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Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08730/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01132 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08730/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8730 del 2025, proposto da
LA CC, rappresentato e difeso dall'avvocato NI AR NE, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 6158/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 08730/2025 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. Marco
IN e uditi per le parti l'avvocato Enrico Angelone, su delega dell'avvocato
NI AR NE, e l'avvocato dello Stato Giovanni Greco;
FATTO e DIRITTO
L'odierno ricorrente ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo per il
Lazio per l'annullamento dell'Avviso n. 5636 del 2 aprile 2019, trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale del M.I.U.R., e per il diritto ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo abilitante conseguito in Romania per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
L'odierno ricorrente ha dunque proposto appello per la riforma della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9375/2019.
Con sentenza n. 6158/2020, il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha accolto il ricorso in appello, statuendo tra l'altro che “(….) In linea di fatto non appare contestato che
l'odierno appellante sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro verso, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania. Il richiesto riconoscimento dell'operatività di quest'ultimo in
Italia viene negato dal Ministero odierno appellato sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania. Invero,
l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di N. 08730/2025 REG.RIC.
formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello
e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018). Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in
Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio –laurea –conseguito in Italia.
L'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati (….)”.
Rileva il ricorrente che l'Amministrazione resistente non ha ottemperato all'ordine del
Giudice, non avendo emesso, o meglio riemesso, un provvedimento finale sulla domanda di riconoscimento del titolo estero che tenga conto delle istruzioni indicate dal Consiglio di Stato, che nell'ottemperanda sentenza ha indicato le modalità di valutazione di riconoscimento del titolo estero.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
Nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Rilevato che ad oggi nessuna attività è stata posta in essere dall'Amministrazione, che non ha nulla comunicato alla parte istante, restando del tutto inerte, il ricorrente chiede che sia ordinata l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n.
6158/2020, dando esecuzione alla decisione entro un termine congruo, considerando che trattasi di un secondo esame della istanza di riconoscimento da effettuarsi secondo i criteri indicati nella sentenza ottemperanda.
Si chiede inoltre sin da ora la nomina di un commissario ad acta, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione. N. 08730/2025 REG.RIC.
Osserva il Collegio che, nel merito, il ricorso è fondato, non risultando dagli atti che il Ministero abbia ottemperato alla sentenza di questo Consiglio n. 6158/2020, nonostante l'obbligo su di esso gravante di darvi esecuzione secondo i principi di diritto nella stessa fissati.
In accoglimento del ricorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito va pertanto condannato ad ottemperare alla sentenza n. 6158/2020 con il provvedere al riesame dell'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero dalla ricorrente secondo i principi di diritto contenuti nella suddetta sentenza passata in giudicato.
Al fine degli adempimenti ora visti il Collegio:
A) assegna al Ministero dell'Istruzione e del Merito il termine di sessanta (60) giorni,
a far data dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione, per ottemperare alla sentenza di questo
Consiglio n. 6158/2020 provvedendo al riesame dell'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione presentata dal ricorrente;
B) procede alla nomina del Commissario ad acta incaricato di provvedere nell'ipotesi di persistente inerzia dell'Amministrazione, individuandolo nel Capo del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dipendente di ruolo del
Ministero di qualifica non inferiore a quella dirigenziale e con precisazione che, al fine di evitare ulteriori indugi, il Commissario ad acta designato (o il delegato nel frattempo individuato) si insedierà automaticamente allo spirare del termine di sessanta giorni indicato al punto A), ove non riceva comunicazione dalla struttura deputata a provvedere in via ordinaria dell'avvenuta esecuzione.
In quest'ultima evenienza detta struttura dovrà contestualmente inviare la comunicazione dell'avvenuta esecuzione, con i relativi esiti, anche al ricorrente; N. 08730/2025 REG.RIC.
C) assegna al Commissario ad acta un termine di sessanta (60) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di sessanta giorni indicato al punto A), per l'espletamento dell'incarico, entro il quale dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione rimasta inerte;
D) ordina all'Amministrazione di provvedere al rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente in relazione sia al giudizio definito con la sentenza n.
6158/2020, sia al ricorso indicato in epigrafe.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe, lo accoglie nei termini specificati in motivazione, disponendo gli adempimenti di cui alla motivazione stessa.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in misura forfettaria in € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco IN, Consigliere, Estensore N. 08730/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco IN
IL PRESIDENTE
Marco AR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01132 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08730/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8730 del 2025, proposto da
LA CC, rappresentato e difeso dall'avvocato NI AR NE, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 6158/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 08730/2025 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. Marco
IN e uditi per le parti l'avvocato Enrico Angelone, su delega dell'avvocato
NI AR NE, e l'avvocato dello Stato Giovanni Greco;
FATTO e DIRITTO
L'odierno ricorrente ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo per il
Lazio per l'annullamento dell'Avviso n. 5636 del 2 aprile 2019, trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale del M.I.U.R., e per il diritto ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo abilitante conseguito in Romania per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
L'odierno ricorrente ha dunque proposto appello per la riforma della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9375/2019.
Con sentenza n. 6158/2020, il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha accolto il ricorso in appello, statuendo tra l'altro che “(….) In linea di fatto non appare contestato che
l'odierno appellante sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro verso, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania. Il richiesto riconoscimento dell'operatività di quest'ultimo in
Italia viene negato dal Ministero odierno appellato sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania. Invero,
l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di N. 08730/2025 REG.RIC.
formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello
e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018). Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in
Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio –laurea –conseguito in Italia.
L'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati (….)”.
Rileva il ricorrente che l'Amministrazione resistente non ha ottemperato all'ordine del
Giudice, non avendo emesso, o meglio riemesso, un provvedimento finale sulla domanda di riconoscimento del titolo estero che tenga conto delle istruzioni indicate dal Consiglio di Stato, che nell'ottemperanda sentenza ha indicato le modalità di valutazione di riconoscimento del titolo estero.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
Nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Rilevato che ad oggi nessuna attività è stata posta in essere dall'Amministrazione, che non ha nulla comunicato alla parte istante, restando del tutto inerte, il ricorrente chiede che sia ordinata l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n.
6158/2020, dando esecuzione alla decisione entro un termine congruo, considerando che trattasi di un secondo esame della istanza di riconoscimento da effettuarsi secondo i criteri indicati nella sentenza ottemperanda.
Si chiede inoltre sin da ora la nomina di un commissario ad acta, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione. N. 08730/2025 REG.RIC.
Osserva il Collegio che, nel merito, il ricorso è fondato, non risultando dagli atti che il Ministero abbia ottemperato alla sentenza di questo Consiglio n. 6158/2020, nonostante l'obbligo su di esso gravante di darvi esecuzione secondo i principi di diritto nella stessa fissati.
In accoglimento del ricorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito va pertanto condannato ad ottemperare alla sentenza n. 6158/2020 con il provvedere al riesame dell'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero dalla ricorrente secondo i principi di diritto contenuti nella suddetta sentenza passata in giudicato.
Al fine degli adempimenti ora visti il Collegio:
A) assegna al Ministero dell'Istruzione e del Merito il termine di sessanta (60) giorni,
a far data dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione, per ottemperare alla sentenza di questo
Consiglio n. 6158/2020 provvedendo al riesame dell'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione presentata dal ricorrente;
B) procede alla nomina del Commissario ad acta incaricato di provvedere nell'ipotesi di persistente inerzia dell'Amministrazione, individuandolo nel Capo del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dipendente di ruolo del
Ministero di qualifica non inferiore a quella dirigenziale e con precisazione che, al fine di evitare ulteriori indugi, il Commissario ad acta designato (o il delegato nel frattempo individuato) si insedierà automaticamente allo spirare del termine di sessanta giorni indicato al punto A), ove non riceva comunicazione dalla struttura deputata a provvedere in via ordinaria dell'avvenuta esecuzione.
In quest'ultima evenienza detta struttura dovrà contestualmente inviare la comunicazione dell'avvenuta esecuzione, con i relativi esiti, anche al ricorrente; N. 08730/2025 REG.RIC.
C) assegna al Commissario ad acta un termine di sessanta (60) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di sessanta giorni indicato al punto A), per l'espletamento dell'incarico, entro il quale dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione rimasta inerte;
D) ordina all'Amministrazione di provvedere al rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente in relazione sia al giudizio definito con la sentenza n.
6158/2020, sia al ricorso indicato in epigrafe.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe, lo accoglie nei termini specificati in motivazione, disponendo gli adempimenti di cui alla motivazione stessa.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in misura forfettaria in € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco IN, Consigliere, Estensore N. 08730/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco IN
IL PRESIDENTE
Marco AR
IL SEGRETARIO