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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4751/2019 R.G.A.C.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza del giorno 26 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa MA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 26 novembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “Conclude come dall'atto di opposizione e dalle note autorizzate. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone” vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte intervenuta
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “in via Controparte_1 preliminare: - dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli opponenti, sig.ri
, e - in subordine, nell'ipotesi di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 ritenuta ammissibilità della eccezione di nullità delle fideiussioni, dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale delle Imprese di Napoli limitatamente a tale capo di domanda;
Nel merito: - rigettare le eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni tutte di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti al pagamento della somma di € 53.293,68, così come ricalcolata, con i successivi interessi come contrattualmente pattuiti, o se eccedenti, nei limiti dei tassi soglia, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
- con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa MA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4751 R.G. dell'anno 2019 avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
c.f.: c.f.: Controparte_3 C.F._1 CP_4
c.f.: C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi giusta mandato in atti dall'avv. Giuseppe Mauro, presso lo studio del quale, sito in Caserta al Corso Trieste n. 291, eleggono domicilio
OPPONENTI IN RIASSUNZIONE
E
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. , in Controparte_5 P.IVA_1
persona del procuratore speciale, che agisce non in proprio ma nella qualità di procuratrice di codice fiscale , Controparte_6 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Giovanni Solimene, presso lo studio del quale sito in Avellino alla Via P.S. Mancini n.70, elegge domicilio
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Controparte_7
nel registro Imprese di Milano: numero numero REA P.IVA_3 P.IVA_4
1260400, in persona dei procuratori speciali Dott. e Dott. Parte_1 [...]
in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del 27.07.2021, Parte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'avvocato Matteo Rossi presso lo studio del quale sito in Milano, Corso Matteotti n. 1., elegge domicilio
INTERVENUTA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
REA n. 420580, P.IVA (Gruppo IVA) e per essa – la P.IVA_5 P.IVA_6
mandataria con rappresentanza (già , Controparte_1 CP_9
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo
in persona del procuratore Dott.ssa , rappresentata P.IVA_7 CP_10
e difesa giusta mandato in atti dall'avvocato Matteo Rossi presso il cui studio sito in
Milano, al Corso Matteotti n. 1, elegge domicilio
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente gli istanti unitamente alla società Controparte_11 hanno spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 926/2019 con cui il
Tribunale di Avellino ha ingiunto loro di pagare la somma di euro 57.870,56 oltre interessi e spese del monitorio in virtù del saldo a debito del conto corrente n.
1000/00007181così dettagliata: euro 53.521,41 di cui €. 4.833,37 per giro saldo interessi iniziali, €. 48.688,04 per saldo capitale iniziale, al netto del rateo interessi di mora al 21.5.2019; €. 2.563,11 per rate interessi esercizio in corso al 30.4.2019; €.
1.786,04 per mora post 31.12.2017.
In relazione al predetto contratto di conto corrente hanno eccepito l'illegittima applicazione dello jus variandi, di interessi ultra-legali ed anatocistici, della commissione di disponibilità fondi, delle spese e delle valute nonché la nullità della fideiussione prestata in data 09.11.2016 e fino alla concorrenza di euro 65.000, per violazione della normativa antitrust.
Hanno dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo per i motivi esposti in premessa.
Parte convenuta costituendosi in giudizio ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione dei fideiussori in quanto la garanzia prestata rientrerebbe nell'alveo del contratto autonomo di garanzia e nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità della eccezione di nullità delle fideiussioni, dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale delle Imprese di Napoli limitatamente a tale capo di domanda e nel merito il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Esperita la mediazione obbligatoria e depositate le memorie istruttorie la causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU contabile.
Depositato l'elaborato peritale, , e Controparte_3 CP_4
hanno depositato con atto del 28.7.21 “ricorso in Controparte_2
riassunzione” nei confronti della originaria convenuta nonché del “
[...]
c.f. e partita iva , in persona del Controparte_12 P.IVA_8
Curatore Dott. (…)” rappresentando che “il Tribunale di Avellino con sentenza n. 13 del 27.4.2021, depositata il 5.5.2021, ha dichiarato il Fallimento della
[...]
pertanto, all'udienza del 19.11.2021, il giudice Controparte_12 precedentemente assegnatario del fascicolo, preso atto del fallimento della società
, dichiarava l'interruzione del processo. CP_12
Riassunto il giudizio, in data 28.04.2022 interveniva Controparte_7
ex art. 111 c.p.c., richiamando e facendo proprie le domande, eccezioni e difese, tutte, già svolte da rappresentata nel presente giudizio da Controparte_6 [...]
CP_5
La causa, infine, è stata rinviata all'udienza odierna per precisazioni delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata secondo le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
Da ultimo si rappresenta che con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
14.11.2025 ha spiegato intervento rappresentando che in Controparte_8
data 31.10.2024, con atto a rogito del Notaio rep. n. 88912, racc. n. Persona_1
19863, si è fusa per incorporazione in CP_13 Controparte_8
facendo proprie le domande, eccezioni e difese, tutte, già svolte da
[...] [...]
Controparte_7
DIRITTO
Anzitutto va dichiarata l'inammissibilità delle doglianze sollevate da parte opponente con note di trattazione scritta del 31 maggio 2022 circa la ritualità del procedimento di mediazione obbligatoria espletato nel corso del giudizio a fronte della mediazione conclusasi in data 11 giugno 2020.
L'opponente, infatti, nell'udienza successiva al procedimento di mediazione obbligatoria nulla ha eccepito, limitandosi a chiedere la concessione dei termini di cui all' art. 183 VI comma c.p.c. sicché ogni ulteriore doglianza circa la parte onerata e circa la rappresentanza sostanziale del procuratore delegato da controparte va dichiarata inammissibile perché tardiva.
La questione deve intendersi, dunque, superata e ogni rilievo successivo è precluso.
Sempre in via preliminare con riferimento alla natura giuridica delle fideiussioni in atti, si ritiene infondato l'assunto della convenuta opposta secondo cui si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia per la presenza della clausola “a prima richiesta”. Sul punto si precisa quanto segue.
Elemento decisivo per operare la non sempre agevole distinzione tra i due tipi di garanzia (fideiussione - garanzia astratta) non è certo il fatto che il garante è tenuto al pagamento 'a prima richiesta' o 'a semplice richiesta scritta', clausole, queste, che valgono ad introdurre, piuttosto, il principio del solve et repete. Ciò che rileva, invece,
è il divieto per il 'fideiussore' di sollevare eccezioni relative al rapporto fondamentale, salvo l'avvenuto pagamento.
Che questo sia il criterio distintivo di base è confermato da copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. un. 2010, n. 3947; più di recente, Cass. sez. III, 2016, n.
12152) che ha spiegato che gli indici tipici del carattere autonomo della garanzia sono costituiti da formule quali 'a prima richiesta e senza eccezioni', formule nelle quali il dato saliente, in quanto significativo della volontà di 'spezzare' il vincolo di accessorietà, è costituito proprio dal divieto di opporre eccezioni.
Ed invero, per costante giurisprudenza, “ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego
o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Ne consegue che la carenza dell'elemento dell'accessorietà, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l'impiego di specifica clausola idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto”.
(Trib. Napoli, Sent. n. 6148/22; Cass. Civ. Sent. n. 52/04; Cass. Civ. Sent. n. 7502/04;
19300/05; Cass. Civ. Sent. n. 23900/06; Cass. Civ. Sent. n. 4661/07).
Nel caso di specie, le clausole più significative delle fideiussioni, invocate al fine di qualificare il contratto come garanzia autonoma, sottolineano, piuttosto, l'obbligo per i fideiussori di pagare a 'semplice richiesta scritta', con riferimento, dunque, al mero
'solve et repete'.
Né a diversa qualificazione conduce la clausola per cui, anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite, la fideiussione si intende emessa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, dal momento che tale ipotesi vale a coprire meri obblighi restitutori, che gravano anche sul debitore principale pure in caso di nullità contrattuali.
Va dunque esclusa la natura autonoma della garanzia prestata e, pertanto, non è preclusa al fideiussore la possibilità di sollevare eccezioni relativamente al rapporto garantito.
Sulla nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust.
Quanto, invece, all'eccezione di nullità della fideiussione in quanto conclusa mediante utilizzazione di moduli redatti dall'A.B.I. e censurati dalla NC d'Italia nel 2005 per violazione del diritto della concorrenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2. L. 287/1990, si osserva, che se, per un verso, la relativa domanda spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese ai sensi dell'art. dell'art. 4, comma 1 ter, della legge
168/2003, aggiunto dall'art. 18 D.lgs. 3/2017, è pur vero, per altro verso, che tale doglianza può comunque essere esaminata dal Giudice ordinario della cognizione quando la questione viene sollevata in via di eccezione diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito (cfr. Cass. n. 9174/1987 in tema di eccezione di compensazione).
Dunque, sotto un profilo meramente processuale la nullità, essendo stata sollevata in via di mera eccezione - diretta a paralizzare le richieste della controparte - costituisce eccezione riconvenzionale non idonea - a differenza della domanda riconvenzionale -
a spostare la competenza, che viceversa rimane ferma dinanzi al giudice dell'opposizione in quanto giudice funzionalmente competente a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Di poi, quanto all'asserita nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust si osserva che la fideiussione in lite è stata sottoscritta nel 2016, pertanto in data di gran lunga successiva rispetto alla diffusione dello schema ABI oggetto del provvedimento NC di Italia n. 55/2005.
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, il provvedimento n.55/2005 della NC d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della NC medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della legge n. 287/90 (cfr. Tribunale di Milano, n. 294 del 19/01/2022).
Ed invero il citato provvedimento n. 55/2005 della NC d'Italia costituisce prova privilegiata in merito esclusivamente al comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, non potendo rappresentare invece prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione, stipulata in un periodo rispetto al quale non vi sia stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza.
Ad ogni buon conto, sempre per mera completezza espositiva, si rappresenta che, nella specie, NC d'Italia ha ritenuto lesivi della concorrenza gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).
La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla NC, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, ai garanti fideiussori di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova, si ripete, non è stato comunque assolto.
Da ultimo si precisa che risulta comunque infondata la contestazione sulla "nullità totale" della fideiussione in quanto Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994 ha chiarito che "sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti": in altri termini, tale vizio colpisce solo alcune clausole di tale contratto, in specie quelle corrispondenti alle NBU che siano frutto di intese illecite (in quanto restrittive della concorrenza nel settore bancario), ma non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto, salvo prova contraria che deve essere fornita da chi invochi la nullità dell'intero negozio, prova che non si riscontra nel caso in esame. (cfr., sul punto, anche
Tribunale Torino sez. I, 04/02/2022, n. 437).
A ciò si aggiunga, per quanto concerne la nullità parziale, che, da un lato, parte opponente, non invocandola espressamente, non ha prospettato sotto quali profili essa potrebbe produrre effetti sul diritto della controparte, omettendo pertanto l'allegazione dei fatti processualmente necessari affinché si debba procedere a una compiuta disamina della questione (non avendo neanche depositato lo schema ABI, né il provvedimento di NC D'Italia del 2005); e, dall'altro lato, anche l'espunzione delle clausole nulle relative alle fideiussioni dedotte in giudizio è inidonea a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, atteso che gli opponenti neppure hanno eccepito il mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c. da parte della NC, per cui, trattandosi di termine decadenziale non rilevabile d'ufficio, nulla può rilevarsi sul punto (Cass.
5.6.2012 n.
8989).
Sulle risultanze della CTU
In linea generale, va osservato, nella specie, che l'espletata CTU contabile non ha dato conferma delle doglianze lamentate dai correntisti.
Quanto all'utilizzabilità della CTU contabile, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal consulente, nella relazione da ultimo depositata.
Invero l'elaborato peritale appare del tutto conforme alla documentazione bancaria in atti ma, soprattutto, coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità in materia bancaria, sorretto da ragionamento del tutto immune da vizi e deficit logico- ricostruttivi, dunque pienamente utilizzabile ai fini decisori per le ragioni che si diranno.
L'analisi contabile espletata nel corso del giudizio ha avuto ad oggetto, dunque, il contratto di conto corrente ordinario n.7181 stipulato in data 05.05.2009 con il [...] ed intestato alla soc. ed, in particolare, ha riguardato la CP_14 Controparte_11
verifica di conformità delle previsioni contrattuali in punto di modifica delle condizioni contrattuali, usura, capitalizzazione trimestrale di interessi, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, operazioni data valuta.
Prima di procedere all'analisi del contratto si rappresenta che il rapporto oggetto di causa è stato stipulato per iscritto e reca la sottoscrizione da parte del Cliente. Tale circostanza è confermata anche dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato peritale.
Il contratto depositato in atti reca le seguenti condizioni economiche: tasso 0,00100% nominale e 0,0100% effettivo;
tasso debitore 12,75% nominale e 13,372% effettivo;
tasso di mora 12,75% nominale e 13,372% effettivo;
CMS 0,95% successivamente modificata in “2 euro al giorno per ogni 1.000,00 euro di saldo debitore o frazione fino ad un massimo di 100 euro per trimestre solare, periodicità di capitalizzazione trimestrale.
Dunque, alla luce di quanto rappresentato emerge che il predetto rapporto bancario reca con sufficiente precisione tutte le condizioni economiche.
Così individuato e descritto il rapporto bancario intercorso tra le parti ed oggetto del presente giudizio, al fine di determinare se la banca avesse o meno applicato condizioni illegittime, il CTU ha inizialmente verificato se la banca avesse variato nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate in origine, precisando sul punto che dapprima in data in data 28.09.2009 si stipula l'apertura di credito le cui condizioni sono le seguenti: tasso debitore 12% nominale, tasso effettivo 12,550% effettivo, apertura di credito di € 40.000,00, tasso debitore extra fido 12% nominale e 12,5508 effettivo;
C.D.F dello 0,5% calcolato al termine di ogni trimestre solare applicando la % alla media dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre e la periodicità di capitalizzazione è trimestrale.
Di poi, il 30 luglio 2010 sono state apportate altre modifiche delle condizioni contrattuali sottoscritte e approvate dal cliente.
Più precisamente, il tasso creditore è sempre 0,010%, il tasso debitore apertura di credito è del 7,50%, il tasso debitore anticipo fatture è dal 01/07/2010 al 30/07/2010 del 8,50% e dal 31.07.2010 del 3,5980%, il tasso debitore di scoperto di conto e di mora è del 12,25%, il tasso debitore in caso di utilizzo oltre fido è del 11,70%, la commissione disponibilità fondi a partire dal 01.10.2009 è del 0,25%.
Dunque, alcun comportamento illegittimo può essere attribuito alla banca per quanto riguarda la modifica delle condizioni unilaterali.
Con riferimento poi, alla capitalizzazione degli interessi, il consulente rappresenta che con riferimento al contratto n. 7181 sottoscritto in data 05.05.2009 dunque successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, sono stati rispettati i parametri previsti dalla predetta delibera che così dispone: “Nei contratti di conto corrente stipulati post delibera CICR del 09.02.2000, l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Per il periodo, invece, successivo al 16.04.2016 la contabilizzazione degli interessi è avvenuta secondo i dettami dell'art 120 co 2. Lett. a) e b) dlg385/1993TUB come modificato con legge 49/2016, dunque assicurando la stessa periodicità nel conteggio sia degli interessi creditori che debitori, rendendo di fatto nullo l'effetto anatocistico.
Ciò chiarito in punto di capitalizzazione degli interessi, il CTU quanto alla CMS riferisce che la stessa è stata contrattualizzata nel contratto originario del 05.05.2009 ed è in linea con il disposto del decreto-legge n. 185 del 2008 convertito nella Legge
28 Gennaio 2009 n. 2 che ha dichiarato di fatto illegittima la CMS (Commissione di
Massimo Scoperto) perlomeno se applicata su conti saltuariamente scoperti o con periodi di scopertura inferiori ai 30 giorni, precisando al riguardo che la commissione di massimo scoperto ante legge 2/2009 non viene calcolata e a partire dal 28 giugno
2009 non risulta più applicata per l'entrata in vigore della predetta legge.
Di poi il consulente ha appurato la corretta applicazione dei giorni valuta da parte della banca così come indicato in contratto. Da ultimo il perito ha verificato se la banca avesse applicato in contratto, tassi corrispettivi e moratori sovra soglia.
Orbene, anche in questo caso il CTU ha operato correttamente tenendo in considerazione i tassi indicati in contratto e nel calcolo per la verifica dei tassi effettivi applicati ha seguito le istruzioni della NC D'Italia.
Sul punto ha specificato che il contratto è stato stipulato nel secondo trimestre 2009 per le aperture di credito in conto corrente visto che il contratto originario nasce come conto corrente di corrispondenza e solo successivamente si ha un'apertura di credito, bisogna fare riferimento alle aperture di credito fino a € 5.000,00 il cui TEGM è del
12,91% che aumentato della metà porta ad un tasso soglia del 19,365% cioè,
(12,91%+6,455).
Ne discende che in base ai tassi contrattualizzati, il tasso debitore nominale del 12,75%
e quello effettivo del 13,37266% non superano la soglia di usura.
Con riferimento, invece, agli interessi moratori ha chiarito che, sempre tenendo in considerazione il II trimestre del 2009, la soglia di usura per gli interessi di mora si determina aumentando il TEGM+2,1 il tutto moltiplicato per 1,5, escludendo anche in questo caso l'usura con riferimento agli interessi moratori.
Così analizzato il contratto ed appurata la mancata applicazione da parte della banca di condizioni illegittime, il CTU correttamente ha però provveduto a rideterminare il rapporto dare/avere tra le parti, rispetto alla somma ingiunta.
Orbene, riferisce il consulente che l'importo a debito per il cliente odierno opponente ammonta ad euro 48.208,26 come risulta dall'ultimo estratto conto alla data del
30.08.2018.
La scrivente ritiene di aderire a quanto rideterminato dal perito in quanto non risulta fondata l'osservazione avanzata dal CTP di parte opposta secondo cui nella rideterminazione dei rapporti dare avere bisognerebbe tener conto oltre che del saldo contabile al 30.04.2018, a debito per il cliente, di € 48.208,26, anche degli interessi maturati fino alla data della certificazione ex art. 50 TUB del 21.05.2019, prodotta dalla banca, per un totale comprensivo di interessi maturati fino al 30.04.2019 di -€ 58.284,12.
Ed invero, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto ex art. 50 TUB dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, dall'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca, poiché l'estratto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla banca, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
Pertanto, correttamente il CTU nell'accertamento del saldo contabile ha tenuto conto solo degli estratti conto integrali prodotti (documentati fino al 30.04.2018), che evidenziano tutte le movimentazioni avvenute sul conto in quanto l'estratto ex art. 50
TUB non consente di verificare quali operazioni potrebbero considerarsi incontestate e come si sia determinata effettivamente la posizione debitoria del correntista.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa e considerate le conclusioni condivisibili a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato peritale, il credito vantato dalla NC in via monitoria va rideterminato nell'importo di euro 48.208,26.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato e vanno condannati gli opponenti al pagamento dell'importo così rideterminato, oltre interessi legali come richiesti nel monitorio.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti liquidandosi come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi del D. M. vigente e del valore della causa e valutate le fasi effettivamente espletate coì ripartite: fase di studio, introduttiva e di istruttoria in favore di fase decisionale, con decurtazione Controparte_5
perché trattata secondo le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. in favore della terza intervenuta . Controparte_8
Per le stesse ragioni, anche le spese della CCTTU, già liquidate con separato decreto, sono a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa MA Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4751/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n.926/2019, e condanna gli opponenti al pagamento della somma di € 48.208,26 oltre interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio;
-CONDANNA PARTE OPPONENTE al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 9.850 oltre IVA e CPA se richiesti e con attribuzione se richiesto, in favore di ed euro 4.253,00 oltre IVA e CPA se richiesti e con Controparte_5
attribuzione se richiesto, in favore della terza intervenuta.
-PONE a definitivo carico di parte opponente le spese di CCTTUU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 26 novembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa MA Casale