Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11895 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PRECIOLINARE SEZIONE SECONDA CIVILE 11895/0 VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: K.G.N. 19991/99 Dott. Rafaele 1.29504Cron. Consigliere NSITI RI Dott. Alfredo Rep. 3148 Consigliere Dott. Giandonato NABOLETANO - SCHERILLO - Rel. Consigliere Dott. Giovanna Ud.25/01/02 - Dot. Francesco Paolo FIORE Francesco Paolo FIORE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:1 DI AR NT, UA IS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AREZZO 54, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato FLAVIANO MINDOPI, che li difende, giusta Richiesta copia studio Sole delega in atti;
dal Sig. € 1,55per diritti € - ricorrenti HO 7 AGO 2007 IL CANCELLIERE
contro
COOP S MARINELLA SRL, in persona dell'Amm.re Unico CANCELLERIA ASCIONE LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE S.PIO V n°14, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GAVA, che lo difende, giusta 2002 delega in atti;
- controricorrente 128 -1- avverso la sentenza n. 1698/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MINDOPI Flaviano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato GAVA Roberto, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 8/4/19 Rosalba AT ed i coniugi Antonio Di Bari e IN BU, premesso che, tramite la società Immobilprogress, incaricata dalla CO S.Marinella, avevano prenotato l'acquisto, rispettivamente la AT da un lato e i coniugi Di BABU dall'altro, di due alloggi nel complesso edilizio di proprietà della CO, sito in Roma alla Via Casilina 1294, la convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma chiedendo che fosse dichiarata la loro qualità di soci e la natura di contratto preliminare di vendita dell'atto di prenotazione con conseguente pronuncia di sentenza avente effetto di contratto definitivo di vendita. La CO restava contumace. Con sentenza 12/10/1995 il Tribunale escludeva, in mancanza di una formale delibera della CO, la qualità di soci degli attori. Riteneva solo per la AT l'intervenuta conclusione di un contratto preliminare e ne accoglieva, pertanto. la domanda. Rigettava, invece, la domanda dei Di BA BU sul rilievo che, costituendo il modulo di prenotazione una proposta, mancava il requisito dell'accettazione da parte della CO. Contro la sentenza proponevano appello la CO per il solo capo relativo alla AT, la quale resisteva al gravame. I coniugi Di BABU proponevano appello incidentale. Con sentenza 1/6/19 la Corte d'appello di Roma, dichiarata cessata la materia del contendere tra la AT e la CO (avendo le parti transatto la lite), rigettava l'appello incidentale confermando nei confronti dei coniugi Di bari-BU la sentenza di primo grado.. I coniugi Di BABU hanno chiesto la cassazione della sentenza per un unico motivo. f La CO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunciano violazione di legge (artt.2697, 2702, 2727, 2932 c.c.) nonché vizi di motivazione per avere la sentenza erroneamente ritenuto che il modulo di prenotazione dell'alloggio sottoscritto il 6/8/19 dairicorrenti, coniugi Di BA BU, non costituiva un contratto preliminare di vendita perché privo dell'accettazione della CO. Secondo i ricorrenti il giudice d'appello non aveva considerato che la prenotazione era stata sottoscritta nella pendenza del rapporto di agenzia tra la CO e la Immobilprogress, nell'ambito del quale la prima aveva conferito alla seconda il mandato a reperire soci e prenotazioni per gli alloggi di nuova costruzione. Di conseguenza, la prenotazione doveva essere qualificata come un contratto preliminare validamente concluso dal rappresentante e vincolante per il rappresentato. In ogni caso, osservano i ricorrenti, la clausola "tutto salvo approvazione della società”, contenuta nel modulo, era una clausola di stile priva di efficacia, atteso che non vi erano stati atti di dissenso della CO, ma, al contrario, un comportamento concludente equivalente ad accettazione tacita. Aggiungono che la sentenza aveva omesso completamente l'esame o, quanto meno, non aveva sufficientemente valutato i molteplici elementi probatori, dai quali risultava che che i ricorrenti avevano versato l'acconto all'atto della prenotazione, si erano accollati il mutuo intestato alla CO e pagato le corrispondenti rate, sottoscritto titoli cambiari, erano stati immessi nel possesso del bene, erano in possesso di ricevute e quietanze, elementi che, considerati nel loro complesso, dimostravano la completa acquiescenza della CO alla proposta-prenotazione ed equivalevano ad accettazione tacita. " 5 La censura va disattesa. La Corte territoriale ha anzitutto delimitato l'ambito del devoluto, rilevando - e sul punto non vi è censura specifica - che la questione in discussione consisteva nello stabilire se, nel caso di specie, esisteva un atto scritto di accettazione seguito alla proposta del 6/8/76, la quale recitava espressamente: "tutto salvo approvazione della società". Appare perciò inammissibile il primo profilo di censura, concernentela possibilità di qualificare il modulo di prenotazione come contratto preliminare in relazione ai poteri conferiti alla Immobilprogress in base al rapporto di agenzia. Nè meritano accoglimento i restanti profili di censura. La Corte romana, infatti, dopo aver rilevato che mancava un atto di L accettazione della proposta contenuta nel modulo da parte della CO, ha correttamente ritenuto che tale accettazione non poteva desumersi dagli "elementi equipollenti" segnalati dagli appellanti, trattandosi di elementi inidonei a sodisfare il requisito della forma scritta richiesta per i contratti che, come quello in esame, hanno per oggetto beni immobili. Oltre che aderente alla realtà processuale (il giudicante ha infatti esaminato in : dettaglio il materiale probatorio prodotto dai coniugi Di BABU), la ratio decidendi è conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di forma dei contratti, secondo cui nei contratti a forma vincolata, come nel caso di preliminare di vendita immobiliare, l'esigenza dell'elemento formale investe le dichiarazioni di entrambe le parti, che, quindi, devono essere manifestate in forma scritta, senza possibilità di equipollenti, sicché l'accettazione della proposta non può essere desunta da comportamenti concludenti (v. in particolare: Cass. 5486/93), nè può essere rappresentata da qualsiasi 6 documento da cui risulti in precedenza concluso un contratto, ovvero l'avvenuto adempimento di un obbligo contrattuale (Cass. 5421/83). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 25 gennaio 2002 Il presidente L'estensore Proverbells мети IL CANCELLIERE C1 Frances Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA AGD, ZUUZ Roma 109T129,11 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 456T 20,66 Francesco Catania TOT. 149.77 AGENZA DELLE ENTRATE ROMA 2 9 SET. 2002 Serie .
4.. Registracin get an. Persate €.....149,77 euro CENTOQUARANTANOVE/77) Px il Dirigente Area Servizin (Dott.ssa Maria Grazia DI FIL O #Responsabile Servizio Anti G (Dr. M. FRACCIOHI 9 4 2 0 0