Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2009, n. 31807
CASS
Sentenza 10 giugno 2009

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Il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza), non eccedente la funzione tipica che gli è propria e, perciò, in sé non suscettibile di ledere diritti soggettivi, non può essere sottoposto a controllo del magistrato di sorveglianza, mentre possono costituire oggetto di reclamo le singole disposizioni che lo accompagnano o lo seguono o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi di diritti. (Nella specie il ricorso è stato dichiarato inammissibile sul rilievo che l'indicazione delle specifiche lesioni di diritti dichiaratamente avvenute, omessa nel reclamo proposto in sede di merito, non poteva avere luogo con il ricorso per cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2009, n. 31807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31807
    Data del deposito : 10 giugno 2009

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