Sentenza 4 gennaio 2002
Massime • 1
Con riferimento all'obbligo di essere reperibile durante le prescritte fasce orarie per sottoporsi a visita sanitaria di controllo, a pena di decadenza dal diritto all'indennità di malattia, ex art. 5 D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni in legge n. 638 del 1983, il lavoratore ammalato, nei cui confronti il medico ispettore abbia attestato la irreperibilità, ha l'onere (ove non contesti la veridicità di tale attestazione ne' adduca giustificati motivi che lo abbiano indotto ad allontanarsi dal proprio domicilio) di provare, in applicazione dell'art. 1218 cod. civ., l'esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile l'adempimento del suo obbligo, non essendo rilevante, a tal fine, l'erronea convinzione dello stesso lavoratore di avere adempiuto all'obbligo suddetto ed essendo necessario, invece, un impedimento oggettivo, cioè un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l'adempimento, se l'evento era prevedibile, non poteva essere evitata che con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al medico fiscale l'accesso al domicilio del lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2002, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 27/01/99 R.G.N. 417/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 giugno 1997 IO CH conveniva in giudizio davanti al Pretore di Firenze l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo 12 aprile - 3 maggio 1996 e in ordine al quale l'Istituto aveva applicato la decadenza a norma dell'art. 5 comma 14 legge 11 novembre 1983 n. 368, che aveva convertito il D.L. 12 settembre 1983 n. 463.
L'Istituto aveva giustificato tale applicazione con il fatto che il lavoratore sarebbe stato assente dalla visita domiciliare di controllo il giorno 19 aprile 1996.
Il lavoratore, invece, sosteneva che in quel giorno si era trovato, durante le fasce orarie di reperibilità, al proprio domicilio con la moglie.
Espletata prova testimoniale il Pretore con sentenza in data 14 luglio 1998 accoglieva la domanda rilevando che l'assenza del CH dal proprio domicilio nella specie non era stata provata, avendo la moglie del lavoratore dichiarato che il medesimo al momento della visita di controllo si trovava a casa propria.
Su appello dell'INPS il Tribunale di Firenze con sentenza in data 20 gennaio - 27 gennaio 1999, in riforma della sentenza pretorile, rigettava la domanda del lavoratore osservando che incombeva sul medesimo l'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile al fine di consentire la visita di controllo anche mediante l'assunzione di specifiche cautele idonee ad eliminare eventuali ostacoli domestici che si fossero frapposti a tale visita. Concludeva, perciò, affermando che contro l'attestazione del medico ispettore in ordine alla mancata reperibilità del CH al proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla legge il lavoratore avrebbe dovuto fornire la dimostrazione della sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore come sole ragioni esimenti previste dall'ordinamento per escludere la sua responsabilità per l'inadempimento di un obbligo che gravava sul medesimo nell'ambito del rapporto in questione.
Il lavoratore ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso il CH si duole che il Tribunale, in violazione dell'art. 5 comma 14 della legge 11 novembre 1983 e dell'art. 2697 c.c., avesse ritenuto che sul lavoratore, al fine di evitare la decadenza dalla fruizione dell'indennità di malattia, incombesse la prova di un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore contro la dichiarazione del medico fiscale attestante la di lui mancata reperibilità al proprio domicilio durante le fasce orarie della visita medica di controllo. Il ricorrente rileva che la norma in questione non esige siffatto onere probatorio per contestare la dichiarazione di irreperibilità del medico ispettore, ma soltanto la dimostrazione del giustificato motivo del mancato controllo.
La dichiarazione del medico, invece, non era stata tale da fare ritenere che il ricorrente al momento della visita di controllo non si trovasse al proprio domicilio e che avesse contravvenuto all'obbligo di tenere un comportamento mediamente diligente al fine di consentirla.
Il controllo, perciò, non si era realizzato, ad avviso del ricorrente, per un comportamento a lui non addebitabile. Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 5 quattordicesimo comma della legge 11 novembre 1983 n. 638 (che ha convertito il D.L. 12 settembre 1983 n. 638) la decadenza dal trattamento economico di malattia in caso di assenza dalla visita di controllo diventa operante qualora il medico dell'INPS attesti che il lavoratore non era, comunque, rintracciabile, durante le fasce orarie, al domicilio indicato dal lavoratore medesimo ai fini della visita di controllo.
Trattasi di un obbligo nascente dalla legge e, quindi, di un obbligo che costituisce fonte di responsabilità assimilabile a quella contrattuale.
Il legislatore, tuttavia, sembrerebbe che voglia utilizzare come esimente della responsabilità del lavoratore per la irreperibilità attestata dal medico fiscale non già il fatto a lui non imputabile previsto dall'art. 1218 c.c. come esimente per l'inadempimento di un obbligo nascente dalla legge o dal contratto bensì altra esimente speciale, costituita dal "giustificato motivo".
In realtà tale esimente speciale opera nella sola ipotesi in cui il lavoratore ammalato non contesti di essersi allontanato dal proprio domicilio e adduca di avere ciò fatto per evitare un grave nocumento alla sua persona o a terzi (soprattutto prossimi congiunti). In altri termini il giustificato motivo previsto dal citato art. 5 è assimilabile alle ipotesi previste dagli artt. 2044 (legittima difesa) e 2045 (stato di necessità) del codice civile ai fini dell'esonero da responsabilità di chi ha contravvenuto a un obbligo. Diverso discorso, invece, va fatto allorché il lavoratore, contro l'attestazione di irreperibilità del medico ispettore, dichiari che egli non si era allontanato dal suo domicilio, come nel caso in ispecie.
In tale ultima ipotesi, anche a ritenere che egli al momento della visita fiscale si trovasse al proprio domicilio, ciò nonostante egli aveva ammesso di non avere adempiuto all'obbligo di consentire al medico di accedere al suo domicilio per il prescritto controllo sanitario.
In tal caso l'accertata inadempienza dell'obbligo può venir meno o per l'addotta sua inesistenza in conseguenza di un fatto penalmente rilevante che lo elida (falsa attestazione del medico intenzionalmente perseguita o preordinata) ovvero attraverso la prova, incombente sul lavoratore-debitore inadempiente, della sussistenza di un fatto non imputabile al medesimo ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Poiché l'art. 1218 c.c. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, non può essere sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa del lavoratore in relazione all'inadempimento dell'obbligo di consentire al medico fiscale l'accesso al proprio domicilio la generica prova della sua diligenza, essendo, invece, necessario che egli dimostri lo specifico impedimento che ha reso impossibile l'adempimento dell'obbligo (v. Cass. 16 febbraio 1994 n. 1500). Tale impedimento non si può concretare in una erronea convinzione del lavoratore di avere adempiuto e cioè in un impedimento soggettivo, bensì in un impedimento oggettivo, cioè in un caso fortuito (fatto di terzi) o in una forza maggiore (evento naturale), la cui influenza negativa per l'adempimento, se l'evento può essere previsto, non può essere evitata che con l'adozione di tutte le cautele necessarie (v. Cass. 8 giugno 1984 n. 3450; Cass. 7 gennaio 1970 n. 26); al fine di consentire al medico fiscale l'accesso al proprio domicilio (v. in senso contrario: Cass. 27 aprile 1990 n. 3512; Cass. 14 luglio 1994 n. 6597: v. in senso conforme ma senza distinzione delle descritte due ipotesi: Cass. 2 maggio 2000 n. 5492). In difetto di tale prova, incombente sul lavoratore, attesa la preesistenza del relativo obbligo sussistente a suo carico, correttamente il Tribunale aveva confermato la statuizione pretorile di sua decadenza dal trattamento economico di malattia. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 GENNAIO 2002