Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
Il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza), non eccedente la funzione tipica che gli è propria, non è in sé suscettibile di ledere diritti soggettivi e si sottrae quindi al controllo del magistrato di sorveglianza, mentre possono tuttavia costituire oggetto di reclamo le singole disposizioni che lo accompagnano o lo seguono o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi di diritti. (Nella specie la Corte ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui non aveva espresso alcuna valutazione in ordine alla doglianza del condannato concernente la sottoposizione a controllo mediante videosorveglianza ininterrotta nell'intero arco delle 24 ore, in astratto idonea a determinare pesanti conseguenze sulla sua stessa psicologia e, in definitiva, sulle sue condizioni di salute, e consentita pertanto solo in presenza di specifiche e motivate necessità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2009, n. 49988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49988 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3111
Dott. BONITO Francesco MS - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 24067/2009
ha pronunciato la seguente: N. 21136/2009
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO PI AL N. IL 20/07/1942;
avverso l'ordinanza n. 56/2008 MAG. SORVEGLIANZA di MILANO, del 10/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA BONITO SILVIO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 5 dicembre 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da Lo LO OR avverso il provvedimento con il quale veniva egli assegnato alla c.d. "area riservata" della Casa di Reclusione di Opera.
A sostegno della decisione il decidente deduceva che, in seguito alle informative acquisite dalla direzione del carcere, non potevano ritenersi violati i diritti del detenuto e che, in particolare, il Lo LO era stato arrestato dopo un lungo periodo di latitanza, che era stato inserito nel regime ex art. 41 bis O.P. con D.M. 6 novembre 2007, e che, infine, dette informative davano ampiamente conto delle ragioni della ubicazione del detenuto nella c.d. "area riservata".
1.2 Con una successiva ordinanza del 29.1.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava i reclami proposti dallo stesso Lo LO ai sensi dell'art. 18 ter O.P., avverso due distinti provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza, l'uno del 23.10.2008, con il quale veniva inibito al detenuto la ricezione di quotidiani e giornali di stampa locale, e l'altro, del 5.11.2008, che disponeva il "non inoltro" della corrispondenza destinatagli da parte di Lo LO DR, figlio del detenuto.
A sostegno di questa seconda decisione il Tribunale osservava che il primo dei due reclami era sprovvisto di motivi, mentre l'altro appariva giustificato dalla circostanza che la lettera del figlio DR era accompagnata da altra missiva a firma di tale Di AI TI, entrambe, al di là delle banalità di rito, all'apparenza contenenti cripticamente comunicazioni non consentite da veicolare all'esterno del carcere.
2. Ricorre per cassazione avverso detti provvedimenti, riuniti dalla Corte adita per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, il Lo LO, assistito dal suo avvocato di fiducia, che ne chiede l'annullamento per violazione degli artt. 2, 3, 13, 15, 19, 24, 27, 32 Cost., artt. 3, 8, e 13 CEDU, art. 10, art. 13, art. 14, e art. 41 bis comma 2 quater, art. 71 bis, comma 3 O.P., e art.125 c.p.p., comma 3, con riferimento alla ritenuta legittimità delle limitazioni imposte al Lo LO in forza dei provvedimenti 6.11.2007 ed 8.11.2007, che hanno assegnato il detenuto all'area riservata del suddetto istituto di detenzione.
Le censure illustrate dalla difesa ricorrente sono le seguenti: - con assegnazione amministrativa si è proceduto, al di fuori di ogni possibilità di contraddittorio e di controllo giurisdizionale, all'inasprimento del regime carcerario rispetto al già severissimo regime di cui all'art. 41 bis O.P.;
- il giudice a quo ha corrisposto alle doglianze ad esso rappresentate attraverso il reclamo delibato in prime cure, pedissequamente ricalcando la missiva del direttore del carcere ed in assenza del necessario vaglio giudiziario;
- in violazione dell'art. 71 bis, comma 3 O.P. non sono stati svolti i necessari accertamenti volti a definire le differenze di regime tra quello espressione dell'art. 41 bis O.P. e quello applicato con l'assegnazione all'area riservata;
- in assenza dei predetti esaustivi accertamenti vanno considerate fondate le singole doglianze espresse dalla difesa del detenuto e cioè:
- che il Lo LO è di fatto escluso dalla socialità poiché si giova della compagnia di un solo compagno di detenzione;
- che il Lo LO è sottoposto alla video sorveglianza 24 ore su 24 ed anche nei momenti di utilizzo della toilette, in violazione dell'art. 8 CEDU;
- che riceve il cibo in una cassetta chiusa a chiave;
- che non gli è consentito alcun contatto con i familiari e neppure con i nipotini minorenni;
- che non gli è consentito il colloquio telefonico mensile con i familiari in via ulteriore rispetto al colloquio visivo, dappoiché alternativi l'uno all'altro;
- che gli è inibita ogni partecipazione ad attività culturali e ricreative, sportive e non è sottoposto ad alcuna attività di osservazione individualizzata;
- che in pregiudizio della sua salute gli è inibita ogni attività fisica pur consentita agli altri detenuti in regime ex art. 41 bis O.P.;
- che gli è inibita la detenzione di apparecchi radio ovvero registratori o lettori di compact disk pur consentiti agli altri detenuti in regime ex art. 41 bis O.P.;
- che non gli è consentito l'esercizio del culto religioso;
- che gli è impedita la cura ed il decoro personale perfino vietandogli l'accesso al barbiere per il taglio dei capelli;
- che gli è inibito la ricezione della corrispondenza e del quotidiano "Il Giornale di Sicilia";
- che gli viene assicurato un periodo di permanenza all'aperto di sole due ore, peraltro in assenza di un posto ove potersi sedere.
3. Il P.G, in sede, con motivate requisitorie scritte ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
4. Il primo dei ricorsi come innanzi riuniti è fondato negli stretti limiti che si passa a precisare.
4.1 La lezione giurisprudenziale di questa Corte nella materia dedotta nel presente giudizio è nota, costante e priva di contrasti interpretativi;
essa è la seguente: "Il provvedimento di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza) ove non ecceda la funzione tipica che gli è propria, non è in sè suscettibile di ledere diritti soggettivi e si sottrae quindi al controllo del Magistrato di sorveglianza, mentre possono costituire ammissibile oggetto di reclamo le singole disposizioni o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi dei diritti incomprimibili del detenuto" (così: Cass., Sez. 1, 24/10/2007, n. 46269).
4.2 Ciò posto non possono che essere dichiarate inammissibili le doglianze di ordine processuale e quelle relative a prescrizioni limitative pacificamente riconducibili al regime disciplinato dall'art. 41 bis O.P. al quale il Lo LO è sottoposto, quale il controllo della corrispondenza, le limitazioni dei contatti fisici con i familiari, la disposizione che impedisce la lettura di determinati giornali locali.
Del pari inammissibili vanno dichiarate le doglianze relative a prescrizioni detentive connesse al circuito EIV sulle quali il giudice territoriale ha motivatamente illustrato le ragioni per le quali nelle medesime non può intravedersi alcuna violazione dei diritti del detenuto, dappoiché sviluppati al riguardo argomenti congrui e logicamente articolati.
4.3 Va viceversa annotato che il giudice a qua non ha espresso valutazione alcuna in riferimento alla doglianza relativa al controllo a mezzo di video - sorveglianza disposto sull'intero arco della giornata, fino a ricomprendervi quello relativo anche ai momenti in cui il detenuto utilizza la toilette.
Appare, siffatta prescrizione, in contrasto sia con l'art. 3 della CEDU, che vieta i trattamenti degradanti, sia dell'art. 8 della CEDU, che riconosce solennemente il diritto della persona umana alla sua vita privata, nozione questa che va intesa fino a ricomprendervi i momenti di intimità personale fruibili altresì da parte dei detenuti, sia dell'art. 27, comma 2 della nostra Carta Costituzionale, che vieta trattamenti detentivi contrari al senso di umanità.
Non possono certo negarsi ragioni, pur possibili ed ipotizzagli, per le quali i diritti di superiore rango facenti capo al detenuto possano trovare legittima limitazione, limitazione a parere della Corte individuabili in un'unica direzione, quella del favor custodiae che può ricorrere, ad esempio, quando v'è ragionato pericolo di atti di autolesionismo, eppertanto di evenienze che la P.A deve istituzionalmente contrastare nell'interesse del detenuto Ma in assenza di siffatte ragioni, una "si" incisiva e, soprattutto invasiva modalità di controllo carcerario, idonea a determinare nel tempo pesantissime conseguenze sulla stessa psicologia del detenuto, eppertanto sulla sua salute personale, può essere consentita esclusivamente in presenza di evidenziate e motivate necessita, che il giudice territoriale dovrà nello specifico motivatamente illustrare, tenendo conto dei principi di diritto innanzi indicati.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata la prima, va annullata con rinvio al giudice a quo limitatamente alla omessa considerazione circa la legittimità e la necessità della disposta video-sorveglianza del detenuto anche nel momento di utilizzo della toilette.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla necessità della video-sorveglianza totale e rinvia per nuovo esame sul punto al Magistrato di Sorveglianza di Milano Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009