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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione giudiziale scritta al RG. n. 6068/2022, promossa da
(c.f. , nato/a a MAKEDONSKI Parte_1 C.F._1 BR (Macedonia del Nord), il 23/04/1998 con l'avv. CRISTINA PICCOLI
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a BITOLA (Macedonia CP_1 C.F._2 199 con l'avv. GIOVANNI GHIRO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda sullo status, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che, ad oggi, non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e uniti in matrimonio il Parte_1 CP_1 19.08.2015, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Susegana (TV) dell'anno 2016 al n. 51, Parte II, Serie C.
Inoltre, le condizioni concordate – che prevedono l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore, già affidato, in sede presidenziale, in via esclusiva alla madre – appaiono rispondenti all'interesse dello stesso e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti;
questo, in particolare, alla luce delle positive valutazioni dei Servizi Sociali circa le capacità genitoriali di entrambe le parti e l'effettiva relazione affettiva recuperata dal padre con il figlio.
L'intervenuto accordo legittima l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a nato/a a MAKEDONSKI BR (Macedonia del Parte_1 Nord), il 23/04/1998 e nato/a a BITOLA (Macedonia del Nord), il 27/01/1996, CP_1 uniti in matrimonio il 19/08/2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SUSEGANA (TV) dell'anno 2016 n. 51, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
2 “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il sig. accetta che la separazione sia a lui addebitabile secondo CP_2 quanto disposto dall'art. 151 c.c..
3) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Mestre (VE) in via
Marsala ove la stessa attualmente risiede.
4) I coniugi assumeranno concordemente le decisioni di carattere sanitario e scolastico che riguardano il figlio, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. Nel rispetto di una pari condivisione dei compiti e della responsabilità genitoriale, il padre e la madre si impegnano a confrontarsi periodicamente per esaminare e valutare le necessità ed esigenze del figlio;
5) Il padre potrà far visita al figlio liberamente, previo accordo telefonico Per_1 con la madre, compatibilmente con impegni scolastici e ricreativi dello stesso.
Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, allorquando andrà a prenderlo a casa della madre verso le ore
18,00, per riaccompagnarlo la domenica alle 20.00, ma ciò solo dopo che sarà completato il percorso genitoriale svolto dall'Equipe Tutela Minori di avvicinamento ai nonni paterni;
nel frattempo il padre potrà stare con tutti i Per_1 sabato dal mattino alla sera nelle stesse modalità attuali;
6) In considerazione dei rispettivi impegni di lavoro, i genitori si riconoscono la maggiore flessibilità possibile nel conciliare i giorni di visita con le loro esigenze personali/lavorative, impegnandosi a concordare i tempi e le diverse modalità anche solo telefonicamente, via sms e/o w.app, con preavviso di due giorni, sempre e comunque al fine di garantire una auspicabile quanto necessaria continuità e stabilità nel rapporto con il figlio;
7) Durante le vacanze di Natale, il padre potrà tenere con sé il figlio andando a prenderlo alle 18.00 dell'ultimo giorno di scuola fino alle 20.00 del 30 dicembre già dal corrente anno 2025, mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio il piccolo starà con la madre. Nell'anno 2026 il periodo verrà invertito e così di seguito di anno in anno.
Durante le vacanze Pasquali il padre potrà tenere con sé il figlio due/tre giorni alternando con la madre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
Il padre potrà tenere altresì il figlio per la festa del fine che nel corrente Per_2 anno 2025 è stata il 30 marzo, mentre la madre lo terrà per la c.d. festa del montone (Bajram) che, nel corrente anno, cade il 28 giugno. E così in modo alternato di anno in anno;
8) Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere due settimane con il padre, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
9) Entrambi i genitori si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità attualmente in corso.
3 Il signor acconsente e favorisce gli incontri che le operatrici Equipe CP_1
Tutela Minori dell'Ulss 2 riterranno opportuno effettuare con i propri genitori nel corso del corrente anno;
10) Il signor verserà alla moglie l'importo mensile di € 250,00=, a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento del figlio. Il pagamento avverrà l'ultimo giorno di ogni mese, a mezzo bonifico bancario agli estremi conosciuti. Tale assegno si rivaluterà annualmente in base agli indici Istat-costo della vita a far data dal maggio 2026;
11) Il signor si impegna a contribuire alle spese straordinarie per il CP_1 figlio (scolastiche, mediche, di trasporto, ricreative, sportive, etc.) nella misura del
50% del loro importo. Le spese anticipate dalla madre dovranno esserle rimborsate entro 5 giorni da quando ne verrà effettuata la richiesta. Per la definizione delle spese straordinarie e le modalità per concordarle, si rinvia espressamente a quanto previsto dal “Protocollo per la Famiglia”, in vigore presso il Tribunale di Treviso, ben conosciuto dalle parti;
12) L'assegno unico universale ammontante oggi ad € 203,00 verrà percepito esclusivamente dalla madre;
13) I genitori si obbligano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza, nonché di recapito telefonico e si rilasciano reciproco assenso per l'annotazione del figlio minore nel passaporto o altro documento equivalente per l'espatrio. Resta comunque inteso che se un genitore decidesse di recarsi all'estero con il figlio, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'altro;
14) La sig.ra cede e trasferisce al sig. che Parte_1 CP_1 accetta, la sua quota di proprietà dell'autovettura Wolkswagen Golf targata FX762LA, a fronte del pagamento di € 1.000,00=;
15) Le parti danno atto di non avanzare alcuna reciproca richiesta economica derivante dalla pregressa loro convivenza;
16) Spese di procedura compensate fra le parti, dando atto che la sig.ra
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato”; Parte_1
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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