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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maddalena Annunziata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 238/2024 promossa da:
, con l'avv. Linda Chiari Parte_1
- Parte ATTRICE –
Contro
, con gli avv.ti Andrea Girardi e Gabriella Cesari – Controparte_1
- Parte CONVENUTA-
OGGETTO : lesione personale ( responsabilità extracontrattuale)
pagina 1 di 5
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, punto 4 come sostituito ex art. 45 , c. 17, l.18-
6-2009, n. 69 in base al quale la decisione deve contenere unicamente la coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione esonerando il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte ( tra cui SSzione 17145/2006 e
11199/2012) il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo l'art 118 disp. Att. Cpc con motivazione semplificata , può limitare la trattazione alle sole problematiche di fatto e di diritto che ritiene rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto ad esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti. Consegue da ciò che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite.
*************
Con atto di citazione di data 18 gennaio 2024, ritualmente notificata, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il al fine di al fine sentirlo condannare, in qualità di Controparte_1 custode, dei danni patiti e patendi ( quantificati in € 23.253,15 oltre interessi e rivalutazione) a seguito della caduta occorsa alla stessa in data 09 maggio 2023.
Il convenuto si costituiva, contestando sotto ogni profilo il fondamento della domanda CP_1 attorea, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda ed, in via subordinata, il concorso di colpa della sig.ra nella causazione del sinistro. Parte_1
Confermata la prima udienza, cui compariva la sig.ra lette le memorie ex art. 171 ter Parte_1
c,.p.c. depositate dalle parti, questo Giudice concedeva un breve rinvio per consentire eventuale accordo bonario. All'esito di tale udienza il Giudice si riservava.
Con successiva ordinanza del 3.02.2025, ritenuti inconferenti ai fini della decisione i mezzi istruttori di parte attrice, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9.10.2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., poi rinviata d'ufficio al 6 novembre 2025 con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: • accertare e dichiarare la responsabilità del
– nella sua qualità di custode – dei danni patiti e patendi dalla sig.ra Controparte_1 [...]
a seguito dell'evento occorso in data 09 febbraio 2024; • per l'effetto condannare il Parte_1
, in persona dell'amministratore rag. al risarcimento del Controparte_1 Controparte_2 pagina 2 di 5 danno quantificato in € 23.513,15 oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore somma che verrà provata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Parte Convenuta:
In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da versarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.
Il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di depositare nei successivi 30 giorni.
******************
Ad avviso del giudicante la domanda attorea non merita accoglimento, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c., per le ragioni appresso esposte.
Come noto, nell'ampio genus della responsabilità aquiliana ( art. 2043 Codice civile “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) il nostro Legislatore disciplina anche la fattispecie di responsabilità cd speciali, tra cui quella prevista dall'art. 2051 Codice civile, secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito”.
Ebbene, la Corte della nomofilachia ha da tempo chiarito (v.ex multis sentenza n.° 21684/2005) le differenze intercorrenti tra le azioni di responsabilità ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c., in termini di accertamento e prova del nesso eziologico tra il fatto ingiusto e la lesione derivante dallo stesso. La responsabilità per i danni da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si fonda, infatti, sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno, su un rapporto oggettivo e prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dall'imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, così il danneggiato non deve dimostrare tale carattere come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la generale responsabilità da fatto illecito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi dell'art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo;
mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare il caso fortuito ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sfera oggettiva che sia capace di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e che può identificarsi anche nel fatto di pagina 3 di 5 un terzo o nella colpa del danneggiato. Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre che sia accertato il nesso di causalità tra cosa, evento e danno da determinarsi secondo la regola della c.d. causalità adeguata.Il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso sussiste quando la cosa si inserisce, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Infatti “….il danneggiato è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione della intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato … (v. Cass n.° n.° 1896/2015; n.°
11802/2016).In sintesi, il danneggiato è tenuto a dimostrare: il nesso causale (nesso di occasionalità necessaria) e l'esistenza del rapporto di custodia. La natura oggettiva di tale responsabilità esonera, pertanto, il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode ma non anche dall'onere di fornire la prova del nesso di causalità. Solo nel caso in cui venga fornita tale prova allora incomberà sul custode la prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, le allegazioni della parte attrice e le richieste di cui alle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. non hanno offerto al giudicante elementi sufficienti per poter ritenere ammissibili e rilevanti i mezzi istruttori fini della decisione, atteso che:
- L'unico teste indicato, la NI , come dichiarato dalla stessa difesa attore Testimone_1
(pag. 11 punto 2 atto di citazione) non è testimone oculare, in quanto non ha assistito al fatto;
- La documentazione fotografica allegata al doc.20 ( che reca la data del 28.03.2023, successiva al sinistro) risulta essere contraddittoria e non coerente con quanto indicato dalla stessa difesa attrice ( “Quanto invece al tappeto, naturalmente è stato rimosso dopo l'incidente della sig.ra
e riposto in cantina , come si evince dalle foto allegate – doc.18 ); inoltre il video Parte_1 allegato non consente di comprendere quale fosse l'effettiva posizione del tappeto di cui non viene data compiuta descrizione;
- Il Pronto Soccorso non è stato allertato nonostante le condizioni ( descritte) dalla ricorrente ( cfr. pag. 7 dell'atto di citazione “ La NI sig.ra che si trovava all'interno Testimone_1 dell'appartamento della sig.ra sentendo un urlo provenire dall'esterno apriva Parte_1 immediatamente la porta e vedeva la zia a terra in un bagno di sangue” ) e l'accesso allo stesso da parte della signora non è avvenuto nell'immediatezza ( il giorno stesso Parte_1
pagina 4 di 5 dell'occorso, il giorno successivo o qualche giorno dopo) ma solamente a distanza di 11 gg dall'occorso ovvero in data 20.02.2023.
Inoltre, per quanto occorrer possa, il sinistro è avvenuto in un luogo ben noto all'attrice, trattandosi dell'androne condominiale in circostanze di visibilità non dichiarate come avverse da parte della difesa attrice. Circostanze queste aventi un peso specifico ai fini della decisione, atteso che l'unico teste non ha assistito direttamente al sinistro per cui è causa, così da poterne riferire le modalità, e che alcun personale sanitario è intervenuto sul luogo del sinistro, con conseguente totale assenza di riscontri oggettivi su cui si possa argomentare anche in via indiziaria . Tali elementi si risolvono nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore in ordine all'antecedente logico: il nesso di causalità.
Infine, pur volendo valutare il diverso profilo dell'altresì invocata responsabilità ex art. 2043 c,c, si osserva che l'assenza della prova del nesso causale impedisce al giudice lo scrutinio dell'ulteriore profilo dell'imputabilità soggettiva, in termini di dolo o colpa, del fatto dannoso alla parte convenuta.
**********
Le spese di lite seguono la soccombenza;
calcolate secondo i parametri del DM Giustizia 10.3.2014
n.55 e successive modificazioni si liquidano, come da dispositivo, nei valori medi in base al criterio del disputatum (ex multis Cass. ordinanza n. 10984/2021) tenendo in debita considerazione (valore minimo) che la fase istruttoria si è arrestata al deposito delle memorie ex art. 173 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)RIGETTA le domande proposte dalla Parte Attrice Sig.ra nei confronti Parte_1 della parte Convenuta;
Controparte_1
2) CONDANNA la Parte Attrice, a rimborsare direttamente all'avv. Andrea Girardi, che si è dichiarato antistatario, i compensi di giudizio che si liquidano in € 4.237,00 = oltre 15% per Spese Generali,
SS e IV.
Parma, 28 novembre 2025
Il Giudice onorario Dott.ssa Maddalena Annunziata
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI PARMA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maddalena Annunziata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 238/2024 promossa da:
, con l'avv. Linda Chiari Parte_1
- Parte ATTRICE –
Contro
, con gli avv.ti Andrea Girardi e Gabriella Cesari – Controparte_1
- Parte CONVENUTA-
OGGETTO : lesione personale ( responsabilità extracontrattuale)
pagina 1 di 5
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, punto 4 come sostituito ex art. 45 , c. 17, l.18-
6-2009, n. 69 in base al quale la decisione deve contenere unicamente la coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione esonerando il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte ( tra cui SSzione 17145/2006 e
11199/2012) il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo l'art 118 disp. Att. Cpc con motivazione semplificata , può limitare la trattazione alle sole problematiche di fatto e di diritto che ritiene rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto ad esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti. Consegue da ciò che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite.
*************
Con atto di citazione di data 18 gennaio 2024, ritualmente notificata, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il al fine di al fine sentirlo condannare, in qualità di Controparte_1 custode, dei danni patiti e patendi ( quantificati in € 23.253,15 oltre interessi e rivalutazione) a seguito della caduta occorsa alla stessa in data 09 maggio 2023.
Il convenuto si costituiva, contestando sotto ogni profilo il fondamento della domanda CP_1 attorea, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda ed, in via subordinata, il concorso di colpa della sig.ra nella causazione del sinistro. Parte_1
Confermata la prima udienza, cui compariva la sig.ra lette le memorie ex art. 171 ter Parte_1
c,.p.c. depositate dalle parti, questo Giudice concedeva un breve rinvio per consentire eventuale accordo bonario. All'esito di tale udienza il Giudice si riservava.
Con successiva ordinanza del 3.02.2025, ritenuti inconferenti ai fini della decisione i mezzi istruttori di parte attrice, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9.10.2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., poi rinviata d'ufficio al 6 novembre 2025 con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: • accertare e dichiarare la responsabilità del
– nella sua qualità di custode – dei danni patiti e patendi dalla sig.ra Controparte_1 [...]
a seguito dell'evento occorso in data 09 febbraio 2024; • per l'effetto condannare il Parte_1
, in persona dell'amministratore rag. al risarcimento del Controparte_1 Controparte_2 pagina 2 di 5 danno quantificato in € 23.513,15 oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore somma che verrà provata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Parte Convenuta:
In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da versarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.
Il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di depositare nei successivi 30 giorni.
******************
Ad avviso del giudicante la domanda attorea non merita accoglimento, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c., per le ragioni appresso esposte.
Come noto, nell'ampio genus della responsabilità aquiliana ( art. 2043 Codice civile “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) il nostro Legislatore disciplina anche la fattispecie di responsabilità cd speciali, tra cui quella prevista dall'art. 2051 Codice civile, secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito”.
Ebbene, la Corte della nomofilachia ha da tempo chiarito (v.ex multis sentenza n.° 21684/2005) le differenze intercorrenti tra le azioni di responsabilità ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c., in termini di accertamento e prova del nesso eziologico tra il fatto ingiusto e la lesione derivante dallo stesso. La responsabilità per i danni da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si fonda, infatti, sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno, su un rapporto oggettivo e prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dall'imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, così il danneggiato non deve dimostrare tale carattere come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la generale responsabilità da fatto illecito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi dell'art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo;
mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare il caso fortuito ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sfera oggettiva che sia capace di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e che può identificarsi anche nel fatto di pagina 3 di 5 un terzo o nella colpa del danneggiato. Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre che sia accertato il nesso di causalità tra cosa, evento e danno da determinarsi secondo la regola della c.d. causalità adeguata.Il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso sussiste quando la cosa si inserisce, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Infatti “….il danneggiato è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione della intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato … (v. Cass n.° n.° 1896/2015; n.°
11802/2016).In sintesi, il danneggiato è tenuto a dimostrare: il nesso causale (nesso di occasionalità necessaria) e l'esistenza del rapporto di custodia. La natura oggettiva di tale responsabilità esonera, pertanto, il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode ma non anche dall'onere di fornire la prova del nesso di causalità. Solo nel caso in cui venga fornita tale prova allora incomberà sul custode la prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, le allegazioni della parte attrice e le richieste di cui alle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. non hanno offerto al giudicante elementi sufficienti per poter ritenere ammissibili e rilevanti i mezzi istruttori fini della decisione, atteso che:
- L'unico teste indicato, la NI , come dichiarato dalla stessa difesa attore Testimone_1
(pag. 11 punto 2 atto di citazione) non è testimone oculare, in quanto non ha assistito al fatto;
- La documentazione fotografica allegata al doc.20 ( che reca la data del 28.03.2023, successiva al sinistro) risulta essere contraddittoria e non coerente con quanto indicato dalla stessa difesa attrice ( “Quanto invece al tappeto, naturalmente è stato rimosso dopo l'incidente della sig.ra
e riposto in cantina , come si evince dalle foto allegate – doc.18 ); inoltre il video Parte_1 allegato non consente di comprendere quale fosse l'effettiva posizione del tappeto di cui non viene data compiuta descrizione;
- Il Pronto Soccorso non è stato allertato nonostante le condizioni ( descritte) dalla ricorrente ( cfr. pag. 7 dell'atto di citazione “ La NI sig.ra che si trovava all'interno Testimone_1 dell'appartamento della sig.ra sentendo un urlo provenire dall'esterno apriva Parte_1 immediatamente la porta e vedeva la zia a terra in un bagno di sangue” ) e l'accesso allo stesso da parte della signora non è avvenuto nell'immediatezza ( il giorno stesso Parte_1
pagina 4 di 5 dell'occorso, il giorno successivo o qualche giorno dopo) ma solamente a distanza di 11 gg dall'occorso ovvero in data 20.02.2023.
Inoltre, per quanto occorrer possa, il sinistro è avvenuto in un luogo ben noto all'attrice, trattandosi dell'androne condominiale in circostanze di visibilità non dichiarate come avverse da parte della difesa attrice. Circostanze queste aventi un peso specifico ai fini della decisione, atteso che l'unico teste non ha assistito direttamente al sinistro per cui è causa, così da poterne riferire le modalità, e che alcun personale sanitario è intervenuto sul luogo del sinistro, con conseguente totale assenza di riscontri oggettivi su cui si possa argomentare anche in via indiziaria . Tali elementi si risolvono nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore in ordine all'antecedente logico: il nesso di causalità.
Infine, pur volendo valutare il diverso profilo dell'altresì invocata responsabilità ex art. 2043 c,c, si osserva che l'assenza della prova del nesso causale impedisce al giudice lo scrutinio dell'ulteriore profilo dell'imputabilità soggettiva, in termini di dolo o colpa, del fatto dannoso alla parte convenuta.
**********
Le spese di lite seguono la soccombenza;
calcolate secondo i parametri del DM Giustizia 10.3.2014
n.55 e successive modificazioni si liquidano, come da dispositivo, nei valori medi in base al criterio del disputatum (ex multis Cass. ordinanza n. 10984/2021) tenendo in debita considerazione (valore minimo) che la fase istruttoria si è arrestata al deposito delle memorie ex art. 173 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)RIGETTA le domande proposte dalla Parte Attrice Sig.ra nei confronti Parte_1 della parte Convenuta;
Controparte_1
2) CONDANNA la Parte Attrice, a rimborsare direttamente all'avv. Andrea Girardi, che si è dichiarato antistatario, i compensi di giudizio che si liquidano in € 4.237,00 = oltre 15% per Spese Generali,
SS e IV.
Parma, 28 novembre 2025
Il Giudice onorario Dott.ssa Maddalena Annunziata
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