di altro circondario competente in ragione della trasmissione degli atti investigativi per il proseguo delle indagini di pronunciarsi sulla rinnovazione della misura cautelare. Il provvedimento impugnato richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato "non sussistere il conflitto di competenza qualora un primo G.I.P. abbia emesso il provvedimento cautelare richiesto dal P.M. e successivamente, a seguito di trasmissione degli atti da una procura all'altra ritenuta competente in proseguo delle indagini, un secondo G.I.P., ritenuta la propria competenza, emette una nuova misura cautelare, in quanto non vi è una contemporanea cognizione dello stesso fatto, bensì una diacronica investitura di giudice diversi" (Cass. 24385/2003). La stessa corte Costituzionale con la sentenza n. 262 del 12 giugno 1991 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la cessazione di efficacia della misura disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, ove quello competente non provveda alla rinnovazione entro il termine di 20 giorni, si applichi anche nel caso della trasmissione degli atti da parte del P.M. ai sensi dell'art. 54 c.p.p.. La Corte, nel prendere in esame le due situazioni, ne ha dichiarato la diversità: nel primo caso è stata prevista una salvaguardia delle esigenze cautelari quando il giudice si ritenga incompetente;
nel secondo l'art. 54 c.p.p. regola i rapporti tra i diversi uffici del Pubblico Ministero.
La trasmissione degli atti ad altro ufficio non è idonea ne' a comportare la competenza del giudice di quest'ultimo, perché potrebbe declinarla, ne' ad escludere la competenza del primo giudice.
Di conseguenza anche questa Corte ha affermato che "l'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p. di un ufficio del P.M. competente a procedere diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice..." (Cass. 32648/2002). Nel caso in esame correttamente il tribunale di Napoli ha sottolineato che al momento dell'applicazione della misura cautelare i fatti riconducevano la competenza in capo al Tribunale di Gorizia nel cui territorio erano avvenuti gli arresti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio;
solo in seguito ad altre indagini ed in particolare sulla scorta di successive intercettazioni telefoniche, emergeva che i due indagati avevano acquistato la droga nel territorio napoletano ed intendevano smerciarla in quello friulano.
Pertanto l'interpretazione della norma effettuata dal tribunale della libertà appare corretta ed in linea con la giurisprudenza di questa corte, ne' appare in contrasto con il principio del giudice naturale per le ragioni spiegate nella richiamata pronuncia della Corte Costituzionale.
Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Copia del presente provvedimento va comunicato a cura della cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza agli effetti della L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006