Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati in camera di conSIlio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12974 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Riccardo Aspreno Galante
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'Avv. Gianluigi De Rosa RESISTENTE
NONCHÉ Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza 13.3.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto recepirsi gli accordi raggiunti tra le parti e sottoscritti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sullo status.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.6.2024, il SIn. – premesso che dal Parte_1 matrimonio con la SIn.ra del 1°.
3.1997 erano nate CP_1 Per_1
(4.7.1997) e (23.2.2003)- esponeva: Per_2
(…) Che con Decreto di Omologa del Tribunale di Napoli n.cron. 17/2020 veniva pronunciata la separazione alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo reciproco di rispetto;
la moglie, casalinga avrà diritto di abitare nella casa coniugale sita in Via Francesco Saverio Correra, 70, Napoli, mentre il marito abiterà altrove;
; per quanto attiene le figlie, la prima è Per_3 maggiorenne e vive con la madre mentre per la seconda l'affidamento sarà Per_2 condiviso da entrambi i genitori e questa vivrà con la madre, e il padre concorderà con la stessa le modalità di visita a seconda delle diverse eSIenze lavorative o personali dei coniugi e/o diverso accordo degli stessi. Per le vacanze estive a seconda dei diversi impegni dei coniugi staranno con la LI una settimana ciascuno nel mese
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di luglio o agosto, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno e il padre corrisponderà per il loro mantenimento l'importo totale di € 600,00 mensili, dato che la prima non è autosufficiente economicamente, detto importo verrà corrisposto sul CC della SInora al seguente IBAN IT16 Y360 8105 1382 9347 CP_1
1793 476, la quale lo gestirà esclusivamente per il di loro mantenimento. Detta somma verrà rivalutata in base agli indici ISTAT con riferimento al mese di novembre di ciascun anno con decorrenza dell'adeguamento a partire da novembre 2020;
Che, successivamente, a seguito della circostanza che la LI Per_3 instaurò una relazione con il compagno SI. , con il quale andò a Persona_4 convivere in altra abitazione sita in Napoli alla Piazza Enrico Caruso, ed assunse quindi una propria autonomia economica, veniva pattuito tra gli ex coniugi una riduzione del mantenimento ad € 300,00 anziché € 600,00; Parte_2
Che inoltre la LI ha avuto una gravidanza e un post parto difficili Per_3
e il SI. è sempre stato vicino e di supporto alla propria LI, che da circa Parte_1 due mesi ha avuto il figlio di nome , e da allora i rapporti familiari tra i coniugi Per_5
si sono ulteriormente inaspriti con assurdi divieti imposti dalla Parte_2 SInora di far vedere il nipotino al SI. ; CP_1 Parte_1
Che il SI. ha una modesta attività lavorativa, è socio al 33% di Parte_1 una società in accomandita semplice denominata A.M.A. Food che si occupa di gastronomia, percepisce quindi un reddito di circa 4.200,00 annui;
Che inoltre all'epoca della separazione, il SI. andò a vivere dalla madre, con un Parte_1 notevole risparmio di spese, mentre ora vive in un'abitazione a Casoria, Via XXV Aprile 28, per la quale paga un canone di locazione di € 400,00, mentre la SInora
vive in casa di sua proprietà; Che quindi il SI. non può prendere CP_1 Parte_1 nessun impegno economico a favore della SInora , e seppur essendo una CP_1 minima somma, questa non può essere erogata dallo stesso in quanto ha delle priorità economiche di gran lunga inderogabili, anzitutto il canone di locazione che ammonta ad € 400, oltre alle bollette varie, e oltre agli alimenti;
Che quindi il SI. può pagare solo € 300,00 in favore della LI Parte_1
che attualmente nella qualità di estetista, non ha ancora una Persona_6 solida autonomia economica;
(…)
Che per quanto riguarda la situazione economica e patrimoniale della SInora
si evidenzia che la stessa ha una propria autonomia economica ed inoltre CP_1 convive, oltre che con la LI, anche con la madre, la quale percepisce una consistente pensione.
Ha chiesto: 1) Che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili giudiziale conseguenti la trascrizione del matrimonio. 2) Che non sia posta alcuna somma a carico dei coniugi per il di loro mantenimento;
3) Che sia posto a carico del SI.
il mantenimento della sola LI di € 300,00 fin quando la Parte_1 Per_2 stessa diventi autosufficiente economicamente e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età della stessa.
Si è costituita la SIn. la quale, non opponendosi alla domanda principale ha CP_1 dedotto:
In primo luogo è bene evidenziare che il SI. non ha rispettato Parte_1 minimamente le condizioni previsti nell'accordo di separazione né dal punto di vista economico, né dal punto di vista della gestione delle figlie. (…) Il SI. non Parte_1 ha rispettato quanto stabilito in merito agli accordi economici. Nell'accordo di separazione era previsto che il SI. versasse per il mantenimento delle due Parte_1 figlie la somma di euro 600,00 mensili. Ebbene anche questo accordo non è stato
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rispettato. Il SI. dal momento della separazione anno 2020 non ha mai Parte_1 provveduto a pagare le somme come previsto nell'accordo di separazione.
Inoltre, assolutamente privo di fondamento è quanto asserito dalla controparte circa un accordo tra le parti in merito ad una riduzione della somma da euro 600,00 ad euro 300,00 stante l'autonomia economica della LI . La LI Per_3 Per_3 non lavora, quindi non si comprende su quali basi il ricorrente abbia sostenuto che la stessa fosse autonoma economicamente. Nessuna pattuizione vi è mai stata tra le parti in merito alla predetta riduzione. Il SI. ha, arbitrariamente, deciso Parte_1 di ridurre la somma da euro 600,00 ad euro 300,00.
In ogni caso neanche la somma di euro 300,00, dallo stesso arbitrariamente stabilita, è stata mai dallo stesso versata in questi anni. (…)
che il SI. non ha mai contribuito alle spese straordinarie e mediche Parte_1 benché più volte richieste dalla moglie;
anche quando la LI ha dovuto sostenere due interventi chirurgici alla cornea, le spese tutte anche quelle dell'operazione sono state pagate interamente dalla SI.ra . (…) CP_1
Purtroppo, si ribadisce, la SI.ra è costretta ad occuparsi completamente e da CP_1 sola della gestione delle figlie in quanto il padre non garantisce alcuna presenza.
Quindi, avendo solo lei la gestione dei due figli è chiaro che le quotidiane spese piccole o grandi che siano sono continue e sono a carico della SI.ra . (…) CP_1
Il SI. scrive nel ricorso che la SI.ra vive presso la madre la quale Parte_1 CP_1 si legge “percepisce una consistente pensione”. Ebbene il fatto che la SI.ra si CP_1 appoggi (già dalla separazione) presso la madre che, a dire del ricorrente, percepisce una consistente pensione non esime il SI. dal provvedere alla sua Parte_1 famiglia. Non deve essere la madre della SI.ra , che percepisce una CP_1 normalissima pensione, a provvedere sia dal punto di vista delle spese ordinarie che delle spese straordinarie al mantenimento dei figli del SI. . (…) Parte_1
Ha chiesto: 1) In via principale confermare gli accordi raggiunti dalle parti nella separazione consensuale;
2) confermare quanto corrisposto, a titolo di mantenimento dei figli, la somma già pattuita ma aggiornata e aumentata in considerazione delle spese sostenute dalla SI.ra al posto del SI. , e tenuto conto CP_1 Parte_1 dell'aumento del costo della vita, somma mensile per ciascun figlio da versarsi nella misura che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia, per le ragioni di fatto innanzi spiegate;
3) confermare cosi come stabilito negli accordi di separazione a carico del SI.
il pagamento del 50% delle spese straordinarie e mediche. Parte_1
All'udienza di prima comparizione del 13.3.2025, il procuratore del ricorrente ha preliminarmente evidenziato la tardività della costituzione in giudizio della resistente.
Il SIn. ha dichiarato: confermo il ricorso e ne chiedo l'accoglimento; Parte_1
vive con il compagno ed ha avuto un bambino. Sono disponibile a Per_3 continuare a contribuire al mantenimento di che ha 22 anni nella misura di € Per_2
300,00 perché queste sono le mie disponibilità. non ha un lavoro. Ha il titolo Per_2 di estetista. Lavoro nel commercio della gastronomia.
Pago 420 euro di canone. Guadagno più o meno 1.000,00 euro al mese. Sono disponibile a continuare a dare il 50% delle spese straordinarie per Per_2
La SIn.ra ha dichiarato: e' vero che vive con il compagno ed ha avuto CP_1 Per_3 un bambino. ha conseguito un titolo di studio di estetista ed ha 22 anni. Sta Per_2 cercando da sola di imparare e sta cercando di trovare un lavoro. Non pago canone
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perché vivo con mia madre che è proprietaria della casa e con noi sta anche con noi
Mia madre mi aiuta. Posso accettare la somma per di € 300,00 e le Per_2 Per_2 spese straordinarie al 50% per Per_2
I procuratori, pertanto, preso atto delle dichiarazioni delle parti, hanno chiesto decidersi il giudizio con rinuncia ai termini di legge.
Nel merito la domanda principale di divorzio è provata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi di separazione omologati con decreto n. 17/2020 di questo Tribunale. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto della rinuncia al mantenimento per la LI da parte della madre la quale ha confermato che Per_3 la ragazza vive con il suo compagno ed ha avuto un figlio.
Per che vive con lei e non è ancora autonoma economicamente - Per_2
(circostanze non contestate dal ricorrente) - la SIn. ha accettato la proposta CP_1 del che ha dichiarato la sua disponibilità a continuare a contribuire al Parte_1 mantenimento della LI. Pertanto, va posto a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere a la somma di € 300,00 mensili per la CP_1 LI con decorrenza dal ricorso e rivalutazione Istat da aprile 2026, oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
Spese compensate, stanti gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il
1°.
3.1997 da e;
Parte_1 CP_1 b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento della CP_1 LI con decorrenza dal ricorso e rivalutazione Istat da aprile 2026; Per_2
c) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie per la LI come da Protocollo del 2018; Per_2
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74: (atto n. 14 parte II
S.A, Sez. E, reg. atti matrimonio anno 1997); e) spese compensate.
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Così deciso in Napoli nella Camera di conSIlio del 21.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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