Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3624
CASS
Sentenza 12 marzo 2003

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Massime1

Nei licenziamenti per motivi disciplinari, l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore e il giudizio di gravità e proporzionalità dei fatti medesimi rispetto al licenziamento, sono riservati al giudice di merito e, come tali, non sono sindacabili, in sede di legittimità, se sorretti da motivazione congrua e immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la sentenza di merito che aveva accertato la illegittimità del licenziamento disciplinare sulla base del rilievo che, pur avendo il lavoratore violato il dovere dell'ordinaria diligenza, il licenziamento doveva ritenersi sproporzionato sia per il danno causato, del tutto irrisorio, sia per le modalità e il contesto in cui si era svolta la condotta lesiva).

Commentario1

  • 1Cassazione: Legittimo il licenziamenteo del lavoratore in malattia che usa l'auto aziendale durante le fasce orarie di reperibilità
    Stefano Lenghi · https://www.studiocataldi.it/ · 20 febbraio 2015

    Lavoratore in malattia che usa l'auto aziendale durante le fasce orarie di reperibilità. Per la Cassazione è giustificato motivo soggettivo di licenziamento (ancora sulla distinzione tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo). Avv. Prof. Stefano Lenghi 1) Il principio affermato dalla Suprema Corte. Con sentenza 13 gennaio 2015 n.344 la Corte di Cassazione, Sez. Civ. Lav., ha stabilito che costituisce giustificato motivo soggettivo di licenziamento il comportamento del lavoratore che, durante l'assenza per malattia, ha usato l'autovettura aziendale concessagli in benefit per uso promiscuo, e, come risulta documentalmente, ha effettuato durante le fasce orarie di reperibilità i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3624
Data del deposito : 12 marzo 2003

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