Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2016, n. 54715
CASS
Sentenza 1 dicembre 2016

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La sentenza n. 3220 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 1° dicembre 2016, ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per frode informatica e ricettazione in relazione all'uso di slot machine alterate. Le parti hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, l'insussistenza del reato di frode informatica e la configurabilità del reato di ricettazione. L'imputato ha contestato anche l'eccessività della pena e la mancata concessione di attenuanti.

Il giudice ha respinto le censure, ritenendo infondate le eccezioni sulla nullità degli atti processuali, confermando la configurabilità del reato di frode informatica in quanto l'alterazione del sistema di gioco costituiva una manipolazione del sistema informatico. Inoltre, ha affermato che il reato di ricettazione era configurabile poiché l'imputato aveva acquistato macchine già alterate, senza aver concorso nel reato presupposto. Infine, la Corte ha ritenuto congrua la pena inflitta, evidenziando la gravità della condotta, ma ha annullato la sentenza limitatamente alla motivazione sulla richiesta di sanzione sostitutiva, rinviando per un nuovo esame.

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Massime4

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni.

Integra il reato di ricettazione la condotta di chi, senza aver concorso nel reato, acquista una macchina da gioco elettronico il cui sistema telematico sia stato alterato ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che ove lo stesso soggetto utilizzi successivamente la macchina, risponde anche del reato di frode informatica, posto che la condotta di alterazione del sistema telematico si realizza ogni volta che si attivi il meccanismo fraudolento da altri installato, così consentendo all'agente di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno).

Integra il reato di frode informatica, previsto dall'art. 640-ter cod. pen., l'introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all'esercizio del gioco d'azzardo (cosiddette "slot machine"), trattandosi della attivazione di un diverso programma con alterazione del funzionamento di un sistema informatico.

In tema di sostituzione di pene detentive brevi, nel caso in cui l'imputato sia stato condannato ad una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, il giudice, fermo il potere discrezionale di cui all'art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689, deve sostituire la sola pena detentiva e la pena pecuniaria - che non incide, tramite il meccanismo del conguaglio, sul limite massimo della pena detentiva previsto dalla legge - si affianca alla sanzione sostitutiva in concreto applicata.

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  • 1Art. 640-quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (1)
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  • 2Art. 635-quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (1)
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  • 3Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (1) del Codice penale…
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  • 4Art. 635-bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (1)
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  • 5Art. 635 c.p. Danneggiamento
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    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2016, n. 54715
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54715
Data del deposito : 1 dicembre 2016

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