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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4880/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMEONE NICOLA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALO PINAZZI 63 43122 PARMA presso il difensore avv. SIMEONE NICOLA
ATTORE contro
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZICCARDI VINCENZO e CP_1 CP_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARIOTTI 1 43121 PARMA presso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento restituzione caparra confirmatoria
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI precisate con le note scritte del 20.6.2025 e 24.6.2025 e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24.9.2025
Parte attrice opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare l'estraneità di al rapporto meglio specificato in narrativa, Parte_1 intervenuto, in data 29/07/2022, esclusivamente tra ed e, quindi, la Parte_2 Parte_1 carenza di titolarità passiva di nell'ambito di detto rapporto sostanziale posto a Parte_1 fondamento della pretesa creditoria azionata da nel procedimento monitorio N. 16807/2024 R.G., Parte_2 nonché la carenza di legittimazione passiva in capo a n detto procedimento;
Parte_1
- conseguentemente, dichiarare illegittimo, nullo, infondato o come meglio il decreto ingiuntivo N. 268/2024 del 23/01/2024 e, per l'effetto, disporne la revoca. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, C.p.a. e spese generali come per legge.”
pagina 1 di 7
Parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna Sezione Impresa contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge e previo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 cpc:
IN VIA PRINCIPALE
Previo spostamento della prima udienza e per le ragioni indicate in atti, disporre ai sensi dell'art. 106 e/o 107 cpc l'evocazione in giudizio della società CP_3
[...]
Previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni indicate in atti in ogni caso dichiarare tenuto e condannare la società nche in solido con al pagamento a favore della Parte_1 Parte_1 società della somma di euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni Parte_2 caso dichiarare tenute le parti convenute er le ragioni indicate in atti Parte_1 Parte_1 al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per le ragioni indicate in atti, dichiarare in ogni caso tenute ed anche in solido fra di loro, al Parte_1 Parte_1 pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre IVA e cpa come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese vive.
IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1. In data 29 luglio 2022, odierna esponente e ricorrente formulava, alla società Parte_2 la proposta irrevocabile di acquisto di quote societarie della società Parte_1 Parte_1 (doc. n. 1 proposta irrevocabile doc. n. 2 visura doc. n. 3 visura Parte_2 Parte_2
Parte_1
2. La proposta veniva debitamente sottoscritta da da per accettazione Parte_2 Parte_1
3. eteneva infatti il 100% delle quote di ne era socio unico Parte_1 Parte_1
4. al momento della formulazione della proposta di acquisto, corrispondeva dunque ad Parte_2
titolo di caparra confirmatoria la somma di euro 50.000,00 (doc. n. 4 versamento caparra) Parte_1
5. La proposta di acquisto era risolutivamente condizionata alla acquisizione da parte di
[...] delle società e con la Controparte_4 Parte_2 CP_5 CP_6 precisazione che in caso di risoluzione del contratto sarebbe stata restituita la sola somma versata a titolo di caparra senza alcun onere aggiuntivo.
6. In data 21.10.2022 rappresentata dal dott. Controparte_4 [...] convocava avanti il Notaio in Parma per la stipula dell'atto di Persona_1 Parte_2 Per_2 acquisto delle quote fissando la data del 27.10.2022 h. 18.00 (doc. n. 5 visura CCIAA SAPA;
doc. n. 6 convocazione rogito Notaio).
7. In data 27.10.2022 h. 17.46 comunicava di non poter Controparte_4 stipulare l'atto di compravendita non disponendo delle somme necessarie per formalizzare l'operazione (doc. n.
7 pec 27.10.22) CP_4
8. In data 02.11.2022 omunicava la volontà di risolvere il contratto e di esercitare il diritto Parte_2 di avvalersi della clausola risolutiva espressa (doc. n. 8 pec ) Controparte_7
9. Ogni sollecito per ottenere il pagamento della somma già versata a titolo di caparra è risultato vano, pur a fronte di diversi colloqui intervenuti fra le parti
pagina 2 di 7 10. Il dott. aveva a confermare la disponibilità a definire bonariamente la vicenda, Persona_1 affermando di aver ricevuto “fumata bianca” per il pagamento della caparra (doc. n. 9 mail dott.
) Persona_1
11. Il sottoscritto procuratore aveva quindi un colloquio con il dott. per conto di , il Persona_1 Pt_1 quale proponeva il pagamento della somma di euro 50mila a saldo entro il 31.12.2023, cui Parte_2 aderiva pur precisando la necessità di ricevere idonee garanzie e chiedendo unitamente al capitale, un importo per interessi e spese legali nella misura di euro 5mila (doc. n. 10 mail avv. ZICCARDI 6.10.2023)
12. Il dott. successivamente, comunicava a mezzo vie brevi l'indisponibilità di di Persona_1 Pt_1 dare seguito alle richieste di così che seguiva comunicazione del sottoscritto di chiusura di Parte_2 ogni trattativa (doc. n. 11 mail 17.10.2023 avv. ZICCARDI)
13. volge la propria attività in Parma presso i locali di Parte_1 Parte_1
14. volge la propria attività per il tramite del dott. Parte_1 Persona_3
15. Il dott. è socio unico di Persona_3 Parte_1
16. Conferma il bilancio di esercizio che viene esibito inerente Parte_1
17. Conferma il bilancio di esercizio che viene esibito inerente Parte_1
18. Il dott. consulente di ed Persona_1 Pt_1 Parte_1
19. I bilanci di entrambe le società sono stati predisposti tramite la consulenza del dott. Persona_1
[...]
A teste, salvo altri indicarne: dott. in Parma;
dott. in Persona_1 Persona_3 Parma. Si allega con numerazione progressiva: 17) bilancio anno esercizio 2022; 18) bilancio Parte_1 nno esercizio 2022 Parte_1
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Parte_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2024, emesso dal Tribunale di Bologna, con il quale era ingiunto il pagamento di € 50.000,00, oltre interessi di mora e spese della procedura, in favore di quale caparra confirmatoria per una CP_1 CP_2 operazione di acquisto di quote sociali, poi non concretizzatasi.
Con la predetta opposizione parte attrice eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, deducendo come il soggetto obbligato alla restituzione della caparra confirmatoria dovesse individuarsi nella società nei confronti della Parte_1 quale risultava avere manifestato interesse all'acquisto delle quote di CP_1 CP_2 partecipazione della società e dalla stessa possedute in misura Parte_1 integrale.
Esponeva, poi, come il difetto di legittimazione passiva fosse comprovabile non solo documentalmente, dall'esame della proposta d'acquisto delle quote societarie, ma anche dalla circostanza che in momento successivo alla spiegata opposizione, parte opposta pagina 3 di 7 aveva chiesto al Tribunale l'emissione di nuovo decreto ingiuntivo nei confronti di per le medesime causali, che tuttavia era stato rigettato per ragioni non Parte_1 attinenti alla legittimazione del soggetto intimato.
1.2. Si costituiva insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo CP_1 CP_2 emesso, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della società e, nel merito, deducendo come la società ingiunta dovesse ritenersi Parte_1 obbligata al pagamento della caparra confirmatoria in ragione del diretto coinvolgimento della stessa nelle trattative svolte, emergente asseritamente dallo scambio di mail con quale soggetto legato ad ma anche in ragione Persona_1 Parte_1 della fusione di fatto per incorporazione che doveva ritenersi essere intervenuta tra la società ed a seguito della operazione di cessione di Parte_1 Parte_1 ramo d'azienda effettuata dalla prima in favore della seconda poco dopo la sua costituzione (avvenuta il 14.12.2021), per un prezzo di cessione che, secondo l'opposta, doveva ritenersi mai corrisposto. Tale fusione di fatto doveva ritenersi comprovata: a) dalla identità di sede delle due società; b) dalla identità di amministratore;
c) dalla identità del difensore;
d) dalla identità sostanziale del socio.
Inoltre, parte convenuta opposta evidenziava come la cessione di ramo d'azienda effettuata dovesse comunque ritenersi nulla, avendo determinato lo svuotamento della componente produttiva della società, trasformandola in società finanziaria e, dunque, avendo portato ad una modificazione rilevante dell'oggetto sociale, tale da rendere necessaria la deliberazione dell'assemblea dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. Infine,
l'opposta chiedeva condannarsi parte attrice opponente al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.
1.3. Con decreto in data 13.7.2024, il giudice istruttore all'epoca procedente assegnava termine alle parti per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., differendo la prima udienza al 31.10.2024 e non autorizzando la chiamata in causa della società Parte_1
Alla predetta udienza, davanti alla giudice relatrice nel frattempo subentrata nel ruolo, era tentata la conciliazione della lite rinviandosi il procedimento all'udienza del 15.1.2025, all'esito della quale, tuttavia, fallito il tentativo di bonaria definizione della controversia, la causa era ritenuta matura per la decisione e documentale ed era rinviata all'udienza del
24.9.2025 per la remissione al Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.. per il deposito di note contenenti le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusioni e le memorie di replica. pagina 4 di 7 Alla predetta udienza, quindi, la causa veniva in effetti rimessa al Collegio per la decisione nei termini di legge.
1.4. Così ricostruiti i fatti, il Collegio ritiene che sia fondata la preliminare eccezione di parte attrice opponente, relativa al difetto di legittimazione passiva della società ingiunta e quindi debba essere revocato il decreto ingiuntivo n. 268/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Bologna.
Va premesso che le parti non contestano il contenuto della proposta irrevocabile d'acquisto delle quote societarie di versata in atti e dalla quale si Parte_1 trae come la predetta proposta d'acquisto sia stata indirizzata da ad CP_1 CP_2
né contestano la circostanza che la proposta irrevocabile fosse stata Parte_1 sottoposta alla peculiare condizione risolutiva di cui al punto 4), secondo la quale, entro la data del 31.102022, la società avrebbe dovuto essere a propria volta CP_1 CP_2 acquistata, unitamente alle due società e dalla società CP_8 Controparte_6 la quale, tuttavia, si veniva a trovare Controparte_4 priva dei fondi per perfezionare l'acquisto e comunicava l'impossibilità di addivenire alla stipula del rogito. A seguito di tale comunicazione, con PEC inviata CP_1 CP_2 il 2.11.2025 ad comunicava di volersi avvalere della clausola Parte_1 risolutiva espressa indicata al punto 4), non essendo stato perfezionato l'atto di acquisto entro il termine essenziale di cui sopra.
La circostanza che tale missiva sia stata inviata alla società non pare Parte_1 tuttavia idonea a far ritenere che il soggetto legittimato alla restituzione della caparra confirmatoria sia da individuare nella predetta società poi intimata.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si trae anzitutto come le comunicazioni con indicato dall'opponente come delegato non Persona_1 Parte_1 siano in alcun modo avvenute a nome della predetta società, trattandosi di corrispondenza genericamente riferita alla società e dunque priva di qualsiasi specificazione. Pt_1
La circostanza, poi, che le parti abbiano inteso confezionare una proposta d'acquisto di quote societarie sottoposta a “peculiare” condizione risolutiva con la quale si prevedeva, in sostanza, che la società oggetto d'acquisto dovesse essere preliminarmente, ed a propria volta, oggetto di acquisto da parte di società terza ( Controparte_4
, non attribuisce ad alcuna legittimazione passiva
[...] Parte_1 rispetto alla restituzione della caparra.
pagina 5 di 7 Quanto alla dedotta fusione di fatto per incorporazione, asseritamente comprovata dalla cessione di ramo d'azienda effettuata da in favore di Parte_1 Parte_1 nonché dalla identità di sede, di amministratore e di socio, di cui si è detto, ritiene il
Collegio che la stessa non possa ritenersi in alcun modo comprovata.
La cessione di ramo d'azienda, infatti, risulta avere avuto ad oggetto, come evidenziato da parte opponente, un'attività di poliambulatorio con punto prelievi, diagnostica per immagini, ambulatorio odontoiatrico, ambulatorio medico e chirurgico, esercitata con nove ambulatori, in virtù di licenza rilasciata dal Comune di Parma. Tale cessione, tuttavia, non risulta in alcun modo avere determinato uno svuotamento della società, né una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale, costituito, in via principale, dalla locazione di beni immobili propri o in leasing, e secondariamente dalla gestione ed organizzazione di strutture sanitarie, ambulatori, poliambulatori e case di cura, oltre al commercio al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti di bellezza per la cura della persona e di integratori alimentari.
Dalla visura camerale della società versata in atti (visura alla data Parte_1 del 17.4.2024) risulta, invece, come la predetta società a quella data fosse attiva e come l'oggetto sociale della stessa sia costituito, in via principale, dalla gestione di poliambulatori e case di cura e con un numero medio di sette addetti alle dipendenze della società. Troverebbe quindi conferma la tesi sostenuta da parte opponente secondo la quale l'operazione di cessione di ramo d'azienda si sia resa necessaria al solo scopo di tenere distinto il ramo immobiliare da quello commerciale/operativo.
Tali circostanze appaiono poi idonee a smentire la deduzione di parte convenuta relativa anche alla dedotta nullità dell'atto di cessione, non risultando comprovata alcuna rilevante e sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e comunque dovendosi recisamente escludere che dalla eventuale dichiarazione di nullità possa discendere l'obbligazione restitutoria di somme, potendo la nullità comportare una retrocessione del ramo d'azienda ceduto alla società eventualmente con la finalità di non pregiudicare le Parte_1 garanzie del credito vantato.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo emesso, risultando fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società
[...]
Parte_1
1.5 Le spese seguono la soccombenza, sicché sono poste a carico di parte convenuta opposta e sono liquidate con riferimento ai valori minimi dello scaglione indicato da parte pagina 6 di 7 attrice di cui al D.M. 147/2022, trattandosi di causa che è stata ostruita documentalmente e decisa sulla base della eccezione preliminare formulata da parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
1. In accoglimento della proposta opposizione, dichiara il difetto di titolarità passiva di nel rapporto controverso, nonché il difetto di legittimazione passiva Parte_1 della stessa e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2024 emesso dal Tribunale di
Bologna;
2. condanna parte opposta al rimborso, in favore dell'attrice opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata impresa del 1 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4880/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMEONE NICOLA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALO PINAZZI 63 43122 PARMA presso il difensore avv. SIMEONE NICOLA
ATTORE contro
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZICCARDI VINCENZO e CP_1 CP_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARIOTTI 1 43121 PARMA presso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento restituzione caparra confirmatoria
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI precisate con le note scritte del 20.6.2025 e 24.6.2025 e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24.9.2025
Parte attrice opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare l'estraneità di al rapporto meglio specificato in narrativa, Parte_1 intervenuto, in data 29/07/2022, esclusivamente tra ed e, quindi, la Parte_2 Parte_1 carenza di titolarità passiva di nell'ambito di detto rapporto sostanziale posto a Parte_1 fondamento della pretesa creditoria azionata da nel procedimento monitorio N. 16807/2024 R.G., Parte_2 nonché la carenza di legittimazione passiva in capo a n detto procedimento;
Parte_1
- conseguentemente, dichiarare illegittimo, nullo, infondato o come meglio il decreto ingiuntivo N. 268/2024 del 23/01/2024 e, per l'effetto, disporne la revoca. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, C.p.a. e spese generali come per legge.”
pagina 1 di 7
Parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna Sezione Impresa contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge e previo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 cpc:
IN VIA PRINCIPALE
Previo spostamento della prima udienza e per le ragioni indicate in atti, disporre ai sensi dell'art. 106 e/o 107 cpc l'evocazione in giudizio della società CP_3
[...]
Previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni indicate in atti in ogni caso dichiarare tenuto e condannare la società nche in solido con al pagamento a favore della Parte_1 Parte_1 società della somma di euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni Parte_2 caso dichiarare tenute le parti convenute er le ragioni indicate in atti Parte_1 Parte_1 al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per le ragioni indicate in atti, dichiarare in ogni caso tenute ed anche in solido fra di loro, al Parte_1 Parte_1 pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre IVA e cpa come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese vive.
IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1. In data 29 luglio 2022, odierna esponente e ricorrente formulava, alla società Parte_2 la proposta irrevocabile di acquisto di quote societarie della società Parte_1 Parte_1 (doc. n. 1 proposta irrevocabile doc. n. 2 visura doc. n. 3 visura Parte_2 Parte_2
Parte_1
2. La proposta veniva debitamente sottoscritta da da per accettazione Parte_2 Parte_1
3. eteneva infatti il 100% delle quote di ne era socio unico Parte_1 Parte_1
4. al momento della formulazione della proposta di acquisto, corrispondeva dunque ad Parte_2
titolo di caparra confirmatoria la somma di euro 50.000,00 (doc. n. 4 versamento caparra) Parte_1
5. La proposta di acquisto era risolutivamente condizionata alla acquisizione da parte di
[...] delle società e con la Controparte_4 Parte_2 CP_5 CP_6 precisazione che in caso di risoluzione del contratto sarebbe stata restituita la sola somma versata a titolo di caparra senza alcun onere aggiuntivo.
6. In data 21.10.2022 rappresentata dal dott. Controparte_4 [...] convocava avanti il Notaio in Parma per la stipula dell'atto di Persona_1 Parte_2 Per_2 acquisto delle quote fissando la data del 27.10.2022 h. 18.00 (doc. n. 5 visura CCIAA SAPA;
doc. n. 6 convocazione rogito Notaio).
7. In data 27.10.2022 h. 17.46 comunicava di non poter Controparte_4 stipulare l'atto di compravendita non disponendo delle somme necessarie per formalizzare l'operazione (doc. n.
7 pec 27.10.22) CP_4
8. In data 02.11.2022 omunicava la volontà di risolvere il contratto e di esercitare il diritto Parte_2 di avvalersi della clausola risolutiva espressa (doc. n. 8 pec ) Controparte_7
9. Ogni sollecito per ottenere il pagamento della somma già versata a titolo di caparra è risultato vano, pur a fronte di diversi colloqui intervenuti fra le parti
pagina 2 di 7 10. Il dott. aveva a confermare la disponibilità a definire bonariamente la vicenda, Persona_1 affermando di aver ricevuto “fumata bianca” per il pagamento della caparra (doc. n. 9 mail dott.
) Persona_1
11. Il sottoscritto procuratore aveva quindi un colloquio con il dott. per conto di , il Persona_1 Pt_1 quale proponeva il pagamento della somma di euro 50mila a saldo entro il 31.12.2023, cui Parte_2 aderiva pur precisando la necessità di ricevere idonee garanzie e chiedendo unitamente al capitale, un importo per interessi e spese legali nella misura di euro 5mila (doc. n. 10 mail avv. ZICCARDI 6.10.2023)
12. Il dott. successivamente, comunicava a mezzo vie brevi l'indisponibilità di di Persona_1 Pt_1 dare seguito alle richieste di così che seguiva comunicazione del sottoscritto di chiusura di Parte_2 ogni trattativa (doc. n. 11 mail 17.10.2023 avv. ZICCARDI)
13. volge la propria attività in Parma presso i locali di Parte_1 Parte_1
14. volge la propria attività per il tramite del dott. Parte_1 Persona_3
15. Il dott. è socio unico di Persona_3 Parte_1
16. Conferma il bilancio di esercizio che viene esibito inerente Parte_1
17. Conferma il bilancio di esercizio che viene esibito inerente Parte_1
18. Il dott. consulente di ed Persona_1 Pt_1 Parte_1
19. I bilanci di entrambe le società sono stati predisposti tramite la consulenza del dott. Persona_1
[...]
A teste, salvo altri indicarne: dott. in Parma;
dott. in Persona_1 Persona_3 Parma. Si allega con numerazione progressiva: 17) bilancio anno esercizio 2022; 18) bilancio Parte_1 nno esercizio 2022 Parte_1
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Parte_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2024, emesso dal Tribunale di Bologna, con il quale era ingiunto il pagamento di € 50.000,00, oltre interessi di mora e spese della procedura, in favore di quale caparra confirmatoria per una CP_1 CP_2 operazione di acquisto di quote sociali, poi non concretizzatasi.
Con la predetta opposizione parte attrice eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, deducendo come il soggetto obbligato alla restituzione della caparra confirmatoria dovesse individuarsi nella società nei confronti della Parte_1 quale risultava avere manifestato interesse all'acquisto delle quote di CP_1 CP_2 partecipazione della società e dalla stessa possedute in misura Parte_1 integrale.
Esponeva, poi, come il difetto di legittimazione passiva fosse comprovabile non solo documentalmente, dall'esame della proposta d'acquisto delle quote societarie, ma anche dalla circostanza che in momento successivo alla spiegata opposizione, parte opposta pagina 3 di 7 aveva chiesto al Tribunale l'emissione di nuovo decreto ingiuntivo nei confronti di per le medesime causali, che tuttavia era stato rigettato per ragioni non Parte_1 attinenti alla legittimazione del soggetto intimato.
1.2. Si costituiva insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo CP_1 CP_2 emesso, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della società e, nel merito, deducendo come la società ingiunta dovesse ritenersi Parte_1 obbligata al pagamento della caparra confirmatoria in ragione del diretto coinvolgimento della stessa nelle trattative svolte, emergente asseritamente dallo scambio di mail con quale soggetto legato ad ma anche in ragione Persona_1 Parte_1 della fusione di fatto per incorporazione che doveva ritenersi essere intervenuta tra la società ed a seguito della operazione di cessione di Parte_1 Parte_1 ramo d'azienda effettuata dalla prima in favore della seconda poco dopo la sua costituzione (avvenuta il 14.12.2021), per un prezzo di cessione che, secondo l'opposta, doveva ritenersi mai corrisposto. Tale fusione di fatto doveva ritenersi comprovata: a) dalla identità di sede delle due società; b) dalla identità di amministratore;
c) dalla identità del difensore;
d) dalla identità sostanziale del socio.
Inoltre, parte convenuta opposta evidenziava come la cessione di ramo d'azienda effettuata dovesse comunque ritenersi nulla, avendo determinato lo svuotamento della componente produttiva della società, trasformandola in società finanziaria e, dunque, avendo portato ad una modificazione rilevante dell'oggetto sociale, tale da rendere necessaria la deliberazione dell'assemblea dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. Infine,
l'opposta chiedeva condannarsi parte attrice opponente al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.
1.3. Con decreto in data 13.7.2024, il giudice istruttore all'epoca procedente assegnava termine alle parti per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., differendo la prima udienza al 31.10.2024 e non autorizzando la chiamata in causa della società Parte_1
Alla predetta udienza, davanti alla giudice relatrice nel frattempo subentrata nel ruolo, era tentata la conciliazione della lite rinviandosi il procedimento all'udienza del 15.1.2025, all'esito della quale, tuttavia, fallito il tentativo di bonaria definizione della controversia, la causa era ritenuta matura per la decisione e documentale ed era rinviata all'udienza del
24.9.2025 per la remissione al Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.. per il deposito di note contenenti le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusioni e le memorie di replica. pagina 4 di 7 Alla predetta udienza, quindi, la causa veniva in effetti rimessa al Collegio per la decisione nei termini di legge.
1.4. Così ricostruiti i fatti, il Collegio ritiene che sia fondata la preliminare eccezione di parte attrice opponente, relativa al difetto di legittimazione passiva della società ingiunta e quindi debba essere revocato il decreto ingiuntivo n. 268/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Bologna.
Va premesso che le parti non contestano il contenuto della proposta irrevocabile d'acquisto delle quote societarie di versata in atti e dalla quale si Parte_1 trae come la predetta proposta d'acquisto sia stata indirizzata da ad CP_1 CP_2
né contestano la circostanza che la proposta irrevocabile fosse stata Parte_1 sottoposta alla peculiare condizione risolutiva di cui al punto 4), secondo la quale, entro la data del 31.102022, la società avrebbe dovuto essere a propria volta CP_1 CP_2 acquistata, unitamente alle due società e dalla società CP_8 Controparte_6 la quale, tuttavia, si veniva a trovare Controparte_4 priva dei fondi per perfezionare l'acquisto e comunicava l'impossibilità di addivenire alla stipula del rogito. A seguito di tale comunicazione, con PEC inviata CP_1 CP_2 il 2.11.2025 ad comunicava di volersi avvalere della clausola Parte_1 risolutiva espressa indicata al punto 4), non essendo stato perfezionato l'atto di acquisto entro il termine essenziale di cui sopra.
La circostanza che tale missiva sia stata inviata alla società non pare Parte_1 tuttavia idonea a far ritenere che il soggetto legittimato alla restituzione della caparra confirmatoria sia da individuare nella predetta società poi intimata.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si trae anzitutto come le comunicazioni con indicato dall'opponente come delegato non Persona_1 Parte_1 siano in alcun modo avvenute a nome della predetta società, trattandosi di corrispondenza genericamente riferita alla società e dunque priva di qualsiasi specificazione. Pt_1
La circostanza, poi, che le parti abbiano inteso confezionare una proposta d'acquisto di quote societarie sottoposta a “peculiare” condizione risolutiva con la quale si prevedeva, in sostanza, che la società oggetto d'acquisto dovesse essere preliminarmente, ed a propria volta, oggetto di acquisto da parte di società terza ( Controparte_4
, non attribuisce ad alcuna legittimazione passiva
[...] Parte_1 rispetto alla restituzione della caparra.
pagina 5 di 7 Quanto alla dedotta fusione di fatto per incorporazione, asseritamente comprovata dalla cessione di ramo d'azienda effettuata da in favore di Parte_1 Parte_1 nonché dalla identità di sede, di amministratore e di socio, di cui si è detto, ritiene il
Collegio che la stessa non possa ritenersi in alcun modo comprovata.
La cessione di ramo d'azienda, infatti, risulta avere avuto ad oggetto, come evidenziato da parte opponente, un'attività di poliambulatorio con punto prelievi, diagnostica per immagini, ambulatorio odontoiatrico, ambulatorio medico e chirurgico, esercitata con nove ambulatori, in virtù di licenza rilasciata dal Comune di Parma. Tale cessione, tuttavia, non risulta in alcun modo avere determinato uno svuotamento della società, né una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale, costituito, in via principale, dalla locazione di beni immobili propri o in leasing, e secondariamente dalla gestione ed organizzazione di strutture sanitarie, ambulatori, poliambulatori e case di cura, oltre al commercio al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti di bellezza per la cura della persona e di integratori alimentari.
Dalla visura camerale della società versata in atti (visura alla data Parte_1 del 17.4.2024) risulta, invece, come la predetta società a quella data fosse attiva e come l'oggetto sociale della stessa sia costituito, in via principale, dalla gestione di poliambulatori e case di cura e con un numero medio di sette addetti alle dipendenze della società. Troverebbe quindi conferma la tesi sostenuta da parte opponente secondo la quale l'operazione di cessione di ramo d'azienda si sia resa necessaria al solo scopo di tenere distinto il ramo immobiliare da quello commerciale/operativo.
Tali circostanze appaiono poi idonee a smentire la deduzione di parte convenuta relativa anche alla dedotta nullità dell'atto di cessione, non risultando comprovata alcuna rilevante e sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e comunque dovendosi recisamente escludere che dalla eventuale dichiarazione di nullità possa discendere l'obbligazione restitutoria di somme, potendo la nullità comportare una retrocessione del ramo d'azienda ceduto alla società eventualmente con la finalità di non pregiudicare le Parte_1 garanzie del credito vantato.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo emesso, risultando fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società
[...]
Parte_1
1.5 Le spese seguono la soccombenza, sicché sono poste a carico di parte convenuta opposta e sono liquidate con riferimento ai valori minimi dello scaglione indicato da parte pagina 6 di 7 attrice di cui al D.M. 147/2022, trattandosi di causa che è stata ostruita documentalmente e decisa sulla base della eccezione preliminare formulata da parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
1. In accoglimento della proposta opposizione, dichiara il difetto di titolarità passiva di nel rapporto controverso, nonché il difetto di legittimazione passiva Parte_1 della stessa e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2024 emesso dal Tribunale di
Bologna;
2. condanna parte opposta al rimborso, in favore dell'attrice opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata impresa del 1 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
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