Sentenza 4 giugno 2010
Massime • 1
In materia cautelare, l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purchè il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Le garanzie difensive italiane valgono in Italia (e non nel procedimento MAE estero) (Cass. 1960/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2010, n. 25835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25835 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/06/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 925
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 16234/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RI, n. a Fabrizia (VV) il 15.5.1972;
Consoli LE, n. a Brescia il 16.11.1974;
DA SQ, n. ad Aversa (CE) il 10.4.1985;
EM NI, n. a Foresto Sparso (BG) il 10.3.1951;
RA ER, n. a Vibo Valentia il 17.4.1976;
NA LO, n. a Campobello di Mazara (TP) il 18.9.1957;
avverso l'ordinanza ex art. 310 c.p.p. del AL di Brescia, emessa in data 12.2.2010;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto dr. A. Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- uditi i difensori, avv. Scalvi P. per RA RI e per Consoli, avv. F. Manetti per DA, avv. A. Turrisi per NA, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Gli indagati in epigrafe elencati ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 310 c.p.p., con cui il AL di Brescia, in data 12 febbraio 2010 e in accoglimento dell'appello proposto al Pubblico Ministero contro ordinanza di diniego del giudice per le indagini preliminari, ha disposto la misura cautelare carceraria nei loro confronti in relazione ad una serie di reati in materia di stupefacenti.
2. RI RA, con riferimento al capo 11-18 (art. 10 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in concorso con RA ER, RO SE e TO SI) deduce, innanzitutto, nullità dell'ordinanza per omissione all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello davanti al AL;
assume che le ricerche effettuate non possono considerarsi sufficienti ad integrare l'irreperibilità dell'indagato.
2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Risultata impossibile la notifica al domicilio dichiarato dall'indagato all'atto della sua scarcerazione ex art. 161 c.p.p., comma 3, correttamente la notifica fu eseguita a norma del comma successivo di tale articolo presso il difensore, che nessuna eccezione sollevò all'udienza.
2.2. Con il secondo motivo, il RA denuncia l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente, assumendo che il locus commissi delicti debba individuarsi "nel territorio milanese o, tutt'al più nel vercellese, non certamente in Brescia o Bergamo, luoghi che avrebbero entrambi giustificato la competenza dell'odierno tribunale".
Se sia ammissibile sollevare per la prima volta in cassazione l'eccezione d'incompetenza territoriale in materia cautelare è questione controversa. Il ricorrente ha espressamente invocato precedenti di questa Corte secondo cui, in materia cautelare, l'eccezione d'incompetenza territoriale dell'autorità procedente, può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, a condizione che il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi,' il cui difetto è sanzionato con l'inammissibilità (Cass. n. 4548/2005, Ruggiero). Più recentemente, tuttavia, è stato ritenuto che la violazione delle regole di competenza territoriale del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, non rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità, non può costituire motivo di ricorso per cassazione se detta violazione non è stata dedotta nel giudizio di riesame. Ciò in quanto è precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge i cui presupposti di fatto non siano stati già esaminati dal giudice del merito (Cass. n. 3816/2009, Leone). Il Collegio non ritiene che sulla soluzione della questione possa influire la non rilevabilità d'ufficio, derivante dalla preclusione temporale posta dall'art. 21 c.p.p., comma 2. In proposito va ricordato che la competenza, quale limite alla giurisdizione, è un presupposto processuale indissociabile dalla funzionale attività del giudice, il quale è tenuto, perciò, al rispetto - e quindi all'esame, sia pure implicito - della propria competenza territoriale. Da ciò consegue che, pur quando manchi un espresso riferimento alla questione nel testo dall'atto emesso, il giudice che adotta un provvedimento cautelare ritiene implicitamente di averne competenza territoriale, giacché - in caso contrario - egli ha il potere-dovere eccezionale di disporre la misura cautelare, soltanto in caso di motivata "urgenza di soddisfare talune delle esigenze cautelari previste dall'art. 274" (art. 291 c.p.p., comma 2), con contestuale dichiarazione d'incompetenza, a cui segue l'applicazione dell'art. 22 c.p.p., comma 1 e art. 27 c.p.p.. Nel ricordare tali regole basilari, le sezioni unite di questa Corte hanno giustamente sottolineato la regola fondamentale secondo cui il giudice dell'impugnazione (ed anche la Corte di cassazione, cui l'art. 111 Cost., comma 7 demanda il controllo sulla violazione di legge, che comprende la mancata osservanza da parte del giudice per le indagini preliminari delle norme che disciplinano la competenza territoriale) ha il potere di sostituire, a tutti gli effetti, la propria decisione a quella impugnata, procedendo alla verifica della legittimità del provvedimento cautelare attraverso la ricognizione che è stata compiuta o è stata trascurata dal tribunale, in appello o in sede di riesame (Cass. n. 19/1994, De Lorenzo). Va, perciò, condiviso il principio di diritto sopra indicato, secondo cui, in materia cautelare, l'eccezione d'incompetenza territoriale dell'autorità procedente, può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, a condizione che il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi.
Va tuttavia precisato la Corte di cassazione può procedere a tale verifica, in assenza di preventiva deduzione della parte dinanzi al giudice di merito, soltanto nei limiti della cognizione propria del procedimento di legittimità, ossia sulla base di quanto espressamente o anche implicitamente è desumibile dalla motivazione dei provvedimenti impugnati.
Da ciò consegue che, in materia cautelare, è ammissibile il ricorso che deduca, per la prima volta in cassazione, l'incompetenza territoriale soltanto sulla base di quanto emerge evidente dal capo di contestazione provvisoria o da specifiche risultanze acquisite agli atti del procedimento incidentale o da elementi desumibili, anche implicitamente, dal provvedimento impugnato. Non è, invece, ammissibile la stessa deduzione fondata su elementi di fatto mai introdotti nel procedimento dinanzi al giudice di merito o sui quali è comunque necessario procedere a valutazione ed accertamento. Ciò perché, in tal caso, la violazione di legge dedotta è fondata su elementi di fatto il cui accertamento è precluso al giudice di legittimità.
Nel caso in esame, in cui dichiaratamente il ricorrente solleva per la prima volta la questione della competenza territoriale, il motivo è inammissibile.
A prescindere dall'indicazione problematica dell'autorità giudiziaria asseritamene competente (Milano o Vercelli), per sostenere l'incompetenza territoriale dell'autorità bresciana il ricorrente fa riferimento alle diverse "celle" che l'indagato SE avrebbe "agganciato" nel corso delle conversazioni con il coindagato SI tramite telefonia mobile (conversazioni ritenute rilevanti ai fin del luogo di consumazione del reato). Dal contestazione provvisoria del capo 11-18 e dal testo del provvedimento impugnato, in cui si fa riferimento alle intercettazioni di tali conversazioni, senza specifiche localizzazioni, e ad un viaggio da Brescia a Vercelli con ritorno a Brescia, non è possibile a questa Corte stabilire un luogo di commissione del reato diverso rispetto a quello implicitamente ritenuto dai giudici di merito. Ciò perché il ricorrente, in sostanza, richiede a questa Corte di individuare - sulla base dei contenuti delle conversazioni telefoniche e della sequenza cronologica degli agganci dei telefonini degli indagati alle "celle" del sistema di telefonia mobile nel corso degli spostamenti veicolari nel percorso Brescia-Vercelli-Brescia - il momento e il luogo della negoziazione della droga, procedendo a valutazioni fattuali e tecniche precluse al giudice di legittimità.
2.3. Il ricorso deduce, poi, inosservanza di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la consumazione del reato. Il ricorrente assume che "basterà esaminare il contenuto delle conversazioni in atti per comprendere come nel corso del primo incontro, non solo pacificamente non si pervenne ad alcun accordo ... ma addirittura, dall'interrogatorio reso dal SE, si comprende come con tutta probabilità i potenziali acquirenti non fossero mai stati in possesso della sostanza stupefacente".
Com'è evidente, non si richiede il controllo sul ragionamento che ha condotto il giudice di merito a ritenere la l'avvenuta consumazione del reato, ma s'invoca una diretta presa di conoscenza e valutazione da parte di questo Collegio degli elementi indiziari acquisiti, attività preclusa alla sede di legittimità e rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, insindacabile quando, come nel caso di specie, la motivazione della sentenza risulta giuridicamente corretta e logicamente plausibile.
3. LE LI deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai capi 2^-2, 2^-3, 2^-4 e 2^-5 della contestazione provvisoria, relativi a reati di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commessi in Santo Domingo e Brescia tra settembre del 2004 e febbraio del 2005, in concorso con CO LL, RO SE ed altri.
Il ricorrente esprime adesione alla valutazione che era stata fatta dal giudice per le indagini preliminari, il quale aveva rigettato la richiesta di misura cautelare richiesta dal P.M. e qualifica come "insufficiente" lo sforzo operato dal AL per identificare nell'indagato ricorrente l'LE, che aveva effettuato quattro viaggi a Santo Domingo, importando in Italia almeno 50 chilogrammi di sostanza stupefacente, e di cui si parla nelle conversazioni telefoniche tra il coindagato RO SE e suo fratello RE.
3.1. A prescindere dalla considerazione che la motivazione della sentenza è ricorribile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, soltanto per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità e non già per insufficienza della motivazione, il motivo è inammissibile perché si risolve in censura di fatto alla valutazione degli elementi indiziari, di competenza esclusiva del giudice di merito, che ha posto al centro delle sue considerazioni le conversazioni telefoniche dei fratelli SE, da cui emerge netto il ruolo dell'LE nell'importazione ripetuta di carichi di stupefacente. Nè in ricorso si avanzano specifici argomenti critici per mettere in discussione l'identificazione nell'LE dell'indagato, a fronte di un'analitica e razionale dimostrazione operata dal AL ed espressa adeguatamente nell'ordinanza impugnata.
4. Il ricorso di SQ PE lamenta erronea applicazione della legge processuale, in riferimento all'art. 273 c.p.p., ma esprime critiche del tutto generiche e inconsistenti sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Questi furono ritenuti dal AL, sulla base di intercettazioni telefoniche di conversazioni del DA: l'una intervenuta con LI RI, a cui l'indagato domandava notizie del fratello di lei RI e dichiarava di temere di essere arrestato come ID;
le altre, direttamente con il coindagato RI LI in cui si parlava della liberazione di ID e della necessità di pagare, in Colombia, dopo tale liberazione.
Il AL, analizzando le varie conversazioni, ha escluso che l'interessamento del DA scaturisse da semplice interessamento per la sorte del congiunto, rilevando che l'oggetto delle telefonate riguardava sempre importazioni di stupefacenti, in quantità rilevanti, prospettando anche modalità d'invio della sostanza tramite un container, che avrebbe dovuto approdare al porto di Napoli, con prefigurazione d'attività di corruzione nei confronti di agenti portuali che lì operavano.
In presenza di tali analitici e puntuali elementi, è destituita d'ogni fondamento la doglianza del ricorrente circa la mancanza di riscontri (non necessari, non potendosi individuare in tali colloqui una chiamata in reità o correità) al contenuto delle conversazioni telefoniche, sul quale, peraltro, non viene neppure prospettata una spiegazione alternativa.
5. NI ED, con i primi tre motivi di ricorso, censura l'ordinanza per vizio della motivazione con riferimento ai capi 1^-2, 1^-4 e 1^-9 della contestazione provvisoria.
In ordine alla prima contestazione, il ricorrente rileva l'indeterminatezza dell'oggetto della conversazione telefonica intercorsa tra NI EM ed RI LI. Per quanto concerne le altre due contestazioni, si deduce l'insussistenza dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in quanto che il EM fu truffato, in un caso, in Olanda, da narcotrafficanti AN che incamerarono la somma di Euro 400.000 consegnata dall'indagato, senza dare in cambio la cocaina su cui era stata svolta la trattativa;
nell'altro caso, da parte di LI RE, a cui il EM consegnò la somma di Euro 25.000 senza ricevere la partita di droga convenuta: per nessuno dei due episodi vi è prova, secondo il ricorrente, che i venditori avessero l'effettiva disponibilità dello stupefacente promesso in vendita.
5.1. Trattasi di motivi inammissibili, in quanto, al di là dell'efficace prospettazione come vizio di motivazione, in realtà si richiede a questa Corte una rivalutazione di merito degli elementi indiziari. È del tutto ovvio che tali dati siano suscettibili di diversa valutazione, dal momento che a conclusioni opposte sono pervenuti il giudice per le indagini preliminari prima e il AL poi in sede d'appello, ma ciò non abilita il giudice di legittimità ad introdurre un proprio apprezzamento di tali elementi, stabilendo quale delle due valutazioni sia più persuasiva, dovendo il controllo di questa Corte contenersi entri i rigorosi limiti di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il AL (che pure ha escluso la sussistenza di gravità indiziaria nei confronti del EM per altri episodi, così manifestando attenta e analitica capacità di distinzione tra le diverse contestazioni) ha ricostruito il contenuto della conversazione del 17 agosto 2005 tra il EM e il LI (capo 1^-2) non soltanto dal testo del colloquio, ma anche dal contesto dei rapporti intercorrenti tra i due interlocutori, emergenti dal complesso delle conversazioni esaminate e, in particolare, della conversazione del 27.6.2005. La conclusione, secondo cui la conversazione dell'agosto riguardava vicende inerenti a pregresse cessioni di stupefacenti, appare plausibile e, in questa fase del procedimento, adeguata a supportare la ritenuta sussistenza di gravi indizi di reato, fermo rimanendo la successiva e più penetrante valutazione del giudice di merito, non circoscritta nei limitati ambiti assegnati al giudice di legittimità dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.
5.2. Discorso analogo deve farsi per le censure relative agli altri due capi di contestazione provvisoria. L'accertamento della disponibilità della droga da parte dei narcotrafficanti AN (a cui il EM consegnò i 400.000 Euro in Olanda senza ricevere la partita di cocaina, dopo l'avvenuta trattativa e l'intermediazione e la garanzia del LI - capo 1^-4) è questione di fatto che non può essere esaminata in questa sede. Nè la motivazione dell'ordinanza - in cui i giudici dell'appello, valutando analiticamente tutti i rapporti intercorsi (conversazioni intercettate tra EM, LI, CI e NI), concludono ritenendo la sussistenza di gravi indizi quanto meno di tentativo punibile - può essere sindacata da questa Corte, risultando logicamente plausibile e, perciò, non aggredibile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.
5.3. Identica conclusione va adottata in relazione alla doglianza sulla contestazione di cui al capo 1-9 (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 in collaborazione con SE RO e
RA ER), per la quale il ricorrente ripropone la stessa problematica della disponibilità o meno da parte del LI della droga promessa a fronte dei 25.000 Euro pagati dal EM. L'analisi delle conversazioni intercettate e delle osservazioni direttamente operate dalla polizia giudiziaria sugli incontri del EM, prima con il finanziatore SE e poi con il venditore LI, rendono plausibile la conclusione del AL sulla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria.
6. Inammissibile è anche il motivo con cui ER RA, con riferimento al capo di contestazione provvisoria sub 1-9 (già esaminato con riferimento al EM), deduce inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 49 c.p., comma 2 e vizio di motivazione dell'ordinanza, assumendo la mancanza sin dall'origine della droga da parte del fornitore LI.
La doglianza è priva di pregio per le ragioni già indicate sull'analogo motivo (anche se diversamente rubricato) formulato dal EM.
Quanto al supposto errore che avrebbe commesso il AL nel ritenere che il SE avrebbe confermato la partecipazione del RA, trattasi di questione di fatto estranea alla competenza di questa Corte.
6.1. Anche in relazione al capo di contestazione 2^-18, il ricorrente ripropone la tesi della mancanza di disponibilità di cocaina da parte dei venditori calabresi con cui avevano trattato RA e SE, che consegnò la somma di 100.000 Euro.
Il motivo è infondato per le ragioni già indicate sugli analoghi motivi del EM.
7. LO NA, con riferimento al capo 1-3 (art. 61 c.p., n. 6 e art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per avere importato dalla Spagna in Sicilia 20 kg. di cocaina, i quali furono consegnati da narcotrafficanti sudamericani procacciati da OM OM e LI RI e materialmente ricevuti dal NA) deduce violazione dell'art. 273 c.p.p e dell'art. 61 c.p., n. 6, art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 nonché vizio di motivazione.
Il ricorrente, per un verso, ripropone la valutazione negativa già operata dal g.i.p., contestando gli apprezzamenti degli elementi indiziari formulati dal AL;
per altro verso, fa presente, che per lo stesso fatto contestato, il NA è sottoposto a procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria di Palermo, nel cui ambito è stato anche arrestato.
Esclusa ogni violazione di legge, enunciata ma non argomentata dal ricorrente, risulta improponibile un vizio di motivazione sostanzialmente fondato su quanto aveva in precedenza ritenuto il giudice per le indagini preliminari. In proposito si rinvia a quanto sopra osservato con riferimento a EM (par. 5.1, primo periodo).
Corretta è anche la replica del tribunale alla censura di mancanza di specificità della contestazione provvisoria, attesa la fase ancora fluida delle indagini preliminari e la ulteriore possibilità di meglio specificare la contestazione nella formulazione dell'eventuale imputazione.
Per quanto concerne l'asserita violazione del bis in idem, u ricorrente non ha fornito in questa sede nessun serio elemento che possa essere esaminato da questa Corte, per cui la deduzione e allo stato inammissibile ed andrà riproposta in altra sede. 8 Tutti i ricorrenti, sia pure con motivi più o meno articolati, hanno dedotto violazione dell'art. 274 c.p.p., e relativo vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, alla loro attualità e all'adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria adottata.
Le doglianze sono infondate. Il AL ha proceduto ad una puntuale valutazione per ogni singolo indagato, fornendo le ragioni - connesse alla gravità dei fatti contestati e ai collegamenti ancor attuali degli indagati con ambienti criminali - che sorreggono il ritenuto pericolo di commissioni di altri reati in materia di stupefacenti e l'inadeguatezza d'ogni altra misura meno coercitiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010