Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
Il provvedimento di assegnazione del detenuto al circuito di elevato indice di vigilanza è espressione del potere discrezionale riservato all'Amministrazione penitenziaria di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti tenuto conto della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria, di talché la verifica da parte del Magistrato di sorveglianza a seguito di reclamo avverso tale provvedimento è limitata all'accertamento o meno di una lesione dei diritti del detenuto in conseguenza della sua assegnazione all'area riservata della struttura carceraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2014, n. 6737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6737 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 335
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 27186/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG TO N. IL 20/06/1972;
avverso l'ordinanza n. 530/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE, del 28/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 28 febbraio 2003 il magistrato di sorveglianza di Udine rigettava il reclamo proposto da PA NI, detenuto in espiazione della pena inflitta con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 10 giugno 2005 per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 3, art. 74, volta ad ottenere la propria
"declassificazione" con conseguente destinazione non nel circuito dell'alta sicurezza, bensì in una sezione comune.
Osservava che non veniva dedotta la lezione in concreto di alcun diritto soggettivo connesso all'applicazione del regime di assegnazione al circuito dell'alta sicurezza" e che oggetto del reclamo era, in realtà, il provvedimento on il quale l'Amministrazione penitenziaria aveva disposto l'inserimento di PA nel circuito "AS3".
Rilevava, poi, che l'assegnazione dei detenuti ai diversi circuiti penitenziari è materia sottratta all'applicazione dei principi dettati dalla L. n. 241 del 1990, considerate le esigenze di ordine e di sicurezza ad essa sottese. Essa mira, infatti, ad assicurare l'ordine interno e la personale incolumità dei detenuti e non limita la partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo e alle altre attività consentite dal regolamento interno.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente PA, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Premessa la giustiziabilità delle pretese legate all'illegittima sottoposizione ad un circuito penitenziario (Corte Cost. sent. n. 266 del 2009, osservava che la sua destinazione al circuito dell'alta sicurezza non appariva coerente con il ruolo di mero partecipe nell'associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna pronunziata nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, era confliggente con le sue specifiche esigenze rieducative e non gli consentiva di coltivare gli studi universitari.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Dalla lettura logico-sistematica della L. 26 luglio 1975, n. 110, artt. 14, 59 e 61 e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 115 si evince che la competenza ad operare le assegnazioni dei detenuti appartiene all'Autorità amministrativa (Provveditorato distrettuale o Ministero nel caso in cui si renda necessario il trasferimento in un distretto diverso da quello nel quale rientrerebbe il soggetto). La collocazione della L. n. 354 del 1975, art. 14 subito dopo la norma (art. 13), che stabilisce la regola generale per la quale il trattamento "deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto", evidenzia molto chiaramente lo stretto legame funzionale esistente tra l'art. 14 e le disposizioni in tema di trattamento. La destinazione e il numero dei detenuti deve essere, infatti, tale da favorire "la possibilità di procedere ad un trattamento rieducativi" (art. 14, comma 2) in coerenza con il principio fondamentale in base al quale le possibilità di successo di un programma di risocializzazione sono collegate all'omogeneità e all'affinità del gruppo di trattamento.
Tali previsioni appaiono coerenti le disposizioni sovranazionali. L'art. 63 delle regole minime per il trattamento dei detenuti approvato dall'ONU afferma l'opportunità di realizzare un sistema elastico di classificazione dei detenuti in gruppi, testo a favorire l'individualizzazione del trattamento, nonché a contenere il numero dei detenuti negli stabilimenti chiusi.
Le regole minime del Consiglio d'Europa approvate nel 1973 e nel 1987 attribuiscono alla separazione dei detenuti due finalità: quella di evitare influenze dannose e quella di facilitare il trattamento, considerate anche, da un lato, le esigenze di recupero sociale e, dall'altro, quelle di sicurezza.
Le regole penitenziarie del Consiglio d'Europa (approvate nel 2006) pongono, a loro volta, il rispetto dei diritti della persona non più nel Preambolo, ma in apertura della Parte 1^ a sottolineare la valenza di criterio guida che deve ispirare l'opera delle Amministrazioni penitenziarie.
2. Tanto premesso, il Collegio osserva che la destinazione di PA NI al circuito dell'alta sicurezza è stato motivatamente adottato sulla base del contenuto decisorio della sentenza irrevocabile di condanna pronunziata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74).
Il reclamo del detenuto avverso il provvedimento ministeriale di assegnazione, non deduce, in realtà, specifiche violazioni dei diritti del detenuto conseguenti all'adozione del suddetto provvedimento, costituente l'espressione del potere discrezionale riservato all'Amministrazione penitenziaria di organizzare e regolare, nel rispetto dei principi in precedenza indicati, la vita all'interno degli istituti, tenuto anche della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria (Sez. 1, n. 39530 del 4 ottobre 2007). Il ricorrente non denuncia neppure restrizioni comportanti la sospensione o la riduttiva applicazione delle ordinarie regole di trattamento carcerario, bensì si duole genericamente delle limitazioni operanti nei confronti di tutti i detenuti assegnati alla specifica sezione e correlate alla sua particolare organizzazione e prospetta una negativa incidenza dell'assegnazione all'"AS3" sul diritto allo studio universitario, pur in assenza di un comprovata volontà di intraprenderlo effettivamente.
Considerato, quindi, che la verifica demandata al Magistrato di Sorveglianza è limitata all'accertamento o meno di una lesione dei diritti del detenuto in conseguenza della sua assegnazione ad area riservata del carcere, deve convenirsi sulla congruità ed esaustività delle argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, laddove si esclude ogni illegittima compressione dei diritti del detenuto e si sottolinea la assicurata fruizione da parte di quest'ultimo sia dei momenti di socialità sia di ogni istituto trattamentale compatibile con l'assegnazione al circuito dell'alta sicurezza.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014