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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 29/11/2024, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1137 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1137/2023 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
MECONI, elettivamente domiciliata in Sant'Elpidio a Mare (FM), in Viale Roma n.3, presso lo studio del difensore, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 C.F._2
FRANCESCA RUSSO, elettivamente domiciliato in Fermo, Via Campo delle Legioni Romane,
n. 49, presso lo studio del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale della paternità ex artt. 269 e ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni. 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
-accertare che l'odierna ricorrente è nata dalla relazione tra i Sigg.ri e quindi Parte_2 CP_1
Cont dichiarare che il Sig. il padre biologico della Sig.ra Parte_1
- e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Fermo la rettifica di procedere alla prescritta annotazione del relativo atto di nascita.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
Si costituiva in giudizio aderendo alle conclusioni rassegnate dalla CP_1 controparte e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento del rito, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 21.11.2024, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio ricorso introduttivo, assumeva quanto segue:
- in data 07.02.2003, presso l' di Fermo, nasceva da Controparte_2 [...]
l'odierna ricorrente, ; Pt_2 Parte_1
- la nascita veniva attestata dall'ostetrica Monica Finocchietti e, successivamente, dichiarata dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo;
- l'odierna ricorrente nasceva dalla relazione, all'epoca non stabile, della madre con
[...]
Ed invero, data la giovane età di entrambi i genitori, la stessa relazione non veniva CP_1 dichiarata da l momento della nascita;
Parte_2
- i due genitori, col passare del tempo, tuttavia, avevano continuato a convivere, costituendo una vera e propria famiglia di fatto. Ancorché gli stessi mai avessero contratto matrimonio, dalla loro unione – che perdurava anche all'attualità – erano nati altri figli, come risultante dal certificato di residenza e stato di famiglia della ricorrente;
- nonostante la stabile convivenza e la relazione tra i genitori, Yunzhou, pur mai sottraendosi ai doveri di mantenimento e cura nei confronti della ricorrente, non si adoperava per il riconoscimento formale della stessa, ancorché lo stesso si fosse sottoposto al test del DNA che aveva confermato la paternità di cui alla presente domanda;
2 - a fronte dell'inerzia del padre biologico, era interesse della ricorrente, per motivi affettivi, legali ed economici, quello di formalizzare giuridicamente la situazione di fatto, ricorrendone pacificamente i presupposti.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, confermava quanto rappresentato dalla controparte specificando di non essersi mai opposto al riconoscimento della figlia, tanto da sottoporsi anche al test del DNA, pur non essendosi mai attivato al fine di un riconoscimento formale presso gli Uffici Comunali.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
ha inteso agire nel presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia Parte_1 giudiziale che accerti, nei suoi confronti, la paternità di superando l'inerzia di CP_1 questi nel riconoscimento della stessa nonostante il resistente – come del resto da questi confermato con la costituzione in giudizio – sia a conoscenza del rapporto di filiazione.
Osserva il Collegio come la domanda svolta dalla ricorrente sia fondata e, pertanto, debba essere accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto, è opportuno premettere come l'azione di cui agli artt. 269 e ss. c.c. instauri un procedimento ordinario di cognizione con la conseguenza che la corretta modalità di ripartizione dell'onere della prova è quella di cui all'art. 2697 c.c., tale per cui, spetta all'attrice fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Va inoltre ricordato come, a tal fine, l'art. 269, comma 2 c.c. conceda alla parte onerata, la possibilità di provare con ogni mezzo l'asserita paternità della controparte, con il solo limite dettato dall'ultimo comma dello stesso articolo, secondo cui non costituiscono prova della paternità la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento.
Il contenuto dell'interesse e dei poteri attribuiti alla parte che agisce ai sensi dell'art. 269
c.c. emergente dal dato codicistico è stato, a più riprese, confermato e arricchito anche a livello interpretativo laddove, anche di recente, è stato “riconosciuto come la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'identità personale del minore, la quale concorre, insieme ad altre componenti a definirne il contenuto” (cfr. Corte Cost. Sentenza nn. 272/2017 e 127/2020). Proprio a tal fine, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, partendo dalle esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 269 c.c., anche la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possono essere utilizzate a sostegno del convincimento dal giudice
(cfr. Cass. 2640/2003; Cass. 22490/2006; coerente Cass. 12646/2011).
3 Ecco, allora, che è stato affermato il principio secondo cui “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status"” (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3479 del 23 febbraio 2016).
Emerge agevolmente, pertanto, come non possa ritenersi sussistente alcuna gerarchia tra i mezzi di prova della filiazione e, in questi termini, non è necessario dar corso preliminarmente all'istruttoria orale, potendosi esperire subito la prova ematologica (Cass. sent.n. 4361/2013), atteso che “le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza” (cfr. Cass. sez. I, n. 9727/2010; Cass. 29 maggio 2008, n.
14462, cfr. anche Corte Costituzionale n 266/06 con riguardo all'art 235 c.c.).
Ai fini probatori, inoltre, va dato atto che la cosiddetta analisi dei polimorfismi del DNA ha sostituito le precedenti analisi probabilistiche basate sull'utilizzo dei marcatori genetici, proprio in ragione dell'elevato grado di certezza in ordine al raggiungimento della verità biologica. Essa costituisce l'unico mezzo di prova diretto e non presuntivo della paternità e viene effettuata procedendo al confronto tra il profilo genetico del figlio con quello di entrambi i genitori;
una volta individuate nel figlio le caratteristiche genetiche di provenienza materna, viene valutato se vi sia o meno corrispondenza con quelle di provenienza paterna e, in caso negativo, l'indagine si conclude con l'esclusione certa della paternità. Nel caso, invece, in cui venga accertata una compatibilità fra padre e figlio, viene determinata la percentuale di probabilità statistica che il soggetto in esame sia effettivamente il padre biologico (cfr. Cass. civ.
Sez. I, 22.1.2014, n. 1279; v. anche Cass. 2013/28467; Cass. 2011/15568; Cass. 2008/23944).
Tanto detto, allora, le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (v. Cass. Sez. 1, Sent. n. 15568 del 2011) e a volte costituiscono l'unico possibile elemento di prova a disposizione della parte in considerazione della difficoltà di fornire prova
4 dell'esistenza di relazioni intime e riservate. Pertanto, il pieno convincimento viene di solito ottenuto proprio mediante le prove ematologiche e genetiche, le quali permettono di escludere con certezza la paternità e costituiscono comportamento valutabile dal giudice, qualora venga opposto un rifiuto ingiustificato di sottoporvisi (Cass. sez. I, n. 9727/2010).
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato in atti gli esiti delle indagini genetiche, svolti, a mezzo dell'analisi dei polimorfismi nucleari autosomici, sulle persone di
[...]
e di presso il Polo Ospedaliero-Universitario di Ancona, in data Pt_1 CP_1
07.08.2022.
Sulla scorta dei richiamati esami, lo specialista della struttura ospedaliera pubblica ha potuto concludere nel senso che “l'analisi genetica effettuata ha permesso di stabilire che è il CP_1 padre biologico di ” (cfr. doc. 5). Per_1
Pertanto, può ritenersi accertato che il resistente sia il padre della ricorrente (circostanza, peraltro, neppure contestata dal primo in corso di causa).
Quanto alle spese di lite, alla luce della fattiva collaborazione del resistente, sottopostosi spontaneamente alle indagini genetiche e aderendo alle conclusioni della controparte, ritiene il
Collegio sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1137/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
❖ dichiara che , nato a [...], in CP_1
data 28.09.1979, è padre di , nata a [...], il [...]; Parte_1
❖ ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fermo di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del giorno 21.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1137/2023 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
MECONI, elettivamente domiciliata in Sant'Elpidio a Mare (FM), in Viale Roma n.3, presso lo studio del difensore, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 C.F._2
FRANCESCA RUSSO, elettivamente domiciliato in Fermo, Via Campo delle Legioni Romane,
n. 49, presso lo studio del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale della paternità ex artt. 269 e ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni. 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
-accertare che l'odierna ricorrente è nata dalla relazione tra i Sigg.ri e quindi Parte_2 CP_1
Cont dichiarare che il Sig. il padre biologico della Sig.ra Parte_1
- e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Fermo la rettifica di procedere alla prescritta annotazione del relativo atto di nascita.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
Si costituiva in giudizio aderendo alle conclusioni rassegnate dalla CP_1 controparte e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento del rito, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 21.11.2024, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio ricorso introduttivo, assumeva quanto segue:
- in data 07.02.2003, presso l' di Fermo, nasceva da Controparte_2 [...]
l'odierna ricorrente, ; Pt_2 Parte_1
- la nascita veniva attestata dall'ostetrica Monica Finocchietti e, successivamente, dichiarata dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo;
- l'odierna ricorrente nasceva dalla relazione, all'epoca non stabile, della madre con
[...]
Ed invero, data la giovane età di entrambi i genitori, la stessa relazione non veniva CP_1 dichiarata da l momento della nascita;
Parte_2
- i due genitori, col passare del tempo, tuttavia, avevano continuato a convivere, costituendo una vera e propria famiglia di fatto. Ancorché gli stessi mai avessero contratto matrimonio, dalla loro unione – che perdurava anche all'attualità – erano nati altri figli, come risultante dal certificato di residenza e stato di famiglia della ricorrente;
- nonostante la stabile convivenza e la relazione tra i genitori, Yunzhou, pur mai sottraendosi ai doveri di mantenimento e cura nei confronti della ricorrente, non si adoperava per il riconoscimento formale della stessa, ancorché lo stesso si fosse sottoposto al test del DNA che aveva confermato la paternità di cui alla presente domanda;
2 - a fronte dell'inerzia del padre biologico, era interesse della ricorrente, per motivi affettivi, legali ed economici, quello di formalizzare giuridicamente la situazione di fatto, ricorrendone pacificamente i presupposti.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, confermava quanto rappresentato dalla controparte specificando di non essersi mai opposto al riconoscimento della figlia, tanto da sottoporsi anche al test del DNA, pur non essendosi mai attivato al fine di un riconoscimento formale presso gli Uffici Comunali.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
ha inteso agire nel presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia Parte_1 giudiziale che accerti, nei suoi confronti, la paternità di superando l'inerzia di CP_1 questi nel riconoscimento della stessa nonostante il resistente – come del resto da questi confermato con la costituzione in giudizio – sia a conoscenza del rapporto di filiazione.
Osserva il Collegio come la domanda svolta dalla ricorrente sia fondata e, pertanto, debba essere accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto, è opportuno premettere come l'azione di cui agli artt. 269 e ss. c.c. instauri un procedimento ordinario di cognizione con la conseguenza che la corretta modalità di ripartizione dell'onere della prova è quella di cui all'art. 2697 c.c., tale per cui, spetta all'attrice fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Va inoltre ricordato come, a tal fine, l'art. 269, comma 2 c.c. conceda alla parte onerata, la possibilità di provare con ogni mezzo l'asserita paternità della controparte, con il solo limite dettato dall'ultimo comma dello stesso articolo, secondo cui non costituiscono prova della paternità la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento.
Il contenuto dell'interesse e dei poteri attribuiti alla parte che agisce ai sensi dell'art. 269
c.c. emergente dal dato codicistico è stato, a più riprese, confermato e arricchito anche a livello interpretativo laddove, anche di recente, è stato “riconosciuto come la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'identità personale del minore, la quale concorre, insieme ad altre componenti a definirne il contenuto” (cfr. Corte Cost. Sentenza nn. 272/2017 e 127/2020). Proprio a tal fine, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, partendo dalle esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 269 c.c., anche la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possono essere utilizzate a sostegno del convincimento dal giudice
(cfr. Cass. 2640/2003; Cass. 22490/2006; coerente Cass. 12646/2011).
3 Ecco, allora, che è stato affermato il principio secondo cui “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status"” (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3479 del 23 febbraio 2016).
Emerge agevolmente, pertanto, come non possa ritenersi sussistente alcuna gerarchia tra i mezzi di prova della filiazione e, in questi termini, non è necessario dar corso preliminarmente all'istruttoria orale, potendosi esperire subito la prova ematologica (Cass. sent.n. 4361/2013), atteso che “le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza” (cfr. Cass. sez. I, n. 9727/2010; Cass. 29 maggio 2008, n.
14462, cfr. anche Corte Costituzionale n 266/06 con riguardo all'art 235 c.c.).
Ai fini probatori, inoltre, va dato atto che la cosiddetta analisi dei polimorfismi del DNA ha sostituito le precedenti analisi probabilistiche basate sull'utilizzo dei marcatori genetici, proprio in ragione dell'elevato grado di certezza in ordine al raggiungimento della verità biologica. Essa costituisce l'unico mezzo di prova diretto e non presuntivo della paternità e viene effettuata procedendo al confronto tra il profilo genetico del figlio con quello di entrambi i genitori;
una volta individuate nel figlio le caratteristiche genetiche di provenienza materna, viene valutato se vi sia o meno corrispondenza con quelle di provenienza paterna e, in caso negativo, l'indagine si conclude con l'esclusione certa della paternità. Nel caso, invece, in cui venga accertata una compatibilità fra padre e figlio, viene determinata la percentuale di probabilità statistica che il soggetto in esame sia effettivamente il padre biologico (cfr. Cass. civ.
Sez. I, 22.1.2014, n. 1279; v. anche Cass. 2013/28467; Cass. 2011/15568; Cass. 2008/23944).
Tanto detto, allora, le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (v. Cass. Sez. 1, Sent. n. 15568 del 2011) e a volte costituiscono l'unico possibile elemento di prova a disposizione della parte in considerazione della difficoltà di fornire prova
4 dell'esistenza di relazioni intime e riservate. Pertanto, il pieno convincimento viene di solito ottenuto proprio mediante le prove ematologiche e genetiche, le quali permettono di escludere con certezza la paternità e costituiscono comportamento valutabile dal giudice, qualora venga opposto un rifiuto ingiustificato di sottoporvisi (Cass. sez. I, n. 9727/2010).
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato in atti gli esiti delle indagini genetiche, svolti, a mezzo dell'analisi dei polimorfismi nucleari autosomici, sulle persone di
[...]
e di presso il Polo Ospedaliero-Universitario di Ancona, in data Pt_1 CP_1
07.08.2022.
Sulla scorta dei richiamati esami, lo specialista della struttura ospedaliera pubblica ha potuto concludere nel senso che “l'analisi genetica effettuata ha permesso di stabilire che è il CP_1 padre biologico di ” (cfr. doc. 5). Per_1
Pertanto, può ritenersi accertato che il resistente sia il padre della ricorrente (circostanza, peraltro, neppure contestata dal primo in corso di causa).
Quanto alle spese di lite, alla luce della fattiva collaborazione del resistente, sottopostosi spontaneamente alle indagini genetiche e aderendo alle conclusioni della controparte, ritiene il
Collegio sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1137/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
❖ dichiara che , nato a [...], in CP_1
data 28.09.1979, è padre di , nata a [...], il [...]; Parte_1
❖ ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fermo di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del giorno 21.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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