Sentenza 27 ottobre 2020
Massime • 1
Il provvedimento di collocazione in "area riservata" del detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. può essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ove determini una lesione di un suo diritto soggettivo. (Fattispecie in cui la Corte, rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto legittimo il provvedimento che, in considerazione delle informazioni fornite dai sanitari in merito all'incidenza negativa delle condizioni di areazione e di rumorosità della camera detentiva sullo stato di salute del detenuto, in accoglimento del reclamo, aveva disposto la sua allocazione nella sezione ordinaria per i detenuti in regime detentivo speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2020, n. 6740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6740 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2020 |
Testo completo
06740-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GE AR Sent. n. sez. 2722/2020 -- Presidente CC 27/10/2020- LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO R.G.N. 10105/2020 GIACOMO ROCCHI Relatore MONICA BONI GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIINISTERO DELLA GIUSTIZIA Welconfront di CU LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite-le conclusioni del PGD: Vincey Sematice due the dist l'acullaments ton invlo dell' orolusu impuguists. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 3 luglio 2019 il Magistrato di sorveglianza di l'Aquila accoglieva l'istanza proposta ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. dal detenuto GE CC, sottoposto al regime detentivo differenziato, con la quale aveva contestato la disposizione, adottata dalla Direzione della Casa circondariale di l'Aquila, che ne aveva disposto la collocazione in area riservata ed ordinava la sua allocazione in sezione ordinaria per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.. 1.1 Proposto reclamo avverso tale ordinanza da parte del Ministero della Giustizia, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila con ordinanza in data 7 gennaio 2020 lo respingeva, rilevando che, in base a quanto emerso dalle relazioni sanitarie agli atti, la permanenza del detenuto nell'area riservata è causa di un aggravamento degli episodi di emicrania di cui lo stesso è sofferente e quindi incide negativamente sulla sua salute, il che rende ammissibile e fondato il suo reclamo.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della giustizia con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, per chiederne l'annullamento per: a) difetto di giurisdizione in capo alla magistratura di sorveglianza, che non ha il potere di sindacare le determinazioni assunte in ordine alla collocazione dei detenuti nei vari reparti degli istituti penitenziari, trattandosi di materia riservata all'autorità amministrativa perché coinvolgente soltanto interessi legittimi dei detenuti e non diritti soggettivi. Le aree riservate costituiscono semi-sezioni detentive, in grado di offrire maggiori garanzie di sicurezza per l'impossibilità di comunicare con detenuti appartenenti ad altri gruppi di socialità allo scopo di proteggere la salute dei ristretti e di garantire esigenze di prevenzione. Nel caso specifico la sistemazione del CC nell'area riservata gli consente le ordinarie attività trattamentali per tale tipologia di detenuto ed è adeguata alle sue esigenze di salute. Già in precedenza la Corte di cassazione ha qualificato l'assegnazione dei detenuti alle sezioni come un provvedimento funzionale ad esigenze di organizzazione e sicurezza interna degli istituti penitenziari, che non coinvolge l'umanità del trattamento e rientra nell'ambito della giurisdizione amministrativa. Anche la Corte EDU ha espresso principi analoghi b) Erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis ord. pen. per la carenza del presupposto al quale la legge subordina l'intervento del giudice nei confronti dell'amministrazione, costituito dalla inosservanza di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del regolamento, causa di grave pregiudizio all'esercizio di diritti del detenuto.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Vincenzo Senatore, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.Entrambi i motivi di impugnazione prospettano l'insindacabilità da parte del giudice ordinario delle determinazioni assunte dall'amministrazione penitenziaria in riferimento alla destinazione dei detenuti ai vari reparti degli istituti carcerari, determinazioni che nella prospettazione del ricorrente coinvolgono soltanto interessi legittimi e non diritti, quindi non possono essere contestate con iniziative giudiziarie portate alla cognizione del giudice ordinario. La soluzione del quesito giuridico offerta dal provvedimento impugnato ed il criterio che consente di ravvisare il potere d'intervento della giurisdizione ordinaria di sorveglianza, sollecitato dalla proposizione di reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis ord. pen., in luogo di quello del giudice amministrativo, implicano proprio la possibilità di individuare in capo al singolo detenuto, che sia allocato in un determinato reparto o in uno specifico settore di una sezione della struttura carceraria di destinazione, un diritto soggettivo a non subire gli effetti delle scelte dell'amministrazione operate nella distribuzione della popolazione carceraria all'interno dei suoi istituti.
1.1 L'art. 14 della legge n. 354 del 1975 attribuisce all'amministrazione il potere di decidere la destinazione dei detenuti e, quanto al profilo numerico della loro collocazione, ne prevede l'esercizio in base al principio ispiratore della promozione della individualizzazione del trattamento;
al comma 2 stabilisce poi che l'assegnazione agli istituti ed il raggruppamento nelle sezioni di ciascuna struttura penitenziaria avvengano in base alla possibilità di procedere al trattamento rieducativo comune ed in modo da evitare "influenze nocive reciproche" sul presupposto della analoga situazione personale e criminale dei soggetti ristretti, in base alla massima di esperienza, fatta propria dall'amministrazione, per la quale le probabilità di successo di un programma di risocializzazione sono dipendenti dall'omogeneità e dall'affinità del gruppo di trattamento. Sul piano sistematico la previsione dell'art. 14 subito dopo la norma, art. 13, che per regola generale stabilisce che il trattamento "deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto", evidenzia molto chiaramente lo stretto legame funzionale e teleologico esistente tra la distribuzione dei detenuti e le disposizioni in tema di trattamento. 2 Inoltre, le previsioni dell'art. 14 devono essere lette in correlazione al disposto degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, contenente il regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario: la prima norma stabilisce che " gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati, secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti", la seconda che l'assegnazione ad appositi istituti o sezioni va disposta in funzione della "più agevole" adozione delle cautele imposte dalla presenza di quei detenuti che, con i loro comportamenti, facciano temere per l'incolumità propria o dei compagni, onde evitare "possibili aggressioni o sopraffazioni", destinazione che deve essere oggetto di revisione periodica per il riscontro del permanere delle ragioni della separazione dalla comunità (art. 32, comma 3). Il quadro normativo di riferimento è completato dall'art. 41-bis, comma 2-bis lett. f), ord. pen., per il quale, nei riguardi dei detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato, sono adottati accorgimenti anche di natura logistica sui locali di detenzione, in modo da impedire in assoluto la possibilità di comunicare con soggetti ristretti appartenenti a diversi gruppi di socialità, di scambiare oggetti e cuocere cibi, previsioni queste ultime due dichiarate incostituzionali rispettivamente con le sentenze n. 97 del 5/05/2020 e n. 186 del 26/09/2018 della Corte costituzionale.
1.2 Tanto premesso sul piano dei parametri normativi, il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso la possibilità di impugnare il provvedimento di classificazione e conseguente assegnazione delle persone ristrette al circuito penitenziario, in quanto espressione del potere discrezionale, riservato all'amministrazione, di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti in funzione della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria, come tale estraneo all'ambito cognitivo della magistratura di sorveglianza (sez. 1, n. 29 del 06/11/2008, dep. 2/01/2009, Musumeci, rv. 242380; sez. 1, n. 47423 del 28/11/2007, dep. 20/12/2007, Barreca, rv. 238173, relative all'assegnazione al circuito di elevato indice di vigilanza). L'unico spazio in cui si riteneva consentito il sindacato del giudice ordinario riguardava le singole disposizioni che accompagnano o seguono la classificazione individuale ed i relativi atti esecutivi, che siano in concreto lesivi di diritti (sez. 1, n. 31807 del 10/06/2009, Cavallo, rv. 244830; in termini sez. 1, n. 14487 del 3/02/2004, Pazienza, rv. 228836; sez. 1, n. 46269 del 24/10/2007, Musumeci, rv. 238842; sez. 1, n. 49988 del 24/11/2009, Lo Piccolo, rv. 245969; sez. 1, n. 6737 del 30/01/2014, Pangallo, rv. 259175). 3 1.3 Tuttavia, la citata posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità risente della sua formazione in periodo antecedente l'introduzione del rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) ord. pen., che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", azionabili con reclamo quando lese da condotte e provvedimenti adottati dall'Amministrazione nella inosservanza di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". L'introduzione del reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis ha di fatto recepito gli esiti della riflessione esegetica della precedente giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 26 dell'8/02/1999) e di legittimità, che avevano ammesso la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen. per lamentare la violazione indebita di diritti soggettivi (ex multis: sez. 7 n. 39607 del 3/04/2014, Attanasio, rv. 261474; sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio, rv. 258398; sez. 7, 23379 del 12.12.2012, Aparo, rv. 255490). In particolare, la Consulta ha dettato anche i criteri orientativi per distinguere la natura della posizione giuridica soggettiva, meritevole di tutela giurisdizionale, individuati nella tipologia di interesse del soggetto che si assume leso, sicchè soltanto gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che costituiscono la proiezione di diritti fondamentali possono essere qualificati come diritti soggettivi e nella conformazione normativa del potere esercitato dall'amministrazione, se discrezionale o meno. La previsione testuale nell'art. 35-bis di uno strumento di reazione a protezione dei diritti soggettivi del detenuto, che si assumano violati da comportamenti o da atti formali dell'autorità penitenziaria, illegittimi perché assunti in contrasto con disposizioni normative, ha costituito l'occasione anche per la rimeditazione del tema giuridico dell'individuazione delle forme di tutela esperibili dal detenuto nei riguardi di provvedimenti di assegnazione ad un istituto in conseguenza della classificazione in un determinato circuito penitenziario, e, in termini simmetrici, rispetto all'eventuale rigetto della richiesta di declassificazione, sul presupposto che in queste situazioni il detenuto possa vantare un diritto. Risposta positiva è stata già offerta da recenti pronunce di questa Corte (sez. 1, n. 16911 del 21/12/2017, dep. 2018, Fabiano, rv. 272704; sez. 1, n. 43858 del 30/09/2019, Marino, rv. 277147), per le quali, i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria di assegnazione ad un determinato circuito detentivo che comportino la sottoposizione a un regime penitenziario differenziato o, comunque, il suo mantenimento, possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma sesto, n. 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via 4 ने ह generale ed astratta dall'amministrazione, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento "comune", che costituisce strumento per dare attuazione al diritto al trattamento rieducativo individualizzato. E ciò perché mediante la previsione di un regime differenziato e caratterizzato da particolari limitazioni, finalizzate a salvaguardare l'ordine e la sicurezza anche interna agli istituti, il sistema penitenziario prevede la sottoposizione a percorsi trattamentali meno completi rispetto a quello ordinario. Da ciò la conseguente ammissibilità astratta del reclamo ex art. 35-bis ord. pen. quando l'applicazione di un regime differenziato in dipendenza di una determinata classificazione avvenga in difetto dei presupposti legittimanti ed il richiesto sindacato sia limitato alla verifica di vizi di legittimità del provvedimento e non quelli riguardanti il merito delle scelte discrezionali operate dall'amministrazione, che restano preclusi alla facoltà d'impugnazione. I principi così riassunti, condivisi dal Collegio, consentono di respingere l'assunto principale dell'Amministrazione ricorrente e di ravvisare in linea di principio la possibile estensione del sindacato del giudice ordinario anche nella materia dell'assegnazione dei detenuti agli istituti ed alle sezioni che li compongono, perché potenzialmente interferenti con i loro diritti soggettivi.
2.Il caso in esame si distingue però da quelli risolti dalle citate più recenti pronunce della giurisprudenza di questa Sezione, in quanto riguarda la posizione di detenuto, già sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. per effetto di precedenti atti amministrativi, non contestati nel presente procedimento e presupposti, che ha denunciato l'illegittimità della disposta collocazione in "area riservata" siccome pregiudizievole per la propria salute, già compromessa da preesistente patologia oggettivamente riscontrata dai sanitari.
2.1Ebbene, in punto di fatto l'ordinanza in verifica con esauriente illustrazione ha dato conto della situazione logistica e delle caratteristiche dell'area riservata, individuata quale semi-sezione del reparto destinato ad accogliere i detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. e dotata di particolari accorgimenti strutturali in grado di offrire maggiori garanzie di sicurezza e di prevenzione a tutela degli stessi soggetti ivi collocati, cui non è imposto un trattamento ulteriormente deteriore rispetto a quello praticato nei confronti della restante popolazione presente nella sezione ordinaria dello stesso reparto 41-bis, in quanto parimenti ammessi alle occasioni di socialità con gli appartenenti allo stesso circuito carcerario, alle attività trattamentali, ai momenti di permanenza all'esterno, all'accesso alle strutture sportive. Non sono stati oggetto di indagine né la classificazione del detenuto in dipendenza della sua specifica pericolosità sociale o di altre circostanze, né le ragioni giustificative della sua collocazione nell'area riservata, quanto piuttosto gli effetti negativi che dalla determinazione in questione sono derivati per la sua salute secondo le informazioni fornite da medici specialisti e dal dirigente sanitario d'istituto, secondo il cui giudizio le condizioni di areazione e di rumorosità della camera detentiva, che ospita CC, -meritevoli in sé d'ispezione da parte dell'ufficio ASL a prescindere dalla situazione personale di chi vi era collocato-, incidono negativamente sul suo stato di salute e sulla patologia di interesse neurologico da cui è affetto e già in precedenza presa in esame dallo stesso Tribunale di sorveglianza, causa dell'incremento degli episodi critici lamentati.
2.2 In tal modo il provvedimento impugnato ha individuato nella destinazione all'area riservata del detenuto e nella sua collocazione in cella dotata di particolari caratteristiche, inidonea ad accogliere soggetto portatore della specifica patologia riscontrata, una determinazione dell'Amministrazione penitenziaria centrale, adottata in violazione del diritto alla salute.
2.3 Deve dunque concludersi che, per quanto non esplicitato in termini di altrettanto immediata percezione quanto all'individuazione delle disposizioni di legge violate, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza abbia fondatamente ravvisato il grave pregiudizio causato al diritto fondamentale alla salute del detenuto dalla sua sistemazione nell'area riservata e la contrarietà ai precetti costituzionali e della legge di ordinamento penitenziario. Il diritto alla salute nei confronti di chi sia in stato di detenzione è tutelato a livello generale e costituzionale dall'art. 32 Cost. come prerogativa fondamentale della persona, ed è riconosciuto anche dall'ordinamento penitenziario agli artt. 11 della legge n. 354 del 1975 in tema di profilassi e cura della salute dei detenuti e dagli artt. 6 e 17 del d.P.R. n. 230 del 2000: per la prima i locali in cui si svolge la vita di detenuti ed internati devono essere igienicamente adeguati;
la seconda garantisce in varie forme e modalità la fruizione dell'assistenza sanitaria all'interno dell'istituto da parte della popolazione ristretta. Dalle considerazioni esposte discende la correttezza giuridica della decisione sotto ogni profilo considerato, il che comporta il rigetto del ricorso con esenzione del Ministero proponente, pur soccombente, all'onere del pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M. Giustizia in proc. Tuttolomondo, rv. 271650).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Monica BoniМе ди DEPOSITATA Juvele Brdi IN CANCELLERIA 22 FEB 2021 MA IL CANCELLIERE E R Stefania PAELLA