Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2022, proposto da
SI IK, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalie Ghirardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. n. 1902/2017 del 7 dicembre 2017, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio del ricorrente nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 3 febbraio 2026 il dott. UC VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato e depositato il 28 dicembre 2022, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione procedente ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
2. All’esito dell’udienza camerale del 25 gennaio 2023 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il proprio ricorso il ricorrente censura l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente perché, a suo dire, essa avrebbe istruito il procedimento in modo superficiale.
In particolare, lo straniero asserisce che la resistente non avrebbe adeguatamente valorizzato che egli sarebbe entrato in Italia nel 2009 con un permesso di soggiorno per motivi di studio; si sarebbe iscritto al Politecnico di Torino superando diciassette esami e, soprattutto, che sarebbe stato costretto lavorare sia per poter proseguire gli studi sia per mantenere la propria famiglia nel paese di origine, circostanza che, a suo dire, integrerebbe gli estremi di un grave e comprovato motivo, idoneo a derogare al periodo massimo di rinnovi previso ex lege .
4. Il ricorso è infondato.
In tema di accesso degli stranieri all'università, l'art. 46, comma 4, del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 dispone che « I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno ».
Si tratta di una previsione di « carattere assolutamente vincolante e - nel caso in cui la durata del corso di studi si sia protratta oltre la durata indicata - non lascia margini di apprezzamento discrezionale all'Amministrazione. La norma è infatti improntata all'esigenza di garantire l'esercizio del diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso, in modo da evitare il fenomeno dell'eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari al fine meramente strumentale di prolungare la permanenza nel territorio italiano per un tempo indefinito » ( ex multis T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 maggio 2017, n. 665).
Tanto premesso, dall’esame degli atti di causa è emerso che il ricorrente è stato iscritto per tredici anni corso di laurea triennale in Ingegneria meccanica e che, pertanto, ha usufruito del periodo massimo di rinnovi che, giova ribadirlo, opera a prescindere da eventuali cause di forza maggiore documentate.
A ciò si aggiunga che, come del resto già evidenziato in sede cautelare, è addirittura venuto meno il presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno, posto che dal 1° ottobre 2022 egli è decaduto dal corso di studi.
Infine, anche se la disposizione permettesse di derogare al periodo massimo di rinnovi per gravi e comprovati motivi il suo status di studente lavoratore non sarebbe comunque sussumibile nel novero delle ipotesi derogatorie.
5. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. In virtù delle peculiarità della vicenda il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
NG VI, Presidente
UC VI, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC VI | NG VI |
IL SEGRETARIO