Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2002, n. 50
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Sentenza 4 gennaio 2002

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Con riferimento all'obbligo di essere reperibile durante le prescritte fasce orarie per sottoporsi a visita sanitaria di controllo, a pena di decadenza dal diritto all'indennità di malattia, ex art. 5 D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni in legge n. 638 del 1983, il lavoratore ammalato, nei cui confronti il medico ispettore abbia attestato la irreperibilità, ha l'onere (ove non contesti la veridicità di tale attestazione ne' adduca giustificati motivi che lo abbiano indotto ad allontanarsi dal proprio domicilio) di provare, in applicazione dell'art. 1218 cod. civ., l'esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile l'adempimento del suo obbligo, non essendo rilevante, a tal fine, l'erronea convinzione dello stesso lavoratore di avere adempiuto all'obbligo suddetto ed essendo necessario, invece, un impedimento oggettivo, cioè un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l'adempimento, se l'evento era prevedibile, non poteva essere evitata che con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al medico fiscale l'accesso al domicilio del lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2002, n. 50
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50
    Data del deposito : 4 gennaio 2002

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