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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 20020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20020 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18171/2024 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) , -ricorrente- contro , , rappresentati e difesi dall’avvocato RO CE ([...]) , -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 392/2024 depositata il 31/05/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. Sentito il P.G., in persona dell’Avvocata Generale Rita San Lorenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. M.L. B.L. Civile Sent. Sez. 1 Num. 20020 Anno 2025 Presidente: ACIERNO MARIA Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 17/07/2025 2 di 17 Sentiti, per il ricorrente, l’Avv.to dello Stato Massarelli e, per i controricorrenti, l’Avv.to Marotti, i quali hanno illustrato oralmente le loro difese e hanno concluso come da rispettivi atti. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 392/2024, pubblicata il 31/5/2024, ha confermato la decisione di primo grado, del luglio 2022, che, accogliendo il ricorso avverso il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, aveva riconosciuto, in capo alla cittadina albanese , entrata in Italia in esenzione dal visto, il diritto di soggiorno, ai sensi dell’art.30, comma 1, lett.c), del d.lgs 286/1998, per motivi familiari in quanto già in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art.29 del T.U.I., essendo coniugata con suo connazionale, regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE di durata illimitata. In particolare, a fronte del gravame del Ministero dell’Interno, che sosteneva l’inapplicabilità del disposto e della procedura di cui alla norma sopra richiamata in quanto la Sig.ra entrata in Italia in esenzione da visto, in quanto cittadina albanese, con ingresso riqualificato come «ingresso per turismo», non sarebbe stata «regolarmente soggiornante», non avendo un valido titolo di soggiorno da convertire, i giudici d’appello hanno sostenuto che: a) l’art.30 citato, comma 1, lett.c), laddove afferma che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato «c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento … con straniero regolarmente soggiornante in Italia», disciplina l’ipotesi del ricongiungimento del familiare direttamente in Italia (c.d. coesione familiare) a prescindere dal possesso di un visto di ingresso per siffatto motivo, in quanto deroga, infatti, al principio generale in base al quale per il rilascio del permesso di soggiorno è necessario essere in M.L. B.L. M.L. 3 di 17 possesso di un visto regolare d'ingresso con la stessa motivazione per cui si richiede il permesso di soggiorno, il tutto a salvaguardia dell’unità della famiglia, che la legge italiana tutela, in linea con l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; b) l’art. 30 individua, quali ipotesi alternative, quella di colui che giunga in Italia con visto di ricongiungimento - comma 1, lett. a) – distinta da quella di cui alle successive lettere b) e c), quest’ultima in particolare concernente la c.d. coesione familiare o ricongiungimento da effettuarsi direttamente sul territorio nazionale, ciò anche perché «allorché il familiare in favore del quale si richiede il ricongiungimento già si trova, legittimamente, nel territorio dello Stato, sarebbe irragionevole, una volta verificata la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla norma, esigere da lui il rientro nel paese di cui è cittadino e il reingresso con il visto della rappresentanza diplomatica italiana»; c) la sig.ra risulta essere assolutamente ammissibile in quanto la stessa, al momento della presentazione, era regolarmente soggiornante in Italia (munita di visto per turismo), così come richiesto e previsto dalla normativa nazionale, non operando alcuna distinzione in merito al titolo di soggiorno del familiare beneficiario del ricongiungimento limitandosi infatti a richiedere la presenza regolare dello stesso;
d) l’art. 30 TUI è una «procedura alternativa al procedimento bifasico previsto dall’art. 29 TUI» e la ratio dell’art. 30 TUI, è proprio quella di agevolare e garantire l’unità familiare, anche alla luce dei principi costituzionali ed internazionali in materia, laddove (ovviamente) la famiglia abbia comunque tutti i requisiti richiesti per ottenere il ricongiungimento e senza esigere dal familiare un irragionevole ed antieconomico rientro nel paese di cui è cittadino solo al fine di fare reingresso con il visto della rappresentanza diplomatica italiana. Non si rinvenivano motivi ostativi al rilascio circa la pericolosità sociale della richiedente e il nucleo familiare disponeva di alloggio M.L. 4 di 17 idoneo e di redditi sufficienti (ex art.29, comma 3, lett. a) e b) TUI). Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione, notificato il 9/08/2024, affidato a unico motivo, nei confronti di e (che resistono con controricorso). Il controricorrente ha depositato memoria. L’Avvocata Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il Ministero ricorrente lamenta, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5, 29 e 30, del D.lgs. 286/98 e della L. 68/07, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disp. att. c.c. in relazione all’art. 30 del D.lgs. 286/1998. Assume il ricorrente che, mentre l’art. 29, del D.lgs. 286/1998 disciplina l’istituto del c.d. ricongiungimento familiare, l’art. 30, del D.lgs. 286/1998 regolamenta, invece, il diverso istituto del «permesso di soggiorno per motivi familiari» e che la nozione ampliata di «familiare straniero regolarmente soggiornante», di cui al citato art. 30, lett.c), adottata dalla Corte territoriale, contrasta con il tenore letterale della norma, che presuppone che il richiedente il permesso sia in possesso non di un mero visto di ingresso ma di un permesso di soggiorno, consentendone, allora, la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari («il permesso del familiare [e, pertanto, non il semplice visto di ingresso] è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari»…), mentre il visto d’ingresso per mere finalità turistiche, della durata massima di 90 giorni, non si potrebbe «convertire» . Tanto che il quarto periodo della lett. c) espressamente dispone che: «[q]ualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del M.L. B.L. 5 di 17 familiare». L’ipotesi del rilascio per motivi familiari di cui alla lett.a) dell’art.30 prevede espressamente il rilascio del permesso per motivi familiari in favore dello «straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore», contemplando l’ingresso nel territorio nazionale non con un generico visto (come quello per turismo) ma con un visto « per una specifica causale, ossia, e tra le altre, “per ricongiungimento familiare”». L’interpretazione seguita dalla Corte territoriale implicherebbe un’abrogazione della lett.a) e comunque un’elusione della procedura per il ricongiungimento di cui agli artt. 29 e 30 co. 1, lett. a), del D.lgs. 286/1998, che necessita anche, ovviamente (ai sensi del precedente art. 29 del D.lgs. 286/1998), di accertamenti presso il Paese di origine, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche italiane, il tutto secondo esigenze di pubblica sicurezza e di controllo dei flussi. Inoltre, seguendo la contestata interpretazione, si consentirebbe a coloro i quali si sono trattenuti sul territorio nazionale successivamente alla scadenza del visto, per un lasso di tempo pari a un anno, per chiedere la citata conversione, di violare l’art.5, comma 3, d.lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la durata del soggiorno in forza di visto di ingresso per un massino di 90 giorni. L’unica ratio dell’art.30 lett.c) è la coesione familiare in relazione esclusivamente a cittadini stranieri già in Italia ma con un regolare titolo per il soggiorno (e non per il semplice ingresso) e la cui posizione, ai fini del soggiorno, è già stata vagliata. L’opzione interpretativa accolta dalla Corte di Appello potrebbe comportare un abuso dello strumento del visto per (mere) finalità 6 di 17 turistiche, non in linea con la provvisorietà e temporaneità di detto istituto (cfr. Cass. civ., Sez. U., Ordinanza n. 15089 del 2022), e ciò tenuto conto anche della tassatività dei requisiti per la concessione dei permessi di soggiorno che impronta la materia e che, pertanto, non consente di derogare alle modalità con le quali è possibile ottenere ciascun titolo abilitativo all’ingresso e alla permanenza sul territorio nazionale. Il ricorrente dà atto che la cittadina albanese ha fatto ingresso in Italia «in data 31/10/2021», come risulta dal timbro apposto sul passaporto, e che ha fatto istanza in data 25/11/2021 per ottenere il permesso per motivi familiari. 2. Osserva l’Avvocata Generale che la lett.c) dell’art.30 TUI richiede la sussistenza di due sole condizioni per il familiare che agisce per la coesione familiare: il regolare soggiorno in Italia, e i requisiti per il ricongiungimento familiare. Le successive previsioni disciplinano le peculiari ipotesi riguardanti la precedente titolarità del permesso di soggiorno, che così viene convertito in quello per motivi familiari, in particolare, laddove si sia verificata la scadenza di quello di cui era già titolare, e la particolare condizione di rifugiato del familiare nei cui confronti si vuole far valere il ricongiungimento. Ma può accedere alla procedura anche chi si trovi legittimamente sul territorio nazionale ma non abbia un proprio permesso ma solo un visto regolarmente concesso e ancora vigente. La lettura proposta dal Ministero si rivela abrogatrice in parte del portato legislativo e priva di un valido supporto razionale. 3. L’unica censura del ricorso è infondata. 3.1. L’art.30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari), comma 1, prevede lett. a) e b) del d.lgs. 286/1998, nel testo introdotto a seguito del d.lgs. n. 5/2007, di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare : «Fatti 7 di 17 salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
…. c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare…» La procedura per coesione familiare si differenzia da quella disciplinata dall’art.29 (ricongiungimento familiare). In forza dell’art.29, lo straniero extra-UE già soggiornante in Italia può chiedere il ricongiungimento per determinati familiari (coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico o ultrasessantacinquenni, a determinate condizioni di inidoneità parentale al sostegno nel Paese d’origine). Il comma 4 dell’art.29 prevede poi che, in determinate ipotesi il cittadino straniero può fare ingresso in Italia accompagnato dai propri familiari, previo nulla osta e visto d’ingresso, previsti per il ricongiungimento familiare. Occorrono poi specifici requisiti (alloggio idoneo a ospitare i familiari, un reddito minimo annuo, un’assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del familiare ultrasessantacinquenne). Motivo ostativo al rilascio del nulla osta al 8 di 17 visto (comma 7 art.29 che rinvia all’art. 4, comma 3) è rappresentato dal fatto che lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento rappresenti «una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone». L’art.30 disciplina, invece, il permesso di soggiorno per motivi familiari e la lett.a) del comma 1 riguarda lo straniero che ha fatto ingresso in Italia, con visto d’ingresso per ricongiungimento familiare ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare, nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore. La lett.c), che qui interessa, riguarda il familiare straniero «regolarmente soggiornante», che sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, per quel che rileva nel presente giudizio, con lo straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso, il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Tuttavia «qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare». La lett.d) consente poi al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari «anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana». 3.2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari o per coesione familiare rientra tra le misure volte a tutelare la famiglia, oggetto di riconoscimento costituzionale (art. 29 della Costituzione), europeo 9 di 17 (artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea) e costituzionale convenzionale (artt. 8 e 12 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo). A livello di disciplina eurounitaria i familiari dei cittadini di Paesi terzi rinvengono il regime loro applicabile nella Direttiva 86/2003 in materia di «ricongiungimento familiare», con richiamo al «l’obbligo di protezione della famiglia e del rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della Cedu e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». Tale diritto della persona non è riconosciuto in forma assoluta. Inoltre, in base alla Direttiva 86/2003, il cittadino non europeo che voglia farsi raggiungere da un proprio familiare, da un lato, deve integrare requisiti sostanziali e procedurali più onerosi di quelli cui è sottoposto – ai sensi della Direttiva 2004/38 – il cittadino europeo soggiornante in Italia, dall’altro, vede definita la categoria dei familiari con cui può aspirare a ricongiungersi in termini molto più restrittivi di quanto previsto per i cittadini dell’Unione. La Direttiva 2003/86 obbliga gli Stati membri a garantire l’unità familiare quanto meno a favore dei membri della famiglia nucleare, e cioè del coniuge e dei figli minorenni, potendo poi i singoli Paesi membri introdurre – a loro discrezione – ulteriori categorie di familiari ricongiungibili. Alla ristretta lista di familiari di cui è obbligatorio riconoscere il diritto all’ingresso e al soggiorno in forza del diritto dell’Unione, in presenza delle condizioni materiali previste dalla Direttiva, il legislatore italiano ha aggiunto le categorie dei «figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni obiettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al 10 di 17 loro sostentamento per documenti, gravi motivi di salute» (cfr. art. 29 d.lgs. n. 286/1998). L’art.5, par. 3, della Direttiva in esame prevede: «La domanda è presentata ed esaminata quando i familiari soggiornano all'esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il soggiornante. In deroga alla disposizione che precede, uno Stato membro può accettare, in determinate circostanze, che una domanda sia presentata quando i familiari si trovano già nel suo territorio». Quest’ultima è l’ipotesi che riguarda il ricongiungimento familiare sur place di cui all’art.30, comma 1, lett.c), T.U.I. 3.3. Diverse sono le pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale. Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 21799 del 25/10/2010, «alle norme rivolte alla protezione, con carattere di priorità, dell'individuo minorenne e della famiglia si contrappone la materia dell'immigrazione, fondata su principi diversi (e talvolta antitetici) ispirati da esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, che comporta la rigorosa regolamentazione delle condizioni che consentono l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio di ciascuno Stato. Si tratta anche in questo caso di principi e valori tutelati da fonti internazionali tanto da essere stati comunitarizzati dal Trattato di Amsterdam e da consentire interventi legislativi degli organi comunitari (art. 51 Tratt.); i quali con la Direttiva 2008/115/CE hanno dettato norme e procedure comuni da applicare negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la cui operatività richiede un difficile bilanciamento tra i diversi interessi generali ed individuali coinvolti attingendo anche la protezione dei diritti delle famiglie e dei minori immigrati». Questa Corte, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, ha chiarito che il requisito di «straniero regolarmente soggiornante», richiesto 11 di 17 dall'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002 per accedere ad esso, deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale, dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, come avviene nel caso di azione ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove il requisito previsto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato costituisce il bene della vita ottenibile all'esito del giudizio, sicché, richiederlo come presupposto dell'ammissione al patrocinio, si tradurrebbe in una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. Sez. 2, n. 30069/2017). E, in Cass. n. 23316/2018, si è affermato deve considerarsi «regolarmente soggiornante», oltre lo straniero che abbia fatto ingresso regolarmente e sia titolare di un valido titolo di soggiorno, anche «colui che originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale… fintanto che la propria richiesta non abbia trovato una risposta dovuta (in uno dei due sensi possibile: o il suo accoglimento ovvero il suo rigetto) e fintanto che la legge consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata». In motivazione, si è fatto richiamo alla sentenza n. 202/2013 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiare sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato», rilevandosi che «se anche a fronte di una condanna penale va effettuata una valutazione della pericolosità in concreto dell'istante, a maggior ragione, ove tale condanna non vi sia, la valutazione non debba fermarsi di fronte al mero riscontro 12 di 17 del "dato formale" della presenza "irregolare" nel territorio dello stato in presenza di comprovati legami familiari». E, nella successiva Cass. 31565/2019, si è affermato che « In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.». Le Sezioni Unite nella sentenza (richiamata dal Ministero ricorrente) n. 15089/2022, risolvendo un conflitto negativo di giurisdizione (in relazione ad impugnazione del diniego di un visto per fini turistici) insorto tra giudice amministrativo e giudice ordinario, si sono limitate ad affermare che « In tema di visti di ingresso, disciplinati dal reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e dal d.m. n. 850 del 2011, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all'impugnazione del diniego di concessione del visto d'ingresso per turismo, il cui rilascio è subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale da parte della P.A. della sussistenza di requisiti e condizioni, che esclude la possibilità di configurare, in capo al cittadino straniero richiedente, una posizione di diritto soggettivo al relativo ottenimento». Nella specie, si è ritenuto che, non essendo la richiesta di rilascio del visto d'ingresso collegata al ricongiungimento familiare (o al permesso di soggiorno per motivi familiari), la posizione del 13 di 17 richiedente non era qualificabile come diritto soggettivo, con la conseguente spettanza all'autorità giudiziaria ordinaria della giurisdizione in ordine all'impugnazione del provvedimento di diniego, e si doveva affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione del diniego del visto turistico. In ultimo, va richiamato quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevedeva che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applicasse solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato», il giudice delle leggi ha sottolineato come l’«attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale», conformemente alla giurisprudenza costituzionale che affida alla Corte costituzionale il compito di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca (sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012). 3.4. Nella specie, la cittadina albanese ha fatto ingresso in Italia «in esenzione del visto», ipotesi equiparabile a quella ingresso per turismo. Il Regolamento UE n. 1806/2018 (non «il disposto dell’art. 2, comma 1, Reg. CE n. 539/2001» come indicato dal ricorrente Ministero), all’art. 4, par.1, stabilisce che «I cittadini dei paesi terzi 14 di 17 che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni». Nell’Allegato II è compresa l’Albania. I cittadini di determinati Paesi, entità e autorità territoriali, tra cui l’Albania, sono quindi esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni. L'esenzione dall'obbligo del visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dall'Ucraina conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Durante il periodo di 90 gg, il soggiorno di questi cittadini di Paesi terzi deve ritenersi del tutto regolare. E l’art.5 del TUI prevede, al comma 1, che «Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi». Quindi, da un lato, vi è correlazione tra «ingresso regolare – ai sensi dell’art.
4 - e soggiorno regolare», ai sensi dell’art.5, comma 1; dall’altro lato, l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno non riguarda lo straniero che si trovi in Italia per motivi di turismo, visite o affari o che provenga, come nel caso in esame, da Paesi terzi che beneficiano di un regime di esenzione visto per periodi inferiori a tre mesi. In questi casi, non solo l’ingresso è regolare ma anche il soggiorno, per il periodo di 90 giorni, è regolare. Già si è chiarito che anche un visto d’ingresso consente il soggiorno del titolare per il tempo di sua validità (Cass. 35044/2022). 15 di 17 Orbene, nella specie, la sig. ra ha fatto ingresso in Italia in data 31/10/2021 (dopo avere contratto matrimonio, in Albania, il 18/10/2021 con , già regolarmente soggiornante in Italia) ed entro un mese dall’ingresso nel nostro Paese (e quindi ampiamente nel termine di validità del regolare ingresso e soggiorno in Italia) ha fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, la c.d. coesione familiare con il proprio coniuge. La lett.a) che riguarda colui che giunge in Italia con visto di ricongiungimento è ipotesi alternativa a quella della lett.c) che concerne la coesione familiare richiesta direttamente sul territorio nazionale. E, nella specie, si tratta di cittadina albanese entrata in Italia in esenzione da visto per disposizione regolamentare eurounitaria e da ritenersi, entro il termine di legge, regolarmente soggiornante. La diversa interpretazione proposta dal Ministero ricorrente, da un lato, implica che lo straniero, pur entrato regolarmente in Italia, si trovi comunque in una situazione equiparabile a coloro che soggiornano irregolarmente nel territorio nazionale. Dall’altro lato, la tesi esposta dal ricorrente, secondo la quale, pur essendo vero che lo straniero, entrato con visto per finalità turistiche o in esenzione visto, «può “soggiornare” nel territorio nazionale per un tempo massimo di 90 giorno», ma «non gli è consentito, ai sensi dell’art.30, comma 1, lett.c), d.lgs. 286/1998, di richiedere e per l’effetto ottenere la conversione del visto in permesso di soggiorno», comporterebbe inevitabilmente che lo straniero, pur essendo già entrato regolarmente in Italia, dovrebbe, allorché il familiare, in favore del quale lo stesso chiede il ricongiungimento, già si trovi legittimamente nel territorio dello Stato, rientrare nel Paese d’origine per poi fare nuovamente ingresso in Italia con il visto per ricongiungimento. Occorre, in effetti, distinguere tra domanda di ricongiungimento familiare, che presuppone l’esercizio del diritto al ricongiungimento M.L. B.L. 16 di 17 nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario prima del suo ingresso nel territorio dello Stato, e l’istanza di coesione familiare, presentata, ai sensi dell’art.30, comma 1, lett.c) d.lgs. 286/1998, dal cittadino extracomunitario che già si trovi in Italia, in situazione di regolarità del soggiorno (nella specie, in quanto lo straniero è entrato in regime di «esenzione del visto», equiparabile a visto turistico per la durata di 90 gg.), e che può essere effettuata direttamente in Italia, senza richiedere il relativo visto nel Paese di origine, laddove sussistano i requisiti per l’ottenimento del ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 D.Lgs. 286/98. In tale ipotesi, la condizione, che si richiede in capo a chi presenta, ai sensi dell’art.30, comma 1, lett.c), del d.lgs. 286/1998, la domanda per coesione familiare, dell’essere «regolarmente soggiornante» è realizzata nel caso di cittadino/cittadina extra-UE entrato/a in Italia in esenzione dal visto, per disposizione regolamentare eurounitaria, in quanto tale persona deve ritenersi, entro il termine di durata di 90 giorni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale. 4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. In considerazione della novità della questione di diritto posta dal ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Considerato che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1778 del 2016; Cass. n. 5955 del 2014; nonché, in senso conforme, le più recenti Cass. n. 20682 del 2020; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 24413 del 2021; Cass. n. 11965 del 2022), l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal 17 di 17 pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, questo Collegio, malgrado l'adottata pronuncia di rigetto della odierna impugnazione, può esimersi (cfr. Cass., SU. n. 4315 del 2020) dal rendere l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del contributo predetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 La Presidente MA AC
d) l’art. 30 TUI è una «procedura alternativa al procedimento bifasico previsto dall’art. 29 TUI» e la ratio dell’art. 30 TUI, è proprio quella di agevolare e garantire l’unità familiare, anche alla luce dei principi costituzionali ed internazionali in materia, laddove (ovviamente) la famiglia abbia comunque tutti i requisiti richiesti per ottenere il ricongiungimento e senza esigere dal familiare un irragionevole ed antieconomico rientro nel paese di cui è cittadino solo al fine di fare reingresso con il visto della rappresentanza diplomatica italiana. Non si rinvenivano motivi ostativi al rilascio circa la pericolosità sociale della richiedente e il nucleo familiare disponeva di alloggio M.L. 4 di 17 idoneo e di redditi sufficienti (ex art.29, comma 3, lett. a) e b) TUI). Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione, notificato il 9/08/2024, affidato a unico motivo, nei confronti di e (che resistono con controricorso). Il controricorrente ha depositato memoria. L’Avvocata Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il Ministero ricorrente lamenta, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5, 29 e 30, del D.lgs. 286/98 e della L. 68/07, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disp. att. c.c. in relazione all’art. 30 del D.lgs. 286/1998. Assume il ricorrente che, mentre l’art. 29, del D.lgs. 286/1998 disciplina l’istituto del c.d. ricongiungimento familiare, l’art. 30, del D.lgs. 286/1998 regolamenta, invece, il diverso istituto del «permesso di soggiorno per motivi familiari» e che la nozione ampliata di «familiare straniero regolarmente soggiornante», di cui al citato art. 30, lett.c), adottata dalla Corte territoriale, contrasta con il tenore letterale della norma, che presuppone che il richiedente il permesso sia in possesso non di un mero visto di ingresso ma di un permesso di soggiorno, consentendone, allora, la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari («il permesso del familiare [e, pertanto, non il semplice visto di ingresso] è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari»…), mentre il visto d’ingresso per mere finalità turistiche, della durata massima di 90 giorni, non si potrebbe «convertire» . Tanto che il quarto periodo della lett. c) espressamente dispone che: «[q]ualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del M.L. B.L. 5 di 17 familiare». L’ipotesi del rilascio per motivi familiari di cui alla lett.a) dell’art.30 prevede espressamente il rilascio del permesso per motivi familiari in favore dello «straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore», contemplando l’ingresso nel territorio nazionale non con un generico visto (come quello per turismo) ma con un visto « per una specifica causale, ossia, e tra le altre, “per ricongiungimento familiare”». L’interpretazione seguita dalla Corte territoriale implicherebbe un’abrogazione della lett.a) e comunque un’elusione della procedura per il ricongiungimento di cui agli artt. 29 e 30 co. 1, lett. a), del D.lgs. 286/1998, che necessita anche, ovviamente (ai sensi del precedente art. 29 del D.lgs. 286/1998), di accertamenti presso il Paese di origine, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche italiane, il tutto secondo esigenze di pubblica sicurezza e di controllo dei flussi. Inoltre, seguendo la contestata interpretazione, si consentirebbe a coloro i quali si sono trattenuti sul territorio nazionale successivamente alla scadenza del visto, per un lasso di tempo pari a un anno, per chiedere la citata conversione, di violare l’art.5, comma 3, d.lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la durata del soggiorno in forza di visto di ingresso per un massino di 90 giorni. L’unica ratio dell’art.30 lett.c) è la coesione familiare in relazione esclusivamente a cittadini stranieri già in Italia ma con un regolare titolo per il soggiorno (e non per il semplice ingresso) e la cui posizione, ai fini del soggiorno, è già stata vagliata. L’opzione interpretativa accolta dalla Corte di Appello potrebbe comportare un abuso dello strumento del visto per (mere) finalità 6 di 17 turistiche, non in linea con la provvisorietà e temporaneità di detto istituto (cfr. Cass. civ., Sez. U., Ordinanza n. 15089 del 2022), e ciò tenuto conto anche della tassatività dei requisiti per la concessione dei permessi di soggiorno che impronta la materia e che, pertanto, non consente di derogare alle modalità con le quali è possibile ottenere ciascun titolo abilitativo all’ingresso e alla permanenza sul territorio nazionale. Il ricorrente dà atto che la cittadina albanese ha fatto ingresso in Italia «in data 31/10/2021», come risulta dal timbro apposto sul passaporto, e che ha fatto istanza in data 25/11/2021 per ottenere il permesso per motivi familiari. 2. Osserva l’Avvocata Generale che la lett.c) dell’art.30 TUI richiede la sussistenza di due sole condizioni per il familiare che agisce per la coesione familiare: il regolare soggiorno in Italia, e i requisiti per il ricongiungimento familiare. Le successive previsioni disciplinano le peculiari ipotesi riguardanti la precedente titolarità del permesso di soggiorno, che così viene convertito in quello per motivi familiari, in particolare, laddove si sia verificata la scadenza di quello di cui era già titolare, e la particolare condizione di rifugiato del familiare nei cui confronti si vuole far valere il ricongiungimento. Ma può accedere alla procedura anche chi si trovi legittimamente sul territorio nazionale ma non abbia un proprio permesso ma solo un visto regolarmente concesso e ancora vigente. La lettura proposta dal Ministero si rivela abrogatrice in parte del portato legislativo e priva di un valido supporto razionale. 3. L’unica censura del ricorso è infondata. 3.1. L’art.30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari), comma 1, prevede lett. a) e b) del d.lgs. 286/1998, nel testo introdotto a seguito del d.lgs. n. 5/2007, di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare : «Fatti 7 di 17 salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
…. c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare…» La procedura per coesione familiare si differenzia da quella disciplinata dall’art.29 (ricongiungimento familiare). In forza dell’art.29, lo straniero extra-UE già soggiornante in Italia può chiedere il ricongiungimento per determinati familiari (coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico o ultrasessantacinquenni, a determinate condizioni di inidoneità parentale al sostegno nel Paese d’origine). Il comma 4 dell’art.29 prevede poi che, in determinate ipotesi il cittadino straniero può fare ingresso in Italia accompagnato dai propri familiari, previo nulla osta e visto d’ingresso, previsti per il ricongiungimento familiare. Occorrono poi specifici requisiti (alloggio idoneo a ospitare i familiari, un reddito minimo annuo, un’assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del familiare ultrasessantacinquenne). Motivo ostativo al rilascio del nulla osta al 8 di 17 visto (comma 7 art.29 che rinvia all’art. 4, comma 3) è rappresentato dal fatto che lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento rappresenti «una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone». L’art.30 disciplina, invece, il permesso di soggiorno per motivi familiari e la lett.a) del comma 1 riguarda lo straniero che ha fatto ingresso in Italia, con visto d’ingresso per ricongiungimento familiare ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare, nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore. La lett.c), che qui interessa, riguarda il familiare straniero «regolarmente soggiornante», che sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, per quel che rileva nel presente giudizio, con lo straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso, il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Tuttavia «qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare». La lett.d) consente poi al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari «anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana». 3.2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari o per coesione familiare rientra tra le misure volte a tutelare la famiglia, oggetto di riconoscimento costituzionale (art. 29 della Costituzione), europeo 9 di 17 (artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea) e costituzionale convenzionale (artt. 8 e 12 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo). A livello di disciplina eurounitaria i familiari dei cittadini di Paesi terzi rinvengono il regime loro applicabile nella Direttiva 86/2003 in materia di «ricongiungimento familiare», con richiamo al «l’obbligo di protezione della famiglia e del rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della Cedu e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». Tale diritto della persona non è riconosciuto in forma assoluta. Inoltre, in base alla Direttiva 86/2003, il cittadino non europeo che voglia farsi raggiungere da un proprio familiare, da un lato, deve integrare requisiti sostanziali e procedurali più onerosi di quelli cui è sottoposto – ai sensi della Direttiva 2004/38 – il cittadino europeo soggiornante in Italia, dall’altro, vede definita la categoria dei familiari con cui può aspirare a ricongiungersi in termini molto più restrittivi di quanto previsto per i cittadini dell’Unione. La Direttiva 2003/86 obbliga gli Stati membri a garantire l’unità familiare quanto meno a favore dei membri della famiglia nucleare, e cioè del coniuge e dei figli minorenni, potendo poi i singoli Paesi membri introdurre – a loro discrezione – ulteriori categorie di familiari ricongiungibili. Alla ristretta lista di familiari di cui è obbligatorio riconoscere il diritto all’ingresso e al soggiorno in forza del diritto dell’Unione, in presenza delle condizioni materiali previste dalla Direttiva, il legislatore italiano ha aggiunto le categorie dei «figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni obiettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al 10 di 17 loro sostentamento per documenti, gravi motivi di salute» (cfr. art. 29 d.lgs. n. 286/1998). L’art.5, par. 3, della Direttiva in esame prevede: «La domanda è presentata ed esaminata quando i familiari soggiornano all'esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il soggiornante. In deroga alla disposizione che precede, uno Stato membro può accettare, in determinate circostanze, che una domanda sia presentata quando i familiari si trovano già nel suo territorio». Quest’ultima è l’ipotesi che riguarda il ricongiungimento familiare sur place di cui all’art.30, comma 1, lett.c), T.U.I. 3.3. Diverse sono le pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale. Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 21799 del 25/10/2010, «alle norme rivolte alla protezione, con carattere di priorità, dell'individuo minorenne e della famiglia si contrappone la materia dell'immigrazione, fondata su principi diversi (e talvolta antitetici) ispirati da esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, che comporta la rigorosa regolamentazione delle condizioni che consentono l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio di ciascuno Stato. Si tratta anche in questo caso di principi e valori tutelati da fonti internazionali tanto da essere stati comunitarizzati dal Trattato di Amsterdam e da consentire interventi legislativi degli organi comunitari (art. 51 Tratt.); i quali con la Direttiva 2008/115/CE hanno dettato norme e procedure comuni da applicare negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la cui operatività richiede un difficile bilanciamento tra i diversi interessi generali ed individuali coinvolti attingendo anche la protezione dei diritti delle famiglie e dei minori immigrati». Questa Corte, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, ha chiarito che il requisito di «straniero regolarmente soggiornante», richiesto 11 di 17 dall'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002 per accedere ad esso, deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale, dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, come avviene nel caso di azione ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove il requisito previsto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato costituisce il bene della vita ottenibile all'esito del giudizio, sicché, richiederlo come presupposto dell'ammissione al patrocinio, si tradurrebbe in una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. Sez. 2, n. 30069/2017). E, in Cass. n. 23316/2018, si è affermato deve considerarsi «regolarmente soggiornante», oltre lo straniero che abbia fatto ingresso regolarmente e sia titolare di un valido titolo di soggiorno, anche «colui che originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale… fintanto che la propria richiesta non abbia trovato una risposta dovuta (in uno dei due sensi possibile: o il suo accoglimento ovvero il suo rigetto) e fintanto che la legge consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata». In motivazione, si è fatto richiamo alla sentenza n. 202/2013 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiare sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato», rilevandosi che «se anche a fronte di una condanna penale va effettuata una valutazione della pericolosità in concreto dell'istante, a maggior ragione, ove tale condanna non vi sia, la valutazione non debba fermarsi di fronte al mero riscontro 12 di 17 del "dato formale" della presenza "irregolare" nel territorio dello stato in presenza di comprovati legami familiari». E, nella successiva Cass. 31565/2019, si è affermato che « In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.». Le Sezioni Unite nella sentenza (richiamata dal Ministero ricorrente) n. 15089/2022, risolvendo un conflitto negativo di giurisdizione (in relazione ad impugnazione del diniego di un visto per fini turistici) insorto tra giudice amministrativo e giudice ordinario, si sono limitate ad affermare che « In tema di visti di ingresso, disciplinati dal reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e dal d.m. n. 850 del 2011, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all'impugnazione del diniego di concessione del visto d'ingresso per turismo, il cui rilascio è subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale da parte della P.A. della sussistenza di requisiti e condizioni, che esclude la possibilità di configurare, in capo al cittadino straniero richiedente, una posizione di diritto soggettivo al relativo ottenimento». Nella specie, si è ritenuto che, non essendo la richiesta di rilascio del visto d'ingresso collegata al ricongiungimento familiare (o al permesso di soggiorno per motivi familiari), la posizione del 13 di 17 richiedente non era qualificabile come diritto soggettivo, con la conseguente spettanza all'autorità giudiziaria ordinaria della giurisdizione in ordine all'impugnazione del provvedimento di diniego, e si doveva affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione del diniego del visto turistico. In ultimo, va richiamato quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevedeva che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applicasse solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato», il giudice delle leggi ha sottolineato come l’«attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale», conformemente alla giurisprudenza costituzionale che affida alla Corte costituzionale il compito di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca (sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012). 3.4. Nella specie, la cittadina albanese ha fatto ingresso in Italia «in esenzione del visto», ipotesi equiparabile a quella ingresso per turismo. Il Regolamento UE n. 1806/2018 (non «il disposto dell’art. 2, comma 1, Reg. CE n. 539/2001» come indicato dal ricorrente Ministero), all’art. 4, par.1, stabilisce che «I cittadini dei paesi terzi 14 di 17 che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni». Nell’Allegato II è compresa l’Albania. I cittadini di determinati Paesi, entità e autorità territoriali, tra cui l’Albania, sono quindi esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni. L'esenzione dall'obbligo del visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dall'Ucraina conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Durante il periodo di 90 gg, il soggiorno di questi cittadini di Paesi terzi deve ritenersi del tutto regolare. E l’art.5 del TUI prevede, al comma 1, che «Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi». Quindi, da un lato, vi è correlazione tra «ingresso regolare – ai sensi dell’art.
4 - e soggiorno regolare», ai sensi dell’art.5, comma 1; dall’altro lato, l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno non riguarda lo straniero che si trovi in Italia per motivi di turismo, visite o affari o che provenga, come nel caso in esame, da Paesi terzi che beneficiano di un regime di esenzione visto per periodi inferiori a tre mesi. In questi casi, non solo l’ingresso è regolare ma anche il soggiorno, per il periodo di 90 giorni, è regolare. Già si è chiarito che anche un visto d’ingresso consente il soggiorno del titolare per il tempo di sua validità (Cass. 35044/2022). 15 di 17 Orbene, nella specie, la sig. ra ha fatto ingresso in Italia in data 31/10/2021 (dopo avere contratto matrimonio, in Albania, il 18/10/2021 con , già regolarmente soggiornante in Italia) ed entro un mese dall’ingresso nel nostro Paese (e quindi ampiamente nel termine di validità del regolare ingresso e soggiorno in Italia) ha fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, la c.d. coesione familiare con il proprio coniuge. La lett.a) che riguarda colui che giunge in Italia con visto di ricongiungimento è ipotesi alternativa a quella della lett.c) che concerne la coesione familiare richiesta direttamente sul territorio nazionale. E, nella specie, si tratta di cittadina albanese entrata in Italia in esenzione da visto per disposizione regolamentare eurounitaria e da ritenersi, entro il termine di legge, regolarmente soggiornante. La diversa interpretazione proposta dal Ministero ricorrente, da un lato, implica che lo straniero, pur entrato regolarmente in Italia, si trovi comunque in una situazione equiparabile a coloro che soggiornano irregolarmente nel territorio nazionale. Dall’altro lato, la tesi esposta dal ricorrente, secondo la quale, pur essendo vero che lo straniero, entrato con visto per finalità turistiche o in esenzione visto, «può “soggiornare” nel territorio nazionale per un tempo massimo di 90 giorno», ma «non gli è consentito, ai sensi dell’art.30, comma 1, lett.c), d.lgs. 286/1998, di richiedere e per l’effetto ottenere la conversione del visto in permesso di soggiorno», comporterebbe inevitabilmente che lo straniero, pur essendo già entrato regolarmente in Italia, dovrebbe, allorché il familiare, in favore del quale lo stesso chiede il ricongiungimento, già si trovi legittimamente nel territorio dello Stato, rientrare nel Paese d’origine per poi fare nuovamente ingresso in Italia con il visto per ricongiungimento. Occorre, in effetti, distinguere tra domanda di ricongiungimento familiare, che presuppone l’esercizio del diritto al ricongiungimento M.L. B.L. 16 di 17 nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario prima del suo ingresso nel territorio dello Stato, e l’istanza di coesione familiare, presentata, ai sensi dell’art.30, comma 1, lett.c) d.lgs. 286/1998, dal cittadino extracomunitario che già si trovi in Italia, in situazione di regolarità del soggiorno (nella specie, in quanto lo straniero è entrato in regime di «esenzione del visto», equiparabile a visto turistico per la durata di 90 gg.), e che può essere effettuata direttamente in Italia, senza richiedere il relativo visto nel Paese di origine, laddove sussistano i requisiti per l’ottenimento del ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 D.Lgs. 286/98. In tale ipotesi, la condizione, che si richiede in capo a chi presenta, ai sensi dell’art.30, comma 1, lett.c), del d.lgs. 286/1998, la domanda per coesione familiare, dell’essere «regolarmente soggiornante» è realizzata nel caso di cittadino/cittadina extra-UE entrato/a in Italia in esenzione dal visto, per disposizione regolamentare eurounitaria, in quanto tale persona deve ritenersi, entro il termine di durata di 90 giorni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale. 4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. In considerazione della novità della questione di diritto posta dal ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Considerato che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1778 del 2016; Cass. n. 5955 del 2014; nonché, in senso conforme, le più recenti Cass. n. 20682 del 2020; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 24413 del 2021; Cass. n. 11965 del 2022), l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal 17 di 17 pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, questo Collegio, malgrado l'adottata pronuncia di rigetto della odierna impugnazione, può esimersi (cfr. Cass., SU. n. 4315 del 2020) dal rendere l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del contributo predetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 La Presidente MA AC