Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
Ove venga impugnato in giudizio un licenziamento sulla base della ritenuta insussistenza di un giustificato motivo, deve ritenersi inammissibile la deduzione tardiva (nella specie nell'udienza del giudizio di appello) del vizio relativo alla tardività della contestazione dell'addebito disciplinare, poiché l'inerente modifica dei dati di fatto posti a base della domanda è contraria alla "ratio" del processo del lavoro, caratterizzato da limiti temporali alla deduzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, secondo le previsioni degli artt. 414 e 420, quinto comma, cod. proc. civ.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1999, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE IO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato DALL'ARA GIAN PIETRO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ROVIGO COOP. S.R.L. IN LCA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 199/96 del Tribunale di ROVIGO, depositata il 12/06/96 R.G.N.2031/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato DALL'ARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DE GREGORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Rovigo, con sentenza depositata il 22 marzo 1994, ritenuta preliminarmente la propria incompetenza sulle istanze inerenti al risarcimento del danno proposte dal sig. IO LI nei confronti del Consorzio Provinciale di Rovigo in liquidazione coatta amministrativa, rigettava la domanda con la quale il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli dal Consorzio con conseguenziale reintegrazione nel posto di lavoro.
Avverso la decisione di primo grado il LI proponeva appello al Tribunale di Rovigo che, con sentenza del 12 giugno 1996, lo accoglieva parzialmente rilevando che nei confronti di impresa in liquidazione coatta amministrativa non trova applicazione l'art.24 della legge fallimentare che devolve alla competenza del Tribunale fallimentare le domande di contenuto economico;
confermava tuttavia la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato all'appellante. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il LI propone ricorso fondandolo su quattro motivi, illustrati da successiva memoria e da brevi osservazioni depositate nell'udienza di discussione ex art 379, quarto comma c.p.c. L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
È opportuno l'esame congiunto del primo e del quarto motivo di ricorso, strettamente congiunti tra loro in quanto entrambi attengono, sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della violazione di legge, alla responsabilità del ricorrente in relazione ai doveri di diligenza e fedeltà, con riguardo alla sua posizione nell'ambito dell'organizzazione gerarchica dell'impresa e con riferimento al notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro che legittima il licenziamento, con preavviso, per giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell'art.3 della legge 15 luglio 1966 n.604, tematica ripresa anche nel terzo motivo.
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art.3 della legge n.604 del 1966, con riferimento agli artt. 2082 e segg. C.C. nonché
insufficienza e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto la sua responsabilità nell'aver praticato sconti in favore del proprio genitore senza tener conto che nel 1985 egli era stato autorizzato dal suo superiore gerarchico (che ne aveva spiegato i motivi e nei confronti del quale non era stato preso alcun provvedimento) che tale autorizzazione non era mai stata revocata, che sussistevano meccanismi di controllo della sua attività tanto che ogni quindici giorni il centro elettrocontabile faceva il riepilogo delle vendite, che il Consorzio era perfettamente a conoscenza della situazione e aveva sollevato la questione soltanto dopo molti anni. Il ricorrente denuncia inoltre l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata laddove era stato ritenuto di scarso rilievo l'avvenuta erogazione di L 4.300.000 per "premi vari" dopo la contestazione degli addebiti, mentre proprio la definizione di "premio" è inequivocabile nel senso di una elargizione gratificante. Col quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 2104 e 2105 C.C. nonché vizio della motivazione e comunque sua contraddittorietà con riferimento all'art.3 L. 604/66, il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia valutato, al fine di configurare una responsabilità del ricorrente non giustificativa di un provvedimento estremo come il licenziamento, la specifica collocazione del RI, nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, in posizione di dipendenza gerarchica dal IA che lo aveva autorizzato a praticare gli sconti (autorizzazione mai revocata) anche in relazione ai programmi colturali di sperimentazione effettuati dal padre del ricorrente da cui il consorzio traeva un vantaggio economico.
Rileva inoltre la contraddittorietà dell'assunto sostenuto dal Tribunale laddove aveva affermato che al RI era stata data una "mera autorizzazione di cui era in sua esclusiva facoltà usare o meno", quando era evidente che la concessione di un'autorizzazione significava proprio che al dipendente era riconosciuta la facoltà di utilizzarla.
I motivi sono fondati per quanto di ragione.
Risulta dalla sentenza impugnata che nell'anno 1985 il ricorrente venne autorizzato dal proprio superiore gerarchico sig. IA ad effettuare prezzi di particolare favore al suo genitore. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse tenuto una condotta infedele nei confronti del datore di lavoro, giustificativa del licenziamento, basandosi non solo sul fatto che nei successivi anni, nei quali gli acquisti da parte del familiare del dipendente erano sempre avvenuti a prezzi di favore, nessuna autorizzazione risultava effettuata dal superiore gerarchico, ma addebitando anche al ricorrente una responsabilità per i prezzi di favore praticati al padre nel 1985, in quanto al dipendente era stata data "una mera autorizzazione, di cui era in sua esclusiva facoltà usare o meno". A parte l'illogicità di quest'ultima affermazione in merito alla quale può facilmente essere osservato che l'autorizzazione contiene in sè il riconoscimento della facoltà di utilizzarla, la motivazione è, sul punto, insufficiente in quanto omette del tutto di valutare la posizione del dipendente nell'ambito dell'organizzazione gerarchica dell'impresa; non ha esaminato, ad esempio, se il datore di lavoro era in grado di conoscere, tramite meccanismi di controllo, il comportamento del dipendente, se la mancanza di qualsiasi rilievo da parte dei superiori aveva potuto creare un affidamento del ricorrente incidendo sulla sua buona fede circa la tolleranza di un comportamento già autorizzato nell'anno precedente. Non c'è dubbio che tutte queste circostanze possono incidere sulla gravità dell'inadempimento addebitato al lavoratore e sulla adeguatezza della sanzione rispetto al comportamento contestato (la cui mancata valutazione viene censurata anche nel terzo motivo di ricorso) e, quindi sulla legittimità del licenziamento stesso. Appare invece del tutto irrilevante la censura relativa all'incompatibilità del provvedimento di licenziamento adottato con l'erogazione al ricorrente, dopo la contestazione degli addebiti, di una somma a titolo di "premi vari". Nello specifico campo degli emolumenti corrisposti ai lavoratori l'espressione "premio" viene spesso indicata come somma spettante alla generalità dei lavoratori per le ragioni più varie: pertanto corretta e condivisibile appare l'osservazione del Tribunale che la genericità della formula usata non dimostra affatto che la somma sia stata versata al ricorrente in considerazione di suoi particolari meriti piuttosto che in adempimento di pregressi obblighi contrattuali assunti dal datore di lavoro nei confronti della generalità dei dipendenti. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art.414 e segg. c.p.c. nonché vizio della motivazione per insufficienza e contraddittorietà della stessa, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuta tardiva la denuncia di violazione dell'art.7 della legge 20 agosto 1970 n.300, perché non dedotta in ricorso col quale il lavoratore aveva impugnato il licenziamento esclusivamente per mancanza del giustificato motivo. Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, osserva che il licenziamento carente delle forme di cui all'art. 7 della legge n.300/1970 è illegittimo, illegittimità ritualmente dedotta nell'atto introduttivo, e che la deduzione della tardività delle contestazione rispetto alla commissione dei fatti nel licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa non può ritenersi domanda nuova ma una semplice argomentazione difensiva che non si fonda su un fatto storico diverso o su una situazione da accertare in quanto il ritardo della contestazione era già stato dedotto nell'atto introduttivo del giudizio e documentalmente provato. Con il terzo motivo il ricorrente, oltre a lamentare l'inadeguatezza della sanzione rispetto al comportamento (problema già sopra esaminato), denuncia violazione degli artt. 2104 e 2105 C.C. nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione anche con riferimento all'art.1119 c.c. (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.); osserva in proposito che sebbene il licenziamento fosse stato formalmente intimato per giustificato motivo soggettivo, si trattava in realtà di recesso per giusta causa in cui rilevava la mancata immediatezza della contestazione e della sanzione.
I due motivi, entrambi prospettati, sebbene sotto aspetti diversi, sul ritardo nella contestazione degli addebiti, possono essere trattati congiuntamente in quanto, come risulta dallo stesso ricorso che riporta, sul punto, il testo dell'atto di appello, erano stati congiutamente proposti in un unico motivo, ritenuto inammissibile dal Tribunale.
Le censure sono infondate.
Non c'è dubbio che sia il motivo di impugnazione per violazione del diritto di difesa in considerazione del ritardo con cui l'addebito è stato contestato sia quello della immediatezza della contestazione quale elemento costitutivo del recesso per giusta causa sono motivi del tutto diversi dalla contestazione del licenziamento sotto il profilo della insussistenza del giustificato motivo, anche se il "petitum" immediato - dichiarazione di illegittimità del licenziamento (v.Cass. S.U. 26 aprile 1994 n. 3965) - è il medesimo. Nè può dubitarsi che il "motivo" dedotto per la prima volta in udienza - ritardo nella contestazione dell'addebito - configuri un fatto storico diverso rispetto a quello relativo alla mancanza sostanziale di giustificati motivi del licenziamento. È ben vero che per ovvie ragioni di economia processuale è stato dalla giurisprudenza ritenuto ammissibile il mutamento della "causa petendi" quando l'"aliquid novi" consista solo in una diversa qualificazione giuridica dei dati di fatto dedotti ed acquisiti al processo, tuttavia tale ammissibilità è stata negata quando il mutamento della "causa petendi" comporti la necessità di nuove indagini di fatto ( cfr. Cass.12 luglio 1996 n. 4466). È evidente, infatti che nel caso in cui i fatti non fossero stati dedotti ed i relativi documenti non prodotti, in base agli artt. 414 e 420 comma 4 c.p.c. sarebbe preclusa al ricorrente la possibilità di dedurre nuovi fatti e proporre nuovi mezzi di prova e, dunque la possibilità di dimostrare il nuovo fatto storico: diversamente si andrebbe contro la "ratio" del processo del lavoro poiché vi sarebbe una riapertura dei termini per proporre nuove prove in prima udienza. A tali principi si è attenuto il Tribunale allorché, ritenuto inammissibile il secondo motivo dell'atto di appello, ha rilevato che il motivo della carenza di immediatezza della contestazione degli addebiti rispetto alla commissione del fatto, dava luogo all'inserimento di un dato nuovo e di un diverso tema di indagine rispetto a quello delimitato dell'atto introduttivo nel quale, come la Corte ha potuto verificare trattandosi di violazione di norme procedurali, non era stato affatto dedotto, neppure sotto aspetti diversi, il ritardo nella contestazione degli addebiti. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata ad altro giudice, individuato nel Tribunale di Venezia che, decidendo nel merito della censura accolta, si atterrà ai principi sopra indicati e provvederà anche in merito alla statuizione sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Pretore accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999