Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 23 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che punisce, ai sensi dell'art. 635 n. 3 cod. pen. chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni ed alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti, la condotta di utilizzazione abusiva del servizio telefonico, tramite la clonazione di numeri telefonici di utenti ignari, per inserirsi in un servizio auditel, attraverso trasmettitori non consentiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2002, n. 25707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25707 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 06/06/2002
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 640
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAUDATI DI - Consigliere - N. 16103/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE AR nato il [...] a [...];
IL IU nato il [...] a [...];
DE CO nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 17/10/2000 della Corte d'Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Conzatti.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G.. Dottor Frasso Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, Avv. Roberto Masiani, del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Giancarlo Faletti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 14.04.99 il Pretore di Torino dichiarava GE AR, LL NA, EG NC colpevoli: A- del reato di cui all'art. 23 DPR 29.03.73 n. 156, 61 n. 2 c.p. (in Latina, tra l'ottobre 1995 e il 23.01.96); B- del reato di cui all'art. 640, 61 n. 7, 11.0 c.p. in danno della FACTORTT s.p.a. Società di factoring delle Banche popolari italiane e della TELECOM ITALIA MOBILE s.p.a (in Torino, fra il 1995 e il 19%, in particolare tra l'ottobre 1995 e il 23.01.96, con la recidiva per GE e EG), e li condannava, ritenuta la continuazione, concesse alla LL le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, il GE e il EG, alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione e L.
1.400.000 di multa, la LL, alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione e L.
1.000.000 di multa, pena sospesa. Condannava gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile Telecom (alla quale è succeduta la TIM-TELECOM ITALIA MOBILE s.p.a.), con una provvisionale immediatamente esecutiva di L. 30.000.000, oltre le spese.
Con sentenza 17.10.00 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, concedeva a EG NC la sospensione condizionale della pena e confermava nel resto la sentenza appellata, condannando gli appellanti in solido alla refusione delle spese della parte civile. Ricorre il difensore per l'annullamento della sentenza, deducendo.
1 - l'incompetenza territoriale del Pretore di Torino, essendo competente il pretore di Latina, in violazione dell'art. 16 c.p.p.; 2 - la violazione dell'art. 640 c.p. (art. 606, 1^ comma, lett. b) d) e) c.p.p.);
3 - la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 23 DPR 156/73 e all'art. 635 n. 3 c.p.; 4 - la violazione dell'art. 606, 1 comma, lett. b) e)
c.p.p. in relazione ai reati contestati e (5-) in relazione alla pena applicata, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e (GE) della sospensione condizionale della pena;
6 - la violazione dell'art. 606, 1 comma, lett. b) e) c.p.p. in relazione alla costituzione della parte civile ed alla liquidazione in suo favore del risarcimento del danno e di una provvisionale immediatamente esecutiva di L.. 30.000.000, per errata applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione. Il primo motivo è infondato.
In ordine alla competenza territoriale, il ricorrente si riferisce alla natura strumentale del reato di danneggiamento (sub A) rispetto al reato di truffa (sub B), per cui la truffa sarebbe "il primo reato" che, in caso di connessione e pari gravita dei reati, costituisce il criterio per stabilire la competenza. In secondo luogo, la truffa non poteva ritenersi consumata in Torino, perché il contratto Telecom indica come foro competente per le controversie quello di Roma, la FA, quello di Milano. Ritiene il Collegio che correttamente il Pretore ha applicato il primo comma dell'art. 16 c.p.p. facendo riferimento al luogo di commissione del reato più
grave, che costituisce il criterio la cui applicazione è antecedente a quello prospettato dal ricorrente. In secondo luogo, non può attribuirsi alcuna rilevanza alla clausola derogatoria della competenza in materia civile ai fini della legge processuale penale. Con il secondo motivo, il difensore deduce che non è stata raggiunta la prova dell'ingiusto profitto con altrui danno, elemento essenziale della truffa. Inoltre gli imputati (in particolare il EG) avevano chiesto di produrre ulteriori documenti a sostegno delle tesi difensive, ma l'istanza era stata respinta dalla Corte d'appello, così privando il processo di elementi decisivi ai fini della corretta ricostruzione dell'accaduto. Osserva il Collegio che il motivo propone nuovi accertamenti in fatto (sostenendo il ricorrente, ma senza ulteriori specificazioni, che il numero indicato dalla Polizia Postale di Latina, al quale, secondo l'accusa, erano indirizzate le telefonate effettuate con apparecchi "donati" di telefonia mobile veicolare, non corrispondeva a un numero in dotazione della "KILMA Azienda di servizi Audiotel di cartomanzia", con sede a Torino, di cui è gestore il EG;
che la Telecom non aveva individuato gli utenti dei numeri donati, ai quali venivano addebitate la chiamate in questione, ne' dai tabulati erano emerse chiamate indirizzate alle utenze della MA), bensì, una nuova valutazione del materiale probatorio, inibita in sede di legittimità.
In secondo luogo, la sentenza impugnata appare ampiamente motivata sul punto e si basa sulle dichiarazioni di testi, dalle quali risulta che al destinatario (un centro di servizio telematico con prefisso 144) pervenivano telefonate mute, che si succedevano ininterrottamente fino a raggiungere la durata massima consentita di 15 minuti e che il numero telefonico chiamato corrispondeva a quello della ditta MA di Torino. Osserva il Collegio, quanto al danno e al profitto ingiusto corrispondente, che, in forza del contratto con la società di servizi MA (in data 08.11.94 e 22.11.95), la Telecom era obbligata a versare alla medesima una percentuale del 60% sulla tariffa telefonica applicata: per questo motivo la Telecom aveva riscontrato e segnalato il traffico telefonico anomalo diretto alla MA (per L. 252.000.000 circa nel mese di ottobre-novembre 1995, e per circa L. 319.000.000 nel dicembre '95- gennaio '96). Il danno si configura quindi nei pagamenti dovuti dalla Telecom alla MA e si riverbera sulla FA che, quale cessionaria dei crediti della MA nei confronti della Telecom, ha anticipato gli importi fino a ottobre 1995 (dichiarati complessivamente in L. 1.928.000.000) nonostante che la Telecom avesse sospeso i pagamenti alla MA per le scadenze da ottobre 1995 in poi.
La censura relativa alla mancata acquisizione di documenti nel giudizio di appello, previa rinnovazione dibattimentale alla quale si era fondatamente opposto il P.G. perche' non contenuta nei motivi di appello, e' generica, in violazione dell'art. 581 c.p.p e non deducibile in Cassazione, ex art. 606, 3 comma c.p.p.. Il terzo motivo è parimenti infondato.
Premesso che l'art 23 TU delle poste, bancoposta e telecomunicazioni ("chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale"), in quanto si riferisce unicamente al servizio, non distingue la gestione della telefonia in forma diretta dalla gestione in concessione a società private, quali la Telecom, osserva il Collegio che la condotta sanzionata è caratterizzata dal fatto che manca la cosa mobile (o l'energia) sulla quale deve cadere l'azione di danneggiamento: infatti, nel caso della telefonia, fissa o mobile, viene somministrato un servizio, e non un'energia, benché questa sia essenziale al servizio stesso, perché "le vibrazioni acustiche sono trasformate in vibrazioni elettriche" (Cass. 06.02.78 n. 2788) o, come nel caso in esame, in emissioni radioelettriche sulla frequenza di 450 MgH assegnata agli apparati veicolari di telefonia mobile di vecchio tipo.
Si trattava di apparati che non avevano protezioni, per cui era possibile captare sia il numero identificativo dell'apparecchio, sia il destinatario e il contenuto della conversazione (testo della sentenza impugnata). Le telefonate mute non risultavano rintracciabili, come accertato in causa, , nei tabulati Telecom per la rapida variazione dei numeri chiamanti e per la molteplicità delle linee della MA.
Come ritenuto nella sentenza impugnata, una tale condotta è diversa dalla mera interferenza costituente turbativa, sanzionata in via amministrativa dall'art. 240 del T.U., nonché dallo spreco dell'energia occorrente per l'operazione, riassumibile di per sè nella tutela delle cose mobili di cui all'art. 635, 1 comma c.p. Ne discende che, essendo il servizio e non l'energia il bene specificamente tutelato dall'art. 23 DPR 156/73, ogni attività che utilizzi abusivamente il servizio, nella specie tramite la duplicazione (clonazione) dei numeri telefonici di utenti ignari per inserirsi nelle frequenze assegnate a un servizio auditel, utilizzando trsmettitori non consentiti, integra l'ipotesi specifica di danneggiamento del servizio delle telecomunicazioni, con rinvio, "quod poenam", alla norma generale di cui all'art. 635, 3 comma, c.p.. Osserva infine il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, è contestato nell'imputazione sia l'uso di apparecchi donati sia l'uso di frequenze radio già assegnate (i ed. ponti radio). In ordine al quarto motivo, premesso che è infondata la questione, se le apparecchiature donate sequestrate a Latina, in quanto apparecchiature private, non fossero destinatane della speciale protezione di cui all'art. 23 del TU citato, per le ragioni di cui alla motivazione che precede, osserva il Collegio che il ricorrente si limita a contrapporre alla ricostruzione dei fatti data dai giudici del merito una propria ricostruzione, basata sulla assunta inattendibilità dei testi e sulla mancanza di riscontro della provenienza del traffico telefonico da Latina o verso la MA. Va ribadito che, non risultando alcuna violazione della legge sostanziale, dedurre il vizio della motivazione significa dimostrare che il testo del provvedimento impugnato è carente di motivazione o manifestamente di logica, non già opporre alla valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli stessi (SU 16/96, Di NC). Il concorso della LL nei reati contestati, sorpresa insieme al GE e a FA DI nel locale di Latina dove la Polizia postale rinvenne i cinque apparati veicolari in funzione in batteria, un alimentatore e un'antenna fissa per ciascun apparecchio, pur non risultando la stessa coinvolta come telefonista, è stata correttamente ritenuta dai giudici del merito sulla base della stretta cointeressenza della LL negli affari del EG (il quale deteneva l'elenco dei numeri telefonici) e nell'oggettivo aiuto prestato all'organizzazione truffaldina, nonché sulla base delle dichiarazioni rese dalla FA, ex art. 210 c.p.p.. Rispetto a tale argomento non vengono prospettate ragioni specifiche di evidente illogicità, per cui la censura è manifestamente infondata.
Il quinto motivo si risolve in una censura in punto di fatto della sentenza impugnata, perché il ricorrente cerca di svalutare la valenza, ritenuta dai giudici del merito ostativa ai fini della concessione delle attenuanti generiche, così come della riduzione della pena, nonché del beneficio della sospensione condizionale della pena per il GE, , sia a causa dell'obbiettiva gravita del reato, sia della rilevanza dei precedenti penali del GE e del EG.
In ordine all'ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha ritenuto che, rimessa la liquidazione del danno alla sede civile, la Telecom ha subito un danno morale, per non aver saputo evitare il danno dei clienti, di cui alla provvisionale comminata. Inoltre il danno della FA non esclude il danno della Telecom, in quanto è solo quest'ultima la vittima dell'azione truffaldina e di danneggiamento al servizio delle telecomunicazioni. Ne consegue che le questioni prospettate nel motivo, relative alla prova dei rimborsi ai clienti della Telecom ovvero al fatto che la MA abbia ricevuto i pagamenti dalla Factoring, non solo attengono alla liquidazione del danno da effettuarsi in separata sede, ma neppure incidono sulla legittimazione della Telecom a costituirsi parte civile. Si tratta, in definitiva, di una censura meramente ripetitiva, che non contrasta la motivazione del giudice d'appello, e che pertanto è da ritenersi non specifica (art. 581 c.p.p.). Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 06 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004