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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1137 - 2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Verbania prima Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica nella persona del G.Onorario dott. Katia Ruzza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1137 - 2020 avente ad oggetto: Usucapione promossa da: promossa da:
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: Parte_1
, residente in [...],con l'avv Marco Marchioni – C.F._1 pec Email_1
contro
-
nato a [...] il [...], codice fiscale e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, entrambi residenti in [...], difesi e rappresentati C.F._3 dall'avv. Maria Teresa Sapienza (CF – pec C.F._4
– fax 0324/247812) e dall'avv. Francesco Portiglia (CF Email_2
– pec C.F._5 Email_3 CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice ha concluso come da precisazione conclusioni depositate telematicamente richiamate in udienza qui ritrascritte “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, preso atto dell'adesione delle parti al piano divisionale proposto e dei conseguenti adempimenti dichiarare cessata la materia del contendere. Spese compensate”
Parte convenuta ha concluso come da precisazione conclusioni 13 dicembre 2024 depositate telematicamente richiamati in udienza, qui ritrascritte “contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie, anche incidentali, del caso, voglia il Tribunale adito, anche in via riconvenzionale: a) preso atto del versamento del conguaglio di euro 1.842,50 effettuato dai convenuti all'attrice, espressamente dichiarare che il conguaglio previsto dal CTU geom. è stato correttamente Per_1 versato;
b) condannare parte attrice al pagamento delle spese legali quantomeno per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria sino alla sentenza non definitiva che ha visto parte attrice completamente soccombente. In via istruttoria, ammettersi i capitoli di prova non ammessi e/o non espletati di cui alle memorie istruttorie 2 e 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta, con i testi sugli stessi indicati. Si allega ordine di bonifico con valuta 13/12/2024. Fatto salvo ogni altro diritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009- art. 132 cpc-)
***
Si richiamano integralmente per relationem i contenuti della sentenza non definitiva n. 124/2023 (pubblicata il 19/04/2023, Repert. n. 209/2023) Nella stessa il Tribunale statuiva “accerta e dichiara che l'attrice , nata a Parte_1 Premosello Chiovenda il 23.10.1964, Cod. Fisc.: , residente in [...]
Vigne Basse 15 è proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c., del box prefabbricato n. 1 insistente sul terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43, mappale 469, e della porzione di terreno su cui lo stesso insiste, come meglio identificati con la numerazione n. 1 nella planimetria prodotta sub. doc. 3) da parte convenuta acquisita al fascicolo d'ufficio e parte integrante della sentenza
- accerta e dichiara che i convenuti , nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 e , nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._2 Parte_2
, sono proprietari esclusivi per intervenuta usucapione ultraventennale ex C.F._3 art. 1158 c.c., del box prefabbricato n. 2 insistente sul terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43, mappale 469, e della porzione di terreno su cui lo stesso insiste, come meglio identificati con la numerazione n. 2 nella planimetria prodotta sub. doc. 3) acquisita al fascicolo d'ufficio e parte integrante della sentenza;
- accerta e dichiara che i convenuti , e , sono comproprietari, Controparte_1 Parte_2 con l'attrice in ragione delle rispettive quote di comproprietà indivisa dei terreni sui Parte_1 quali insiste, identificati nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43 mappali 469 e 482, del box prefabbricato n. 3 e del terreno sul quale insite come meglio identificati con la numerazione n. 3 nella planimetria prodotta sub. doc. 3) e per l'effetto rigetta le domande di usucapione avanzate dalle parti;
- accerta e dichiara che il box numero 4 identificato con la numerazione numero 4 sul planimetria prodotta da parte convenuta sub doc 4 insistente su terreno accatastato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43 mappale 482, edificato dai comproprietari del terreno e Controparte_1
in virtù dell'accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., è di proprietà comune nella Parte_2 quota del 50% a e nella restante quota del 50% a e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 in mancanza di diverso accordo scritto ad substantiam e per l'effetto rigetta la domanda di
[...] demolizione avanzata da parte attrice Rimette la causa a ruolo in istruttoria come da Parte_1 separata ordinanza contestuale per nomina di consulenza tecnica per l'individuazione dei lotti e la pronuncia sulla domande di divisione - Spese alla sentenza definitiva Rimessa la causa in istruttoria e disposta la CTU veniva redatto progetto di divisione prevedente demolizione del box 4 Il progetto divisionale veniva accettato dalle parti e lo stesso veniva dichiarato esecutivo in data 26.11.2024 ex art 789 cpc Il si rendeva disponibile e sue spese ad abbattere il box n 4 CP_1 La presente pronuncia quindi stante l'esecutività del progetto divisionale accettato dalle parti riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese legali
________________ Venendo alla regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con orientamento consolidato che afferma che “nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 15.5.2002, n. 7059, Cass. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986, n. 1111). Nel caso di specie, va osservato, da una parte, che il giudizio si è reso necessario per il comune intento delle parti di addivenire allo scioglimento giudiziale della comunione;
tuttavia prima della divisione è stato necessario l'accertamento di eventuali diritti di usucapione maturati in capo alle parti sui beni per meglio individuare i beni da dividere e quelli per i quali era intervenuto acquisto a titolo originario. Ed infatti l'attrice chiedeva di essere dichiarata proprietaria per Pt_1 intervenuta usucapione dei garage/autorimesse nn. 1 e 3 insistenti su parte dei terreni identificati nel NCT del Comune di Domodossola alla Partita 1, Foglio 43, Particelle 469 e 482 e del terreno sui quali gli stessi sono edificati;
di accertare l'inesistenza di alcun diritto, oltre che l'abusiva occupazione, da parte dei Sigg. e - a seguito della Controparte_1 Parte_2 edificazione dell'autorimessa n.
4 - sulla/della porzione di terreno sulla quale insiste detto garage (NCT del Comune di Domodossola alla Partita 1, Foglio 43, Particella 482), e la divisione della residua parte del terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola alla Partita 1, Foglio 43, Particella 482 La convenuta a sua volta chiedeva di dichiarare che , e , sono Controparte_1 Parte_2 proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c., del box prefabbricato n. 2 insistente sul terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43, mappale 469, e della porzione di terreno su cui lo stesso insiste;
di dichiarare che CP_1
e , sono comproprietari, con l'attrice , in ragione delle
[...] Parte_2 Parte_1 rispettive quote di comproprietà indivisa dei terreni sui quali insiste, identificati nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43 mappali 469 e 482, del box prefabbricato n. 3, in via subordinata per usucapione ultraventennale, avendolo essi convenuti sempre utilizzato, posseduto e goduto come comproprietari;
di dichiarare che da una parte e e sono Pt_1 Parte_2 CP_1 comproprietari, in ragione delle rispettive quote di comproprietà indivise del terreno comune sulla quale insiste, del box prefabbricato n. 4, costruito dal convenuto su parte del terreno CP_1 comune identificato al NCT Foglio 43 mappale 482; di disporre lo scioglimento della comunione. La sentenza non definitiva ha accertato che , è proprietaria esclusiva per Parte_1 intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c., del box prefabbricato n. 1 insistente sul terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43, mappale 469, e della porzione di terreno su cui lo stesso insiste;
che e sono Controparte_1 Parte_2 proprietari esclusivi per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c., del box prefabbricato n. 2 insistente sul terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43, mappale 469, e della porzione di terreno su cui lo stesso insiste. E' stata rigettata la domanda di usucapione avanzata da parte attrice del box identificato al numero 3 (mappale allegato sub doc 3 da parte convenuta) insistente su mappale corte comune accatastata nel NCT del Comune di Domodossola alla Partita 1, Foglio 43, Particella 482 e 469 E' stato accertato che il box numero 4 identificato con la numerazione numero 4 sul planimetria prodotta da parte convenuta sub doc 4 insistente su terreno accatastato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43 mappale 482, edificato dai comproprietari del terreno e Controparte_1
in virtù dell'accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., è di proprietà comune nella Parte_2 quota del 50% a e nella restante quota del 50% a e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 in mancanza di diverso accordo scritto ad substantiam e per l'effetto è stata rigettata la
[...] domanda di demolizione avanzata da parte attrice Parte_1 A seguito di rimessione in istruttoria il CTU ha individuato i beni divisibili e indicato la necessità di demolizione del box n 4 non suscettibile di sanatoria indicando spese di demolizione per €. 4.392,00 Le parti hanno accettato il progetto divisionale del CTU In particolare i convenuti all'udienza di discussione del progetto hanno CP_2 Parte_2 accettato lo stesso e come già precisato si sono dichiarati disponibili e proprie spese ad abbattere il box n 4 In sede di precisazione conclusioni le parti hanno allegato e dato atto dell'effettivo versamento del conguaglio Alla luce delle pronunce rilevato quindi che nei confronti sia di parte attrice sia dei convenuti è stata accertata l'intervenuta usucapione di due beni (box 1 e 2) che è stata sì rigettata la domanda di usucapione del box 3 avanzata da parte attrice e la declaratoria di demolizione del box 4 ma di contro in sede di CTU e poi di progetto di divisione accettato dalle parti è emersa la necessità di demolizione del box 4. Rilevato che è emerso come dato pacifico in causa il fatto che tale costruzione abusiva sia stata edificata dai convenuti (seppur senza l'opposizione della comproprietaria attrice) rilevato che i convenuti si sono dichiarati disponibili alla demolizione a loro spese, presupposto necessario per la validità del progetto di divisione, per tali motivi viste le pronunce appare giustificabile la compensazione integrale delle spese, comprese le spese di CTU, resasi necessaria nel comune interesse delle parti per valorizzare i compendi, identificare il carattere abusivo o meno dei beni e quindi la divisibilità le necessità di demolizione e così quantificare il conguaglio dovuto a di €. 1.842,50 risultante già corrisposto Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: Richiama le statuizioni della sentenza non definitiva n. 124/2023 (pubblicata il 19/04/2023, Repert. n. 209/2023) Richiama il progetto di divisione redatto dal CTU con consulenza depositata in data 16.05.2024 integrato con le osservazioni depositate in data 20.11.2024 e con l'elaborato grafico aggiornato e datato 19.11.2024 con la previsione della demolizione del box 4, l'adesione delle parti al progetto divisionale e l'esecutività dello stesso in data 26.11.2024 ex art 789 cpc Compensa integralmente le spese fra le parti Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna Così deciso in Verbania in data 14.07.2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Katia Ruzza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Verbania prima Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica nella persona del G.Onorario dott. Katia Ruzza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1137 - 2020 avente ad oggetto: Usucapione promossa da: promossa da:
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: Parte_1
, residente in [...],con l'avv Marco Marchioni – C.F._1 pec Email_1
contro
-
nato a [...] il [...], codice fiscale e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, entrambi residenti in [...], difesi e rappresentati C.F._3 dall'avv. Maria Teresa Sapienza (CF – pec C.F._4
– fax 0324/247812) e dall'avv. Francesco Portiglia (CF Email_2
– pec C.F._5 Email_3 CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice ha concluso come da precisazione conclusioni depositate telematicamente richiamate in udienza qui ritrascritte “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, preso atto dell'adesione delle parti al piano divisionale proposto e dei conseguenti adempimenti dichiarare cessata la materia del contendere. Spese compensate”
Parte convenuta ha concluso come da precisazione conclusioni 13 dicembre 2024 depositate telematicamente richiamati in udienza, qui ritrascritte “contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie, anche incidentali, del caso, voglia il Tribunale adito, anche in via riconvenzionale: a) preso atto del versamento del conguaglio di euro 1.842,50 effettuato dai convenuti all'attrice, espressamente dichiarare che il conguaglio previsto dal CTU geom. è stato correttamente Per_1 versato;
b) condannare parte attrice al pagamento delle spese legali quantomeno per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria sino alla sentenza non definitiva che ha visto parte attrice completamente soccombente. In via istruttoria, ammettersi i capitoli di prova non ammessi e/o non espletati di cui alle memorie istruttorie 2 e 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta, con i testi sugli stessi indicati. Si allega ordine di bonifico con valuta 13/12/2024. Fatto salvo ogni altro diritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009- art. 132 cpc-)
***
Si richiamano integralmente per relationem i contenuti della sentenza non definitiva n. 124/2023 (pubblicata il 19/04/2023, Repert. n. 209/2023) Nella stessa il Tribunale statuiva “accerta e dichiara che l'attrice , nata a Parte_1 Premosello Chiovenda il 23.10.1964, Cod. Fisc.: , residente in [...]
Vigne Basse 15 è proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c., del box prefabbricato n. 1 insistente sul terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43, mappale 469, e della porzione di terreno su cui lo stesso insiste, come meglio identificati con la numerazione n. 1 nella planimetria prodotta sub. doc. 3) da parte convenuta acquisita al fascicolo d'ufficio e parte integrante della sentenza
- accerta e dichiara che i convenuti , nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 e , nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._2 Parte_2
, sono proprietari esclusivi per intervenuta usucapione ultraventennale ex C.F._3 art. 1158 c.c., del box prefabbricato n. 2 insistente sul terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43, mappale 469, e della porzione di terreno su cui lo stesso insiste, come meglio identificati con la numerazione n. 2 nella planimetria prodotta sub. doc. 3) acquisita al fascicolo d'ufficio e parte integrante della sentenza;
- accerta e dichiara che i convenuti , e , sono comproprietari, Controparte_1 Parte_2 con l'attrice in ragione delle rispettive quote di comproprietà indivisa dei terreni sui Parte_1 quali insiste, identificati nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43 mappali 469 e 482, del box prefabbricato n. 3 e del terreno sul quale insite come meglio identificati con la numerazione n. 3 nella planimetria prodotta sub. doc. 3) e per l'effetto rigetta le domande di usucapione avanzate dalle parti;
- accerta e dichiara che il box numero 4 identificato con la numerazione numero 4 sul planimetria prodotta da parte convenuta sub doc 4 insistente su terreno accatastato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43 mappale 482, edificato dai comproprietari del terreno e Controparte_1
in virtù dell'accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., è di proprietà comune nella Parte_2 quota del 50% a e nella restante quota del 50% a e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 in mancanza di diverso accordo scritto ad substantiam e per l'effetto rigetta la domanda di
[...] demolizione avanzata da parte attrice Rimette la causa a ruolo in istruttoria come da Parte_1 separata ordinanza contestuale per nomina di consulenza tecnica per l'individuazione dei lotti e la pronuncia sulla domande di divisione - Spese alla sentenza definitiva Rimessa la causa in istruttoria e disposta la CTU veniva redatto progetto di divisione prevedente demolizione del box 4 Il progetto divisionale veniva accettato dalle parti e lo stesso veniva dichiarato esecutivo in data 26.11.2024 ex art 789 cpc Il si rendeva disponibile e sue spese ad abbattere il box n 4 CP_1 La presente pronuncia quindi stante l'esecutività del progetto divisionale accettato dalle parti riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese legali
________________ Venendo alla regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con orientamento consolidato che afferma che “nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 15.5.2002, n. 7059, Cass. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986, n. 1111). Nel caso di specie, va osservato, da una parte, che il giudizio si è reso necessario per il comune intento delle parti di addivenire allo scioglimento giudiziale della comunione;
tuttavia prima della divisione è stato necessario l'accertamento di eventuali diritti di usucapione maturati in capo alle parti sui beni per meglio individuare i beni da dividere e quelli per i quali era intervenuto acquisto a titolo originario. Ed infatti l'attrice chiedeva di essere dichiarata proprietaria per Pt_1 intervenuta usucapione dei garage/autorimesse nn. 1 e 3 insistenti su parte dei terreni identificati nel NCT del Comune di Domodossola alla Partita 1, Foglio 43, Particelle 469 e 482 e del terreno sui quali gli stessi sono edificati;
di accertare l'inesistenza di alcun diritto, oltre che l'abusiva occupazione, da parte dei Sigg. e - a seguito della Controparte_1 Parte_2 edificazione dell'autorimessa n.
4 - sulla/della porzione di terreno sulla quale insiste detto garage (NCT del Comune di Domodossola alla Partita 1, Foglio 43, Particella 482), e la divisione della residua parte del terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola alla Partita 1, Foglio 43, Particella 482 La convenuta a sua volta chiedeva di dichiarare che , e , sono Controparte_1 Parte_2 proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c., del box prefabbricato n. 2 insistente sul terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43, mappale 469, e della porzione di terreno su cui lo stesso insiste;
di dichiarare che CP_1
e , sono comproprietari, con l'attrice , in ragione delle
[...] Parte_2 Parte_1 rispettive quote di comproprietà indivisa dei terreni sui quali insiste, identificati nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43 mappali 469 e 482, del box prefabbricato n. 3, in via subordinata per usucapione ultraventennale, avendolo essi convenuti sempre utilizzato, posseduto e goduto come comproprietari;
di dichiarare che da una parte e e sono Pt_1 Parte_2 CP_1 comproprietari, in ragione delle rispettive quote di comproprietà indivise del terreno comune sulla quale insiste, del box prefabbricato n. 4, costruito dal convenuto su parte del terreno CP_1 comune identificato al NCT Foglio 43 mappale 482; di disporre lo scioglimento della comunione. La sentenza non definitiva ha accertato che , è proprietaria esclusiva per Parte_1 intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c., del box prefabbricato n. 1 insistente sul terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43, mappale 469, e della porzione di terreno su cui lo stesso insiste;
che e sono Controparte_1 Parte_2 proprietari esclusivi per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c., del box prefabbricato n. 2 insistente sul terreno identificato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43, mappale 469, e della porzione di terreno su cui lo stesso insiste. E' stata rigettata la domanda di usucapione avanzata da parte attrice del box identificato al numero 3 (mappale allegato sub doc 3 da parte convenuta) insistente su mappale corte comune accatastata nel NCT del Comune di Domodossola alla Partita 1, Foglio 43, Particella 482 e 469 E' stato accertato che il box numero 4 identificato con la numerazione numero 4 sul planimetria prodotta da parte convenuta sub doc 4 insistente su terreno accatastato nel NCT del Comune di Domodossola al Foglio 43 mappale 482, edificato dai comproprietari del terreno e Controparte_1
in virtù dell'accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., è di proprietà comune nella Parte_2 quota del 50% a e nella restante quota del 50% a e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 in mancanza di diverso accordo scritto ad substantiam e per l'effetto è stata rigettata la
[...] domanda di demolizione avanzata da parte attrice Parte_1 A seguito di rimessione in istruttoria il CTU ha individuato i beni divisibili e indicato la necessità di demolizione del box n 4 non suscettibile di sanatoria indicando spese di demolizione per €. 4.392,00 Le parti hanno accettato il progetto divisionale del CTU In particolare i convenuti all'udienza di discussione del progetto hanno CP_2 Parte_2 accettato lo stesso e come già precisato si sono dichiarati disponibili e proprie spese ad abbattere il box n 4 In sede di precisazione conclusioni le parti hanno allegato e dato atto dell'effettivo versamento del conguaglio Alla luce delle pronunce rilevato quindi che nei confronti sia di parte attrice sia dei convenuti è stata accertata l'intervenuta usucapione di due beni (box 1 e 2) che è stata sì rigettata la domanda di usucapione del box 3 avanzata da parte attrice e la declaratoria di demolizione del box 4 ma di contro in sede di CTU e poi di progetto di divisione accettato dalle parti è emersa la necessità di demolizione del box 4. Rilevato che è emerso come dato pacifico in causa il fatto che tale costruzione abusiva sia stata edificata dai convenuti (seppur senza l'opposizione della comproprietaria attrice) rilevato che i convenuti si sono dichiarati disponibili alla demolizione a loro spese, presupposto necessario per la validità del progetto di divisione, per tali motivi viste le pronunce appare giustificabile la compensazione integrale delle spese, comprese le spese di CTU, resasi necessaria nel comune interesse delle parti per valorizzare i compendi, identificare il carattere abusivo o meno dei beni e quindi la divisibilità le necessità di demolizione e così quantificare il conguaglio dovuto a di €. 1.842,50 risultante già corrisposto Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: Richiama le statuizioni della sentenza non definitiva n. 124/2023 (pubblicata il 19/04/2023, Repert. n. 209/2023) Richiama il progetto di divisione redatto dal CTU con consulenza depositata in data 16.05.2024 integrato con le osservazioni depositate in data 20.11.2024 e con l'elaborato grafico aggiornato e datato 19.11.2024 con la previsione della demolizione del box 4, l'adesione delle parti al progetto divisionale e l'esecutività dello stesso in data 26.11.2024 ex art 789 cpc Compensa integralmente le spese fra le parti Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna Così deciso in Verbania in data 14.07.2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Katia Ruzza