Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di incompetenza territoriale del Tribunale del riesame, la relativa eccezione può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, a condizione che il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi, il cui difetto è sanzionato con l'inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2004, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giovanni - Consigliere - N. 1784
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 35456/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG FF;
contro l'ordinanza pronunciata in data 6 luglio 2004 del Tribunale di Milano, 9^ sezione penale;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
uditi: il P.G. Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore del ricorrente, avv. Alfredo Gaito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 22 luglio 2004, il Tribunale di Milano, sezione feriale penale in funzione di giudice del riesame, confermava il Provvedimento del GIP in sede con il quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RO FF, perché gravemente indiziati del reato di cui all'art. 416 c.p. per essersi associato, assieme ad altri, al fine di commettere una serie indeterminata di truffe, in Roma e altrove dal mese di maggio 2001 e tuttora perdurante;
di ricettazione e falsificazione di una carta d'identità; di contraffazione di un certificato di deposito.
Il Tribunale, dato atto che all'udienza di riesame la difesa aveva espressamente rinunciato a far valere censure in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ravvisava l'esigenza cautelare nella permanenza del pericolo di reiterazione desumibile dai vincoli esistenti tra i sodali, dalla riscontrata operatività del sodalizio risultante dalla tipologia dei beni sequestrati al ricorrente in data 30.1.2004 (strumentali alla realizzazione dei reati fine), dalla gravità dei fatti e dalla personalità dell'indagato, circostanze queste non elise dalle tardive ammissioni rese solo nel corso dell'interrogatorio dinanzi al GIP. Circostanze tutte che convincevano dell'inidoneità di misure diverse da quelle della custodia in carcere, perché gli arresti domiciliari, per la capacità dimostrata nell'intrattenere molteplici rapporti, non avrebbero impedito di realizzare ancora in forma organizzata la lucrosa attività truffaldina.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione delle regole in materia di competenza territoriale, deducibile per la prima volta anche in sede di legittimità, perché violazione di legge e perché il riesame ha natura totalmente devolutiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione delle regole in materia di competenza territoriale.
La questione è stata sollevata per la prima volta in questa sede, senza che nell'ordinanza impugnata l'argomento sia stato in alcun modo affrontato, posto che risulta esservi stata addirittura rinuncia da parte della difesa a far valere censure in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il capo di incolpazione provvisorio non contiene elementi dirimenti, tanto che lo stesso ricorrente, evocandoli, è in grado di esprimersi in termini dubitativi, senza dare minimamente conto delle ragioni per le quali (come risulta dagli atti trasmessi e inclusi nel fascicolo del riesame) il procedimento, iscritto nel 2001 nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di Roma, è stato trasmesso per competenza territoriale, nel 2003, alla Procura della Repubblica di Milano. L'art. 581 lett. c) c.p.p. dispone che per ogni richiesta debbono essere indicati in maniera specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della stessa. In ossequio alle regole interpretative che il ricorrente correttamente cita, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 25 ottobre 1994, ric. De Lorenzo, e rammentando la natura totalmente devolutiva del riesame per come disciplinato dall'art. 309 c.p.p. (sicché al ricorso per Cassazione contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame non sono estensibili le preclusioni di cui al comma 3 dell'art. 606, che presuppone un giudizio di appello vincolato entro i limiti del devolutum disciplinati dall'art. 597 c. 1 c.p.p.), è consentito proporre per la prima volta in cassazione la questione della competenza territoriale. Ma la mancanza di qualsiasi riferimento, nel provvedimento impugnato, alle ragioni legittimanti la competenza del Giudice per le indagini preliminari e quindi del Tribunale del riesame di Milano, imponeva al ricorrente di andare oltre un generico commento del capo d'incolpazione provvisorio con proposizione in forma dubitativa delle ragioni poste a base di una valutazione di incompetenza, e di indicare sia i motivi per i quali il procedimento è stato trasmesso da Roma a Milano sia gli elementi di fatto e le ragioni in diritto idonei a confutarli. La natura di vizio in procedendo obbliga questa Corte alla verifica degli atti, ma solo se il ricorrente abbia adempiuto all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi, il cui difetto è sanzionato con l'inammissibilità a norma dell'art. 591 c. 1 lett. c) c.p.p.. Va ribadito che l'esistenza del vizio d'incompetenza territoriale "va accertata, in concreto, attraverso una corretta utilizzazione delle specifiche risultanze acquisite agli atti del procedimento incidentale", principio affermato da questa Suprema Corte a sezioni unite proprio nella sentenza n. 19/94 citata e valido nel caso in esame (ancorché in situazione antitetica, perché nel caso oggi in esame quanto risultante dal capo provvisorio di incolpazione ha evidentemente trovato specificazioni diverse, vero essendo che gli uffici giudiziari romani si sono ritenuti incompetenti ed hanno trasmesso gli atti all'autorità giudiziaria di Milano che ha ne condiviso le ragioni).
In conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo, a motivo della causa di inammissibilità, quantificare in euro 600,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005