Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2025, proposto da
AR AS, RI TO GU e CI ON, rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi, rispettivamente: 1) sulla sentenza del Tribunale di Alessandria 30/05/2025, n. 227; 2) sulla sentenza del Tribunale di Alessandria 3.2.2025, n. 75; 3) del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 13.6.2024, n. 687.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO AL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe AS AR, GU RI TO e ON CI agiscono per l'esecuzione del giudicato formatosi, rispettivamente: 1) sulla sentenza del Tribunale di Alessandria 30/05/2025, n. 227, che ha condannato Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” con una provvista di € 1.000,00; 2) sulla sentenza del Tribunale di Alessandria 3.2.2025, n. 75, che ha condannato Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” con una provvista di € 500,00; 3) del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 13.6.2024, n. 687, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, per un totale di 3 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito, preliminarmente eccependo il difetto di competenza territoriale del T.A.R. Liguria in favore del T.A.R. Piemonte con riferimento ai ricorsi proposti dai sig.ri AR AS e GU RI TO.
Con memoria depositata in data 5.1.2026 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che le sentenze n. 227/2025 (ricorrente AS AR) e n. 75/2025 (ricorrente GU RI TO) sono state eseguite nelle more della fissazione di udienza “con conseguente infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero costituito”, sollecitando una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Giova premettere, quanto ai ricorrenti AS AR e GU RI TO, che ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere – che è pronuncia di merito (art. 134 c.p.a.) – osta l’eccepito difetto di competenza di questo Tribunale, trattandosi dell’esecuzione di sentenze di un giudice ordinario (Tribunale di Alessandria) che ha sede nella circoscrizione del T.A.R. Piemonte (art. 113 c.p.a.).
Dunque, tenuto conto che i due ricorrenti hanno dichiarato di non avere più alcun interesse a riassumere il giudizio dinanzi al T.A.R. Piemonte, non resta che dichiarare l’inammissibilità dei due ricorsi per difetto di competenza del T.A.R. Liguria.
Il ricorso della signora ON CI è invece fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibili i ricorsi dei signori AS AR e GU RI TO.
accoglie il ricorso della signora ON CI e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 13.6.2024, n. 687, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente con l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA MO, Presidente
LO AL, Consigliere, Estensore
IL FE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AL | CA MO |
IL SEGRETARIO