Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., ove sia impossibile sottoporre a confisca i beni che si identificano con il prezzo o il profitto del reato, può procedersi all'ablazione di beni diversi per il valore equivalente al solo prezzo del reato, ma solo qualora nel patrimonio del condannato non vi sia disponibilità di danaro liquido.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 14174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14174 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/11/2009
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2036
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 30218/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Vicenza;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Vicenza 28 maggio 2009 nel proc. pen n. 1920/09 RGNR, a carico di:
NA NG, nato il [...] a [...];
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO Saverio F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle somme di denaro;
rigetto nel resto. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 28 maggio 2009 nel proc. pen n. 1920/09 RGNR a carico di NG NA, indagato 1) per il reato previsto dall'art. 317 c.p., commesso in Sarcedo (Vicenza) il 30 aprile 2009, nonché 2) del reato previsto dagli artt. 81 cpv. e 317 c.p., commesso in Sarcedo (Vicenza) dal 2000 alla primavera del 2006 e in data 23 marzo 2009, il Tribunale del riesame di Vicenza revocava il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza con Decreto 4 maggio 2009, ordinando la restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b)) perché il Tribunale è pervenuto all'annullamento del decreto di sequestro preventivo ritenendo che la confisca per equivalente sia applicabile solo al prezzo della concussione, inteso come ciò che è pattuito e conseguito come corrispettivo dell'illecito, e non già anche al profitto del delitto. L'impugnazione è fondata. Come osservato dal Tribunale, deve riconoscersi, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che la somma che il concussore riceve per effetto della sua attività di costrizione o induzione costituisce (a differenza di quanto deve dirsi per l'utilità ricevuta dal corrotto) il profitto e non il prezzo del reato (Cass., Sez. U, 25 giugno 2009 n. 38691, ric. Caruso). Questa precisazione è però priva di conseguenze sul provvedimento adottato, perché nella specie il profitto del reato è costituito in parte da numerario, cosa fungibile, sicché, sottoponendo a sequestro le relative disponibilità di conto corrente dell'imputato si è legittimamente operato in base alla prima parte e non alla seconda parte dell'art. 322 ter c.p., comma 1 (Cass., Sez. 6, 14 giugno 2007 n. 30966, ric. Puliga;
Sez. 6,23 giugno 2006 n. 25877, ric. P.M. in proc. Maniglia).
L'art. 322 ter c.p.p. in attuazione di una logica non meramente restitutoria, ma essenzialmente risarcitoria, ha introdotto un'ipotesi di confisca obbligatoria per equivalente, che si riferisce, in caso di impossibilità della confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, anche ad altri beni in disponibilità dell'autore, condannato o patteggiale, per un valore corrispondente al prezzo del reato.
Nella dizione dell'art. 322 ter c.p. il denaro, come cosa essenzialmente fungibile e, anzi, quale parametro di valutazione unificante rispetto a cose di diverso valore rispettivo, non può qualificarsi come cosa di valore corrispondente ed esorbita pertanto dal sistema della confisca per equivalente, la cui funzione è di rapportare il valore in denaro del bene ulteriormente disponibile all'importo del prezzo del reato. Prezzo che nel sistema di questa forma di confisca, che si riferisce anche a beni di per sè estranei sia al prezzo che al profitto del reato, ha in tal caso la sola funzione di parametro di riferimento al valore confiscabile. Pertanto la norma dev'essere intesa nel senso che, ove sia impossibile sottoporre a confisca i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato e nel patrimonio del condannato non vi sia disponibilità di denaro liquido, si ricorrerà alla confisca di beni diversi, eventualmente disponibili, nei limiti del valore corrispondente al prezzo del reato.
A fronte di questa interpretazione erroneamente si esclude la configurabilità della confisca, e quindi del sequestro, in relazione al denaro liquido disponibile nel conto corrente dell'imputato sul presupposto che si tratti di profitto e non di prezzo del reato, prescindendo dalla considerazione che la fungibilità del bene, e la confusione delle somme che ne deriva nella composizione del patrimonio, rendono superflua la ricerca della provenienza con riferimento al prezzo o al profitto del reato. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata limitatamente alla somma di denaro in sequestro con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame e con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
La Corte l'ordinanza impugnata limitatamente alla somma di denaro in sequestro e rinvia al Tribunale di Vicenza per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010