Versione
14 dicembre 1954
14 dicembre 1954
Art. 4.
Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'art. 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo art. 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.
La relativa deliberazione e' soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.
Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'art. 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo art. 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.
La relativa deliberazione e' soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.
Giurisprudenza • 6
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