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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2024
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 947/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Chiarello;
- attore - Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gastaldi. CP_1
- convenuta -
Oggi 27 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attore l'avv. Piero Rizzo in sostituzione dell'avv. Giuseppe Chiarello. Per la parte convenuta è presente l'avv. Francesco Ferrari in sostituzione dell'avv. Alessandro Gastaldi. I difensori discutono insistendo nelle rispettive pretese e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 947/2024 R.G.A.C., vertente TRA (c.f.: , rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Chiarello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al viale della Resistenza, n. 43; -attore/opponente- CONTRO
(c.f.: ), con sede legale in Uppsala (Svezia), CP_1 P.IVA_1 so la ale per l'Italia in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti a rogito del notaio di Padova del 5/11/2021 (rep. n. 643 - racc. n. 442) Persona_1 dall'avv. Alessandro Gastaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Amedeo Francesco Ferrari, sito in Cosenza, alla piazza Europa, n. 9.
-convenuta/opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 31/2024 del tribunale di Cosenza.
Causa decisa all'udienza del 27 novembre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti Per l'attore opponente (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo): “accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto di cessione di crediti pro-soluto del 15/10/2018 stipulato tra la società CP_2
e l'opposta , per tutti i motivi sopra spiegati;
voglia il Tribunale di
[...] CP_1
Cosenza accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta CP_1
per tutti i motivi sopra spiegati;
voglia il Tribunale di Cosenza per l'effetto revocare,
[...] annullare, comunque dichiarare nullo e privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 31/2024 (n. RG 413/2020) emesso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa Erminia Ceci, in data 12.01.2024, notificato in data 09.02.2024, per tutti i motivi sopra spiegati. Con condanna della convenuta-opposta , con sede in Svezia 75383 CP_1
Uppsala, che agisce attraverso la sua Succursale per l'Italia, in persona del suo procuratore,
Pagina 2 di 7 con sede a Milano (MI), in Via Tazzoli, n. 6, al pagamento di spese, compenso, spese generali ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore e procuratore”. Per la convenuta opposta (conclusioni rassegnate nelle note conclusive autorizzate del 22/9/2025): “In via principale, rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 31/2024 (R.G. n. 413/2024), del Tribunale Ordinario di Cosenza;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto d'ingiunzione N. 31/2024 (R.G. n. 413/2024), del Tribunale Ordinario di Cosenza, accertare, in ogni caso, l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare, parte attrice, al pagamento della somma complessiva di euro 9.827,97, oltre ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore, o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
Condannare, in ogni caso, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2024 emesso in data 12/1/2024, con il quale il tribunale di Cosenza gli ha ingiunto il pagamento in favore di , della somma di € 9.827,97 oltre interessi per come CP_1 richiesti in ricorso ed oltre alle spese legali, a titolo di saldo del finanziamento per l'acquisto di un'automobile stipulato con contratto n. 5465144 in data 7/8/2018 (per € 12.336,00, da restituirsi a mezzo di n. 96 rate mensili da € 128,50 ciascuna) con che ha successivamente ceduto il Controparte_2 credito ad CP_1
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, per mancato avveramento della condizione prevista nella clausola n.
1.2 del contratto di cessione intervenuto tra e Controparte_2 [...]
, da qualificarsi come sospensiva poiché subordinava l'efficacia CP_1 della cessione ad una preventiva attività di recupero del credito da parte della cedente, nel caso di specie non avvenuta, dal momento che non aveva ricevuto alcuna lettera di messa in mora e/o eventuali comunicazioni di risoluzione del contratto di finanziamento da parte della cedente, con la conseguenza che il contratto di cessione doveva ritenersi inefficace nei suoi confronti. Ha concluso nel chiedere, in accoglimento della spiegata eccezione, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio CP_1 per chiedere il rigetto dell'opposizione per aver fornito la prova del
[...] proprio credito, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, attraverso la produzione in giudizio del contratto di finanziamento, allegando, altresì, l'inadempimento dell'opponente comprovato dall'estratto conto allegato, da cui risulta un debito di € 9.827,97, che il nel proprio atto non aveva Pt_1
Pagina 3 di 7 nemmeno contestato. Ha dedotto, inoltre, la piena sussistenza della propria legittimazione ad agire per il recupero del credito azionato, per averlo acquisito da mediante un contratto di cessione pro soluto e di aver Controparte_2 soddisfatto il requisito della notifica della cessione e della preventiva costituzione in mora direttamente con la notifica del ricorso per ingiunzione, applicandosi al caso di specie la disciplina di cui al combinato disposto ex artt. 1219 e 1182 c.c. Ha concluso, dunque, nel chiedere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ha chiesto di accertare la congruità della pretesa creditoria e, per l'effetto, la condanna del al pagamento della somma di € 9.827,97, oltre Pt_1 ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con ordinanza del 16/9/2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza svoltasi mediante trattazione scritta come da decreto del 20/7/2024, il tribunale ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto, sebbene l'opponente avesse eccepito principalmente l'inefficacia della cessione del credito da parte dell'originaria creditrice ad , sul presupposto che la stessa Controparte_2 CP_1 fosse subordinata all'espletamento, da parte della cedente, di un'attività di recupero del credito che in realtà non vi sarebbe stata, la titolarità del credito in capo all'opposta risultava dal portafoglio crediti acquistato da CP_2
, in cui è incluso anche quello vantato nei confronti dell'opponente. Con
[...] la stessa ordinanza, ha assegnato i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, che è stato effettivamente esperito, anche se con esito negativo per omessa partecipazione all'incontro da parte dell'opponente, per come si evince dal verbale del 12/11/2024 depositato dall'opposta in data 20/2/2025. Con provvedimento del 8/3/2025, reso all'esito dell'udienza del 7/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con decreto del 18/2/2025 regolarmente comunicato ai difensori delle parti, il tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta dell'opponente di revoca dell'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto “non impugnabile” e non suscettibile di revoca in virtù del divieto espresso previsto dall'art. 177, terzo comma, n. 2, c.p.c., secondo cui
“Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge” ed ha condannato Parte_1 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 nel testo vigente ratione temporis, per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza addurre alcuna giustificazione. Con il medesimo provvedimento, la causa è stata
Pagina 4 di 7 ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21/11/2025, poi differita all'udienza del 27/11/2025, assegnando alle parti termine per il deposito di scritti conclusivi sino al 30/9/2025, che risultano depositati solo dall'opposta. All'udienza odierna sono comparsi i difensori di entrambe le parti che hanno discusso la causa insistendo ciascuno nelle proprie pretese.
2. L'opposizione è infondata e in quanto tale va rigettata. Va preliminarmente osservato, al riguardo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. cass. n. 16767/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Tanto premesso va evidenziato che, a fronte delle contestazioni sollevate dall'attore nell'atto di opposizione in ordine alla mancanza di prova della titolarità del credito da parte della società opposta, quest'ultima ha assolto ai propri oneri probatori. Sul punto, è sufficiente evidenziare che il ha Pt_1 contestato la titolarità del credito sostenendo l'inefficacia della cessione da parte dell'originaria creditrice ad , sul Controparte_2 CP_1 presupposto che la stessa fosse subordinata all'espletamento, da parte della cedente, di un'attività di recupero del credito che in realtà non vi sarebbe stata. La doglianza non merita accoglimento. Premesso che la clausola di cui al punto 1.1. del contratto di cessione (“La Cedente si obbliga a cedere pro soluto tutte le posizioni creditorie (di seguito, i “Crediti”) vantate nei confronti della propria clientela (di seguito, i “Debitori Ceduti”), che siano stati sottoposti al processo di recupero di cui all'art. 18.2, che soddisfino tutte le caratteristiche elencate nel successivo punto 2 e per i quali non siano integrate le cause di retrocessione previste nel successivo punto 5”) non può essere interpretata alla stregua di una condizione sospensiva, mancando la stessa indicazione dell'evento futuro e incerto al verificarsi del quale la cessione diventerebbe inefficace. La clausola si limita a descrivere l'oggetto del contratto, per come si evince anche dal fatto che è rubricata “Oggetto”, al fine di indicare i crediti ceduti.
Pagina 5 di 7 Nessun dubbio può sussistere in ordine alla regolarità della cessione da
[...] ad , la quale agisce per il credito nascente dal CP_2 CP_1
546 18 sottoscritto da con Parte_1 CP_2 per un finanziamento per l'acquisto di una automobile dell'importo di €
[...]
12.336,00, da restituirsi a mezzo di n. 96 rate mensili di € 128,50 ciascuna. La società opposta ha fornito la piena prova della propria legittimazione attiva, sebbene contestata dall'opponente, per avere acquistato il credito per cui è causa da mediante la produzione in giudizio del contratto di Controparte_2 cessione del 16/10/2018 e del portafoglio crediti acquistati, da cui risulta inequivocabilmente che il rapporto in questione è compreso fra quelli ad essa ceduti. La società ha, dunque, fornito la prova del fatto costitutivo del diritto, ottemperando all'onere posto a suo carico dal codice civile attraverso la produzione documentale versata in atti ed allegata al ricorso proposto in via monitoria e, pertanto, perfettamente utilizzabile nel giudizio di opposizione, per come stabilito dalla corte di cassazione (cfr. cass. n. 21626/2019). Ne consegue, per un verso, che il contratto di finanziamento stipulato in data 7/8/2018 - non specificamente contestato nella sua materialità dall'opponente e debitamente sottoscritto dallo stesso che ha finanche provveduto al Pt_1 pagamento di alcuni ratei - dimostrano l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia dell'estratto conto alla data del 22/7/2019, riportando le movimentazioni integrali del rapporto dalla data della sua apertura, fornisce la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitore. Ad analoga conclusione non può giungersi con riguardo alla posizione dell'opponente, le cui doglianze non sono meritevoli d'accoglimento, in quanto genericamente poste, senza nemmeno contestare il quantum di cui alla pretesa creditoria, che deve ritenersi comprovata dall'estratto conto depositato, non oggetto di contestazione e che riporta le movimentazioni integrali del rapporto dalla sua apertura, fornendo la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del relativo saldo debitorio. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da Pt_1 va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 31/2024 va integralmente
[...] confermato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa, diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta:
rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 31/2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese relat e giudizio che liquida nell ssiva di € 2.538,50, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 947/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Chiarello;
- attore - Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gastaldi. CP_1
- convenuta -
Oggi 27 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attore l'avv. Piero Rizzo in sostituzione dell'avv. Giuseppe Chiarello. Per la parte convenuta è presente l'avv. Francesco Ferrari in sostituzione dell'avv. Alessandro Gastaldi. I difensori discutono insistendo nelle rispettive pretese e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 947/2024 R.G.A.C., vertente TRA (c.f.: , rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Chiarello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al viale della Resistenza, n. 43; -attore/opponente- CONTRO
(c.f.: ), con sede legale in Uppsala (Svezia), CP_1 P.IVA_1 so la ale per l'Italia in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti a rogito del notaio di Padova del 5/11/2021 (rep. n. 643 - racc. n. 442) Persona_1 dall'avv. Alessandro Gastaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Amedeo Francesco Ferrari, sito in Cosenza, alla piazza Europa, n. 9.
-convenuta/opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 31/2024 del tribunale di Cosenza.
Causa decisa all'udienza del 27 novembre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti Per l'attore opponente (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo): “accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto di cessione di crediti pro-soluto del 15/10/2018 stipulato tra la società CP_2
e l'opposta , per tutti i motivi sopra spiegati;
voglia il Tribunale di
[...] CP_1
Cosenza accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta CP_1
per tutti i motivi sopra spiegati;
voglia il Tribunale di Cosenza per l'effetto revocare,
[...] annullare, comunque dichiarare nullo e privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 31/2024 (n. RG 413/2020) emesso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa Erminia Ceci, in data 12.01.2024, notificato in data 09.02.2024, per tutti i motivi sopra spiegati. Con condanna della convenuta-opposta , con sede in Svezia 75383 CP_1
Uppsala, che agisce attraverso la sua Succursale per l'Italia, in persona del suo procuratore,
Pagina 2 di 7 con sede a Milano (MI), in Via Tazzoli, n. 6, al pagamento di spese, compenso, spese generali ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore e procuratore”. Per la convenuta opposta (conclusioni rassegnate nelle note conclusive autorizzate del 22/9/2025): “In via principale, rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 31/2024 (R.G. n. 413/2024), del Tribunale Ordinario di Cosenza;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto d'ingiunzione N. 31/2024 (R.G. n. 413/2024), del Tribunale Ordinario di Cosenza, accertare, in ogni caso, l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare, parte attrice, al pagamento della somma complessiva di euro 9.827,97, oltre ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore, o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
Condannare, in ogni caso, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2024 emesso in data 12/1/2024, con il quale il tribunale di Cosenza gli ha ingiunto il pagamento in favore di , della somma di € 9.827,97 oltre interessi per come CP_1 richiesti in ricorso ed oltre alle spese legali, a titolo di saldo del finanziamento per l'acquisto di un'automobile stipulato con contratto n. 5465144 in data 7/8/2018 (per € 12.336,00, da restituirsi a mezzo di n. 96 rate mensili da € 128,50 ciascuna) con che ha successivamente ceduto il Controparte_2 credito ad CP_1
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, per mancato avveramento della condizione prevista nella clausola n.
1.2 del contratto di cessione intervenuto tra e Controparte_2 [...]
, da qualificarsi come sospensiva poiché subordinava l'efficacia CP_1 della cessione ad una preventiva attività di recupero del credito da parte della cedente, nel caso di specie non avvenuta, dal momento che non aveva ricevuto alcuna lettera di messa in mora e/o eventuali comunicazioni di risoluzione del contratto di finanziamento da parte della cedente, con la conseguenza che il contratto di cessione doveva ritenersi inefficace nei suoi confronti. Ha concluso nel chiedere, in accoglimento della spiegata eccezione, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio CP_1 per chiedere il rigetto dell'opposizione per aver fornito la prova del
[...] proprio credito, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, attraverso la produzione in giudizio del contratto di finanziamento, allegando, altresì, l'inadempimento dell'opponente comprovato dall'estratto conto allegato, da cui risulta un debito di € 9.827,97, che il nel proprio atto non aveva Pt_1
Pagina 3 di 7 nemmeno contestato. Ha dedotto, inoltre, la piena sussistenza della propria legittimazione ad agire per il recupero del credito azionato, per averlo acquisito da mediante un contratto di cessione pro soluto e di aver Controparte_2 soddisfatto il requisito della notifica della cessione e della preventiva costituzione in mora direttamente con la notifica del ricorso per ingiunzione, applicandosi al caso di specie la disciplina di cui al combinato disposto ex artt. 1219 e 1182 c.c. Ha concluso, dunque, nel chiedere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ha chiesto di accertare la congruità della pretesa creditoria e, per l'effetto, la condanna del al pagamento della somma di € 9.827,97, oltre Pt_1 ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con ordinanza del 16/9/2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza svoltasi mediante trattazione scritta come da decreto del 20/7/2024, il tribunale ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto, sebbene l'opponente avesse eccepito principalmente l'inefficacia della cessione del credito da parte dell'originaria creditrice ad , sul presupposto che la stessa Controparte_2 CP_1 fosse subordinata all'espletamento, da parte della cedente, di un'attività di recupero del credito che in realtà non vi sarebbe stata, la titolarità del credito in capo all'opposta risultava dal portafoglio crediti acquistato da CP_2
, in cui è incluso anche quello vantato nei confronti dell'opponente. Con
[...] la stessa ordinanza, ha assegnato i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, che è stato effettivamente esperito, anche se con esito negativo per omessa partecipazione all'incontro da parte dell'opponente, per come si evince dal verbale del 12/11/2024 depositato dall'opposta in data 20/2/2025. Con provvedimento del 8/3/2025, reso all'esito dell'udienza del 7/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con decreto del 18/2/2025 regolarmente comunicato ai difensori delle parti, il tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta dell'opponente di revoca dell'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto “non impugnabile” e non suscettibile di revoca in virtù del divieto espresso previsto dall'art. 177, terzo comma, n. 2, c.p.c., secondo cui
“Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge” ed ha condannato Parte_1 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 nel testo vigente ratione temporis, per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza addurre alcuna giustificazione. Con il medesimo provvedimento, la causa è stata
Pagina 4 di 7 ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21/11/2025, poi differita all'udienza del 27/11/2025, assegnando alle parti termine per il deposito di scritti conclusivi sino al 30/9/2025, che risultano depositati solo dall'opposta. All'udienza odierna sono comparsi i difensori di entrambe le parti che hanno discusso la causa insistendo ciascuno nelle proprie pretese.
2. L'opposizione è infondata e in quanto tale va rigettata. Va preliminarmente osservato, al riguardo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. cass. n. 16767/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Tanto premesso va evidenziato che, a fronte delle contestazioni sollevate dall'attore nell'atto di opposizione in ordine alla mancanza di prova della titolarità del credito da parte della società opposta, quest'ultima ha assolto ai propri oneri probatori. Sul punto, è sufficiente evidenziare che il ha Pt_1 contestato la titolarità del credito sostenendo l'inefficacia della cessione da parte dell'originaria creditrice ad , sul Controparte_2 CP_1 presupposto che la stessa fosse subordinata all'espletamento, da parte della cedente, di un'attività di recupero del credito che in realtà non vi sarebbe stata. La doglianza non merita accoglimento. Premesso che la clausola di cui al punto 1.1. del contratto di cessione (“La Cedente si obbliga a cedere pro soluto tutte le posizioni creditorie (di seguito, i “Crediti”) vantate nei confronti della propria clientela (di seguito, i “Debitori Ceduti”), che siano stati sottoposti al processo di recupero di cui all'art. 18.2, che soddisfino tutte le caratteristiche elencate nel successivo punto 2 e per i quali non siano integrate le cause di retrocessione previste nel successivo punto 5”) non può essere interpretata alla stregua di una condizione sospensiva, mancando la stessa indicazione dell'evento futuro e incerto al verificarsi del quale la cessione diventerebbe inefficace. La clausola si limita a descrivere l'oggetto del contratto, per come si evince anche dal fatto che è rubricata “Oggetto”, al fine di indicare i crediti ceduti.
Pagina 5 di 7 Nessun dubbio può sussistere in ordine alla regolarità della cessione da
[...] ad , la quale agisce per il credito nascente dal CP_2 CP_1
546 18 sottoscritto da con Parte_1 CP_2 per un finanziamento per l'acquisto di una automobile dell'importo di €
[...]
12.336,00, da restituirsi a mezzo di n. 96 rate mensili di € 128,50 ciascuna. La società opposta ha fornito la piena prova della propria legittimazione attiva, sebbene contestata dall'opponente, per avere acquistato il credito per cui è causa da mediante la produzione in giudizio del contratto di Controparte_2 cessione del 16/10/2018 e del portafoglio crediti acquistati, da cui risulta inequivocabilmente che il rapporto in questione è compreso fra quelli ad essa ceduti. La società ha, dunque, fornito la prova del fatto costitutivo del diritto, ottemperando all'onere posto a suo carico dal codice civile attraverso la produzione documentale versata in atti ed allegata al ricorso proposto in via monitoria e, pertanto, perfettamente utilizzabile nel giudizio di opposizione, per come stabilito dalla corte di cassazione (cfr. cass. n. 21626/2019). Ne consegue, per un verso, che il contratto di finanziamento stipulato in data 7/8/2018 - non specificamente contestato nella sua materialità dall'opponente e debitamente sottoscritto dallo stesso che ha finanche provveduto al Pt_1 pagamento di alcuni ratei - dimostrano l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia dell'estratto conto alla data del 22/7/2019, riportando le movimentazioni integrali del rapporto dalla data della sua apertura, fornisce la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitore. Ad analoga conclusione non può giungersi con riguardo alla posizione dell'opponente, le cui doglianze non sono meritevoli d'accoglimento, in quanto genericamente poste, senza nemmeno contestare il quantum di cui alla pretesa creditoria, che deve ritenersi comprovata dall'estratto conto depositato, non oggetto di contestazione e che riporta le movimentazioni integrali del rapporto dalla sua apertura, fornendo la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del relativo saldo debitorio. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da Pt_1 va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 31/2024 va integralmente
[...] confermato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa, diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia.
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P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta:
rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 31/2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese relat e giudizio che liquida nell ssiva di € 2.538,50, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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