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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1378/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
BN GIACOMO, Giudice
VISONA' STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17419/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400118601 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 742/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha notificato all'Amministrazione comunale di Roma l'impugnazione riguardante l'avviso di accertamento n. 2400118601 Imposta TARI [2022] ed ha chiesto l'annullamento dello stesso sul presupposto che la pretesa tributaria sia illegittima e/o infondata.
Si è costituita l'Amministrazione comunale citata ed ha chiesto il rigetto il ricorso, riservandosi di precisare ed illustrare ulteriormente la propria posizione nel prosieguo del giudizio con gli adempimenti previsti. Evento non verificatosi.
La Parte ricorrente ha ribadito la propria posizione con una memoria a mezzo la quale ha avuto modo di precisare la mancanza di prova quanto alla maggiore pretesa.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'atto impugnato non riporta, come dovrebbe, l'immobile per il quale viene richiesta la tassa ed in particolare l'identificazione catastale così da permettere alla Ricorrente di poter esercitare il diritto di contestazione avverso la pretesa di pagamento. Ebbene il provvedimento di accertamento all'inizio della seconda pagina riporta che “..... i riferimenti dell'immobile assoggettato alla Ta.Ri. sono indicati all'interno dei documenti di cui al successivo prospetto …..”, poi nulla di ciò si riscontra nel c.d. “prospetto” ove invece sono riportati dati numerici di difficile comprensione. Dalla lettura di detto atto non è possibile individuare l'immobile nei confronti del quale viene avanzata la pretesa tributaria. Inoltre, va confermato che alla Società ricorrente non è stata mai notificata precedentemente alcuna comunicazione o atto presupposto, né tantomeno la pretesa di pagamento impugnata riporta, come già detto, l'ubicazione dell'immobile tassato tanto da impedire alla contribuente la possibilità di difendersi adeguatamente.
È altresì evidente che l'Ufficio non adempiendo all'onere probatorio a fronte delle richieste formulate nell'avviso di accertamento qui impugnato, non ha assolto a quanto previsto dall'art. 2697 del codice civile che impone a chi richiede un pagamento di dare la prova della sua fondatezza.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 300, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
BN GIACOMO, Giudice
VISONA' STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17419/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400118601 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 742/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha notificato all'Amministrazione comunale di Roma l'impugnazione riguardante l'avviso di accertamento n. 2400118601 Imposta TARI [2022] ed ha chiesto l'annullamento dello stesso sul presupposto che la pretesa tributaria sia illegittima e/o infondata.
Si è costituita l'Amministrazione comunale citata ed ha chiesto il rigetto il ricorso, riservandosi di precisare ed illustrare ulteriormente la propria posizione nel prosieguo del giudizio con gli adempimenti previsti. Evento non verificatosi.
La Parte ricorrente ha ribadito la propria posizione con una memoria a mezzo la quale ha avuto modo di precisare la mancanza di prova quanto alla maggiore pretesa.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'atto impugnato non riporta, come dovrebbe, l'immobile per il quale viene richiesta la tassa ed in particolare l'identificazione catastale così da permettere alla Ricorrente di poter esercitare il diritto di contestazione avverso la pretesa di pagamento. Ebbene il provvedimento di accertamento all'inizio della seconda pagina riporta che “..... i riferimenti dell'immobile assoggettato alla Ta.Ri. sono indicati all'interno dei documenti di cui al successivo prospetto …..”, poi nulla di ciò si riscontra nel c.d. “prospetto” ove invece sono riportati dati numerici di difficile comprensione. Dalla lettura di detto atto non è possibile individuare l'immobile nei confronti del quale viene avanzata la pretesa tributaria. Inoltre, va confermato che alla Società ricorrente non è stata mai notificata precedentemente alcuna comunicazione o atto presupposto, né tantomeno la pretesa di pagamento impugnata riporta, come già detto, l'ubicazione dell'immobile tassato tanto da impedire alla contribuente la possibilità di difendersi adeguatamente.
È altresì evidente che l'Ufficio non adempiendo all'onere probatorio a fronte delle richieste formulate nell'avviso di accertamento qui impugnato, non ha assolto a quanto previsto dall'art. 2697 del codice civile che impone a chi richiede un pagamento di dare la prova della sua fondatezza.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 300, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.