Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
Nei licenziamenti per motivi disciplinari, l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore e il giudizio di gravità e proporzionalità dei fatti medesimi rispetto al licenziamento, sono riservati al giudice di merito e, come tali, non sono sindacabili, in sede di legittimità, se sorretti da motivazione congrua e immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la sentenza di merito che aveva accertato la illegittimità del licenziamento disciplinare sulla base del rilievo che, pur avendo il lavoratore violato il dovere dell'ordinaria diligenza, il licenziamento doveva ritenersi sproporzionato sia per il danno causato, del tutto irrisorio, sia per le modalità e il contesto in cui si era svolta la condotta lesiva).
Commentario • 1
- 1. Cassazione: Legittimo il licenziamenteo del lavoratore in malattia che usa l'auto aziendale durante le fasce orarie di reperibilitàStefano Lenghi · https://www.studiocataldi.it/ · 20 febbraio 2015
Lavoratore in malattia che usa l'auto aziendale durante le fasce orarie di reperibilità. Per la Cassazione è giustificato motivo soggettivo di licenziamento (ancora sulla distinzione tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo). Avv. Prof. Stefano Lenghi 1) Il principio affermato dalla Suprema Corte. Con sentenza 13 gennaio 2015 n.344 la Corte di Cassazione, Sez. Civ. Lav., ha stabilito che costituisce giustificato motivo soggettivo di licenziamento il comportamento del lavoratore che, durante l'assenza per malattia, ha usato l'autovettura aziendale concessagli in benefit per uso promiscuo, e, come risulta documentalmente, ha effettuato durante le fasce orarie di reperibilità i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. SIMONESCHI Guglielmo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GIAN PIETRO DALL'ARA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar MASSIMO MINARELLI di FERRARA del 23/10/2002, rep. 193902;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ROVIGO S.C.A R.L. IN LCA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 09681/00 proposto da:
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ROVIGO S.C.A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PANZARANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINA ZANUSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
GR ZI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 156/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 7/12/99 R.G.N. 131/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato GIAN PIETRO DALL'ARA;
udito l'Avvocato ZANUSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale e di quello principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Rovigo in data 18 settembre 1989, IO NE, dipendente del Consorzio agrario provinciale (CAP) di Rovigo in qualità di capo - ufficio di secondo livello, impugnava il proprio licenziamento - motivato dalla vendita al padre di prodotti del Consorzio, a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati ai clienti, negli anni dal 1985 al 1988 - chiedendone declaratoria di illegittimità nonché reintegrazione nel posto di lavoro, pagamento delle retribuzioni dovute e risarcimento del danno subito.
Nel contraddittorio delle parti - dopo l'interruzione del processo, per la messa in liquidazione coatta amministrativa del Consorzio, e la successiva riassunzione nei confronti degli organi della liquidazione - il Pretore adito, con sentenza del 22 marzo 1994, dichiarava la propria incompetenza, in ordine alle pretese economiche fatte valere, mentre rigettava nel merito le altre domande.
A seguito di gravame del lavoratore soccombente, resistito da controparte, il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 12 giugno 1996, accoglieva parzialmente l'appello - dichiarando la competenza del giudice del lavoro e, contestualmente, la improseguibilità delle domande relative alla corresponsione della retribuzione ed al risarcimento del danno - mentre confermava il rigetto di ogni altra domanda.
Avverso la sentenza d'appello, il lavoratore soccombente proponeva ricorso per cassazione, contestando la declaratoria di legittimità del proprio licenziamento - sotto profili diversi - per violazione di legge e per vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c). Questa Corte (con sentenza n. 3810 del 15 aprile 1999) accoglieva il ricorso, per quanto di ragione - e per l'effetto cassava l'impugnata sentenza d'appello, con rinvio al Tribunale di Venezia, anche per il regolamento delle spese dello stesso giudizio di cassazione - sotto i profili ed in base ai rilievi seguenti:
- "illogicità" dell'affermazione del Tribunale - secondo cui, "per i prezzi di favore praticati al padre nel 1985, (....) al dipendente era stata data "una mera autorizzazione, di cui era in sua esclusiva facoltà usare o meno" - essendo agevole obiettare, ad avviso della Corte, che "l'autorizzazione contiene in sè il riconoscimento della facoltà di utilizzarla" ;
- insufficienza della motivazione, "in quanto omette del tutto di valutare la posizione del dipendente nell'ambito dell'organizzazione gerarchica dell'impresa; non ha esaminato, ad esempio, se il datore di lavoro era in grado di conoscere, tramite meccanismi di controllo, il comportamento del dipendente, (nè) se la mancanza di qualsiasi rilievo da parte dei superiori aveva potuto creare un affidamento del (lavoratore), incidendo sulla sua buona fede circa la tolleranza di un comportamento già autorizzato nell'anno precedente;
- infatti "non c'è dubbio che tutte queste circostanze possono incidere sulla gravita dell'inadempimento addebitato al lavoratore e sulla adeguatezza della sanzione rispetto al comportamento contestato (la cui mancata valutazone viene censurata anche nel terzo motivo di ricorso) e, quindi sulla legittimità del licenziamento stesso".
Riassunta la causa davanti al Tribunale di Venezia, designato quale giudice di rinvio, questo - con la sentenza ora denunciata - dichiarava l'illegittimità dell'impugnato licenziamento e l'inammissibilità di ogni altra domanda.
Osservava, infatti il giudice di rinvio:
- l'autorizzazione a praticare prezzi di favore al padre per l'anno 1985, in quanto rilasciata da chi ne aveva il potere, comporta la legittimità dell'operato del lavoratore licenziato per lo stesso anno;
- per gli anni successivi (dal 1986 al 1988), tuttavia, "l'oggettiva incertezza sulla efficacia dell'autorizzazione (.....), derivante dalla mancata espressa previsione dei limiti della medesima autorizzazione, nonché dal mancato esercizio di quei poteri di controllo pure astrattamente previsti nell'organizzazione del Consorzio, incide inevitabilmente sul grado di gravita dell'inadempimento di NE IO";
- questi "ha violato senz'altro il dovere dell'ordinaria diligenza", ma appare sproporzionato il licenziamento sia per il danno causato, "del tutto irrisorio nel caso dispecie", sia per "le modalità ed il contesto in cui si è svolta la condotta lesiva";
- peraltro conferma il prospettato "giudizio di non adeguatezza" del licenziamento e viola, nel contempo, il "principio dell'immutabilità degli addebiti" la circostanza che "le originarie contestazioni di addebiti fatte dal datore di lavoro nella lettera dell'8 marzo 1989, nonché nella lettera di licenziamento del 4 settembre 1989, non coincidono con quanto accertato in corso di causa: tanto con riferimento all'anno 1985 per il quale, come si è visto, non si può ricondurre al (lavoratore) alcun addebito";
- la sentenza d'appello del Tribunale di Rovigo non è stata impugnata con ricorso per IO ed è perciò passata in giudicato "in punto improseguibilità delle domande aventi per oggetto la corresponsione delle retribuzioni ed il risarcimento del danno";
- risulta, di conseguenza, inammissibile la reiterazione delle stesse domande, in quanto "attinente a capo della sentenza d'appello passato in giudicato" e non già "mero limite alle conclusioni già svolte nell'originario giudizio d'appello, derivante dal successivo svolgersi del processo";
- "sussistono giusti motivi, atteso l'esito della lite e la controvertibilità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese afferenti ai primi due gradi del giudizio nella misura di un mezzo";
- "la restante quota di spese dei medesimi gradi, come anche le spese del grado di legittimità e del presente seguono la soccombenza, perciò, vengono poste a carico della liquidazione coatta amministrativa de Consorzio agrario provinciale (CAP) di Rovigo.
Avverso la sentenza del giudice di rinvio, IO NE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.
L'intimata liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale (CAP) di Rovigo resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale, affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 legge n. 300 del 1970,112 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360,
n. 3 e 5, c.p.c.) - IO NE censura la sentenza impugnata per essersi limitata a dichiarare la illegittimità del proprio licenziamento, omettendo ogni altra pronuncia di merito, sebbene da quella declaratoria derivasse la reintegrazione nel posto di lavoro, specificamente richiesta in appello, e, peraltro, la improseguibilità non riguardasse la pronuncia di mero accertamento del proprio diritto alle retribuzione ed al risarcimento pretesi, ma soltanto la condanna al pagamento.
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2909 c.c., 324 c.p.c), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere ritenuto le proprie domande di risarcimento e retribuzioni precluse dal giudicato sull'improseguibilità, sebbene questa riguardasse soltanto la condanna al pagamento.
Il ricorso principale non è fondato.
2.2. La sentenza d'appello - come è stato ricordato in narrativa - ha dichiarato l'improseguibilità delle domande dell'attuale ricorrente - relative alle retribuzioni ed al risarcimento del danno, in dipendenza della sopravvenuta sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa - ed ha confermato il rigetto delle altre domande, relative alla declaratoria di illegittimità del licenziamento nonché alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Il ricorso per IO, tuttavia, ne ha investito - sotto profili diversi - soltanto il rigetto della domanda relativa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.
Di conseguenza, sono passate in giudicato le pronunce non investite dal ricorso.
Nè l'improseguibilità delle domande dell'attuale ricorrente - relative alle retribuzioni ed al risarcimento del danno, in dipendenza della sopravvenuta sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa - può ritenersi limitata alla condanna al pagamento - siccome prospetta il ricorrente principale - ma riguarda, altresì, la pronuncia di accertamento, avente funzione strumentale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass., sez. un. n. 8635/96, 11683/90; sez. lav. n. 14998/2000). Sul presupposto che la sentenza di questa Corte (n. 3810 del 1999) riguardasse, in coerenza con il ricorso allora proposto, soltanto la declaratoria di legittimità del licenziamento - con la conseguenza che era passata in giudicato ogni altra pronuncia della sentenza d'appello - il giudice di rinvio si è limitato - correttamente - alla declaratoria di illegittimità dello stesso licenziamento - all'esito di un nuovo accertamento (vedi infra) - senza pronunciare sui rimedi.
Pertanto il ricorso principale va rigettato perché infondato. Parimenti infondato, tuttavia, è il ricorso incidentale.
3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 132 c.p.c), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) -
la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale (CAP) di Rovigo censura la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimo il licenziamento, di cui si discute, sebbene il lavoratore, anche per la posizione (di capo ufficio) nella organizzazione aziendale, non potesse non avere piena coscienza che la vendita al padre di prodotti del Consorzio, a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati ai clienti, era stata autorizzata soltanto per il 1985, in via eccezionale ed a titolo premiale, ma non giustificava la reiterazione del medesimo comportamento negli anni successivi (dal 1986 al 1988), della quale il Consorzio si era accorto solo molto dopo (nei primi mesi del 1989) e, perciò, non poteva essere ritenuto acquiescente, mentre l'entità del danno non ha "importanza alcuna" e, comunque, è diventata "non trascurabile" in dipendenza della reiterazione della condotta lesiva.
Il primo motivo del ricorso incidentale, ora in esame, non è fondato.
3.2. lnvero, nei licenziamenti per motivi disciplinari, l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore ed il giudizio di gravita e di proporzionalità dei fatti medesimi, rispetto al licenziamento (come ad ogni altra sanzione) disciplinare, sono riservati al giudice di merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10775, 9410, 7188/2001, 14768, 14552, 8313, 4122/2000, 5042, 3645/99) - e, come tali, non sono sindacabili, in sede di legittimità, se sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - che ha, motivatamente, accertato la gravita e la proporzionalità dei fatti addotti a sostegno del licenziamento - non merita le censure che le vengono mosse, con i motivi di ricorso in esame, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c).
3.3. Infatti la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
La motivazione dell'impugnata sentenza, tuttavia, non risulta inficiata da vizi siffatti.
3.4. La declaratoria di illegittimità del licenziamento, di cui si discute, essenzialmente riposa - secondo la motivazione della sentenza impugnata - sul rilievo che - pur avendo il lavoratore licenziato "violato senz'altro il dovere dell'ordinaria diligenza" - appare, tuttavia, sproporzionato il licenziamento sia per il danno causato, "del tutto irrisorio nel caso dispecie", sia per "le modalità ed il contesto in cui si è svolta la condotta lesiva". Nè il giudizio valutativo prospettato - all'esito della ricostruzione dei fatti riferita in narrativa - risulta denunciato, con il motivo in esame del ricorso incidentale, sotto il profilo del vizio di motivazione, che - per quanto si è detto - sia deducibile in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c). Lungi dal denunciare, specificamente, lacune o logiche contraddizioni - nella motivazione, che sorregge l'accertamento ed il giudizio di fatto del giudice di rinvio - il ricorrente incidentale, infatti, prospetta - inammissibilmente - una ricostruzione diversa dei medesimi fatti e ne propone un giudizio valutativo, parimenti diverso.
Pertanto il primo motivo del ricorso incidentale dev'essere rigettato perché infondato.
Parimenti va rigettato, tuttavia, il secondo motivo dello stesso ricorso.
4.1. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 92 c.p.c), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per avere liquidato le spese di lite relative ai primi due gradi del giudizio, nonché al giudizio di IO ed a quello di rinvio, ed avere "proceduto alla compensazione nella misura di un mezzo, ponendo la quota residua a (proprio) carico", sebbene la "particolare complessità della causa" e la soccombenza reciproca imponessero, invece, la compensazione totale.
Anche il secondo motivo del ricorso incidentale, ora in esame, dev'essere rigettato.
4.2. Infatti la valutazione dell'opportunità della compensazione delle spese processuali (ai sensi dell'art. 92 c.p.c.) rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3272/2001, 5390/2000, 11770/98, 5174/97) - e, come tale, è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi in cui, a motivazione della compensazione, siano state addotte ragioni illogiche o, comunque, erronee, tali da inficiare lo stesso processo formativo della volontà decisionale.
Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata non merita le censure - che le vengono mosse con il secondo motivo del ricorso incidentale, ora in esame - in quanto la compensazione parziale delle spese processuali dei primi due gradi del giudizio risulta sorretta dalla motivazione - all'evidenza, non illogica, ne' erronea - che "sussistono giusti motivi, atteso l'esito della lite e la controvertibilità delle questioni trattate".
Ancora meno censurabile, se possibile, è l'imposizione a carico dell'attuale ricorrente - in base alla regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) - delle spese del giudizio di IO (definito con la sentenza n. 3810 del 1999) e del successivo giudizio di rinvio (oltreché della quota delle spese compensate parzialmente). Anche il secondo motivo del ricorso incidentale dev'essere, quindi, rigettato.
5- Previa riunione, entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di IO (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di IO.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2003