Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7521 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
075 2 1 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S AZ LA CORT Oggetto Rulezian a frazie EZ NE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - - Presidente R.G.N. 24105/01 Dott. Vincenzo CARBONE LUPO Rel. Consigliere Dott. Ernesto 28738/01 16662 - Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Cron. Rep. 1981 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere CALABRESE Consigliere Ud. 19/12/02 Dott. Donato ............. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH UI, in proprio e quale erede del padre NC ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE DI LANDO 10, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO TAMBURELLI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati SILVIA SALVATI, NICOLA ALESSANDRI, giusta delega in atti;
............ ricorrente -
contro
POSTIGLIONI LILIANA;
intimata 2002 e sul 2° ricorso n 28738/01 proposto da: 2577 POSTIGLIONI LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA -1- VIALE G. CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MAURO BERNARDINI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CH UI;
- intimato avverso la sentenza n. 902/00 della Corte d'Appello di ....... BOLOGNA, Sezione I Civile, emessa il 16/06/00 e depositata il 13/07/00 (R.G. 1236/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Nicola ALESSANDRI;
J.- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore --- Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso --- per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione del 5 marzo 1987 GU NC, in proprio e quale procuratore speciale del padre ER NC, conveniva davanti al Tribunale di Bologna IA GL, al fine di esercitare il diritto di riscatto, sia unitamente che separatamente dal padre, ai sensi dell'art.8 della legge 26 maggio 1965 n.590, su un appezzamento di terreno facente parte di un complesso immobiliare sito nel Comune di Ozzano Emilia, alienato dai precedenti proprietari alla GL con atto notarile del 19 dicembre 1986. Costituitasi la GL, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 2 luglio 1993, accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti del riscatto soltanto per ER NC (e non anche per il figlio GU), e limitatamente al terreno individuato col mappale 67 (e non anche a quello individuato col mappale 69). い La GL proponeva appello principale;
GU NC, in proprio e quale erede di ER NC, deceduto in pendenza della lite, proponeva appello incidentale. La Corte di appello di Bologna emanava, in ordine a questioni processuali insorte tra le parti, sentenza non definitiva in data 15 giugno 1994, che, impugnata dalla GL, era confermata da questa Corte di cassazione con sentenza 17 maggio 1997 n.4429. Con successiva sentenza depositata il 13 luglio 2000, la Corte di appello ha accolto l'appello della GL e, pertanto, ha rigettato la domanda di riscatto proposta da ER e GU NC. La Corte: a) ha affermato che oggetto del contratto agrario era soltanto una porzione di mq.
4.500 compresa nel mappale 67, e non anche il mappale 69; b) ha ritenuto che il rapporto agrario fosse intercorso, a partire dal luglio 1972, tra i proprietari ed il solo ER NC;
c) ha escluso che titolare del rapporto agrario fosse anche il figlio GU NC, ritenendo che tale accertamento non si ponesse in contrasto con la sentenza del Pretore di Bologna del 3 giugno 1993 n.637; d) ha qualificato come affitto il contratto stipulato dai proprietari con ER NC, ma ha ritenuto che non fosse provato il possesso, da parte dello stesso NC, della qualifica di coltivatore diretto, munito della capacità lavorativa prevista dall'art.31 della legge 26 maggio 1965 n.590, tenuto conto che egli aveva 79 anni alla data dell'atto di vendita del complesso immobiliare alla GL ed era anche conduttore di un fondo limitrofo. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna GU NC, 5 in proprio e quale erede del padre ER, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi, a cui IA GL ha resistito con چی controricorso e ricorso incidentale condizionato. Ambedue le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione.
1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). 2,. I primi due motivi del ricorso principale censurano la parte della sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha escluso che si fosse formato il giudicato sulla posizione di GU NC come affittuario del fondo in questione, a seguito della sentenza del Pretore di Bologna del 3 giugno 1993. In particolare, il primo motivo si indirizza contro l'affermazione della Corte di appello che non vi era prova del passaggio in giudicato di detta sentenza;
il secondo motivo contro l'affermazione che comunque tale sentenza aveva riconosciuto la posizione di affittuario del 2 fondo al solo ER NC, e non anche al figlio GU. Con questo secondo motivo, in specie, il ricorrente deduce la violazione degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo (art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c.).
2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Occorre premettere che le Sez. un. di questa Corte, con la recente sentenza 25 maggio 2001 n.226, hanno affermato che l'accertamento sull'esistenza e sulla portata del giudicato esterno, non diversamente dal giudicato interno, rientra nei poteri del giudice di legittimità, che può compiere un'opera di interpretazione diretta del giudicato stesso (che sia acquisito al processo), e non soltanto un controllo sulla motivazione che il giudice del merito abbia posto a base della sua interpretazione. کی La sentenza del Pretore di Bologna invocata dal ricorrente si è pronunziata sull'azione di reintegrazione esercitata nel 1987 contro la GL da GU NC, in proprio e quale procuratore speciale di ER NC, a tutela dell'utilizzazione di un pozzo per attingere acqua per uso agricolo. Detta sentenza, con cui si è ordinata alla convenuta "di rimuovere il lucchetto apposto a chiusura del pozzo per cui è causa ovvero a consegnare le chiavi dello stesso agli attori, nonché la cessazione di ogni turbativa al riguardo", ha, nella motivazione, affermato che ER NC era "coltivatore diretto ed affittuario del fondo divenuto nel 1987 di proprietà convenuta, coadiuvato dal figlio NC GU". La sentenza invocata dal ricorrente, nel distinguere espressamente e chiaramente la posizione giuridica del padre ER da quello del figlio GU, ha accertato la qualità di affittuario del fondo soltanto in capo al primo, e non anche per il secondo (come invece si sostiene nel ricorso). 3 E' vero che anche GU NC è stato ritenuto dal Pretore legittimato attivo all'azione di reintegrazione, ma tale legittimazione è stata ricollegata al fatto che egli "coadiuvava" il padre, e non all'essere egli contitolare con il padre del rapporto di affitto. La qualificazione giuridica dell'apporto lavorativo del figlio non precisata dalla sentenza del Pretore, ma tale indeterminatezza del contenuto della sentenza non può essere intesa come titolarità di un rapporto di affitto, che è implicitamente esclusa dal Pretore, nella parte in cui espressamente limita la qualifica di affittuario al padre. D'altro canto, l'esistenza di un'opera di coadiuzione era sufficiente کر per giustificare, quanto meno, un intervento adesivo dipendente (art.105, cpv., c.p.c.) del figlio nell'azione possessoria proposta dal padre.
2.2. Il fatto che non possa desumersi dalla sentenza del Pretore di Bologna la titolarità del rapporto di affitto in capo al figlio GU NC rende privo di interesse il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che su tale sentenza la Corte di appello doveva ritenere essersi formato il giudicato. Il primo motivo di ricorso va, perciò, considerato inammissibile per difetto di interesse, una volta ritenuto infondato il secondo motivo. 3.- Collegato con i primi due motivi è il quarto motivo di ricorso, perché anch'esso è relativo alla domanda di riscatto proposta da GU NC in proprio. Il ricorrente, deducendo violazione di molteplici disposizioni di legge e vizi di motivazione, ritiene che, indipendentemente dall'invocato giudicato, la sua contitolarità con il padre nel rapporto agrario doveva essere affermata in applicazione dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971 n.11, secondo cui, in determinati casi, il contratto di affitto "può essere ceduto dall'affittuario a uno o più componenti della propria famiglia, anche 4 senza il consenso del locatore, sempreché sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo". Il motivo di ricorso è inammissibile, perché l'asserita cessione del contratto di affitto (dal padre al figlio) non è stata affermata nel giudizio di merito, nel corso del quale si sarebbe dovuta accertare l'esistenza dell'atto di cessione. Questa tesi, d'altro canto, è incompatibile con il fatto che l'azione di riscatto è stata esercitata anche dal padre, il quale, una volta ceduto il contratto di affitto, non sarebbe stato più legittimato ad esercitare i diritti dell'affittuario, trasferiti ormai al cessionario. کر 4. Il terzo ed il sesto motivo del ricorso sono connessi perché sono 2 relativi alla posizione di ER NC. Questi si sostiene nel terzo motivo di ricorso non aveva bisogno di provare, per la titolarità del diritto di prelazione (e quindi di riscatto), di essere un coltivatore diretto, perché, secondo il primo comma dell'art.8 della legge n.590 del 1965, la qualifica di coltivatore diretto afferma il ricorrente deve "essere rivestita dal solo - affittuario, mentre in caso di compartecipazione tale qualifica non è necessaria ed il compartecipante ha comunque diritto alla prelazione indipendentemente dalla sua qualifica di coltivatore diretto ex L. 590/1965”. Il motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto che tra ER NC ed i proprietari del terreno si stipulò, nel 1972, un contratto di affitto. A tale conclusione il giudice del merito è pervenuto sulla base della documentazione in atti e della considerazione che la legge 15 settembre 1964 n.756 aveva posto il divieto di stipulare contratti tipici di compartecipazione agraria (v. l'art.13). 5 A tale accertamento di fatto il ricorrente si limita a contrapporre la mera affermazione che i terreni erano condotti da ER NC, sulla base di “un contratto di compartecipazione", ma senza indicare da quale elemento di fatto - ignorato dalla sentenza impugnata - tale accertamento doveva essere desunto. Stante l'esistenza di un contratto di affitto in capo a ER NC, la titolarità del diritto di prelazione presuppone che egli avesse la qualifica di coltivatore diretto, come ha correttamente ritenuto la Corte di appello. 5.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce "violazione e falsa Š applicazione degli artt.8 e 31 L. 590/1965 nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo (art.360 comma 1 n.3 e 5 c.p.c.) nonché کیا degli artt.2697 e 2727 per avere la Corte di appello escluso la capacità lavorativa (scil.: di ER NC) ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto". Tale conclusione sostiene il ricorrente contrasta con il fatto pacifico che "per oltre quindici anni il sig. ER NC ed il figlio avevano coltivato continuativamente il terreno per cui è causa", dimostrando perciò "la forza lavoro del coltivatore e della sua famiglia". Irrilevante si soggiunge è la considerazione dell'età di ER NC, come ha ritenuto la sentenza di questa Corte 5 maggio 2000 n.5680. Il motivo di ricorso è infondato. Secondo l'art.31 della legge 26 maggio 1965 n.590, ritenuto applicabile dalla sentenza impugnata con decisione condivisa dal ricorrente, "sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del 6 ............ bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame". La sentenza impugnata ha ritenuto che, in relazione alla data del contratto di vendita a favore della GL (19 dicembre 1986), ER NC non ha provato la sufficienza della forza lavorativa del proprio nucleo familiare, composto da lui (di anni 79) e dalla moglie (di anni 72), tenuto anche conto che il NC era conduttore del fondo limitrofo a quello venduto alla GL. In precedenza la Corte aveva escluso che il figlio GU, alla detta data, facesse parte del nucleo familiare del padre. Š Il ricorrente si limita a contrapporre a tale accertamento di fatto l'affermazione che ER NC coltivava il fondo da oltre quindici anni. Ma quest'ultimo fatto, riferito al passato, non sta ad indicare la sufficienza della forza lavorativa (nella misura minima richiesta dal trascritto art.31), nel periodo in cui è avvenuta la vendita del terreno. Né è invocabile il precedente della sentenza di questa Corte n.5680/2000, che si riferiva ad un affittuario di anni 69, la cui età era stata ritenuta l'elemento decisivo per escludere la forza lavorativa. Nel caso di specie, oltre la ben maggiore età del NC (anni 79), va osservato che la Corte di appello ha ritenuto insussistente la prova del possesso della forza lavorativa, il cui onere probatorio incombe su colui che si afferma titolare del diritto di prelazione (ed esercita il conseguente riscatto). E nel ricorso non si indica nessun altro elemento dal quale si sarebbe dovuta trarre la prova ritenuta mancante dal giudice del merito. 7 6. Va, infine, considerato il quarto motivo del ricorso, con cui si sostiene che l'estensione del fondo coltivato dai ricorrenti era superiore a quella ritenuta dalla sentenza impugnata. Il motivo di ricorso è inammissibile, perché concerne un punto che è irrilevante una volta esclusa la sussistenza, in capo ai ricorrenti, del diritto alla prelazione (ed al conseguente riscatto).
7. In conclusione, il ricorso principale, contenendo censure inammissibili o infondate, va rigettato. Consegue l'assorbimento del ricorso incidentale, che è stato proposto in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale. 8.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003. Il PresidentePresidente Il Relatore-Estensore Emmest lupoшро IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA innocenzo Battista 15 MAG. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 24.0.104 2510 139.44 1 278 T.. 15 06100/5/2002; 8