Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 1
Il provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte d'appello individua la competenza di una determinata procura a procedere per il reato ipotizzato, in data successiva all'adozione di un decreto di sequestro preventivo, ha natura organizzatoria e non spiega alcun effetto sull'efficacia della misura cautelare reale, sulla quale incidono unicamente i provvedimenti dichiarativi di incompetenza del giudice che l'abbia disposta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2014, n. 26586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26586 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 09/04/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere - N. 484
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 52217/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IV LO, nato a [...] il [...];
2. AL ON, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 22/01/2013 della Sezione per le impugnazioni cautelari del Tribunale di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Zaza LO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per l'imputato l'avv. Bartolo Pasquale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato venivano confermate le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone del 02/01/2013 e del 09/01/2013, con le quali, convalidati i provvedimenti assunti d'urgenza dal Procuratore della Repubblica in sede, veniva disposto il sequestro preventivo delle rispettive somme di Euro 5.439.059,18 ed Euro 2.086.065,74, corrispondenti al 50% dell'importo delle fatture emesse dalla casa di cura San Raffaele di Cassino per prestazioni erogate negli anni 2008 e 2009, in quanto profitto dei reati di cui agli artt. 476, 479 e 640 c.p., ipotizzati come commessi dagli indagati quali legali rappresentanti della San Raffaele s.p.a., proprietaria della casa di cura, inducendo la ASL di Frosinone a liquidare alla società somme non dovute. Gli indagati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sul rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Frosinone, a seguito del provvedimento del 29/12/2012 con il quale il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma attribuiva la competenza per le indagini preliminari alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, i ricorrenti deducono violazione di legge nel riferimento del provvedimento impugnato all'essere stato detto provvedimento formalmente comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone successivamente all'emissione dei decreti di sequestro d'urgenza, osservando che il provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 54 quater c.p.p., ha valore dichiarativo e non costitutivo, che in materia cautelare reale non vi è, come per le misure cautelari personali, una disposizione che attribuisca la competenza per la convalida dei provvedimenti d'urgenza al Giudice per le indagini preliminari del luogo di esecuzione dei provvedimenti, e che comunque la competenza funzionale del Tribunale doveva essere autonomamente valutata al momento della pronuncia dell'ordinanza di riesame.
2. Sulla sussistenza dei presupposti del sequestro, i ricorrenti deducono violazione di legge nella ritenuta riconducibilità delle somme sequestrate all'ipotesi di truffa consumata con riguardo alle prestazioni erogate nel 2008 e nel 2009, di cui ai capi A e B, e non a quella di truffa tentata con riguardo a prestazioni erogate nel 2012, di cui al capo C, per la quale sola il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro su richiesta in tal senso del pubblico ministero;
nella ritenuta pertinenza al reato di truffa consumata di somme sequestrate prima che le stesse venissero versate dall'ente regionale, o in alternativa nella ritenuta configurabilità di un'ipotesi di truffa consumata in presenza di un profitto non conseguito per l'intervenuto sequestro delle relative somme prima del loro versamento;
e nella genericità delle ipotesi contestate e delle valutazioni sulla riferibilità delle somme sequestrate al profitto dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo al rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Frosinone è infondato. A prescindere da quanto rilevato nel provvedimento impugnato in ordine alla formale comunicazione alla Procura della Repubblica di Frosinone del provvedimento del 29/12/2012, con il quale il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma individuava la competenza della Procura della Repubblica di Roma a procedere per i reati ipotizzati, in data successiva a quella di emissione dei decreti di sequestro, è invero determinante la considerazione per la quale il provvedimento in esame ha natura organizzatoria dell'attività di una parte processuale, e non spiega alcun effetto in termini di efficacia delle misure cautelari, sulla quale incidono unicamente i provvedimenti dichiarativi di incompetenza pronunciati dal giudice con riferimento alle misure dallo stesso disposte (principio enunciato con riguardo a misure cautelari personali, ma in termini di potata generale, da Cass. Sez. 2^, n. 14787 del 05/02/2001, Gelmini, Rv. 218552; Sez. 4^, n. 15127 del 06/03/2006, Barbato;
Rv. 233962; ed affermato invece con specifico riferimento a misure cautelari reali da Cass. Sez. 3^, n. 2791 del 29/10/1998, Lotetuso, Rv. 212499; Sez. 6^, n. 30964 del 31/05/2007, Mattiacci, Rv. 237189).
2. Sono altresì infondati, nei termini di seguito precisati, i motivi di ricorso relativi alla sussistenza dei presupposti del sequestro.
Sono in primo luogo infondate le censure di violazione di legge sulla dedotta genericità delle ipotesi criminose poste a fondamento dei provvedimenti di sequestro e sulla riconducibilità delle somme sequestrate al profitto dei reati ipotizzati, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che evidenziava i numerosi dati di irregolarità dell'attività della San Raffaele emersi dall'esame delle cartelle cliniche e dalle sommarie informazioni acquisite, l'incompatibilità del numero dei dipendenti e della dimensione del bilancio della casa di cura con le informazioni fornite per il conseguimento dei rimborsi e l'inserimento nel sistema informatico di prestazioni sanitarie, per le quali la clinica non era accreditata, con codici non corrispondenti alle prestazioni stesse;
essendo pertanto data adeguata concretezza sia alla configurabilità dei reati di truffa che alla qualificazione come profitto degli stessi delle somme erogate.
Su questa base, il Tribunale osservava che le somme sequestrate nel 2012, oggetto dei provvedimenti riesaminati, erano in realtà riconducibili non alla condotta di tentata truffa ipotizzata come posta in essere in quell'anno, rubricata al capo C delle contestazioni provvisorie, ma alle condotte di truffa consumata ipotizzate al capo A come commesse dal 2006 al 2011; e segnatamente alle prestazioni sanitarie risalenti agli anni 2008 e 2009, che a differenza di quelle relative ai precedenti anni 2006 e 2007 non erano state interamente pagate fino per l'appunto al 2012. Il profitto del reato consumato di cui al capo A, rilevavano in sostanza i giudici di merito, era stato solo parzialmente percepito prime del 2012, e le somme sequestrate ne costituivano l'integrazione, che in quanto tale peraltro non escludeva la realizzazione dell'evento del reato.
Tale motivazione, ove intesa nei suoi esatti termini, si sottrae alla censura di violazione dei limiti dell'iniziativa del pubblico ministero nella richiesta di applicazione della misura cautelare reale, che il ricorrente deduce essere riferita esclusivamente all'ipotesi di tentata truffa di cui al capo C. È chiaro infatti che il Tribunale riteneva di interpretare l'oggetto della richiesta del pubblico ministero come sostanzialmente riguardante le somme erogate dall'ente pubblico nel 2012 in quanto costituenti parte del profitto dell'attività criminosa nella sua interezza, e non dei soli fatti di truffa tentata perpetrati in quell'anno. L'evidenza di tale conclusione è data per un verso dalla dimensione unitaria dei fatti per i quali si procede, realizzati con modalità analoghe e serialmente reiterate negli anni a partire dal 2006; e per altro dall'assoluta improponibilità di una richiesta di sequestro dell'inesistente profitto di un reato rimasto allo stadio del tentativo, che attribuisce senso logico-giuridico all'iniziativa del pubblico ministero, nel caso di specie, solo in quanto riferita al profitto dei fatti consumatisi a seguito delle condotte poste in essere negli anni precedenti al 2012.
In questa prospettiva, la motivazione del provvedimento impugnato non deborda dal potere del Tribunale, in sede di riesame, di confermare i provvedimenti impugnati per ragioni ed in base a valutazioni diverse da quelle del primo giudice (Sez. 3^, n. 26754 del 26/04/2001, Andolfo, Rv. 219217; Sez. 2^, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv, 251015). Nè, d'altra parte, la ritenuta riconducibilità al profitto di un reato consumato di somme non ancora materialmente versate agli indagati dall'ente erogatore, in quanto costituenti integrazione di un profitto già in gran parte conseguito, da luogo a vizi di violazione di legge, unici rilevabili in questa sede. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014