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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
N. R.G. 1044/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Antonio Ruffino, all'udienza del 06/11/2025, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1044/2025 r.g.. proposta da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'avv. Paolo Iacobino, giusta procura in atti;
-parte opponente / attrice- contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Gallesi, giusta procura in atti;
-parte opposta / convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
I.1.- La ha ottenuto, nei confronti della Parte_2 [...]
un'ingiunzione di pagamento della somma di €104.833,00, oltre Controparte_2
ad accessori e spese, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del servizio di consegna e trasporto TRIBUNALE DI BARI
merci, oggetto del contratto di subappalto stipulato dalle parti il 14.01.2023 (d.i. n. 3275 del
29.11.2024).
La Società appaltante, nello spiegare opposizione, oltre ad eccepire l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Bari in favore di quello di Milano in forza della previsione del foro esclusivo convenzionale (art. 12 del contratto), ha contestato l'avversa pretesa creditoria, eccependo l'esistenza di un proprio
contro
-credito (pari ad €110.038,00) derivante dalla corresponsione, in favore dei dipendenti di degli emolumenti retributivi. Ha, pertanto, concluso per la Parte_2
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per l'accoglimento dell'opposizione con rigetto della domanda di pagamento avversa, previo diniego dell'istanza di provvisoria esecuzione (atto di citazione notificato a mezzo pec il 17.01.2025).
I.2. – Con decreto ex art. 171 bis co. 3 c.p.c. del 22.07.25, verificata la regolare notifica dell'atto introduttivo e la mancata costituzione della società opposta, è stata dichiarata la contumacia.
I.3.- Con comparsa di risposta depositata (tardivamente) il 27.10.2025, si è costituita in giudizio la che ha preliminarmente riconosciuto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parte_2
Bari in favore di quello di Milano e, nel merito, ha insistito nel proprio credito, adducendo l'infondatezza dell'avversa eccezione di compensazione. Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di incompetenza territoriale e, in subordine, per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
I.3.- All'udienza di prima trattazione, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
II.- L'eccezione di incompetenza territoriale, così come formulata dall'opponente, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, se è indubbio che la somma oggetto di ingiunzione abbia rappresentato il corrispettivo, in favore di , per l'esecuzione del servizio di consegna e trasporto merci, oggetto del contratto Pt_2
del 14.01.23, è altrettanto vero che il medesimo negozio, all'art. 12, dispone: “qualora dovessero insorgere controversie tra le parti derivanti dal presente contratto, le stesse saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano”.
Si tratta, a ben vedere, di una clausola contenente l'individuazione di un foro convenzionale esclusivo
(artt. 28 e 29 c.p.c.) che, come tale, preclude alle parti la possibilità di far valere le proprie ragioni TRIBUNALE DI BARI
discendenti dal contratto dinanzi ad un giudice diverso da quello pattiziamente individuato.
Per tali ragioni, quindi, il decreto ingiuntivo impugnato, essendo stato emesso in mancanza di una delle condizioni di ammissibilità della domanda monitoria (i.e. la competenza), è da considerarsi nullo.
Mette conto infine di puntualizzare che:
- la presente decisione viene adottata nella forma della sentenza (e non in quella dell'ordinanza prevista dall'art. 42 c.p.c.), atteso che sulla disposizione generale da ultimo menzionata deve ritenersi prevalente quella speciale dell'art. 653 c.p.c., che, per il caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione (senza distinzione tra motivi di rito o di merito), prescrive la decisione con sentenza (in senso analogo cfr. Cass. 14594/2012: “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69”);
- la riassunzione dinanzi al giudice competente non potrà concernere la causa di opposizione, ormai definita con l'annullamento del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del
Giudice che lo ha emesso, ma soltanto la causa relativa alla pretesa principale azionata dal creditore opposto (e quelle ad essa accessive, compresa la riconvenzionale della opponente); tant'è che, ove le parti riassumessero formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice sarebbe tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte (Cass. n. 15694/2006 e n.
16774/2009).
III.- Quanto alle spese del presente giudizio, in ragione del contegno non oppositivo osservato dalla società opposta, che, costituendosi, ha ante omnia riconosciuto il foro convenzionale esclusivo eccepito dalla controparte, si apprezzano, ai sensi dell'art. 92 co. 2, c.p.c., gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione nella misura di 1/2, con conseguente condanna della soccombente al pagamento TRIBUNALE DI BARI
delle spese residue, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €52.001,00 e € 260.000, con applicazione dei parametri medi per le sole fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, esclusa la fase istruttoria. Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_3 Studio // 2.552,00 2.552,00 Introduttiva // 1.628,00 1.628,00 Istruttoria // // // Decisoria 2.127,00 // 2.127,00 Totale 6.307,00 ½ 3.153,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3275 del 29.11.2024, proposta da
[...]
nei confronti di disattesa Controparte_2 Parte_2
ogni contraria istanza, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, per quanto di ragione:
a.1) DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di MILANO;
a.2) DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 3275/24 emesso dal Tribunale di Bari il
29/11/2024;
b) ASSEGNA il termine perentorio di 60 giorni per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente;
c) CONDANNA la creditrice/opposta alla rifusione, in favore della debitrice/opponente, della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi €6.307,00 (di cui €406,50 per esborsi), oltre a rimborso forf. spese generali (15% onorario), Iva e Cap come per legge;
COMPENSA fra le parti la residua metà.
Bari, 06/11/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del LE Sara Ruscigno. CP_3
N. R.G. 1044/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Antonio Ruffino, all'udienza del 06/11/2025, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1044/2025 r.g.. proposta da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'avv. Paolo Iacobino, giusta procura in atti;
-parte opponente / attrice- contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Gallesi, giusta procura in atti;
-parte opposta / convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
I.1.- La ha ottenuto, nei confronti della Parte_2 [...]
un'ingiunzione di pagamento della somma di €104.833,00, oltre Controparte_2
ad accessori e spese, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del servizio di consegna e trasporto TRIBUNALE DI BARI
merci, oggetto del contratto di subappalto stipulato dalle parti il 14.01.2023 (d.i. n. 3275 del
29.11.2024).
La Società appaltante, nello spiegare opposizione, oltre ad eccepire l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Bari in favore di quello di Milano in forza della previsione del foro esclusivo convenzionale (art. 12 del contratto), ha contestato l'avversa pretesa creditoria, eccependo l'esistenza di un proprio
contro
-credito (pari ad €110.038,00) derivante dalla corresponsione, in favore dei dipendenti di degli emolumenti retributivi. Ha, pertanto, concluso per la Parte_2
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per l'accoglimento dell'opposizione con rigetto della domanda di pagamento avversa, previo diniego dell'istanza di provvisoria esecuzione (atto di citazione notificato a mezzo pec il 17.01.2025).
I.2. – Con decreto ex art. 171 bis co. 3 c.p.c. del 22.07.25, verificata la regolare notifica dell'atto introduttivo e la mancata costituzione della società opposta, è stata dichiarata la contumacia.
I.3.- Con comparsa di risposta depositata (tardivamente) il 27.10.2025, si è costituita in giudizio la che ha preliminarmente riconosciuto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parte_2
Bari in favore di quello di Milano e, nel merito, ha insistito nel proprio credito, adducendo l'infondatezza dell'avversa eccezione di compensazione. Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di incompetenza territoriale e, in subordine, per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
I.3.- All'udienza di prima trattazione, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
II.- L'eccezione di incompetenza territoriale, così come formulata dall'opponente, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, se è indubbio che la somma oggetto di ingiunzione abbia rappresentato il corrispettivo, in favore di , per l'esecuzione del servizio di consegna e trasporto merci, oggetto del contratto Pt_2
del 14.01.23, è altrettanto vero che il medesimo negozio, all'art. 12, dispone: “qualora dovessero insorgere controversie tra le parti derivanti dal presente contratto, le stesse saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano”.
Si tratta, a ben vedere, di una clausola contenente l'individuazione di un foro convenzionale esclusivo
(artt. 28 e 29 c.p.c.) che, come tale, preclude alle parti la possibilità di far valere le proprie ragioni TRIBUNALE DI BARI
discendenti dal contratto dinanzi ad un giudice diverso da quello pattiziamente individuato.
Per tali ragioni, quindi, il decreto ingiuntivo impugnato, essendo stato emesso in mancanza di una delle condizioni di ammissibilità della domanda monitoria (i.e. la competenza), è da considerarsi nullo.
Mette conto infine di puntualizzare che:
- la presente decisione viene adottata nella forma della sentenza (e non in quella dell'ordinanza prevista dall'art. 42 c.p.c.), atteso che sulla disposizione generale da ultimo menzionata deve ritenersi prevalente quella speciale dell'art. 653 c.p.c., che, per il caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione (senza distinzione tra motivi di rito o di merito), prescrive la decisione con sentenza (in senso analogo cfr. Cass. 14594/2012: “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69”);
- la riassunzione dinanzi al giudice competente non potrà concernere la causa di opposizione, ormai definita con l'annullamento del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del
Giudice che lo ha emesso, ma soltanto la causa relativa alla pretesa principale azionata dal creditore opposto (e quelle ad essa accessive, compresa la riconvenzionale della opponente); tant'è che, ove le parti riassumessero formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice sarebbe tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte (Cass. n. 15694/2006 e n.
16774/2009).
III.- Quanto alle spese del presente giudizio, in ragione del contegno non oppositivo osservato dalla società opposta, che, costituendosi, ha ante omnia riconosciuto il foro convenzionale esclusivo eccepito dalla controparte, si apprezzano, ai sensi dell'art. 92 co. 2, c.p.c., gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione nella misura di 1/2, con conseguente condanna della soccombente al pagamento TRIBUNALE DI BARI
delle spese residue, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €52.001,00 e € 260.000, con applicazione dei parametri medi per le sole fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, esclusa la fase istruttoria. Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_3 Studio // 2.552,00 2.552,00 Introduttiva // 1.628,00 1.628,00 Istruttoria // // // Decisoria 2.127,00 // 2.127,00 Totale 6.307,00 ½ 3.153,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3275 del 29.11.2024, proposta da
[...]
nei confronti di disattesa Controparte_2 Parte_2
ogni contraria istanza, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, per quanto di ragione:
a.1) DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di MILANO;
a.2) DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 3275/24 emesso dal Tribunale di Bari il
29/11/2024;
b) ASSEGNA il termine perentorio di 60 giorni per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente;
c) CONDANNA la creditrice/opposta alla rifusione, in favore della debitrice/opponente, della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi €6.307,00 (di cui €406,50 per esborsi), oltre a rimborso forf. spese generali (15% onorario), Iva e Cap come per legge;
COMPENSA fra le parti la residua metà.
Bari, 06/11/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del LE Sara Ruscigno. CP_3