Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1999, n. 3810
CASS
Sentenza 16 aprile 1999

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Ove venga impugnato in giudizio un licenziamento sulla base della ritenuta insussistenza di un giustificato motivo, deve ritenersi inammissibile la deduzione tardiva (nella specie nell'udienza del giudizio di appello) del vizio relativo alla tardività della contestazione dell'addebito disciplinare, poiché l'inerente modifica dei dati di fatto posti a base della domanda è contraria alla "ratio" del processo del lavoro, caratterizzato da limiti temporali alla deduzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, secondo le previsioni degli artt. 414 e 420, quinto comma, cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1999, n. 3810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3810
    Data del deposito : 16 aprile 1999

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