Sentenza 21 dicembre 2017
Massime • 1
I provvedimenti di assegnazione del detenuto ad un determinato circuito carcerario, che comportano la sottoposizione a un regime penitenziario differenziato o, comunque, il suo mantenimento, possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma sesto, n. 2, ord. pen., ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via generale ed astratta dall'amministrazione, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento "comune".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2017, n. 16911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16911 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2017 |
Testo completo
1 691 1 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 4318/2017 Francesco Maria Silvio Bonito -Presidente - CC 21/12/2017 Rosa Anna Saraceno Aldo Esposito Francesco Centofanti R.G.N. 27614/17 Carlo Renoldi Relatore - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB EP, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 19/04/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del Direttore della Casa di reclusione di Padova in data 14/03/2016, era stata rigettata l'istanza di declassificazione formulata EP AB, detenuto assegnato al circuito penitenziario della cd. "Alta sicurezza 3".
1.1. AB aveva, quindi, presentato reclamo al Magistrato di sorveglianza di Padova, allo scopo di ottenere una declaratoria di illegittimità di detto provvedimento con conseguente assegnazione al circuito della cd. "media sicurezza". A sostegno della sua richiesta egli aveva dedotto che il mantenimento nel circuito "Alta sicurezza 3" fosse per lui pregiudizievole, considerato che nella Casa di reclusione di Padova era stata chiusa la relativa sezione, originariamente destinata alla allocazione di tale categoria di detenuti, sicché era imminente il suo trasferimento ad altro istituto. Ed effettivamente, per effetto della mancata ел declassificazione, nelle more del procedimento per reclamo, il detenuto era stato trasferito presso la Casa di reclusione di Spoleto. Il detenuto, inoltre, aveva successivamente dedotto, con una memoria, che in seguito al trasferimento aveva perso il lavoro che svolgeva presso l'istituto penitenziario di Padova, in relazione al quale avrebbe percepito uno stipendio di 900 euro mensili e che i colloqui con i propri familiari erano diminuiti. Nel corso dell'istruttoria era, poi, emerso che la Direzione della Casa di reclusione di Spoleto aveva riferito che, successivamente al suo trasferimento, AB accedeva alla biblioteca interna secondo la normale programmazione e che egli partecipava alle ordinarie attività di reparto. Il Magistrato di sorveglianza di Padova, con ordinanza del 6/10/2016, aveva però respinto la richiesta del detenuto. Pur dovendo ammettersi, in linea di principio, che il provvedimento in materia di declassificazione potesse essere impugnato, nondimeno nel caso in questione, la decisione dell'Amministrazione penitenziaria doveva ritenersi legittima in quanto sorretta da idonea motivazione in relazione al profilo della pericolosità del ristretto, evidenziata nel provvedimento 2/03/2016 della Direzione Generale detenuti e trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale aveva a sua volta richiamato la nota informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia in data 29/05/2015 e il parere della Direzione distrettuale Antimafia di Bari del 14/04/2015, ove si riferiva che AB sarebbe stato "al vertice dell'omonimo mafioso attualmente attivo sul territorio", sicché doveva ritenersi clan "inopportuno che il detenuto" potesse "essere assegnato nei circuiti comuni, ove il rischio di sopraffazione e proselitismo risulta quanto mai grave".
1.2. Avverso la predetta ordinanza, AB aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Venezia, lamentando, da un lato, la pretermissione delle informazioni contenute nella nota della Questura di Foggia in data 3/03/2014 nonché nelle relazioni di sintesi degli istituti in cui era stato ristretto negli ultimi 9 anni, da cui sarebbe emerso il riconoscimento della sua collaborazione con la giustizia e del parere favorevole inizialmente reso dalla stessa equipe penitenziaria della Casa di reclusione di Padova, tenuto conto dell'avvenuta espiazione di tutti i reati "ostativi" e del positivo percorso intramurario;
e, dall'altro lato, la circostanza che, per effetto del trasferimento presso la Casa di reclusione di Spoleto, nel frattempo disposto, egli avesse perduto alcune opportunità trattamentali, tra cui quelle di studio e lavoro presso il call center della Cooperativa Giotto, fruite presso l'istituto di originaria assegnazione.
1.3. Con ordinanza emessa in data 19/04/2017, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettò, nondimeno, il reclamo proposto dal detenuto, ai sensi dell'art. 69 n. 6 lett. b), ord. penit., rilevando che il provvedimento impugnato aveva 2 л я motivatamente escluso la declassificazione in ragione del giudizio di pericolosità sociale del ristretto, suscitato dalle "circostanziate informazioni sull'esistenza del rischio di sopraffazione e proselitismo in carcere di AB".
2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione lo stesso AB a mezzo del difensore fiduciario, avv. Anselmo De Cataldo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata declassificazione. In particolare, si osserva come la decisione abbia inciso sul diritto al trattamento del detenuto, determinando una illegittima regressione del percorso rieducativo conseguente al trasferimento in altro istituto e alla perdita di opportunità trattamentali. Sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare, come già avvenuto per il provvedimento del magistrato di sorveglianza e per quello della direzione di istituto, le positive informazioni contenute nella nota della Questura di Foggia del 2010 e il parere favorevole alla declassificazione dell'equipe penitenziaria della Casa di reclusione di Padova, finendo per valorizzare oltremodo un ormai risalente episodio di rilevanza penale, legato a violazioni della legge sugli stupefacenti, nonché indimostrate informazioni di polizia circa un presunto ruolo apicale del detenuto all'interno di un clan, recante il nome dello stesso AB, la cui esistenza non sarebbe mai stata provata.
3. In data 27/09/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2. Oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova con il quale è stato a sua volta respinto il reclamo avverso il provvedimento con cui la Direzione della Casa di reclusione di Padova ha rigettato, su conforme parere della Direzione Generale detenuti e trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'istanza di declassificazione dal circuito AS3 avanzata da EP AB. Pronuncia, quest'ultima, alla quale ha fatto seguito il provvedimento di trasferimento del detenuto in altro istituto, con conseguente asserita regressione del percorso trattamentale dello stesso AB, il quale avrebbe perduto l'originario lavoro ed avrebbe dovuto affrontare maggiori difficoltà nell'espletamento dei colloqui con i familiari. E a seguito di tali vicende, il 3 сел detenuto ha proposto reclamo giurisdizionale al Magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 69, comma 6, lett. b) e 35-bis ord. penit., ravvisando nella decisione di non declassificarlo taluni profili di violazione di legge e il verificarsi di un pregiudizio "grave ed attuale" all'esercizio di un "diritto".
3. La prima questione che viene, dunque, in rilievo, concerne la possibilità di configurare, in corrispondenza della scelta dell'Amministrazione penitenziaria in ordine alla classificazione di un detenuto, una posizione qualificabile come "diritto", cui sia correlata la facoltà di impugnare la relativa determinazione amministrativa attraverso lo strumento del ricorso giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza. In argomento, giova in primo luogo ricordare che il fondamento normativo della previsione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, dei circuiti detentivi è rinvenibile, da un lato, nell'art. 14 ord. penit., secondo cui il raggruppamento dei detenuti nelle sezioni è stabilito in relazione alla possibilità di procedere ad un "trattamento rieducativo comune" e all'esigenza di evitare "influenze nocive reciproche"; e, dall'altro, nell'art. 32 reg. che prevede l'assegnazione ad appositi istituti o sezioni dove sia "più agevole" adottare le cautele per quei detenuti che, con i loro comportamenti, facciano temere per l'incolumità propria o dei compagni, a tutela "da possibili aggressioni o sopraffazioni". Attraverso la previsione di un regime differenziato, dunque, il sistema penitenziario consente, in vista della tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza, la realizzazione di percorsi trattamentali necessariamente meno completi, attesa l'inevitabile compressione che si determina ad esempio sul versante dei contatti con l'ambiente esterno, particolarmente qualificanti ai sensi dell'art. 1, comma 6, ord. penit. nel processo di recupero sociale cui il trattamento è rivolto, come attestato anche dal riconoscimento, seppur tendenziale, del principio di territorialità ex art. 42, comma 2 ord. penit.. E in questo modo, pacificamente, si incide anche sui principi posti dall'art. 13 ord. penit., secondo cui il trattamento penitenziario deve essere individualizzato e deve "rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto".
3.1. Tanto premesso, è opportuno rilevare come la giurisprudenza di questa Corte abbia a lungo escluso la possibilità di impugnare il provvedimento di assegnazione del detenuto al circuito penitenziario, essendo esso espressione del potere discrezionale, riservato all'Amministrazione, di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti tenendo conto della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria, come tale non suscettibile di sindacato da parte della magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 29 del 06/11/2008, dep. 2/01/2009, Musumeci, Rv. 242380; Sez. 1, n. 47423 del 28/11/2007, dep. 20/12/2007, Barreca, Rv. 238173, relative all'assegnazione al circuito di elevato indice di vigilanza), potendo al più 4 configurarsi un potere di verifica da parte dell'organo giudiziario sulle "singole disposizioni che lo accompagnano o lo seguono" o sugli "atti esecutivi che siano in concreto lesivi di diritti" (così Sez. 1, n. 31807 del 10/06/2009, dep. 3/08/2009, Cavallo, Rv. 244830; in termini Sez. 1, n. 14487 del 3/02/2004, dep. 24/03/2004, Pazienza, Rv. 228836; Sez. 1, n. 46269 del 24/10/2007, dep. 12/12/2007, Musumeci, Rv. 238842; Sez. 1, n. 49988 del 24/11/2009, dep. 30/12/2009, Lo Piccolo, Rv. 245969 e, più recentemente, Sez. 1, n. 6737 del 30/01/2014, dep. 12/02/2014, Pangallo, Rv. 259175).
3.1. Nondimeno, deve osservarsi che la copiosa giurisprudenza di legittimità consolidatasi sull'argomento si è prevalentemente sviluppata prima della introduzione del rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, n. 2 ord. penit., che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione di inosservanza di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". Ne consegue che la necessità di attualizzare la riflessione sui possibili rimedi giurisdizionali rispetto al provvedimento di assegnazione ad un istituto in conseguenza della classificazione del detenuto in un determinato circuito penitenziario e, corrispondentemente, rispetto all'eventuale rigetto dell'istanza di declassificazione. Ora, presupposto essenziale per l'attivazione del rimedio risarcitorio è in primo luogo rinvenibile nella possibilità di configurare, in capo al detenuto, una posizione giuridica soggettiva qualificata come "diritto". L'espresso riferimento a tale nozione, invero, parrebbe superare la risalente elaborazione compiuta dalle fondamentali pronunce della Corte costituzionale n. 26/99 e 266/09 e delle Sezioni Unite di questa Corte (in riferimento è alla sentenza n. 25079 del 26/02/2003, dep. 10/06/2003, Gianni), che, al contrario, avevano inteso superare, con riferimento alle posizioni soggettive dei detenuti suscettibili di tutela, la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Ora, va però osservato che le norme penitenziarie prima richiamate, quali gli artt. 13 e 14 ord. penit. e l'art. 32 del reg. esec., pur conferendo all'Amministrazione il potere di dar vita a regimi penitenziari differenziati corrispondenti ai vari circuiti, configurano il regime differenziato in termini di eccezione rispetto a quello "comune", caratterizzato dall'applicazione del trattamento ordinario, secondo una scelta che è avallata anche dalla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (cd. Regole penitenziarie europee), secondo cui: le restrizioni imposte alla persone private della libertà devono essere limitate allo stretto necessario e devono essere proporzionate agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte, sicché: 5 л се ogni detenuto deve essere sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al livello di rischio evidenziato;
il livello di sicurezza necessario deve essere rivalutato a cadenze regolari durante la detenzione dell'interessato. E più recentemente, la Raccomandazione CM/REC(2014)3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti "pericolosi" ha stabilito, nella stessa prospettiva, che ogni decisione che rischia di risultare in una privazione o restrizione della libertà di un delinquente pericoloso dovrebbe essere adottata o avallata dall'autorità giudiziaria;
e che le prassi di valutazione dovrebbero tenere conto del fatto che il rischio posto dalla condotta delinquente di un individuo evolve nel corso del tempo.
3.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, può legittimamente affermarsi che l'ordinamento riconosca al detenuto un generale diritto a un trattamento penitenziario "non differenziato", salva la possibilità per l'Amministrazione, in presenza di situazioni di pericolosità del ristretto che impongano di attuare misure volte ad assicurare la sicurezza interna ed esterna, di sottoporlo ad un regime differenziato;
sottoposizione che può anche derivare, come del resto avviene nel nostro sistema penitenziario, dalla previsione, in via generale ed astratta, di determinate condizioni soggettive, fondate su massime di comune esperienza legittimamente codificate dall'Amministrazione, ad esempio in funzione del titolo di reato commesso, idoneo a fondare una ragionevole pericolosità del detenuto de quo. In tali evenienze, dunque, pur a fronte della configurabilità, in capo a ciascuno detenuto, di un diritto al trattamento comune (ovvero non differenziato), l'Amministrazione penitenziaria può pacificamente adottare, nell'esercizio di potestà organizzative alla stessa riconosciute, misure che, ove legittimamente adottate, incidono sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a interesse legittimo. Tuttavia, configurandosi, alla base, una situazione di diritto soggettivo, il detenuto può certamente investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza, impugnando non tanto la previsione, generale e astratta, che, nel prevedere il circuito penitenziario, definisca le condizioni per la sua assegnazione, quanto piuttosto it provvedimento di assegnazione, in ipotesi adottato in assenza dei requisiti, ovvero, per quanto di interesse in questa sede, il provvedimento con il quale, pur venendo meno i presupposti per l'assegnazione a un determinato circuito, l'amministrazione abbia negato la declassificazione. Fermo restando che un siffatto sindacato deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo impingere sul piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. сел 6 Nel caso di specie, dunque, può legittimamente configurarsi, in termini di astratta legittimazione, un diritto alla assegnazione ad una sezione "comune", quale corollario del diritto al trattamento individualizzato previsto dalla legge penitenziaria dagli articoli 1, comma 6, 13 e 14, comma 2 ord. penit.. 3.3. Nessun dubbio può poi avanzarsi, sempre sul versante della astratta legittimazione al ricorso, in ordine al pregiudizio, grave e attuale, che potrebbe derivare, all'esercizio del diritto del detenuto, dal mantenimento dell'assegnazione nel circuito differenziato, avuto riguardo alle regole trattamentali stabilite per i detenuti in "alta sicurezza" dalle circolari del DAP: dalla previsione, per i soli detenuti di "media sicurezza", di modalità custodiali meno rigide (circolare 25/11/2011 n. 3594-6044), alle disposizioni sull'ampliamento degli spazi utilizzabili dai detenuti e sul tempo di permanenza all'esterno, al fine di incentivare le iniziative trattamentali e i rapporti con la comunità esterna (circolare 28/05/2012 n. 206745); dalla previsione della cd. sorveglianza dinamica in tutti gli istituti di "media sicurezza", con espressa esclusione dei reparti di alta sicurezza (circolare 18/07/2013 n. 3649/6099), alla circolare del 23/10/2015 n. 3663/6113, che espressamente esclude le sezioni dedicate al circuito dell'alta sicurezza dal regime della cd. custodia "aperta", caratterizzata dall'apertura delle celle tra le 8 e le 14 ore, dall'apertura delle porte blindate nel corso di tutto l'anno, dalla possibilità di accesso ai lavori domestici anche extra-sezione e per conto terzi, dalla possibilità di accesso a tutte le iniziative scolastico e formative, dall'accesso libero alla socialità in spazi comuni interni ed esterni alla sezione;
dalla possibilità di accedere al passeggio per sei ore al giorno, con accesso diretto e vigilanza indiretta. Ed ancor più ove si consideri il detrimento patito, in termini di offerta trattamentale, per effetto del trasferimento dello stesso AB in altro istituto, secondo quanto più sopra osservato. Una esposizione, quella che precede, che pone in luce, in maniera plastica, come la previsione di modalità trattamentali differenziate in funzione del circuito penitenziario di assegnazione finisca per incidere significativamente (con conseguente configurazione anche della "gravità" del pregiudizio) con il diritto del detenuto ad una offerta trattamentale individualizzata, finalizzata al suo reinserimento sociale, in un quadro di interventi conformi al principio di umanizzazione della pena, anche alla stregua del parametro costituzionale dell'art. 27 Cost.. 4. Tanto premesso in tema di legittimazione del detenuto all'esperimento del rimedio giurisdizionale, giova, quindi, soffermarsi sulle censure attinenti alla legittimità del provvedimento impugnato. Si è diffusamente argomentato, nelle pagine che precedono, in ordine alla legittimità "in sé" di un sistema fondato sull'esistenza di circuiti penitenziari e 7 sulla previsione di criteri generali, definiti dall'Amministrazione nell'esercizio delle potestà organizzatorie che le sono proprie, per la relativa assegnazione dei detenuti. Ne consegue, dunque, che è pienamente legittimo anche il provvedimento con il quale la Direzione di istituto, chiamata attualmente a pronunciarsi sulle istanze di declassificazione, si pronunci per il mantenimento del detenuto nel circuito di Alta sicurezza, quando tale decisione sia sostenuta da obiettive ragioni che giustifichino la restrizione del diritto del ristretto ad un trattamento penitenziario non differenziato. Nel caso di specie, secondo la valutazione del tribunale di sorveglianza, oggi impugnata, il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria ha adeguatamente motivato in ordine all'esistenza di ragioni idonee ad impedire che il detenuto potesse influenzare, attraverso il contatto con la popolazione detenuta "comune", il percorso di rieducazione degli altri ristretti, promuovendo, con più o meno efficaci attività di proselitismo, la ricostituzione di gruppi criminali dediti ad attività delittuose. Una decisione che la direzione di istituto ha fondato, oltre che sul pesante curriculum criminale del detenuto (condannato, quale appartenente al clan dei fratelli Di Firmo, per associazione di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché per omicidio consumato e tentato), sul negativo parere della Direzione distrettuale Antimafia di Bari in data 14/04/2015, ove è stato riferito in ordine alla "estrema pericolosità sociale del proposto" e alla inopportunità che il detenuto potesse "essere assegnato nei circuiti comuni, ove il rischio di sopraffazione e proselitismo risulta quanto mai grave". E a sostegno di tale lettura degli elementi personologici posti alla base del giudizio, è stato dal Tribunale posto in luce come, nonostante il giudizio favorevole dell'equipe penitenziaria in ordine all'adesione del detenuto al trattamento penitenziario, gli esiti dell'osservazione non potessero ritenersi "ancora rassicuranti", anche alla luce della condotta penitenziaria, essendosi il detenuto reso responsabile, pur dopo il riconoscimento dell'attenuante in materia di collaborazione con la giustizia in relazione ai reati associativi per cui era stato comunque condannato, di un traffico di circa 5 Kg di eroina, gestito direttamente dal carcere, con la connivenza del suo legale, grazie agli spazi di libertà concessigli in occasione dei permessi premio nel comune di AP (episodio per il quale egli era stato condannato dalla Corte d'Appello di Bari in data 12/06/2007). Tale motivazione, invero, appare pienamente in linea con le ragioni che stanno alla base, secondo quanto più sopra osservato, della scelta legislativa a favore della differenziazione dei circuiti detentivi, fondata sull'esigenza di “evitare influenze nocive reciproche", secondo quanto stabilito dall'art. 14 ord. penit.. ел Né sono scrutinabili, in questa sede, le deduzioni difensive volte alla valorizzazione di elementi di segno contrario, quali il parere positivo dell'equipe penitenziaria e il riconoscimento dello status di collaboratore di giustizia da parte del Tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 19/06/2001. In disparte la circostanza che tali elementi sono stati comunque valutati nell'ambito del giudizio prognostico compiuto dalla direzione di istituto e in occasione del successivo controllo giurisdizionale, che ha puntualmente spiegato, con motivazione logicamente congrua, le ragioni a favore del mantenimento dell'attuale regime differenziato, va ribadito che non può certamente ammettersi, in sede di legittimità, una richiesta di rivalutare gli elementi posti alla base del giudizio fattuale di attuale pericolosità del detenuto e della correlata valutazione in ordine alla opportunità di mantenimento del relativo regime differenziato. Valutazione che appartiene, sul piano del merito, all'Amministrazione penitenziaria e sulla quale lo stesso strumento del ricorso giurisdizionale deve limitare il controllo al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/12/2017 Il Consignere estensore Il Presidente catto Bendji Francesco Maria Silvio Bonito Mour CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, 1) 1.6 APK. 2018. IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Miriano Daniele Anz 9