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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 07/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore TODISCO FRANCESCO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11551/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I103561-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21769/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate.
Ricorrente_1Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 18/11/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
A tale udienza è stata disposta la trasmissione degli atti al presidente della sezione per l'eventuale riunione al ricorso n. 11532/25 proposto dalla società Società_1 SAS di Nominativo_1 e
C.
La trattazione è stata rinviata al 9/12/25.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nella qualità di socio della società Società_1 SAS di Nominativo_1 e
C., impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, con cui gli viene imputato pro quota il maggior reddito accertato in capo alla società, evidenziando che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato autonomamente impugnato.
L'Agenzia delle Entrate insiste nella pretesa.
Il ricorso è infondato.
Invero, rileva la Corte che il ricorrente non muove specifici rilievi avverso l'avviso di accertamento che le è stato personalmente notificato, limitandosi a richiamare il ricorso proposto dalla società Società_1 SAS di Nominativo_1 e C. avverso l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato a suo carico maggiore IVA e IRAP per l'anno 2018, confluito nel procedimento n.
11532/25. Orbene, rilevato che detto ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 9/12/25 e, quindi, essendosi consolidato l'accertamento del maggior reddito societario, non può che ritenersi legittima la pretesa azionata a carico del ricorrente nella sua qualità di socio - e, quindi, di percettore pro quota degli utili – giusta il disposto dell'art. 5 DPR 917/86 a mente del quale “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. La mancata proposizione di autonomi motivi di impugnazione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
EM PR ID RS
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore TODISCO FRANCESCO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11551/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I103561-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21769/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate.
Ricorrente_1Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 18/11/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
A tale udienza è stata disposta la trasmissione degli atti al presidente della sezione per l'eventuale riunione al ricorso n. 11532/25 proposto dalla società Società_1 SAS di Nominativo_1 e
C.
La trattazione è stata rinviata al 9/12/25.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nella qualità di socio della società Società_1 SAS di Nominativo_1 e
C., impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, con cui gli viene imputato pro quota il maggior reddito accertato in capo alla società, evidenziando che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato autonomamente impugnato.
L'Agenzia delle Entrate insiste nella pretesa.
Il ricorso è infondato.
Invero, rileva la Corte che il ricorrente non muove specifici rilievi avverso l'avviso di accertamento che le è stato personalmente notificato, limitandosi a richiamare il ricorso proposto dalla società Società_1 SAS di Nominativo_1 e C. avverso l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato a suo carico maggiore IVA e IRAP per l'anno 2018, confluito nel procedimento n.
11532/25. Orbene, rilevato che detto ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 9/12/25 e, quindi, essendosi consolidato l'accertamento del maggior reddito societario, non può che ritenersi legittima la pretesa azionata a carico del ricorrente nella sua qualità di socio - e, quindi, di percettore pro quota degli utili – giusta il disposto dell'art. 5 DPR 917/86 a mente del quale “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. La mancata proposizione di autonomi motivi di impugnazione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
EM PR ID RS