Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
- della sentenza, n. -OMISSIS-, resa all’esito del giudizio RG -OMISSIS-, del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS- e notificata in data -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AU O' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 112 c.p.a. notificato l’8 settembre 2025 e depositato l’11 settembre 2025, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Lavoro che ha così statuito:
“- condanna il Ministero della Salute al pagamento nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, dell’indennizzo di cui alla L. 210/92 per la VIII° categoria di cui alla tabella A del DPR 834/1981, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con gli interessi legali e rivalutazione sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
- condanna il Ministero della Salute alla refusione delle spese di lite, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.300,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ed al pagamento delle spese di CTU liquidate come in motivazione ”.
2. La ricorrente espone che copia conforme all’originale della sentenza, rilasciata in forma esecutiva, è stata notificata in data 8 marzo 2021 alla sede del Ministero resistente a mezzo del servizio postale come da relativa documentazione in atti (cfr. doc. 1 ricorrente).
3. Sempre nel ricorso viene evidenziato che la sentenza ha ormai acquisito efficacia di giudicato come da certificazione della cancelleria del Tribunale di -OMISSIS- del 26 febbraio 2025 in atti (cfr. doc. 2 ricorrente) e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 D.L. 669/1996.
4. Viene, pertanto, richiesto di ordinare l’ottemperanza della sentenza e, nel caso di mancata esecuzione della stessa nel termine assegnato, di nominare un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
5. Viene richiesta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
6. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale.
7. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad essa equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
10. Nel caso di specie la sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti di data 26 febbraio 2025.
11. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 8 marzo 2021 e il ricorso è stato notificato in data 8 settembre 2025.
12. Sono, pertanto, soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
13. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
14. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
15. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, in considerazione della competenza specifica attribuita a detta struttura organizzativa, il quale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio.
16. Una volta espletati i predetti incombenti, sarà cura del commissario ad acta far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
17. Per ciò che riguarda il commissario ad acta , si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
18. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto:
a) ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza, mediante corresponsione alla parte ricorrente delle somme stabilite nella sentenza n. -OMISSIS- ed alla stessa spettanti in virtù di tale sentenza, pubblicata in data-OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- – Sezione Lavoro con gli interessi dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo;
b) per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione intimata, nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, il quale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio;
c) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite e al commissario ad acta (responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR ON, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
AU O', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU O' | UR ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.