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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/05/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4902/2023, avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento
TRA
rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura Parte_1
in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Andrea Esposito e Massimiliano
Olivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, piazza di Santa Maria Ausiliatrice n.44;
RICORRENTE
E
, in AR
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta delega in calce alla memoria difensiva, dai dipendenti funzionari incaricati, elettivamente domiciliata presso la sede sita in , viale Pier Luigi Nervi n. 180 – scala CP_1
C,
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_2
difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Cristiana Lupi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Marcantonio Bragadin
n.96; RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi e note di trattazione scritta.
Decisa a seguito dell'udienza del 8.5.2025 svoltasi nelle forme di cui agli artt.
127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 innanzi all'intestato
Tribunale, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento Parte_1
n. 097 2022 0077951137 000 emessa dall' ON
e notificata in data 18.10.2023, relativa alla ordinanza ingiunzione di pagamento n. 141 del 22.09.2020, irrogata dall'
[...]
. AR
L'ordinanza ingiungeva nei confronti di e della Parte_1 [...]
, quest'ultima quale obbligato in solido, il pagamento della Controparte_4 somma complessiva di € 2.615,50, comprensiva di € 35,50 per spese di notifica, per la violazione di cui all'art. 53, T.U. 1124/1965, in quanto, non Parte_1 aveva denunciato all' , entro due giorni da quando ne ha avuto notizia, CP_5
l'infortunio sul lavoro che ha colpito in data 14.12.2015 il lavoratore
[...]
. Per_1
Come motivi di opposizione, il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella notificatagli in quanto non preceduta dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione dell' né da alcun altro AR
atto prodromico alla suddetta cartella. In conseguenza della mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione, il ricorrente eccepiva il decorso del termine prescrizionale quinquennale del credito relativo alla sanzione amministrativa irrogata nei suoi confronti e la conseguente impossibilità di procedere in via esecutiva per mancanza del titolo esecutivo. Nel merito, contestava l'irragionevolezza nel quantum della somma ingiunta e chiedeva, inoltre, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento oggetto di
- 2 - impugnazione.
Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_2
chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione, non aveva alcun potere di sindacare la legittimità della richiesta formalizzata nel ruolo formato dall'ente impositore, dovendosi limitare ad un esame meramente formale della regolarità del titolo esecutivo affidatogli per la riscossione. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio l AR
il quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
[...] in quanto l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 141/2020, prodromica alla cartella di pagamento oggetto dell'odierno giudizio di impugnazione, era stata ritualmente notificata nei confronti del ricorrente, sicché doveva ormai ritenersi definitiva e non contestabile nel merito. Deduceva, inoltre, che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente era infondata in quanto l'ordinanza ingiunzione notificata costituiva valido atto interruttivo. Nel merito, deduceva la legittimità della sanzione irrogata sia nell'an che nel quantum, comprese le maggiorazioni applicate alla sanzione suddetta e contestate dal ricorrente, comminate in ossequio a quanto previsto dall'art. 27, L. n. 689/1981.
Prodotta documentazione, denegata la sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata, all'udienza dell'8.05.2025, svoltasi la discussione della causa ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., il sottoscritto giudice, ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . ON
In tal senso, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza-ingiunzione
- 3 - irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi
d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 24154/2007).
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione per una sanzione amministrativa irrogata nei confronti del ricorrente, non pagata e costituente titolo esecutivo immesso nei ruoli dell'ente impositore.
Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento, è ammessa l'opposizione entro 30 gg. ai sensi degli artt. 22 e ss., L.689/1981.
Se vi è stata notifica del verbale di contestazione e non è intervenuto il pagamento, così come se è stata ritualmente emessa ordinanza ingiunzione, e non vi è stata opposizione (o se vi è stata ed è stata rigettata), ma la P.A. lascia decorrere troppo tempo prima di procedere agli atti successivi diretti alla riscossione forzata, ed è intervenuta la prescrizione, contro la eventuale successiva cartella esattoriale può essere proposta opposizione ex art. 615
c.p.c., non soggetta a preclusioni temporali. Così come per qualsiasi altro vizio intervenuto successivamente (alla scadenza del termine per impugnare il precedente atto) che infici la validità della cartella.
Egualmente, può essere proposta contro la cartella esattoriale
- 4 - opposizione per vizi suoi propri, per motivi sostanziali (art. 615 c.p.c.) ovvero formali (ex art. 617 c.p.c.), in questo caso entro 20 giorni dalla ricezione della notifica dell'atto.
Laddove invece, come viene lamentato nel caso che ci occupa, il verbale di contestazione oppure l'ordinanza ingiunzione non sono mai stati notificati, il rimedio ammesso dalla giurisprudenza è l'opposizione, in via recuperatoria dell'opposizione ex L.689/81 che non si è potuta tempestivamente promuovere contro il verbale o l'ordinanza-ingiunzione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione;
in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata”
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721).
Invece, costituisce materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività) del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
Nel caso di specie, mediante il presente giudizio di opposizione, Pt_1
ha eccepito che non è stato reso edotto di alcun atto prodromico alla
[...]
notifica della cartella di pagamento impugnata. Di detta asserzione, tuttavia, risultano in atti prove contrarie che ne dimostrano l'infondatezza.
Invero, va rilevato che l' AR
ha dato prova del fatto che l'ordinanza ingiunzione di
[...]
pagamento n. 141/2020 è stata regolarmente notificata mediante compiuta giacenza, essendo state esperite tutte le formalità prescritte (cfr. doc. all. n. 1
- 5 - dell' ). AR
Nel caso di specie, la notifica dell'ordinanza ingiunzione risulta eseguita presso l'indirizzo di residenza dichiarato dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio. Tanto si evince dalla relata di notifica in calce all'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 141/2020 emessa dall' resistente e dall'avviso di ricevimento della AR
raccomandata C.A.D. versata in atti (cfr. doc. all. n. 1 dell'
[...]
di ), ove è espressamente indicato l'indirizzo in AR CP_1
Roma di via Castelbottaccio, n. 42/B.
Orbene, in caso di temporanea assenza del destinatario, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 890/1982, “...Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere (…) l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente”. Ed ancora, ai sensi del successivo comma 5, “La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4”.
In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, pertanto, ai fini della determinazione del dies di perfezionamento ed il termine a quo per l'opposizione, in caso di mancata immediata ricezione da parte del destinatario, deve ritenersi che la comunicazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, in applicazione dell'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del
- 6 - destinatario.
Nel caso di specie, risultano rispettate tutte le formalità prescritte, in particolare l'invio della raccomandata informativa da parte dell'addetto dell'Ufficio Postale presso l'indirizzo di residenza (cfr. doc. all. 1 prodotto in atti dall' ). AR
Orbene, “la notificazione eseguita, è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatari”, (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 4274 del
13 febbraio 2019) ovvero dell'abituale dimora “nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova”. (Corte di Cassazione, III sez. civ., ordinanza n. 7109 del 12 marzo
2020).
Nel caso di specie, risultando la notifica dell'ordinanza ingiunzione risulta eseguita presso l'indirizzo di residenza dal ricorrente corrispondente altresì a quello dichiarato nell'atto introduttivo, sarebbe stato suo onere provare la difformità della situazione di fatto rispetto a quella anagrafica.
Pertanto il perfezionamento della notificazione deve ritenersi avvenuto decorsi i dieci giorni dalla spedizione dell'avviso del 28.9.2020.
In virtù delle suddette considerazioni, ogni altra eccezione inerente al merito della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione n.
141/2020 deve considerarsi ormai tardiva.
In ogni caso la giurisprudenza (Corte di cassazione ordinanza n. 11789 del 6 maggio 2019) ha precisato che ove sia esperita l'opposizione recuperatoria in materia di ordinanza ingiunzione, l'allegazione dei vizi nel merito è “necessaria qualora sia proposta opposizione a cartella esattoriale fondata su ordinanza-ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata”, contestazioni nel merito che parte opponente non ha sollevato, limitandosi genericamente ad affermare di non aver mai violato la norma contestata.
- 7 - Nella presente sede potranno, pertanto, esaminarsi esclusivamente le eccezioni di prescrizione e di irragionevole maggiorazione della sanzione irrogata susseguenti alla formazione del titolo esecutivo, qualificabili quali opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Come statuito dalla recente giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'eccezione di prescrizione mossa dal ricorrente, avendo ad oggetto l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. “Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative
e la notificazione del primo atto interruttivo” (Cass. n. 18152/2024).
La suddetta eccezione di prescrizione, tuttavia, non può essere accolta.
Giova rammentare che l'art. 28, L. n. 689/1981 prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che la violazione commessa dal ricorrente è stata integrata in data
20.01.2016 (cfr. diffida obbligatoria , doc. all. n. 4 prodotto in atti CP_5 dall' ). AR
L'ordinanza ingiunzione di pagamento costituisce pacificamente intimazione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione. Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione n. 141/2020, sottesa alla cartella esattoriale, come già specificato, è stata ritualmente notificata. Dalla Comunicazione di
Avvenuto Deposito (doc. all. n. 1 prodotto dall' AR
) emerge che veniva immesso nella cassetta postale presso la
[...]
residenza del ricorrente l'avviso di deposito come riportato ritualmente
- 8 - nell'avviso di ricevimento nel quale è poi specificata, mediante timbro dell'agente postale, la data in cui si è perfezionata per il ricorrente Parte_1
la compiuta giacenza, quest'ultima avvenuta in data 08.10.2020, dopo il decorso di 10 giorni dalla data di invio della raccomandata informativa spedita dall'agente postale (Corte cost. n. 3/2010).
Quindi, deve ritenersi che la notifica dell'ordinanza ingiunzione n.
141/2020 abbia interrotto il termine di prescrizione quinquennale decorrente dall'accertamento della violazione amministrativa, sicché l'eccezione estintiva sollevata dal ricorrente deve ritenersi infondata.
Analogamente infondata deve ritenersi l'eccezione inerente alla richiesta di importi da parte delle resistenti a titolo di maggiorazioni, ritenute irragionevoli da parte ricorrente. La doglianza è estremamente generica, limitandosi la parte ad affermarne la presunta irragionevolezza. In ogni caso, si osserva che le asserite maggiorazioni contestate dal ricorrente sono previste dall'art. 27, L. n. 689/1981, le cui singole voci sono state indicate analiticamente nella cartella di pagamento notificata al ricorrente (cfr. pag. 5, della cartella di pagamento, doc. all. n. 3, prodotto in atti dall'
[...]
). Controparte_2
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della cartella di pagamento impugnata.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di lite da liquidarsi in favore dell'
[...]
, sono determinate coma da norma AR speciale di cui all'art. 9 D. lgs. 149/2015, per cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
- 9 - con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati.”
Le spese di lite da liquidarsi in favore dell' ON
, sono determinate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
[...]
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022. In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Cristiana Lupi, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento n.
097 2022 0077951137 000 emessa dall' ON
;
[...]
b) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' AR
, che si liquidano in complessivi euro 1.240,00 ai sensi dell'art. 9
[...]
D. lgs. 149/2015;
c) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in complessivi ON
1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'avv. Cristiana Lupi, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Latina il 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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