Sentenza 19 marzo 2010
Massime • 1
Integra il reato di frode informatica, previsto dall'art. 640-ter cod. pen., l'introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all'esercizio del gioco d'azzardo (cosiddette "slot machine"), trattandosi della attivazione di un diverso programma con alterazione del funzionamento di un sistema informatico.
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- 1. Frode informatica: qual è la differenza con il reato di danneggiamento di dati informatici?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni (Cassazione penale , sez. II , 01/12/2016 , n. 54715). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 01/12/2016 , n. …
Leggi di più… - 2. Frode informatica: sussiste in caso di inserimento di una scheda clonata in una slot machineAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Integra il reato di frode informatica, e non quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, la sostituzione della scheda autentica di apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento (slot machine) con l'introduzione di una scheda clonata, così da impedire la comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei dati delle giocate effettive, comportando tale operazione l'attivazione di un diverso programma mediante alterazione del funzionamento del sistema informatico dell'apparecchio (Cassazione penale , sez. II , 14/09/2021 , n. 47302). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 3. Alterazione dei dati di un sistema informatico e frode informaticaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2010, n. 27135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27135 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/03/2010
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 341
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 4020/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA UR N. IL 14/03/1947;
avverso l'ordinanza n. 2495/2009 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 14/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Angelo Di Popolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 14 dicembre 2009 il Tribunale del riesame di Bologna, così parzialmente confermando il provvedimento del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto fra l'altro che IZ AS rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, quale indagato per il delitto di associazione per delinquere e per i reati fine di concorso in accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica, impedimento di comunicazioni relative a sistema telematico, installazione di apparecchi atti a impedire comunicazioni relative a un sistema telematico, corruzione di pubblico ufficiale.
In fatto si era accertato che il AS e altri dieci compartecipi si erano associati nell'attività di distribuzione a gestori di esercizi pubblici di apparecchi di intrattenimento modificati in modo tale da perpetrare la truffa informatica ai danni dello Stato. Detti apparecchi appartenevano, nella regolamentazione legislativa, a due distinte categorie;
la prima, regolata dal R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 110, comma 6 (T.U.L.P.S.), riguardava apparecchi da gioco che producevano vincite, per i quali era prevista l'emissione, da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di nulla osta alla distribuzione e alla messa in esercizio, nonché un collegamento telematico che consentisse all'Amministrazione di rilevare il volume di gioco e determinarne la tassazione;
la seconda, prevista dallo stesso art. 110, comma 7, cit. T.U.L.P.S., riguardava apparecchi senza premi, incentrati sull'abilità del giocatore e assoggettati ad imposte versate forfettariamente. Dalle perquisizioni e verifiche eseguite in esercizi pubblici, nonché dalle ulteriori attività investigative, comprensive di intercettazioni telefoniche e ambientali, era emerso che gli apparecchi della prima categoria distribuiti dal AS e dai suoi sodali erano stati alterati nel loro funzionamento con l'utilizzo di un componente denominato "abbattitore", collocato nel cavo di trasmissione del flusso telematico di dati e capace di interromperlo inviando dati non veritieri sul volume di gioco;
gli apparecchi della seconda categoria erano stati invece alterati col sistema della "doppia scheda", cioè con l'introduzione di una seconda scheda, la quale, attivata con un telecomando, trasformava l'apparecchio dalla tipologia del gioco di intrattenimento senza vincite in quella delle slot machine, consentendo il gioco d'azzardo senza collegamento alla A.A.M.S. e, quindi, senza dar luogo all'addebito dell'imposta erariale.
Per poter realizzare i reati fine programmati dal gruppo, il AS - secondo l'ipotesi accusatoria recepita dal Tribunale - era anche ricorso a condotte corruttive di pubblici ufficiali, onde poter ottenere anticipatamente informazioni sui controlli degli esercizi pubblici. Ravvisata la gravità indiziaria in ordine ai fatti suesposti, il Tribunale ha anche ritenuto sussistere le esigenze cautelari sotto il duplice profilo del pericolo di reiterazione dell'attività criminosa e di inquinamento delle prove. Ha proposto ricorso per cassazione il AS, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in due censure. La prima censura prende in osservazione gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, cit. T.U.L.P.S., per rilevare che l'apposizione di una seconda scheda all'interno dell'apparecchio non comporta alcuna alterazione del software preesistente, ma soltanto l'introduzione di un nuovo gioco in aggiunta a quello originario, sotto la copertura di questo;
osserva, altresì, il ricorrente che nessun collegamento telematico è stato attivato, sicché il sistema informatico che si pretende frodato non è, in realtà, mai esistito:
donde l'insussistenza del reato di frode informatica. La seconda censura si occupa degli apparecchi di cui al cit. art. 110, comma 6. Di quelli appartenenti a tale tipologia, osserva il ricorrente, due soli sono stati sottoposti a sequestro, ed entrambi non appartengono al deducente, ma alla società "Nevada Games";
d'altra parte, aggiunge, non vi è agli atti la prova della funzione svolta dall'artificio elettronico rinvenuto, ne' che lo stesso non vi fosse ab origine.
DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Attenendosi alla distinzione opportunamente operata dal Tribunale, cui si è attenuto anche il ricorrente nell'esposizione delle proprie doglianze, è opportuno prendere prioritariamente in esame le apparecchiature appartenenti alla tipologia di cui al settimo comma dell'art. 110, cit. T.U.L.P.S.. Il trattamento di questi, sia al fine del rispetto delle norme di pubblica sicurezza, sia ai fini fiscali, è modulato sulle caratteristiche imposte: le quali devono consistere nella finalità di puro intrattenimento del gioco, nell'assenza di premi, nella possibilità per il giocatore di ottenere un prolungamento della partita in funzione dell'abilità espressa. Nel caso specifico di cui si controverte l'introduzione di una seconda scheda, attivabile a distanza con esclusione della scheda in dotazione normale, ha comportato uno stravolgimento delle caratteristiche dell'apparecchio, abilitandolo all'esercizio di un gioco diverso (quello delle slot machine) che, consentendo la vincita di premi in denaro, è riconducibile alla tipologia del gioco d'azzardo.
Al quesito se tale modificazione possa considerarsi integrare il delitto di frode informatica, di cui all'art. 640 ter c.p., deve darsi risposta affermativa. La norma incriminatrice s'indirizza a sanzionare la condotta di chi "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico e telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"; orbene, poiché la scheda originariamente contenuta nell'apparecchio così modificato era la sede del software del sistema informatico complessivo costituente l'impianto di gioco (al quale non era essenziale una componente telematica, non prevista come obbligatoria dal citato art. 110, comma 7, cit. T.U.L.P.S.), è innegabile che la sostituzione di essa abbia comportato l'attivazione di un diverso programma e, per tal via, quella "alterazione del funzionamento di un sistema informatico" che la norma penale è finalizzata a reprimere.
Non rileva, cioè, il fatto che il software contenuto nella scheda originaria sia rimasto inalterato e possa operare regolarmente una volta riattivato: ciò che risulta alterato, nel caso in esame, è il funzionamento del sistema informatico nel suo complesso, in dipendenza della sostituzione del software con altro diversamente operante: a ciò non essendo di ostacolo la reversibilità della modifica.
Nè si richiede necessariamente, ai fini della configurabilità della frode, che vi sia un intervento sui dati, poiché tale ipotesi è prevista dall'alt. 640 ter c.p. in via alternativa all'alterazione del sistema informatico (come è espresso dall'uso della congiunzione disgiuntiva "o"); ciò che rileva è invece l'acquisizione di un ingiusto profitto con altrui danno, che nel caso di cui ci si occupa è ravvisato nell'esercizio del gioco d'azzardo senza assoggettarlo al controllo telematico e alla conseguente tassazione proporzionale. In ordine alle apparecchiature appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6, cit. T.U.L.P.S., cioè di quelli autorizzati per l'esercizio del gioco d'azzardo, è sostanzialmente incontestata l'illiceità dell'introduzione del cosiddetto "abbattitore" destinato ad interferire nel collegamento telematico con l'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato, in guisa da sottrarre alla tassazione la maggior parte dei ricavi prodotti dall'uso degli apparecchi. La linea difensiva del ricorrente si attesta, invece, sulla contestazione del proprio coinvolgimento nella condotta illecita, in ordine alla quale egli sostiene essere carente la prova. La censura così prospettata si colloca in area di inammissibilità, in quanto si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito attraverso la rinnovata valutazio-ne degli elementi indiziari acquisiti.
Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a individuare in IZ AS il noleggiatore delle apparecchiature illecitamente modificate;
a tal fine ha valorizzato non soltanto l'informativa della Guardia di Finanza, ma altresì il contenuto delle conversazioni intercettate: in una di queste, in particolare, ha evidenziato l'affermazione resa dallo stesso AS circa la riconducibilità a lui stesso delle "macchinette" di cui si tratta. Al contempo ha evidenziato come i colloqui intercettati abbiano apprestato una solida base indiziaria circa la riferibilità al gruppo degli indagati delle operazioni di alterazione delle apparecchiature sottoposte a sequestro. L'interpretazione degli esiti captativi e la complessiva valutazione degli elementi indiziari, ai fini della ricostruzione del fatto e della individuazione dei responsabili, sono compiti rimessi dall'ordinamento al giudice di merito, il cui risultato non può dunque essere sindacato in sede di legittimità, volta che la relativa motivazione sia immune - come è nella specie - da vizi di carattere logico e giuridico.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. al c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010